ABSTRACT
Il collegio sindacale è l’organo di controllo giuridico – amministrativo delle società e nelle S.p.A. questa funzione è naturalmente scissa dal controllo contabile che è affidato al revisore contabile o al collegio dei revisori contabili. Nelle S.r.l., salvo che lo statuto non preveda diversamente, le funzioni di controllo giuridico- amministrativo e contabile sono accentrate nelle mani di sindaci che esplicano entrambe le funzioni. Per la loro attività il codice civile prevede un compenso che va classificato nella voce del Conto Economico B 7).
ASPETTI GENERALI
Il collegio sindacale costituisce ai sensi nelle S.p.A. (2400 e s.s. del c.c.) e nelle S.r.l. (2477 del c.c.) l’organo di controllo giuridico- amministrativo al quale spettano i seguenti compiti:
1) controllare l'amministrazione della società,;
2) vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
3) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
4) l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale;
5) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
Nelle S.p.A., come dicevamo in premessa, il controllo contabile è scisso dal controllo legale, con la conseguenza che le società con la governance delle S.p.A. potrebbero trovarsi nella condizione di essere esonerate dall’obbligo di nominare i sindaci, ma essere obbligate a nominare i revisori contabili o in forma di organo monocratico o in forma di organo collegiale.
ASPETTI GIURIDICI
Il compenso dei sindaci è regolato dall’art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (DPR n. 645/1994). Le attività regolamentate dalla tariffa sono le seguenti:
a) verifiche trimestrali;
b) controllo del bilancio e dei documenti accompagnatori;
c) partecipazioni alle riunioni degli amministratori e alle assemblee dei soci.