domenica 27 settembre 2009

Le aree destinate a parcheggio dei veicoli. legislazioni e normative

Le aree destinate a parcheggio dei veicoli, legislazioni e normative






Breve descrizione della evoluzione storica della 
normativa riguardanti tale aree


Innanzitutto, per area destinata a parcheggio si 
intende quella porzione di suolo, posta sia in 
superficie che nel sottosuolo degli edifici, necessaria 
alla sosta, alla manovra o all'accesso dei veicoli
La disciplina giuridica di tale aree è stata caratterizzata 
da vari interventi legislativi, che si sono succeduti 
nel tempo, nonchè da un forte dibattito dottrinale 
e giurisprudenziale che sembra non essere ancora 
terminato.


La legge 267 del 1967 (Legge Ponte)


Il primo intervento legislativo finalizzato a 
disciplinare organicamente la materie venne 
posto in essere con la legge 765/1967 
(Legge Ponte) che prevedeva, all'art 18, 
che le costruzioni realizzate in seguito 
alla data del 1 settembre 1967 fossero 
provviste di spazi destinati a parcheggio 
in misura non inferiore ad un metro 
quadrato per ogni venti metri cubi di 
costruzione. Tali parcheggi avrebbero 
dovuto essere posti nelle adiacenze 
degli edifici, o ubicati sia all'interno che 
nel sottosuolo degli edifici stessi.
Tuttavia, tale primo intervento legislativo 
non definiva la natura del vincolo delle 
aree adibite a parcheggio per cui dovette 
intervenire prima la dottrina e poi la 
giurisprudenza.


1) Secondo un primo orientamento 
dottrinario, il vincolo de quo avrebbe 
dovuto essere considerato un vincolo 
oggettivo di destinazione, per cui i legittimi 
proprietari di tali aree avrebbero potuto 
liberamente disporne anche verso 
soggetti “esterni”. Si tratterebbe, 
quindi, di un mero vincolo oggettivo
cioè la semplice destinazione a parcheggi 
di determinate aree ubicate presso le 
abitazioni.


2) Un altro orientamento, invece, 
individuava nei parcheggi un vincolo 
di destinazione di tipo soggettivo
cioè tali aree avrebbero potuto essere 
utilizzate soltanto dai proprietari o dai 
detentori qualificati delle unità abitative 
di riferimento. In base a ciò, se il parcheggio 
fosse interno all'edificio, quello si sarebbe 
dovuto ascrivere ai servizi comuni ex 
art. 1117 c.c.. Se invece il parcheggio 
fosse adiacente all'edificio, quello 
avrebbe dovuto qualificarsi come 
pertinenza ex lege 
(sul punto si veda anche: 
Cass. Civ. Sent. 244 del 1995).


3) Infine, un terzo orientamento 
riteneva che i proprietari delle unità 
abitative avessero un diritto d'uso 
sui parcheggi. Tale diritto avrebbe potuto 
farsi valere anche in caso di trasferimento 
delle aree a tale fine destinate. La mancata 
previsione di detto diritto d'uso avrebbe 
comportato la nullità ex art. 1418 c.c. 
del contratto di compravendita dell'unità 
abitativa considerata (sul punto si veda anche: 
Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 9631 del 1996).


Al di là del dibattito dottrinale, invece, 
la Suprema Corte con la Sentenza a 
Sezioni Unite n. 6600 del 1984 enunciò 
alcuni punti fermi sulla portata e 
sull'applicazione dell'art 18 della Legge 
Ponte. Innanzitutto, l'art 18 venne 
considerato norma imperativa operante 
anche tra privati. In secondo luogo, 
il posto auto venne considerato una 
pertinenza ex lege dell'immobile adibito 
ad abitazione. Infine, una ipotetica 
vendita dell'unità abitativa senza il 
parcheggio avrebbe comportato 
l'integrazione ex art. 1347 c.c. del 
contratto di compravendita, 
determinando in capo all'ex proprietario 
un diritto reale d'uso sull'area adibita a 
parcheggio.


La legge 47 del 1985
In seguito, il Legislatore intervenne 
ancora sul regime giuridico riguardante 
dette aree con l'art 26 della legge 47 del 
1985. Tale articolo stabiliva testualmente 
che le aree destinate a parcheggio 
costituivano delle vere e proprie pertinenze 
delle costruzioni ai sensi 
degli art. 817, 818, 819 c.c. e seguenti. 
La portata di tale intervento normativo 
venne poi precisata dalla pronuncia della 
Cassazione a S.U. n. 3363 del 1989
la quale chiarì il valore normativo della 
legge 47/1985 e ribadì che l'ex proprietario 
avrebbe avuto diritto 
a godere di un diritto reale d'uso 
sulle aree adibite 
a parcheggio.


La legge n. 122 del 1989 (Legge Tognoli )
Di seguito, la Legge Tognoli (L. 122 del 1989) disciplinò 
ulteriormente l'ambito in esame, immettendo notevoli 
innovazioni. In primo luogo, stabilì un nuovo 
rapporto di un metro quadro di parcheggi 
per ogni dieci metri cubi di costruzione. 
Inoltre, veniva disposto un nuovo regime 
di agevolazioni fiscali per i costruttori. 
Infine, venne stabilito che le aree 
adibite a parcheggio non avrebbero 
potuto essere cedute separatamente 
rispetto all'unità abitativa alla quale 
erano legate da vincolo pertinenziale. 
In caso contrario, l'atto di compravendita 
sarebbe stato nullo ex art. 1418 c.c..
Tale legge, però, portò ulteriori problemi 
interpretativi ed applicativi, soprattutto 
riguardo all'ipotesi, molto frequente nella 
pratica, di realizzazione di posti auto in 
eccedenza rispetto a quanto richiesto dalla 
disciplina di settore.
Quindi, tali dubbi vennero fugati ancora 
dalla Suprema Corte.
In base ad un primo orientamento 
giurisprudenziale, dettato 
dalla Cassazione conSent. 10459 del 2001
il vincolo di destinazione
riguarderebbe l'intera area adibita 
a parcheggio, a prescindere dal fatto 
per cui una parte dei posti 
auto sarebbe eccessiva rispetto a quanto 
richiesto della legge. Invece, in base ad un secondo 
orientamento, peraltro confermato dalla Sezioni Unite 
con Sent. 12793 del 2005, la aree che eccedono la misura
imposta dalla legge non sarebbero soggette 
a nessun vincolo e quindi il proprietario potrebbe
 legittimamente cederle a terzi.


La legge 246 del 2005
In ultimo, si registra un ulteriore intervento 
legislativo con la recente 
L. 246 del 2005. In base a tale norma gli spazi 
adibiti a parcheggi non
sono gravati da vincoli pertinenziali di 
sorta né da diritti d'uso 
a favore dei proprietari di altre unità immobiliari 
e sono trasferibili
autonomamente da esse. Dalla predetta 
disposizione si evince che
è stato tolto da tale aree sia il vincolo 
pertinenziale che il relativo 
diritto d'uso. Inoltre, viene finalmente 
stabilita la possibilità per gli aventi diritto di 
cedere liberamente i posti auto, senza alcun 
obbligo verso i titolari delle unità 
abitative a cui si riferiscono.
Infine, la Cassazione con la Sent. 4264 
del 2006, in sostanza, chiarisce che 
la sopra detta norma si applica solo 
per i parcheggi realizzati con le 
nuove abitazioni ed ha come destinatari 
i privati e la loro autonomia negoziale.


Avv. Azzeccagarbugli

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