Ai fini della valida costituzione del condominio non è necessario che siano adempiute particolari formalità
Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 29 maggio 2009, n. 416
Ai fini della valida costituzione del condominio non è necessario che siano adempiute particolari formalità come il rilascio del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti, la nomina dell'amministratore, l'approvazione del regolamento o la determinazione delle quote millesimali, essendo tali attività solo strumenti alla gestione del condominio medesimo il quale nasce invece ipso iure nel momento in cui il proprietario di un immobile suscettibile di frazionamento, poiché diviso in piani o porzioni di piano, alieni a terzi la prima unità passibile di utilizzazione autonoma e separata.