Ai fini della valida costituzione del condominio non servono particolari formalità

Ai fini della valida costituzione del condominio non è necessario che siano adempiute particolari formalità






Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 29 maggio 2009, n. 416



Ai fini della valida costituzione del condominio non è necessario che siano adempiute particolari formalità come il rilascio del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti, la nomina dell'amministratore, l'approvazione del regolamento o la determinazione delle quote millesimali, essendo tali attività solo strumenti alla gestione del condominio medesimo il quale nasce invece ipso iure nel momento in cui il proprietario di un immobile suscettibile di frazionamento, poiché diviso in piani o porzioni di piano, alieni a terzi la prima unità passibile di utilizzazione autonoma e separata.





Post popolari in questo blog

Il danno da ritardo e la giurisprudenza 2009 del Consiglio di Stato

messa alla prova e sforzo massimo a cura di Riccardo Radi in terzultimafermata.blog (blog di diritto a cura di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi ove magistrati e avvocati osservano i casi da due punti di vista diversi)

focus: I rapporti tra negozi a titolo gratuito e liberalità