Termini di impugnazione della delibera di revoca del contributo finanziario
(Cons. Stato, n. 38/2009)
R. Corapi
R. Corapi
(Nota a sentenza 16/2/2009)
Consiglio di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2009, n. 38
in www.lapraticaforense.it
Consiglio di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2009, n. 38
in www.lapraticaforense.it
I termini per impugnare la delibera interministeriale con la quale vengano revocati i contributi finanziari in precedenza concessi al beneficiario decorrono dal momento in cui quest'ultimo ne abbia avuto effettiva conoscenza e non dalla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale. Lo ha chiarito la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 38 del 12 gennaio 2009.La questione in esame riguardava il ricorso proposto dinanzi al Tar del Lazio da una società al fine di ottenere l'annullamento di una delibera del CIPI (Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Politica Industriale), con la quale le era stato in parte revocato un contributo finanziario concessole ai sensi dell'art. 3 della legge 193 del 1984. A fondamento della propria domanda la ricorrente deduceva diverse violazioni di legge ed eccesso di potere, in particolare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del contributo e il travisamento dei fatti nella motivazione del provvedimento. Per resistere al ricorso si costituivano in giudizio il Ministero delle Attività Produttive, il CIPI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i quali eccepivano la tardività del ricorso ritenendo il provvedimento impugnato oltre i termini consentiti dalla legge.Il Tar decideva di accogliere il ricorso e le amministrazioni costituitesi in giudizio decidevano quindi di appellare la sentenza di primo grado, riproponendo l'eccezione di tardività del ricorso e lamentando l'erroneità nel merito della sentenza. L'eccezione di irricevibilità proposta dalle appellanti si fondava sull'assunto che il termine di impugnazione della delibera del CIPI dovesse decorrere dall'avviso comparso nella G.U. n. 62 del 16 marzo 1994, recante l'indicazione della delibera del CIPI di revoca del contributo e del suo contenuto, ovvero, al più tardi, dalla data in cui ne era stato dato atto nella controversia civile insorta tra le parti. Il testo dell'avviso, infatti, era stato trascritto sia nella comparsa conclusionale depositata per l'udienza collegiale del 13 febbraio 1995 nel corso giudizio di primo grado, tenutosi dinanzi al Tribunale di Roma e relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appellata per il pagamento del contributo finanziario, sia nell'atto di appello notificato alla società il 7 maggio 1996. Al contrario di quanto sostenuto dalle amministrazioni appellanti, i giudici di primo grado avevano invece ritenuto che il termine d'impugnazione del provvedimento decorresse dal 24 ottobre 1996, giorno in cui la delibera era stata depositata in copia integrale all'udienza relativa alla causa pendente tra le parti dinanzi alla Corte di Appello di Roma e che quindi l'eccezione di tardività del ricorso fosse infondata.I giudici della sesta sezione del Consiglio di stato, dopo aver esaminato la questione, hanno deciso di accogliere l'appello e, per l'effetto, dichiarato il ricorso di primo grado irricevibile e annullato la sentenza appellata. Il Collegio ha motivato la propria decisione ritenendo non corretta la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado e spiegando che, sebbene si possa condividere l'opinione secondo cui la pubblicità contenuta nella Gazzetta Ufficiale non fosse idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale del provvedimento, in quanto effetto non previsto da una norma di legge, fosse al contrario piuttosto evidente come in capo all'appellata dovesse ritenersi perfezionato il requisito della conoscenza del provvedimento impugnato, pur in difetto di comunicazione formale. Il Collegio ha quindi spiegato che le ripetute indicazioni contenute negli atti giudiziari sopra indicati, unitamente al notevole lasso di tempo trascorso dall'adozione del provvedimento e della sua pubblicazione in G.U, nonché tenuto conto della qualità professionale dell'appellata, dovessero ritenersi integrare quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., consentono di provare il fatto ignoto attraverso fatti noti, con la conseguenza che il ricorso di primo grado in discussione era da considerarsi senz'altro tardivo.
Dott.ssa Rossella Corapi
rcorapi@studiolegaledirago.it