La chiusura di una preesistente tettoia è un intervento di ristrutturazione edilizia
L’intervento in questione (chiusura di una preesistente tettoia) deve configurarsi, invero, non già come intervento manutentivo, che presupporrebbe la natura non innovativa degli apporti edilizi, e, nel caso di specie, della funzione di sola copertura propria della tettoia preesistente, ma di vera e propria ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, lett.d), legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ora dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di trasformazione di un immobile tale da portare, come in effetti nella specie porta, ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la chiusura della tettoia importi non la sola copertura di una superficie, ma la piena utilizzabilità di un volume, in sicuro ampliamento del fabbricato cui accede.
Le dimensioni non certo trascurabili della struttura e i materiali utilizzati (cemento armato) confortano circa la qualificazione dell’opera ed il suo assoggettamento alla disciplina propria delle opere edilizie soggette a permesso di costruire.
Né può surrettiziamente, come tenta di fare la difesa ricorrente, operarsi una distinzione tra le varie fasi di realizzazione dell’intervento, che ha comportato, com’ è ovvio, dapprima la sostituzione della preesistente struttura in ferro con altra, analoga, in cemento armato (si tratta delle opere strutturali), e, successivamente, la tompagnatura delle pareti aperte della tettoia, per desumerne la natura meramente sostitutiva e manutentiva, essendo viceversa chiaro che l’opera edilizia va vista nella sua globalità e, in tale ottica, non vi dubbio che la preesistente tettoia in ferro (ed è tutt’altro che trascurabile le scelta dei materiali), sia pure ancorata al suolo, è opera diversa dall’ampliamento chiuso su tutti i lati del fabbricato principale, sia pure inglobante la superficie prima coperta dalla detta tettoia.
Questo l’iter motivazionale che ha determinato il Giudice amministrativo di prime cure nel respingere il ricorso proposto per l’annullamento di una ordinanza di demolizione di opere edilizie, fra le quali una tettoia che, pur preesistente, era stata sostituita nelle sue parti essenziali (in specie, strutturali: da ferro a cemento a armato) ed era stata tamponata sui lati.
Si segnala come, invero, già la mera tamponatura su tre lati (più che considerazioni sulla superficie o sui materiali impiegati, tuttavia non irrilevanti) potesse concretare l’ipotesi di creazione di un nuovo volume che, ai sensi della disciplina edilizia vigente, comporta la necessità di un titolo abilitativo (sul punto, cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, sentenza 22.3.2007, n. 2725 o anche T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza 12.7.2005, n. 2484) poiché non assimilabile ad un semplice intervento manutentivo (ordinario).
(Altalex, 2 luglio 2008. Nota di Alessandro Del Dotto)