10.07.2008
Riammissione in gara della concorrente illegittimamente esclusa e rinnovazione della procedura di gara
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha individuato in quali casi, nonostante l'invalidità della gara per l'illegittima esclusione di alcune ditte offerenti, la stazione appaltante non debba disporre la rinnovazione integrale della procedura, con la riapertura della stessa fase di presentazione delle offerte, ma sia sufficiente ripetere la fase di valutazione delle offerte.
Consiglio di Stato Sentenza, Sez. V, 09/06/2008, n. 2843
Il Consiglio di Stato ha affermato che, dopo la riammissione in gara della concorrente illegittimamente esclusa, la stazione appaltante può legittimamente mantenere fermo il subprocedimento di presentazione delle offerte e limitarsi a disporre la rinnovazione solo della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute.
Tale principio ha valore per e solo in relazione alle procedure di aggiudicazione cd. automatiche, quali quelle da aggiudicarsi con il metodo del prezzo più basso, nelle quali l'accertamento dei vizi concernenti l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti non comporta la necessità di rinnovare la procedura sin dal momento della presentazione delle offerte.
In tali casi, infatti, il criterio oggettivo e vincolato dell'aggiudicazione priva di qualsiasi rilevanza l'intervenuta conoscenza da parte della commissione giudicatrice dei contenuti delle altre offerte già ammesse.
Diversamente, qualora si debbano effettuare apprezzamenti di discrezionalità tecnica o amministrativa, con attribuzione di punteggi legati a valutazioni di ordine tecnico (licitazione privata col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, appalto concorso), l'illegittima esclusione di un concorrente, se accertata dopo l’esame delle offerte, rende necessario il rinnovo dell'intero procedimento a partire dalla stessa fase di presentazione delle offerte.
Secondo il Consiglio di Stato, in tali casi, la riammissione delle concorrenti originariamente escluse, infatti, impedirebbe di effettuare una valutazione delle offerte rispettando i principi della par condicio tra i concorrenti e della necessaria con testualità del giudizio comparativo, perchè la seconda valutazione risulterebbe oggettivamente condizionata dall'intervenuta conoscenza delle precedenti offerte e dall'attribuzione del punteggio.
Valeria De Carlo, Avvocato in MilanoTratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2008