sabato 21 marzo 2009

parità di trattamento e legittime disparità

19.03.2009
Parità di trattamento e legittime disparità

Il diritto nazionale può prevedere talune forme
di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e
ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del
lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07

Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età.
L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discriminazione, ove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima (come ad es. obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale), e sia dimostrato che i mezzi di conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6 elenca una serie di casi di disparità di trattamento che possono essere giustificati.
Secondo il diritto inglese, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro, ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possono essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo.
Il giudice inglese si domanda se la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri di adottare un elenco delle diverse tipologie di discriminazioni potenzialmente giustificate.
Dopo aver ricordato che la direttiva, a differenza del regolamento, impone degli obiettivi che gli Stati membri possono raggiungere con i mezzi che ritengono più opportuni, la Corte dichiara che la direttiva 2000/78/CE non impone di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate.
Essa consente di derogare al principio di parità di trattamento in presenza di finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale.
Le finalità che giustificano un’eventuale deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età non devono necessariamente essere contenute in un elenco puntuale. Sarà infatti il giudice nazionale stabilire di volta in volta se la normativa interna che pone la disparità risponda effettivamente ad una legittima finalità e se i mezzi prescelti siano appropriati e necessari al fine da raggiungere.

Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

parità di trattamento e legittime disparità

19.03.2009
Parità di trattamento e legittime disparità

Il diritto nazionale può prevedere talune forme
di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e
ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del
lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07

Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età.
L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discriminazione, ove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima (come ad es. obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale), e sia dimostrato che i mezzi di conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6 elenca una serie di casi di disparità di trattamento che possono essere giustificati.
Secondo il diritto inglese, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro, ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possono essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo.
Il giudice inglese si domanda se la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri di adottare un elenco delle diverse tipologie di discriminazioni potenzialmente giustificate.
Dopo aver ricordato che la direttiva, a differenza del regolamento, impone degli obiettivi che gli Stati membri possono raggiungere con i mezzi che ritengono più opportuni, la Corte dichiara che la direttiva 2000/78/CE non impone di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate.
Essa consente di derogare al principio di parità di trattamento in presenza di finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale.
Le finalità che giustificano un’eventuale deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età non devono necessariamente essere contenute in un elenco puntuale. Sarà infatti il giudice nazionale stabilire di volta in volta se la normativa interna che pone la disparità risponda effettivamente ad una legittima finalità e se i mezzi prescelti siano appropriati e necessari al fine da raggiungere.

Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

linea dura contro i pirati della strada

19.03.2009
Linea dura contro i “pirati della strada”

E’ applicabile la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo, già resosi responsabile di numerosi incidenti stradali, il quale abbia investito, uccidendola, una passante.

Tribunale Milano, Ordinanza 02/03/2009

Giro di vite contro chi colposamente provoca incidenti stradali dall’esito letale.
Con l’ordinanza in esame, ampiamente ripresa dai media, accogliendo la richiesta del p.m., il g.i.p. del tribunale di Milano ha applicato la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo che, lo scorso 23 febbraio, superando da destra un pullman, aveva mortalmente investito una ragazza, la quale stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Nel caso di specie, vanno evidenziate altre peculiarità: da un lato, il repentino allontanamento dell’indagato dal nosocomio, prima che i medici lo prendessero in carico, effettuando anche gli opportuni accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche; dall’altro, la circostanza che, dal 2001 al 2008, l’indagato si era reso responsabile di (quanto meno) cinque incidenti stradali, in alcuni casi mentre era alla guida di veicoli di proprietà di terzi, contrassegnati da una sua condotta in violazione di norme del c.d.s. e, in un caso, anche non ottemperando all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale.
Di particolare interesse è la motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura.
Il g.i.p. ha dato atto della delicatezza della questione concernente «la valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari e segnatamente di esigenze di tutela sociale in materia di reati colposi (…), proprio in ragione della natura colposa - e quindi presumibilmente occasionale - dei reati stessi».
E tuttavia, ha chiarito il g.i.p. – in maniera a nostro avviso condivisibile – ciò non esclude «che determinate circostanze possono rivelare una attitudine costante del reo a tenere comportamenti che violano norme di prudenza generiche o specifiche. In tal caso, nulla vieta di considerare concreto e attuale il pericolo di reiterazione di condotte colpose, una volta accertata la sistematica noncuranza delle regole che disciplinano la convivenza civile».
Nel caso di specie il g.i.p. ha proprio valorizzato le circostanze del caso concreto, e cioè: il numero di incidenti stradali provocati dall’indagato negli ultimi otto anni, nonché delle infrazioni al c.d.s. che «costituiscono comunque comportamenti pericolosi, come parlare al telefono cellulare durante la marcia e non arrestarsi al semaforo rosso»; la condotta tenuta dall’indagato tenuta dopo il ricovero al pronto soccorso, dal quale si era repentinamente allontanato.
A fronte di questi elementi, il giudice ha ritenuto inadeguata l’applicazione di misure di carattere reale, ovvero di misure amministrative, le quali non sarebbero state in grado di prevenire, in concreto, «ulteriori condotte colpose e comportamenti pericolosi dell'indagato».
Di qui, dunque, l’applicazione di una misura cautelare personale, in grado di preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, individuata negli arresti domiciliari.
Si tratta di una conclusione cui aderire. In primo luogo, si deve sottolineare che nulla osta alla configurabilità del pericolo di reiterazione del reato con riguardo ai delitti colposi; colposità non è sinonimo di occasionalità, ben potendo ipotizzarsi soggetti che sistematicamente si comportano, in determinati ambiti, violando le più comuni regole di diligenza.
La stessa Cassazione, peraltro, in un caso omicidio colposo per colpa professionale, ha ritenuto passibile di prognosi di reiterazione in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista operava e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio (così Cass., Sez. IV 29.7.1994).
Si tratta di un problema di motivazione: il giudice deve indicare elementi concreti da cui desumere il pericolo di reiterazione, ciò che – come si è visto – è avvenuto nel caso in esame.
In secondo luogo, negli ultimi tempi il legislatore ha mostrato di voler irrobustire l’apparato sanzionatorio nei confronti dei “pirati della strada”. Il recente d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla l. n. 125 del 2008, ha inciso, tra l’altro, proprio sull’art. 589, comma 2, c.p., elevando da cinque a sette anni il massimo edittale previsto per l’omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; peraltro, già la L. n. 102 del 2006 aveva elevato innalzato il minimo edittale da uno a due anni di reclusione, ricorrendo l’aggravante in esame.
Pene ancor più severe – reclusione da tre a dieci anni - da sono previste dal comma 3 dell’art. 589 c.p. nel caso in cui l’omicidio sia colposamente commesso da persona che, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica in relazione alla quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ancora l’art. 590 bis c.p. pone una deroga al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stabilendo che le aggravanti di cui si discute non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Stefano Corbetta
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009

linea dura contro i pirati della strada

19.03.2009
Linea dura contro i “pirati della strada”

E’ applicabile la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo, già resosi responsabile di numerosi incidenti stradali, il quale abbia investito, uccidendola, una passante.

Tribunale Milano, Ordinanza 02/03/2009

Giro di vite contro chi colposamente provoca incidenti stradali dall’esito letale.
Con l’ordinanza in esame, ampiamente ripresa dai media, accogliendo la richiesta del p.m., il g.i.p. del tribunale di Milano ha applicato la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo che, lo scorso 23 febbraio, superando da destra un pullman, aveva mortalmente investito una ragazza, la quale stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Nel caso di specie, vanno evidenziate altre peculiarità: da un lato, il repentino allontanamento dell’indagato dal nosocomio, prima che i medici lo prendessero in carico, effettuando anche gli opportuni accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche; dall’altro, la circostanza che, dal 2001 al 2008, l’indagato si era reso responsabile di (quanto meno) cinque incidenti stradali, in alcuni casi mentre era alla guida di veicoli di proprietà di terzi, contrassegnati da una sua condotta in violazione di norme del c.d.s. e, in un caso, anche non ottemperando all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale.
Di particolare interesse è la motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura.
Il g.i.p. ha dato atto della delicatezza della questione concernente «la valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari e segnatamente di esigenze di tutela sociale in materia di reati colposi (…), proprio in ragione della natura colposa - e quindi presumibilmente occasionale - dei reati stessi».
E tuttavia, ha chiarito il g.i.p. – in maniera a nostro avviso condivisibile – ciò non esclude «che determinate circostanze possono rivelare una attitudine costante del reo a tenere comportamenti che violano norme di prudenza generiche o specifiche. In tal caso, nulla vieta di considerare concreto e attuale il pericolo di reiterazione di condotte colpose, una volta accertata la sistematica noncuranza delle regole che disciplinano la convivenza civile».
Nel caso di specie il g.i.p. ha proprio valorizzato le circostanze del caso concreto, e cioè: il numero di incidenti stradali provocati dall’indagato negli ultimi otto anni, nonché delle infrazioni al c.d.s. che «costituiscono comunque comportamenti pericolosi, come parlare al telefono cellulare durante la marcia e non arrestarsi al semaforo rosso»; la condotta tenuta dall’indagato tenuta dopo il ricovero al pronto soccorso, dal quale si era repentinamente allontanato.
A fronte di questi elementi, il giudice ha ritenuto inadeguata l’applicazione di misure di carattere reale, ovvero di misure amministrative, le quali non sarebbero state in grado di prevenire, in concreto, «ulteriori condotte colpose e comportamenti pericolosi dell'indagato».
Di qui, dunque, l’applicazione di una misura cautelare personale, in grado di preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, individuata negli arresti domiciliari.
Si tratta di una conclusione cui aderire. In primo luogo, si deve sottolineare che nulla osta alla configurabilità del pericolo di reiterazione del reato con riguardo ai delitti colposi; colposità non è sinonimo di occasionalità, ben potendo ipotizzarsi soggetti che sistematicamente si comportano, in determinati ambiti, violando le più comuni regole di diligenza.
La stessa Cassazione, peraltro, in un caso omicidio colposo per colpa professionale, ha ritenuto passibile di prognosi di reiterazione in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista operava e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio (così Cass., Sez. IV 29.7.1994).
Si tratta di un problema di motivazione: il giudice deve indicare elementi concreti da cui desumere il pericolo di reiterazione, ciò che – come si è visto – è avvenuto nel caso in esame.
In secondo luogo, negli ultimi tempi il legislatore ha mostrato di voler irrobustire l’apparato sanzionatorio nei confronti dei “pirati della strada”. Il recente d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla l. n. 125 del 2008, ha inciso, tra l’altro, proprio sull’art. 589, comma 2, c.p., elevando da cinque a sette anni il massimo edittale previsto per l’omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; peraltro, già la L. n. 102 del 2006 aveva elevato innalzato il minimo edittale da uno a due anni di reclusione, ricorrendo l’aggravante in esame.
Pene ancor più severe – reclusione da tre a dieci anni - da sono previste dal comma 3 dell’art. 589 c.p. nel caso in cui l’omicidio sia colposamente commesso da persona che, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica in relazione alla quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ancora l’art. 590 bis c.p. pone una deroga al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stabilendo che le aggravanti di cui si discute non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Stefano Corbetta
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009
19.03.2009
Gli effetti della “nuova” cornice edittale

L’accorpamento, sotto il profilo sanzionatorio, di droghe “leggere” e droghe “pesanti” esclude la sussistenza del reato continuato nel caso di spaccio di sostanze diversa natura.

Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 04/03/2009, n. 9874

Tra gli elementi di novità introdotti dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inciso sull’apparato repressivo previsto contro il traffico di sostanze stupefacenti, vi è l’abolizione della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”.
A differenza della disciplina previgente, non solo le sostanze classificate come stupefacenti sono indistintamente raggruppate nell’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma è stata cancellata la differenziazione in precedenza prevista dall’art. 73, che prevedeva cornici edittali distinte, rispettivamente considerate al comma 1 e al comma 4, a seconda che le condotte ivi considerate avessero ad oggetto, appunto, droghe “pesanti” (reclusione da otto a venti anni e multa da 25.822 a 258.228 euro) ovvero droghe “leggere” (reclusione da due a sei anni e multa da 5.164 77.468 euro).
Tale differenziazione si rispecchiava anche nella previsione della circostanza attenuante considerata dal comma 5, che puniva i fatti di “lieve entità”: reclusione da uno sei anni e multa da 2.582 a 25.822 euro per le droghe “pesanti”; reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 1.032 a 10.329 per le droghe “leggere”.
A seguito della modiche introdotte dalla L. n. 29 del 2006, la cornice edittale fissata dal comma 1 dell’art. 73 è ora unica: il massimo previsto per la pena detentiva rimane invariato (venti anni), mentre il minimo scende da otto a sei anni; la pena pecuniaria rimane invece sostanzialmente inalterata.
Parimenti, il comma 5 – che continua a prevedere una circostanza ad effetto speciale per i casi di “lieve entità” – scolpisce un’unica cornice edittale (reclusione da uno a sei anni e multa da 3.000 a 26.000 euro). In precedenza, pertanto, nel caso di cui il soggetto detenesse a fine di spaccio sostanze sia “pesanti”, sia “leggere”, la giurisprudenza prevalente applicava la disciplina del reato continuato, proprio in considerazione della diversa pena prevista per le due ipotesi.
Venuta meno, sul piano normativo, la distinzione tra i due tipi di droga, oggi tale disciplina non è più applicabile, essendo configurabile un solo reato.
Quid iuris nel caso di condanne inflitte per la detenzione a fine di spaccio di più sostanze, ai sensi della pregressa normativa? E’ proprio il caso affrontato e risolto dalla sentenza in esame.
La Cassazione ha dato atto che la riforma del 2006, sopprimendo la distinzione gabellare tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, «ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi»; in particolare, con riguardo al caso di detenzione di sostanze diverse, «l’avvenuta assimilazione delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato».
E tuttavia, si affretta precisare la Cassazione, non è affatto automatico che l’avvenuta modifica in melius, prevista in astratto, si traduca, in concreto, in una pena più mite: «non è da escludere che il giudice di appello - nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda - possa ritenere equamente commisurata, rispetto al caso concreto, la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che l’imputato, avuto riguardo alla sua personalità e alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo) non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio».
Del resto, nonostante l’avvenuta parificazione, a livello sanzionatorio, nella medesima cornice edittale, la distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti” continua ad assumere un peso decisivo in sede di determinazione, in concreto, del trattamento punitivo, come peraltro imposto dall’art. 133, comma 1, n. 1 c.p. che, tra gli elementi da considerare in sede di commisurazione della pena, dà rilievo anche all’oggetto dell’azione.
Lo sottolinea la stessa Corte: «non può, invero, trascurarsi che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all'avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista - come sopra si è visto - non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto».
Se, quindi, rispetto alla disciplina previgente, non è più ravvisabile la continuazione interna, tuttavia la detenzione di più sostanze incide sulla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 c.p.; il “risparmio” di pena, derivante dall’aumento a titolo di continuazione, viene perciò “vanificato” in sede di commisurazione della pena.

Stefano Corbetta
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009
19.03.2009
Gli effetti della “nuova” cornice edittale

L’accorpamento, sotto il profilo sanzionatorio, di droghe “leggere” e droghe “pesanti” esclude la sussistenza del reato continuato nel caso di spaccio di sostanze diversa natura.

Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 04/03/2009, n. 9874

Tra gli elementi di novità introdotti dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inciso sull’apparato repressivo previsto contro il traffico di sostanze stupefacenti, vi è l’abolizione della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”.
A differenza della disciplina previgente, non solo le sostanze classificate come stupefacenti sono indistintamente raggruppate nell’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma è stata cancellata la differenziazione in precedenza prevista dall’art. 73, che prevedeva cornici edittali distinte, rispettivamente considerate al comma 1 e al comma 4, a seconda che le condotte ivi considerate avessero ad oggetto, appunto, droghe “pesanti” (reclusione da otto a venti anni e multa da 25.822 a 258.228 euro) ovvero droghe “leggere” (reclusione da due a sei anni e multa da 5.164 77.468 euro).
Tale differenziazione si rispecchiava anche nella previsione della circostanza attenuante considerata dal comma 5, che puniva i fatti di “lieve entità”: reclusione da uno sei anni e multa da 2.582 a 25.822 euro per le droghe “pesanti”; reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 1.032 a 10.329 per le droghe “leggere”.
A seguito della modiche introdotte dalla L. n. 29 del 2006, la cornice edittale fissata dal comma 1 dell’art. 73 è ora unica: il massimo previsto per la pena detentiva rimane invariato (venti anni), mentre il minimo scende da otto a sei anni; la pena pecuniaria rimane invece sostanzialmente inalterata.
Parimenti, il comma 5 – che continua a prevedere una circostanza ad effetto speciale per i casi di “lieve entità” – scolpisce un’unica cornice edittale (reclusione da uno a sei anni e multa da 3.000 a 26.000 euro). In precedenza, pertanto, nel caso di cui il soggetto detenesse a fine di spaccio sostanze sia “pesanti”, sia “leggere”, la giurisprudenza prevalente applicava la disciplina del reato continuato, proprio in considerazione della diversa pena prevista per le due ipotesi.
Venuta meno, sul piano normativo, la distinzione tra i due tipi di droga, oggi tale disciplina non è più applicabile, essendo configurabile un solo reato.
Quid iuris nel caso di condanne inflitte per la detenzione a fine di spaccio di più sostanze, ai sensi della pregressa normativa? E’ proprio il caso affrontato e risolto dalla sentenza in esame.
La Cassazione ha dato atto che la riforma del 2006, sopprimendo la distinzione gabellare tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, «ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi»; in particolare, con riguardo al caso di detenzione di sostanze diverse, «l’avvenuta assimilazione delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato».
E tuttavia, si affretta precisare la Cassazione, non è affatto automatico che l’avvenuta modifica in melius, prevista in astratto, si traduca, in concreto, in una pena più mite: «non è da escludere che il giudice di appello - nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda - possa ritenere equamente commisurata, rispetto al caso concreto, la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che l’imputato, avuto riguardo alla sua personalità e alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo) non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio».
Del resto, nonostante l’avvenuta parificazione, a livello sanzionatorio, nella medesima cornice edittale, la distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti” continua ad assumere un peso decisivo in sede di determinazione, in concreto, del trattamento punitivo, come peraltro imposto dall’art. 133, comma 1, n. 1 c.p. che, tra gli elementi da considerare in sede di commisurazione della pena, dà rilievo anche all’oggetto dell’azione.
Lo sottolinea la stessa Corte: «non può, invero, trascurarsi che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all'avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista - come sopra si è visto - non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto».
Se, quindi, rispetto alla disciplina previgente, non è più ravvisabile la continuazione interna, tuttavia la detenzione di più sostanze incide sulla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 c.p.; il “risparmio” di pena, derivante dall’aumento a titolo di continuazione, viene perciò “vanificato” in sede di commisurazione della pena.

Stefano Corbetta
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009

il reato continuato è fictio iuris: le circostanze si applicano solo ai reati cui si riferiscono e non al reato continuato unitariamente considerato

19.03.2009
Applicazione delle circostanze nel caso di reato continuato

Accogliendo la concezione del reato continuato come fictio iuris, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le circostanze si applicano solamente ai reati cui si riferiscono, e non al reato continuato unitariamente considerato.

Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 23/01/2009, n. 3286

Nel caso di reato continuato, le circostanze attenuanti della speciale tenuità e della integrale riparazione del danno, rispettivamente considerate al n. 4 e al n. 6 dell’art. 62 c.p., si applicano solo ai reati cui si riferiscono.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali, chiamate a comporre un contrasto che, da tempo, si trascinava nella giurisprudenza di legittimità, divisa circa l’applicazione delle attenuanti in esame – e, correlativamente, dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. - al reato più grave, ovvero a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Al fondo di questa diatriba, vi è la querelle, mai sopita, circa la considerazione unitaria del reato continuato ovvero l’autonomia giuridica delle singole violazione commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
E difatti le Sezioni Unite, per risolvere il contrasto, hanno proprio preso le mosse dalla natura giuridica dell’istituto in esame, riprendendo le argomentazioni espresse in un precedente del 1995; in quell’occasione, seppure in tema di computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, le Sezioni Unite sottolinearono che «l'unificazione legislativa dei reati deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato» (Sez. un., 26 febbraio 1997 n. 1, Mammoliti).
Il dato che emerge dal sistema, dunque, è il seguente: l’autonomia dei singoli reati è la regola, l’eccezione è la considerazione unitaria del reato continuato, la quale «deve essere espressamente prevista da “apposita disposizione” e, comunque deve garantire un risultato favorevole al reo». Un’interpretazione, questa, avallata dalla Corte costituzionale, che ha più volte rimarcato la fictio alla base del reato continuato.
Emblematica, al proposito, la disciplina della prescrizione. Nella versione originaria dell’art. 158 c.p. la prescrizione decorreva dalla data di cessazione del reato continuato – ossia dalla data di commissione dell’ultimo reato realizzato in esecuzione del medesimo disegno criminoso. A seguito della novella apportata dalla l. n. 251 del 2005 all’art.158 c.p., il termine di prescrizione decorrere, in maniera autonoma, dalla data di commissione di ciascun reato.
Pertanto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, «attualmente ciò che connotata e distingue il reato continuato è solo la valutazione quod poenam». Breve: «il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo». Il corollario da questa premessa vien da sé: «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti».
Si tratta di un’interpretazione a nostro avviso esatta, in quanto sposa la tesi dell’unità fittizia del reato continuato, che, a seguito della riforma del 1974 - che cancellò dal testo dell’art. 81, comma 2, c.p. la formula “le diverse violazioni si considerano come un solo reato” - è stata recepita dal legislatore.
Del resto, come affermò la Corte costituzionale nello scrutinare la previgente disciplina prevista dall’art. 158 c.p. in tema di prescrizione, che contrastava con il carattere del favor rei caratterizzate l’istituto della continuazione, il «legislatore resta libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralità scomponibile di reati, salvo il solo limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalità» (così Corte cost. n. 254 del 1985, nonché n. 5 del 2009 con riferimento alla vigente disciplina, quale risultate dalle modifiche apportate dalla l. n. 251 del 2005).
Quali le ricadute applicative di questa soluzione? In primo luogo, ciò rileva ai fini dell’individuazione del reato di più grave. Si pensi al caso in cui l’imputato, chiamato a rispondere di lesioni gravi (art. 583 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), abbia risarcito il danno provocato alla vittima; in tal caso, ancorché il delitto di lesioni gravi astrattamente sia punito più severamente (reclusione da 3 a 7 anni) rispetto al delitto di resistenza (da 6 mesi a cinque anni), in concreto, per effetto dell’applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., magari con giudizio di prevalenza, il delitto più grave, in relazione a cui determinare la pena base, è quello di cui all’art. 337 c.p.
In secondo luogo, gli effetti si colgono anche in relazione all’aumento della pena a titolo di continuazione; ove la circostanza attenuante accede al solo reato satellite, ciò comporterà un aumento più contenuto, rispetto a quello che il giudice avrebbe operato in assenza dell’attenuante.

Stefano Corbetta, Giudice Penale presso il Tribunale di Milano
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

il reato continuato è fictio iuris: le circostanze si applicano solo ai reati cui si riferiscono e non al reato continuato unitariamente considerato

19.03.2009
Applicazione delle circostanze nel caso di reato continuato

Accogliendo la concezione del reato continuato come fictio iuris, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le circostanze si applicano solamente ai reati cui si riferiscono, e non al reato continuato unitariamente considerato.

Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 23/01/2009, n. 3286

Nel caso di reato continuato, le circostanze attenuanti della speciale tenuità e della integrale riparazione del danno, rispettivamente considerate al n. 4 e al n. 6 dell’art. 62 c.p., si applicano solo ai reati cui si riferiscono.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali, chiamate a comporre un contrasto che, da tempo, si trascinava nella giurisprudenza di legittimità, divisa circa l’applicazione delle attenuanti in esame – e, correlativamente, dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. - al reato più grave, ovvero a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Al fondo di questa diatriba, vi è la querelle, mai sopita, circa la considerazione unitaria del reato continuato ovvero l’autonomia giuridica delle singole violazione commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
E difatti le Sezioni Unite, per risolvere il contrasto, hanno proprio preso le mosse dalla natura giuridica dell’istituto in esame, riprendendo le argomentazioni espresse in un precedente del 1995; in quell’occasione, seppure in tema di computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, le Sezioni Unite sottolinearono che «l'unificazione legislativa dei reati deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato» (Sez. un., 26 febbraio 1997 n. 1, Mammoliti).
Il dato che emerge dal sistema, dunque, è il seguente: l’autonomia dei singoli reati è la regola, l’eccezione è la considerazione unitaria del reato continuato, la quale «deve essere espressamente prevista da “apposita disposizione” e, comunque deve garantire un risultato favorevole al reo». Un’interpretazione, questa, avallata dalla Corte costituzionale, che ha più volte rimarcato la fictio alla base del reato continuato.
Emblematica, al proposito, la disciplina della prescrizione. Nella versione originaria dell’art. 158 c.p. la prescrizione decorreva dalla data di cessazione del reato continuato – ossia dalla data di commissione dell’ultimo reato realizzato in esecuzione del medesimo disegno criminoso. A seguito della novella apportata dalla l. n. 251 del 2005 all’art.158 c.p., il termine di prescrizione decorrere, in maniera autonoma, dalla data di commissione di ciascun reato.
Pertanto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, «attualmente ciò che connotata e distingue il reato continuato è solo la valutazione quod poenam». Breve: «il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo». Il corollario da questa premessa vien da sé: «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti».
Si tratta di un’interpretazione a nostro avviso esatta, in quanto sposa la tesi dell’unità fittizia del reato continuato, che, a seguito della riforma del 1974 - che cancellò dal testo dell’art. 81, comma 2, c.p. la formula “le diverse violazioni si considerano come un solo reato” - è stata recepita dal legislatore.
Del resto, come affermò la Corte costituzionale nello scrutinare la previgente disciplina prevista dall’art. 158 c.p. in tema di prescrizione, che contrastava con il carattere del favor rei caratterizzate l’istituto della continuazione, il «legislatore resta libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralità scomponibile di reati, salvo il solo limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalità» (così Corte cost. n. 254 del 1985, nonché n. 5 del 2009 con riferimento alla vigente disciplina, quale risultate dalle modifiche apportate dalla l. n. 251 del 2005).
Quali le ricadute applicative di questa soluzione? In primo luogo, ciò rileva ai fini dell’individuazione del reato di più grave. Si pensi al caso in cui l’imputato, chiamato a rispondere di lesioni gravi (art. 583 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), abbia risarcito il danno provocato alla vittima; in tal caso, ancorché il delitto di lesioni gravi astrattamente sia punito più severamente (reclusione da 3 a 7 anni) rispetto al delitto di resistenza (da 6 mesi a cinque anni), in concreto, per effetto dell’applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., magari con giudizio di prevalenza, il delitto più grave, in relazione a cui determinare la pena base, è quello di cui all’art. 337 c.p.
In secondo luogo, gli effetti si colgono anche in relazione all’aumento della pena a titolo di continuazione; ove la circostanza attenuante accede al solo reato satellite, ciò comporterà un aumento più contenuto, rispetto a quello che il giudice avrebbe operato in assenza dell’attenuante.

Stefano Corbetta, Giudice Penale presso il Tribunale di Milano
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

improcedibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche quando la persona offesa è assente


19.03.2009
Particolare tenuità: "evoluzione" sugli effetti dell'assenza in udienza della persona offesa

Il meccanismo di improcedibilità per particolare tenuità del fatto opera anche quando la persona offesa è assente.

Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 03/03/2009, n. 9700

La Sezione quarta della S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bolzano il quale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato di lesioni e, dunque, aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante l’assenza della persona offesa dall’udienza.

Con ciò la S.C.ha ritenuto che la mancata presenza in dibattimento lasci presumere nella vittima una piena volontà di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità.

Con questa storica sentenza, sebbene estremamente succinta, la S.C.ha del tutto ribaltato il precedente orientamento, bene espresso dalla sentenza n. 16689 del 2004, in C.E.D. Cass., n. 229860, secondo il quale, essendo l'operatività dell'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto subordinata, nel giudizio, alla non opposizione di imputato e vittima del reato, non costituisce univoca manifestazione della non opposizione la mancata comparizione della persona offesa in udienza, posto che detta assenza rappresenta semplicemente la scelta di non coltivare l'azione civile nel processo penale in quanto l'azione può essere, pur sempre, esercitata in sede civile.

Fulvio Baldi, magistrato del Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009




improcedibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche quando la persona offesa è assente


19.03.2009
Particolare tenuità: "evoluzione" sugli effetti dell'assenza in udienza della persona offesa

Il meccanismo di improcedibilità per particolare tenuità del fatto opera anche quando la persona offesa è assente.

Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 03/03/2009, n. 9700

La Sezione quarta della S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bolzano il quale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato di lesioni e, dunque, aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante l’assenza della persona offesa dall’udienza.

Con ciò la S.C.ha ritenuto che la mancata presenza in dibattimento lasci presumere nella vittima una piena volontà di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità.

Con questa storica sentenza, sebbene estremamente succinta, la S.C.ha del tutto ribaltato il precedente orientamento, bene espresso dalla sentenza n. 16689 del 2004, in C.E.D. Cass., n. 229860, secondo il quale, essendo l'operatività dell'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto subordinata, nel giudizio, alla non opposizione di imputato e vittima del reato, non costituisce univoca manifestazione della non opposizione la mancata comparizione della persona offesa in udienza, posto che detta assenza rappresenta semplicemente la scelta di non coltivare l'azione civile nel processo penale in quanto l'azione può essere, pur sempre, esercitata in sede civile.

Fulvio Baldi, magistrato del Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009




martedì 17 marzo 2009

Gli accordi indennitari decadono se non è emanato il decreto di esproprio Corte Cost. 24-2009


Espropriazione per pubblica utilità, accordi indennitari (C.Cost.)


sabato 14 marzo 2009
Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 30 gennaio 2009


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’
ACCORDI INDENNITARI
-Legge 26 febbraio 2007, n. 17-


[Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 30 gennaio 2009]
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(tratto da: www.cortecostituzionale.it)
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
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SENTENZA N. 24 - ANNO 2009
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
Giovanni Maria FLICK Presidente
Francesco AMIRANTE Giudice
Ugo DE SIERVO "
Paolo MADDALENA "
Alfio FINOCCHIARO "
Alfonso QUARANTA "
Franco GALLO "
Luigi MAZZELLA "
Gaetano SILVESTRI "
Sabino CASSESE "
Maria Rita SAULLE "
Giuseppe TESAURO "
Paolo Maria NAPOLITANO "
Giuseppe FRIGO "
Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, promossi con ordinanze del 28 giugno e del 10 maggio 2007 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Di Lorenzo Carmine ed altra e Paduano Michele ed altre e il Consorzio Cooperative Costruzioni ed altri, iscritte ai nn. 209 e 210 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di costituzione di Di Lorenzo Carmine ed altra e di Paduano Michele ed altre e del Consorzio Cooperative Costruzioni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi gli avvocati Raffaele Fattoruso per Di Lorenzo Carmine ed altra e per Paduano Michele ed altre, Felice Laudadio e Carlo Russo per il Consorzio Cooperative Costruzioni e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1. Nel corso della causa civile avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di occupazione di terreni sottoposti a procedura espropriativa nel quadro degli interventi per la ricostruzione delle zone terremotate, ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 28 giugno 2007 (r. o. n. 209 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per violazione dell'art. 3, secondo comma, dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 6, primo comma, della suddetta Convenzione.
La norma censurata dispone che «i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione».
Nel giudizio a quo gli attori, proprietari di suoli assoggettati a procedura espropriativa per la realizzazione degli interventi nelle zone terremotate, pur avendo stipulato a suo tempo verbali di concordamento, pretendono l'indennità di occupazione, assumendo che la mancata emanazione nei termini del decreto di esproprio, ha determinato la caducazione dell'accordo e, quindi, anche della rinuncia, che in esso era compresa, ad ogni azione giudiziaria per l'indennità. La scadenza dell'occupazione, in data 18 novembre 1998, avrebbe comportato la perdita della proprietà dei privati e l'acquisizione pubblica per l'irreversibile trasformazione del fondo con destinazione ad opera pubblica (cosiddetta occupazione appropriativa o accessione invertita), restando inefficaci le proroghe legislative dell'occupazione, successivamente intervenute.
Assume il rimettente che la sopravvenuta disposizione determina irragionevolmente (e quindi con violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost.) la reviviscenza degli effetti delle dichiarazioni dei proprietari (di accettazione dell'indennità offerta e rinuncia alle azioni indennitarie), ormai caducate dalla mancata tempestiva adozione del decreto di espropriazione, in modo da conferire all'atto dismissivo del diritto all'indennità un carattere aleatorio, venendo scisso l'atto abdicativo del proprietario dalla condizione sua propria, quella del sopravvenire di un atto espropriativo, che invece è mancato, con lesione dell'affidamento del cittadino che abbia compiuto una valutazione in termini di convenienza economica della propria rinuncia.
La volontà legislativa di emanare leggi retroattive deve essere in primo luogo non irragionevole e non lesiva di valori costituzionalmente protetti.
La norma, ad avviso del rimettente, sarebbe altresì lesiva del diritto di proprietà, perché verrebbe a legittimare a posteriori un nuovo modo di perdita della proprietà che, rendendo irrilevante sia la mancata sopravvenienza del decreto di esproprio, sia l'effetto traslativo dell'accessione invertita, crea un'incertezza ben maggiore di quella che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha censurato riguardo all'occupazione appropriativa in sé.
Da ultimo, intervenendo la norma censurata nei giudizi in corso, già istruiti dal rimettente in base all'esplicita adesione all'orientamento della Cassazione sulla ratio e gli effetti dell'art. 9 d.lgs. 20 settembre 1999, n. 354 (sentenza n. 7544 del 2005) – secondo cui la proroga dell'occupazione da questa norma disposta è inapplicabile alle fattispecie in cui sia già maturata l'occupazione appropriativa –, il mutamento in corsa delle regole del gioco comporterebbe violazione dei principi del giusto processo, in particolare delle condizioni di parità delle parti (artt. 111, primo e secondo comma, Cost.; art. 6 Convenzione dei diritti dell'uomo).
Sotto il profilo della rilevanza, il Tribunale di Napoli assume che ove cadesse la norma censurata, la domanda risulterebbe fondata, non potendosi riconoscere al verbale di concordamento, in assenza della tempestiva emissione di decreto di esproprio, effetto abdicativo del diritto di agire per il conseguimento dell'indennità di occupazione legittima.
1.1. – Nel giudizio incidentale si sono costituiti i soggetti privati che hanno agito per ottenere l'indennità di occupazione, dichiarando di condividere le deduzioni del giudice rimettente, con ampia riserva di ulteriori deduzioni e memorie.
1.2. – Si è costituito anche il Consorzio Cooperativa Costruzioni, CCC soc. cooperativa, parte convenuta nel giudizio a quo, il quale ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Secondo quest'ultimo, il Tribunale muove dall'erroneo presupposto dell'inapplicabilità della proroga disposta dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 354 del 1999, e prolungata dall'art. 1 del d.l. 26 ottobre 2001, n. 390, mentre la giurisprudenza del Tar Campania e della Corte d'appello di Napoli ritengono correttamente che la norma, non facendo riferimento alle occupazioni in corso alla data della sua entrata in vigore, ma incidendo direttamente sui termini di efficacia degli iniziali decreti di occupazione di urgenza, li dilatano fino a comprendere un ulteriore biennio dalla primitiva scadenza degli stessi: il chiarimento interpretativo contenuto nel comma 3-bis dell'art. 3 d.l. 300 del 2006 (che non è oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale), conferma l'applicabilità della proroga di cui sopra alle occupazioni preordinate all'espropriazione, come nella fattispecie del giudizio a quo.
Ma l'irrilevanza della questione discende chiaramente da quanto ritenuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in fattispecie analoga alla presente (sentenza n. 9038 del 2008), secondo cui «la rituale conclusione del procedimento espropriativo, mediante la tempestiva emissione di decreto di esproprio, è condizione di efficacia dell'atto di accordo sull'indennità solo riguardo all'indennità di espropriazione (non essendo questa dovuta ove la procedura non si sia conclusa), ma non anche per l'indennità di occupazione legittima, in quanto la conclusione irrituale del procedimento, per via dell'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di tempestivo decreto di esproprio, non esclude la legittimità dell'occupazione fino alla sua scadenza», sicché «l'irrilevanza della conclusione del procedimento rispetto all'accordo sull'indennità di occupazione rende superflua ogni questione di applicabilità, e di legittimità costituzionale, relativamente allo ius superveniens, costituito dall'art. 3, comma 3, d.l. 300 del 2006, conv. in l. 17 del 2007, che riconosce comunque efficacia vincolante agli accordi sull'indennità, indipendentemente dall'emanazione del decreto di esproprio».
Secondo la parte, la questione è comunque infondata atteso il carattere interpretativo della norma censurata. Questa perviene a risolvere un contrasto giurisprudenziale riguardo all'applicazione dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 354 del 1999, stabilendo ora chiaramente che la proroga prevista da tale disposizione si riferisce alle occupazioni d'urgenza, e i verbali di concordamento dell'indennità mantengono efficacia a prescindere dalla tempestiva emanazione del decreto di occupazione.
Tale disciplina non può esser considerata irragionevole, potendo la legge avere efficacia retroattiva per sua stessa previsione esplicita o implicita, specie ove si tratti di chiarire il senso di norme preesistenti, o di imporre una delle possibili varianti di significato compatibile con il tenore letterale, non solo ove esista contrasto giurisprudenziale, ma anche in presenza di indirizzi omogenei, purché non si ponga un problema di stabilità delle pronunce passate in giudicato.
Neppure potrebbe dirsi violato l'art. 42 Cost., giacché non si vede come la norma censurata avrebbe introdotto un nuovo modo di perdita della proprietà, in ragione del concordamento amichevole (la cessione volontaria del bene è prevista legislativamente, e nella fattispecie è stata corrisposta agli espropriandi una maggiorazione del settanta per cento dell'indennità). Né il giudice rimettente spiega come ciò possa rilevare nel giudizio a quo, in cui si fa questione della spettanza dell'indennità di occupazione legittima.
Non può neppure ravvisarsi la violazione dei principi del giusto processo, posto che il limite alla possibilità di emanare norme retroattive, ravvisabile nella tutela dell'affidamento, è dettato dalla rispondenza o meno a criteri di ragionevolezza del regolamento d'interessi, innovativo rispetto a quello preesistente. L'accordo, a suo tempo stipulato dai proprietari espropriandi, ha natura transattiva, e la sua applicazione s'impone con la forza dei contratti. Inoltre, nessun mutamento radicale ha posto il legislatore con la norma censurata, limitandosi semplicemente a dirimere un contrasto giurisprudenziale.
1.3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che chiede dichiararsi l'infondatezza della questione.
La censura, secondo la difesa erariale, si risolve in una critica inammissibile alle scelte discrezionali del legislatore, che ha effettuato una comparazione di interessi in chiave di bilanciamento di posizioni contrapposte.
Nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. 300 del 2006, si richiama l'art. 9, comma 2, d.lgs. 354 del 1999, che, proponendosi di condurre a termine le procedure espropriative in corso nel quadro del completamento dell'opera di ricostruzione avviata con la legge 219 del 1981, aveva disposto la protrazione per due anni del termine di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi previsti da quella normativa.
La Cassazione aveva originariamente interpretato la norma come estensiva ab origine dei termini di occupazione, e quindi come sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio. L'efficacia dei decreti di occupazione era prorogata da successivi interventi normativi (fino al 31 dicembre 2005, per effetto dell'art. 1, comma 1, d.l. 390 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e per effetto dell'art. 6-quater del d.l. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26), ma la Suprema Corte maturava un diverso orientamento, nel senso di escludere l'efficacia della proroga postuma, ove alla scadenza fosse già maturata l'acquisizione pubblica del fondo per via dell'irreversibile trasformazione.
Per regolare tale situazione, suscettibile di determinare pesantissimi oneri per le Amministrazioni locali, è stato emanato l'art. 3, comma 3, d.l. 300 del 2006, finalizzato ad attribuire perdurante efficacia agli accordi già perfezionati sulle indennità espropriative.
Venendo ai profili di costituzionalità della norma in discussione, l'Avvocatura esclude che la legge retroattiva sia di per sé irragionevole, avendo essa realizzato un equilibrato componimento degli interessi in gioco, in relazione alla natura ed al carattere eccezionale della disposizione, anche al fine di salvaguardare la finanza pubblica in vista degli impegni assunti anche in sede comunitaria: è nota la peculiarità della procedura espropriativa contemplata dalla legge n. 219 del 1981, emanata per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali.
Per la difesa erariale non c'è violazione del diritto di proprietà, la cui funzione sociale, costituzionalmente sancita, investe il legislatore del perseguimento del fine pubblico a seconda delle condizioni socio-economiche e delle scelte di politica del diritto, con l'unico limite che le scelte discrezionali devono essere guidate dal canone della ragionevolezza, identificabile nella plausibile idoneità del mezzo impiegato rispetto al fine da perseguire e nella proporzionalità tra l'interesse da tutelare e lo strumento prescelto.
Da ultimo, l'art. 111 Cost. non tocca le prerogative del legislatore, e non contiene alcun divieto esplicito di leggi retroattive fuori della materia penale.
2. – Nel corso di analoga causa civile, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10 maggio 2007 (r. o. n. 210 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, d.l. 28 dicembre 2006 n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 42, secondo e terzo comma, Cost., anche in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 6, primo comma, della suddetta Convenzione.
Il rimettente svolge considerazioni del tutto coincidenti con quelle dell'ordinanza n. 209, sopra richiamata.
2.1. – Nel giudizio costituzionale si sono costituiti gli attori del giudizio a quo, dichiarando di condividere le deduzioni del giudice rimettente, con ampia riserva di ulteriori deduzioni e memorie.
2.2. – Si è costituito anche il Consorzio Cooperativa Costruzioni, CCC soc. cooperativa, convenuto nel giudizio principale, il quale deduce l'inammissibilità e l'infondatezza della dedotta questione e svolge argomentazioni conformi alla memoria, sopra esaminata, relativa all'ordinanza n. 209.
2.3. – Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio costituzionale, chiede dichiararsi l'infondatezza della questione in base alle stesse testuali argomentazioni svolte nella parallela procedura.
3. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica entrambe le parti di ciascuno dei giudizi a quibus hanno presentato memorie.
Il Consorzio Cooperativa Costruzioni insiste perché sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza della dedotta questione. Conferma che a differenza di quanto sostiene controparte, il verbale di concordamento non può considerarsi inefficace, non solo alla luce della norma impugnata, ma, prima ancora, per effetto della proroga del termine di occupazione legittima con il d.lgs. n. 354 del 1999.
Le parti private sostengono invece l'illegittimità costituzionale della norma, giacché a loro dire, il Tribunale di Napoli ha correttamente applicato il principio per cui i verbali di concordamento perdono efficacia se non interviene il decreto di esproprio. Con la norma censurata il legislatore, consapevole della perdita di efficacia dell'accordo una volta scaduta l'occupazione senza l'emissione di decreto di esproprio, ha alterato la natura giuridica degli istituti, configurando un singolare acquisto-perdita della proprietà, che vanifica e sostituisce, indietro nel tempo, quelli precedenti. L'art. 3, comma 3, d.l. n. 300 del 2006, convertito in legge n. 17 del 2007, non è norma interpretativa, e lo si desume dal diverso carattere, dichiaratamente interpretativo, del successivo comma 3-bis, che esclude dalla proroga le occupazioni non presiedute da dichiarazione d'indifferibilità e urgenza.
Secondo le parti, i lavori parlamentari per la conversione del decreto tradiscono il vero intento governativo di salvare il concessionario Consorzio Cooperative Costruzioni da un esborso stimabile in 10 milioni di euro, perpetrando un abuso clamoroso a danno dei proprietari, con grave interferenza nelle cause in corso.
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Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Napoli – con due ordinanze identiche, come sono identici gli scritti difensivi delle parti costituite e intervenute nel giudizio innanzi alla Corte – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
Osserva il Tribunale che la suddetta disposizione determina la reviviscenza dei verbali di concordamento dell'indennità, nell'ambito di procedure espropriative per gli interventi nelle zone terremotate, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. Diversamente, questi sarebbero stati da considerare inefficaci per la mancata emanazione dei decreti di esproprio entro il termine di scadenza delle occupazioni. La norma censurata – a parere del giudice a quo – vanificherebbe qualsiasi pretesa indennitaria dei proprietari, in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3, secondo comma, della Costituzione), introdurrebbe un nuovo modo di perdita del diritto di proprietà, in ragione del concordamento amichevole dell'indennità, in contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., anche in riferimento all'art. 1 del I Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e risolverebbe giudizi in corso in senso deliberatamente favorevole all'amministrazione, in contrasto con l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., anche in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
2. – In via preliminare deve essere disposta la riunione dei due giudizi aventi ad oggetto la stessa questione.
3. – Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità avanzata dal Consorzio Cooperativa Costruzioni, che assume l'inapplicabilità all'accordo sull'indennità di espropriazione della condizione di efficacia, costituita dall'emanazione del decreto di esproprio nei termini.
Pur essendo corretto l'assunto da cui muove la parte costituita, per cui l'emanazione del decreto di espropriazione è condizione di efficacia dell'accordo indennitario solo per l'indennità di espropriazione, ma non per l'indennità di occupazione, che è comunque dovuta, anche se la procedura espropriativa degeneri, e si concluda con l'occupazione appropriativa (così la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, n. 9038 del 2008), nella specie, risulta che le parti, in sede di concordamento, avevano previsto un'indennità onnicomprensiva, senza distinzioni, e dunque, essendo inefficace l'accordo riguardo alla parte di essa concernente l'espropriazione del bene, la somma, forfetariamente concordata nel suo intero ammontare, rimarrebbe comunque priva di giustificazione.
La recuperata azionabilità della complessiva pretesa indennitaria dei proprietari, che conseguirebbe alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata che ha reso efficaci gli accordi in cui gli stessi proprietari avevano rinunciato ad azionare tali pretese, rende rilevante la questione sollevata.
4. – La questione è fondata.
L'art. 3, comma 3, del d.l. n. 300 del 2006 determina la reviviscenza degli effetti di dichiarazioni a suo tempo rese dai proprietari, annullando la rilevanza della mancata adozione del decreto di esproprio.
Senza voler ripercorrere tutta la vicenda normativa e giurisprudenziale relativa ai verbali di concordamento delle indennità espropriative nel quadro degli interventi di ricostruzione delle zone terremotate (legge n. 219 del 1981), la norma censurata appare come il tentativo di sottrarre quegli accordi indennitari all'inefficacia cui li condannerebbe la mancata conclusione rituale della procedura ablatoria.
Già l'art. 9 del d.lgs. 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della L. 17 maggio 1999, n. 144), si proponeva di rendere possibile, attraverso la proroga delle occupazioni, l'emanazione tardiva dei decreti di esproprio, in modo da assicurare l'efficacia degli atti di concordamento dell'indennità. Di quella norma, però, prevalse l'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui qualsiasi proroga dell'occupazione, stabilita in via legislativa per dar modo al decreto di esproprio di intervenire utilmente (giacché, diversamente, l'avvenuto compimento dell'opera in assenza di decreto di esproprio fa acquisire il bene alla mano pubblica per effetto dell'occupazione appropriativa), deve intervenire prima della scadenza del periodo di occupazione legittima (Cass. n. 3966 del 2004 e n. 7544 del 2005).
L'art. 3, comma 3, del d.l. n. 300 del 2006, convertito dalla legge n. 17 del 2007, oggetto di censura, interviene ora direttamente a sancire l'efficacia degli accordi indennitari, a prescindere dall'emanazione del decreto di espropriazione.
L'irragionevolezza dell'intervento legislativo è palese, ove si pensi che, nella specie, i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento espropriativo furono indotti a concordare l'indennità, peraltro cumulativamente determinata, da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della procedura. Nella valutazione dei motivi per la stipulazione dell'accordo non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordi, ivi compresa l'eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento.
Il decreto di esproprio non venne emanato tempestivamente. La disposizione censurata, ad oltre venti anni da quella vicenda, è intervenuta a salvaguardare l'efficacia dell'accordo (con l'intento di incidere sulle liti in corso), quando sono venute meno le condizioni che avevano contribuito, allora, a determinare la volontà negoziale della parte.
L'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995), anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (sentenze n. 234 del 2007 e n. 224 del 2006). La norma successiva non può, però, tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze n. 156 del 2007 e n. 416 del 1999), pur se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374 del 2002) o per far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 419 del 2000).
La norma censurata non è interpretativa ma innovativa. La sua portata precettiva non è compatibile, come possibile opzione interpretativa, con la disciplina previgente, che, anzi, deponeva, al contrario, nel senso dell'inefficacia dell'accordo, se non fosse tempestivamente emanato il decreto di esproprio. Essa interviene su situazioni in cui si è consolidato l'affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, dettando una disciplina con esso contrastante, e sbilanciandone l'equilibrio a favore di una parte (quella pubblica, o del privato assuntore dell'opera, comunque tenuto a sopportare le conseguenze economiche dell'espropriazione), e a svantaggio dell'altra (il proprietario).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata in riferimento al canone della ragionevolezza assorbe gli ulteriori profili di censura.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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