martedì 13 maggio 2008


Impugnazione cartelle esattoriali - giudice competente - giudice del rapporto sottostante - infrazioni valutarie - giudice ordinario

Nel caso di infrazioni valutarie, la cartella esattoriale deve essere impugnata avanti al Giudice ordinario e non innanzi al Giudice tributario.
Il fatto che la cartella esattoriale non contenga puntuali indicazioni circa la fonte del credito fatto valere può rendere inidoneo l’atto a determinare il decorso dei termini di impugnazione o costituire fonte di responsabilità civile per il concessionario, ma non incide sulla giurisdizione. (1)

(1) In materia di giurisdizione delle Commissioni tributarie, si veda Cassazione civile, SS.UU, 11082/2007 e Cassazione civile , SS.UU., 11077/2007.

(Fonte: Altalex Massimario 17/2008)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 6 novembre 2007 – 8 febbraio 2008, n. 3001

(Presidente Carbone – Relatore Cicala)

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 giugno 1998, T.P. impugnava nei confronti del l’Ufficio del registro, bollo, radio e assicurazioni di Roma, del Servizio Riscossione Tributi del Comune di Roma e del Ministero del Tesoro innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella di pagamento n. 3582002 di L. 18.968.620, relativa ad un titolo che dichiarava di ignorare; ma che la sentenza di secondo grado ha attribuito al D.M. Tesoro 9 gennaio 1991. Il ricorrente deduceva la nullità della cartella e di tutti gli atti successivi per omessa notifica dell’atto ad essa prodromico, la notificazione della cartella oltre il termine quinquennale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43.Si costituiva l’Ufficio del registro, bollo, radio e assicurazioni di Roma deducendo l’improponibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, non rientrando tra le controversie oggetto di giurisdizione tributaria le sanzioni pecuniarie per infrazioni valutarie, ed allegando che la notifica del D.M. era avvenuta presso lo studio dell’Avv. T. sul presupposto che egli fosse il domiciliatario del T.. Sospesa l’esecuzione, con sentenza 19 gennaio 1999, la Commissione Tributaria accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il solo Ufficio del Registro deducendo difetto di giurisdizione, eccezione che veniva accolta dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza 15 maggio 2000. Le eredi del T., T.B. e T.M.G., proponevano ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi, tra cui l’erronea valutazione del difetto di giurisdizione.Con ordinanza interlocutoria n. 5238 del 17 gennaio — 7 marzo 2007, la Sezione Tributaria rimetteva la controversia alle Sezioni Unite per la decisione della questione di giurisdizione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso con cui i contribuenti deducono la nullità dell’atto di appello per essere stato notificato mediante messo della Amministrazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 20, 16) è infondato.Il Collegio ritiene cioè di condividere l’orientamento costante della Sezioni tributaria (e che ha dato luogo a pronunce in applicazione dell’art. 375 c.p.c.) secondo cui le forme di notifica previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, sono applicabili nell’intero ambito del processo tributario, e perciò anche alla notifica dell’atto di appello, che viene quindi legittimamente curata da un messo autorizzato dell’Amministrazione finanziaria (in questi termini da ultimo cfr. la sentenza n. 13461 dell’8 giugno 2007). Deve quindi procedersi all’esame del quinto motivo con cui i ricorrenti denunciano erronea valutazione del difetto di giurisdizione Affermano che a torto si sarebbe ritenuto che oggetto dell’impugnazione del loro dante causa fosse l’atto impositivo, mai notificato; come primo atto del procedimento era stata ricevuta la cartella di pagamento, la quale non consentiva di conoscere natura e motivi della formazione del ruolo e quindi della pretesa dell’amministrazione finanziaria; oggetto dell’impugnazione non era dunque l’atto di applicazione della pena pecuniaria per infrazione valutaria, mai notificato, ma la cartella con il connesso ruolo, per vizi propri della stessa.Il motivo deve essere rigettato.La sentenza di merito ha accertato che il petitum alla base della cartella impugnata riguardava "infrazioni valutarie" cioè una materia non devoluta alla giurisdizione tributaria.I ricorrenti sostengono che invece la giurisdizione delle Commissioni Tributarie discenderebbe dalla circostanza che al loro dante causa è stata notificata una cartella esattoriale, in conformità alla normativa che concentra le riscossioni in favore di soggetti pubblici nel Servizio di Riscossioni Tributi (ed il ruolo e le cartelle di pagamento sono elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, fra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario).Per altro la cartella di pagamento costituisce uno strumento in cui viene soltanto enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale; non possiede quindi (a differenza del fermo dei bei mobili registrati e della iscrizione di ipoteca) alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui la obbligazione è stata enunciata. Ed ove in un’unica cartella vengano incorporate più pretese ciascuna di esse conserva piena autonomia; di guisa che il regime delle impugnazioni è identico a quello che troverebbe applicazione ove fossero notificate più cartelle.Dunque la cartella esattoriale deve essere impugnata avanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale (Cfr. le sentenze di queste Sezioni unite n. 7399 del 27 marzo 2007 e n. 22514 del 20 ottobre 2006); nel caso di specie il Giudice ordinario.La circostanza che la cartella esattoriale non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere con la cartella stessa può indurre il destinatario in un errore scusabile; rendere inidoneo l’atto a determinare il decorso dei termini di impugnazione (cfr. la sentenza di questa Corte n. 21045 del 8 ottobre 2007) o costituire fonte di responsabilità civile per il concessionario. Ma non può determinare una deroga alle norme di ordine pubblico che individuano la giurisdizione competente in relazione alle diverse controversie.I residui motivi di ricorso risultano così assorbiti. Non vi è luogo a provvedere per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il quinto motivo, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, assorbiti gli altri motivi.

Impugnazione cartelle esattoriali - giudice competente - giudice del rapporto sottostante - infrazioni valutarie - giudice ordinario

Nel caso di infrazioni valutarie, la cartella esattoriale deve essere impugnata avanti al Giudice ordinario e non innanzi al Giudice tributario.
Il fatto che la cartella esattoriale non contenga puntuali indicazioni circa la fonte del credito fatto valere può rendere inidoneo l’atto a determinare il decorso dei termini di impugnazione o costituire fonte di responsabilità civile per il concessionario, ma non incide sulla giurisdizione. (1)

(1) In materia di giurisdizione delle Commissioni tributarie, si veda Cassazione civile, SS.UU, 11082/2007 e Cassazione civile , SS.UU., 11077/2007.

(Fonte: Altalex Massimario 17/2008)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 6 novembre 2007 – 8 febbraio 2008, n. 3001

(Presidente Carbone – Relatore Cicala)

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 giugno 1998, T.P. impugnava nei confronti del l’Ufficio del registro, bollo, radio e assicurazioni di Roma, del Servizio Riscossione Tributi del Comune di Roma e del Ministero del Tesoro innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella di pagamento n. 3582002 di L. 18.968.620, relativa ad un titolo che dichiarava di ignorare; ma che la sentenza di secondo grado ha attribuito al D.M. Tesoro 9 gennaio 1991. Il ricorrente deduceva la nullità della cartella e di tutti gli atti successivi per omessa notifica dell’atto ad essa prodromico, la notificazione della cartella oltre il termine quinquennale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43.Si costituiva l’Ufficio del registro, bollo, radio e assicurazioni di Roma deducendo l’improponibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, non rientrando tra le controversie oggetto di giurisdizione tributaria le sanzioni pecuniarie per infrazioni valutarie, ed allegando che la notifica del D.M. era avvenuta presso lo studio dell’Avv. T. sul presupposto che egli fosse il domiciliatario del T.. Sospesa l’esecuzione, con sentenza 19 gennaio 1999, la Commissione Tributaria accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il solo Ufficio del Registro deducendo difetto di giurisdizione, eccezione che veniva accolta dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza 15 maggio 2000. Le eredi del T., T.B. e T.M.G., proponevano ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi, tra cui l’erronea valutazione del difetto di giurisdizione.Con ordinanza interlocutoria n. 5238 del 17 gennaio — 7 marzo 2007, la Sezione Tributaria rimetteva la controversia alle Sezioni Unite per la decisione della questione di giurisdizione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso con cui i contribuenti deducono la nullità dell’atto di appello per essere stato notificato mediante messo della Amministrazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 20, 16) è infondato.Il Collegio ritiene cioè di condividere l’orientamento costante della Sezioni tributaria (e che ha dato luogo a pronunce in applicazione dell’art. 375 c.p.c.) secondo cui le forme di notifica previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, sono applicabili nell’intero ambito del processo tributario, e perciò anche alla notifica dell’atto di appello, che viene quindi legittimamente curata da un messo autorizzato dell’Amministrazione finanziaria (in questi termini da ultimo cfr. la sentenza n. 13461 dell’8 giugno 2007). Deve quindi procedersi all’esame del quinto motivo con cui i ricorrenti denunciano erronea valutazione del difetto di giurisdizione Affermano che a torto si sarebbe ritenuto che oggetto dell’impugnazione del loro dante causa fosse l’atto impositivo, mai notificato; come primo atto del procedimento era stata ricevuta la cartella di pagamento, la quale non consentiva di conoscere natura e motivi della formazione del ruolo e quindi della pretesa dell’amministrazione finanziaria; oggetto dell’impugnazione non era dunque l’atto di applicazione della pena pecuniaria per infrazione valutaria, mai notificato, ma la cartella con il connesso ruolo, per vizi propri della stessa.Il motivo deve essere rigettato.La sentenza di merito ha accertato che il petitum alla base della cartella impugnata riguardava "infrazioni valutarie" cioè una materia non devoluta alla giurisdizione tributaria.I ricorrenti sostengono che invece la giurisdizione delle Commissioni Tributarie discenderebbe dalla circostanza che al loro dante causa è stata notificata una cartella esattoriale, in conformità alla normativa che concentra le riscossioni in favore di soggetti pubblici nel Servizio di Riscossioni Tributi (ed il ruolo e le cartelle di pagamento sono elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, fra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario).Per altro la cartella di pagamento costituisce uno strumento in cui viene soltanto enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale; non possiede quindi (a differenza del fermo dei bei mobili registrati e della iscrizione di ipoteca) alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui la obbligazione è stata enunciata. Ed ove in un’unica cartella vengano incorporate più pretese ciascuna di esse conserva piena autonomia; di guisa che il regime delle impugnazioni è identico a quello che troverebbe applicazione ove fossero notificate più cartelle.Dunque la cartella esattoriale deve essere impugnata avanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale (Cfr. le sentenze di queste Sezioni unite n. 7399 del 27 marzo 2007 e n. 22514 del 20 ottobre 2006); nel caso di specie il Giudice ordinario.La circostanza che la cartella esattoriale non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere con la cartella stessa può indurre il destinatario in un errore scusabile; rendere inidoneo l’atto a determinare il decorso dei termini di impugnazione (cfr. la sentenza di questa Corte n. 21045 del 8 ottobre 2007) o costituire fonte di responsabilità civile per il concessionario. Ma non può determinare una deroga alle norme di ordine pubblico che individuano la giurisdizione competente in relazione alle diverse controversie.I residui motivi di ricorso risultano così assorbiti. Non vi è luogo a provvedere per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il quinto motivo, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, assorbiti gli altri motivi.

mercoledì 7 maggio 2008

05.05.2008

Nelle obbligazioni verso i terzi del condominio si applica il principio di parziarietà

Le Sezioni unite della S.C. hanno risolto il contrasto sulla natura delle obbligazioni dei singoli condomini in ordine alla responsabilità del condominio nei confronti dei terzi affermando che si applica in proposito il principio della parziarietà e non quello della solidarietà.

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/04/2008, n. 9148

Le Sezioni unite hanno, invero, aderito al pregresso orientamento minoritario (riconducibile, soprattutto, a Cass. n. 8530 del 1996) ritenendo applicabile il principio della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione delle rispettive quote, così superando l’indirizzo maggioritario che propendeva per l’applicabilità del criterio della solidarietà (v., in merito, ad es., Cass. n. 4558 del 1993, Cass. n. 14593 del 2004 e Cass. 17563 del 2005). A sostegno della soluzione raggiunta le Sezioni unite hanno evidenziato che:

- l’obbligazione condominiale, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somme pecuniarie;
- la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno;
- l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote. In altri termini, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, alla stregua dei quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce proporzionalmente rispetto alle quote ereditarie. La rilevante conseguenza concreta di tale arresto giurisprudenziale sarà che, una volta che il terzo avrà conseguito la condanna del condominio in relazione al riconoscimento di un suo credito sostanziatosi in un titolo esecutivo, potrà procedere all’esecuzione solo individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno (da computare in base alle tabelle millesimali).


Aldo Carrato, magistrato presso l'Ufficio del Massimario della Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Giuridico 2008
05.05.2008

Nelle obbligazioni verso i terzi del condominio si applica il principio di parziarietà

Le Sezioni unite della S.C. hanno risolto il contrasto sulla natura delle obbligazioni dei singoli condomini in ordine alla responsabilità del condominio nei confronti dei terzi affermando che si applica in proposito il principio della parziarietà e non quello della solidarietà.

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/04/2008, n. 9148

Le Sezioni unite hanno, invero, aderito al pregresso orientamento minoritario (riconducibile, soprattutto, a Cass. n. 8530 del 1996) ritenendo applicabile il principio della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione delle rispettive quote, così superando l’indirizzo maggioritario che propendeva per l’applicabilità del criterio della solidarietà (v., in merito, ad es., Cass. n. 4558 del 1993, Cass. n. 14593 del 2004 e Cass. 17563 del 2005). A sostegno della soluzione raggiunta le Sezioni unite hanno evidenziato che:

- l’obbligazione condominiale, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somme pecuniarie;
- la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il profilo esterno da quello interno;
- l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote. In altri termini, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, alla stregua dei quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce proporzionalmente rispetto alle quote ereditarie. La rilevante conseguenza concreta di tale arresto giurisprudenziale sarà che, una volta che il terzo avrà conseguito la condanna del condominio in relazione al riconoscimento di un suo credito sostanziatosi in un titolo esecutivo, potrà procedere all’esecuzione solo individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno (da computare in base alle tabelle millesimali).


Aldo Carrato, magistrato presso l'Ufficio del Massimario della Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Giuridico 2008

sabato 3 maggio 2008

L'INFOTUNIO IN ITINERE

L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 riguarda la tutela dal punto di vista assicurativo dell'infortunio in itinere e, mediante il recepimento di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza , ha affermato che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti".
E' stata, quindi, recentemente codificata dalla legge la nozione di infortunio in itinere, facendo venire meno quel rapporto - prima invece ritenuto necessario - fra l'intervento protettivo e la condizione di pericolosità dell'attività lavorativa prestata.
Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, discutono ancora sulla sussistenza della cd "occasione di lavoro" i. e. il rapporto teleologico sussistente fra evento ed attività lavorativa (ad esempio, nel caso di uso di vettura o altri mezzi privati, anzichè di quelli pubblici), oppure dell'interruzione della coprtura assicurativa per effetto dell'intervento di un fatto delittuoso di compagni di lavoro o di terzi.
Va segnalato, inoltre, che i giudici della suprema Corte (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) hanno affermato che anche la rapina può rientrare nel concetto di "occasione di lavoro", riconosceendo come infortunio in itinere quello occorso ad un dipendente assalito da due malviventi per la sottrazione della sua moto, mentre rientrava a casa dal lavoro.
Vi è poi da aggiungere che non può esere indennizzato l'infortunio che determina conseguenze di non particolare rilievo.
Va infine evidenziato che il danno biologico - determinato dalla lesione dell'integrità psicofisica - è stato recentemente incluso dalla legge ffra quelli indennizzabili dall'INAIL (art. 13 d.lgs. 38 del 2000).

L'INFOTUNIO IN ITINERE

L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 riguarda la tutela dal punto di vista assicurativo dell'infortunio in itinere e, mediante il recepimento di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza , ha affermato che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti".
E' stata, quindi, recentemente codificata dalla legge la nozione di infortunio in itinere, facendo venire meno quel rapporto - prima invece ritenuto necessario - fra l'intervento protettivo e la condizione di pericolosità dell'attività lavorativa prestata.
Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, discutono ancora sulla sussistenza della cd "occasione di lavoro" i. e. il rapporto teleologico sussistente fra evento ed attività lavorativa (ad esempio, nel caso di uso di vettura o altri mezzi privati, anzichè di quelli pubblici), oppure dell'interruzione della coprtura assicurativa per effetto dell'intervento di un fatto delittuoso di compagni di lavoro o di terzi.
Va segnalato, inoltre, che i giudici della suprema Corte (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) hanno affermato che anche la rapina può rientrare nel concetto di "occasione di lavoro", riconosceendo come infortunio in itinere quello occorso ad un dipendente assalito da due malviventi per la sottrazione della sua moto, mentre rientrava a casa dal lavoro.
Vi è poi da aggiungere che non può esere indennizzato l'infortunio che determina conseguenze di non particolare rilievo.
Va infine evidenziato che il danno biologico - determinato dalla lesione dell'integrità psicofisica - è stato recentemente incluso dalla legge ffra quelli indennizzabili dall'INAIL (art. 13 d.lgs. 38 del 2000).

mercoledì 30 aprile 2008


Corte di Cassazione Civile sez.II 11/6/2007 n. 13625; Pres. Spadone M., Est. Colarusso V.
Atto ricognitivo avente natura confessoria - Efficacia probatoria in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante - Sussistenza - Valore di prova dell'esistenza del diritto di proprietà


Svolgimento del processo

Con citazione del 22.6.1998 R.G. e R.P. esposero che il (OMISSIS) (Ndr: testo originale non comprensibile) era deceduto il loro genitore R.L. al quale essi erano succeduti unitamente all'altro fratello A.; che anche A. era deceduto ed erano subentrati nel suo patrimonio la moglie T.C. ed il figlio R.A., nato dopo la morte del padre; che, con scrittura privata dal 28.2.1963, i tre fratelli avevano transatto le controversie tra loro insorte in ordine all'eredità degli zii e, con altra scrittura del 2.9.1978 avevano raggiunto un componimento bonario anche relativamente all'eredità paterna; che le due scritture erano state affidate alla loro madre e che solo la seconda era stata successivamente rinvenuta e, prodotta in giudizio dalla T. per ottenere la restituzione del fondo compreso nell'asse ereditario degli zii, era stata dichiarata pienamente valida dalla Corte di Appello di Palermo, la quale aveva, altresì, stabilito che essa regolava tra le parti pure i rapporti inerenti all'eredità paterna a cui il fratello R.A. aveva rinunziato. Nel convenire innanzi al Tribunale di Palermo la T. ed il nipote R.A., gli attori chiesero la riconsegna dei beni immobili ereditari che i convenuti, quali successori di R.A., detenevano senza titolo e, precisamente, un fondo in (OMISSIS) ed 1/3 del fabbricato rurale sito nel Comune di (OMISSIS), nonchè il pagamento dei frutti dalla morte della madre P.A. ((OMISSIS)), con rivalutazione ed interessi.
I convenuti resistettero alla domanda.
Il Tribunale adito la rigettò. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9.6.2000, ha rigettato l'appello dei soccombenti.
La Corte ha ritenuto che la scrittura nella quale R.A. senior aveva riconosciuto che essi erano proprietari dei fondi ereditati dal comune genitore non avesse natura di confessione e che l'obbligo assunto di sottoscrivere, entro il termine di un anno, l'atto ricognitivo della piena proprietà in capo ai fratelli di tutti i fondi compresi nell'eredità paterna, non aveva (avuto) effetti immediatamente traslativi ma conteneva il semplice obbligo al trasferimento entro il termine.
La precedente sentenza della stessa Corte, emessa sulla controversia insorta in ordine alle eredità degli zii, non si era occupata dell'eredità di R.L. nè aveva emesso alcuna statuizione al riguardo. Gli appellanti, infine, non avevano dato prova del possesso esclusivo dei beni in controversia ai fini del dedotto acquisto per usucapione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R. G. e R.P. con due motivi. T.C. e R.A. resistono con controricorso e chiedono che la Corte disponga la cancellazione dal testo del ricorso delle frasi sconvenienti ed offensive del decoro dei resistenti, con la condanna dei ricorrenti al ristoro del danno non patrimoniale arrecato.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c..
I ricorrenti - premesse le vicende del rinvenimento della scrittura transattiva, datata 2.9.1978 - sostengono che questa abbia valore confessorio e che con essa si era stato posto fine alla comunione dei beni dell'eredità paterna, onde la scrittura stessa aveva valore attributivo delle proprietà ed il relativo atto pubblico sarebbe servito solo ai fini della trascrizione.
Il motivo non è fondato.
1.a. L'interpretazione della scrittura in discorso implicava la risoluzione, da parte della Corte territoriale, di una quaestio voluntatis, che è tipica questione di fatto riservata al giudice di merito le cui conclusioni vanno, in sede di ricorso per cassazione, censurate o sotto i profilo della violazione delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 e segg. c.c. o sotto il profilo del vizio di motivazione, non costituendo valida censura la mera prospettazione di una diversa - quand'anche plausibile - I'nterpretazione dell'atto di volontà privata da parte del ricorrente che non deduca la violazione di specifici canoni ermeneutici nè individui singoli passaggi argomentativi della sentenza affetti da vizi logici, poichè, in tali casi non è consentito al giudice di legittimità di operare una nuova indagine di fatto al fine sovrapporre una diversa interpretazione dell'atto a quella accolta dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Resta, quindi, pienamente valida la qualificazione data dalla Corte di Appello alla scrittura come atto di impegno assunto dal R. A. senior di trasferire la proprietà ai germani entro il termine fissato dallo stesso sottoscrittore.
1.b. In particolare, sul piano dell'osservanza della legge, a parte il rilievo che non vengono addotte specifiche violazioni di norme, correttamente la Corte di appello ha negato alla dichiarazione di natura ricognitiva e confessoria efficacia traslativa di diritti reali (Cass. n. 9687/2003; n. 1304/2001; n. 2088/1992; n. 2611/96), atteso che anche l'efficacia probatoria degli atti ricognitivi aventi natura confessoria si esplica, nei casi espressamente previsti dalla legge, soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, con la conseguenza che a tale atto non può riconoscersi nè il valore di prova dell'esistenza del diritto di proprietà nè, a maggior ragione, possono ad esso ricollegarsi, come preteso dai ricorrenti, gli effetti attributivi-dichiarativi propri della divisione, che presuppongono lo stato di comunione tra i (proprietari) condividenti.
2. Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2697 e 1158 c.c.. I ricorrenti, dopo la redazione della scrittura, si erano immessi nel possesso dei beni, come da essi stessi riconosciuto, ed il possesso non restava escluso dal fatto di aver chiesto la restituzione dei beni medesimi.
La censura è priva di fondamento.
La richiesta di restituzione è un argomento di motivazione addotto ad adiuvandum dalla Corte di Appello rispetto a quello - decisivo - della mancanza di prova del possesso esclusivo. Il possesso valido ad usucapionem viene dai ricorrenti solo affermato senza neppure la indicazione degli elementi sintomatici di esso. Il presunto riconoscimento del possesso da parte dei T.- R. non è meglio specificato.
3. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. va accolta la richiesta dei controricorrenti di cancellazione delle frasi offensive, contenute nel ricorso. Tale atto, invero, reca espressioni che, da un lato, appaiono del tutto gratuite siccome prive della benchè minima attinenza con la materia di causa e, d'altro canto, rivestono un contenuto oggettivamente offensivo per i controricorrenti laddove, si afferma:
a) che "la vedova di R.A. era incinta ad opera del marito che era affetto da impotentia generandi" (pag. 5 del ricorso);
b) che "nella famiglia T. spesso si muore ... di altro" (ibidem), in contrapposizione alle normali morti per malattia nella famiglia R., con chiaro riferimento all'altra frase che descrive la morte di T.C., rispettivamente fratello e zio dei controricorrenti, con i seguenti termini "Anche T.C. venne ucciso in pieno giorno nei pressi dalla Stazione Ferroviaria Centrale di (OMISSIS)", (pag. 6 del ricorso), e con evidente allusione ad un contesto, se non proprio di esecuzione mafiosa o malavitosa, almeno di una morte determinata da ragioni oscure e, certamente, non dignitose o poco commendevoli per l'ucciso e la sua famiglia.
A conferma del giudizio di offensività va rimarcato che entrambi gli eventi (la gravidanza e la morte del T.C.) sono descritti nel ricorso come fonti di problemi morali che resero difficile la già complicata risoluzione delle questioni successorie. Va, quindi, disposta la cancellazione delle frasi sopra specificate - in caratteri corsivi e tra virgolette - sub a) e b).
Il Collegio ritiene di giustizia assegnare solidalmente ai controricorrenti la somma di Euro 1.000,000 (mille), da porsi a carico dei ricorrenti, pure in solido, a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali sofferti come conseguenza delle offensive insinuazioni.
4. Le spese processuali, liquidate come nel dispositivo, sono a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) ordina che dal ricorso siano cancellate le frasi offensiva specificate in motivazione ed assegna ai controricorrenti, a titolo di danno, la somma di Euro 1.000,00 (mille), da versarsi dai ricorrenti in solido;
3) condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese fisse, IVA, CPA ed altri accessori di Legge.



Corte di Cassazione Civile sez.II 11/6/2007 n. 13625; Pres. Spadone M., Est. Colarusso V.
Atto ricognitivo avente natura confessoria - Efficacia probatoria in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante - Sussistenza - Valore di prova dell'esistenza del diritto di proprietà


Svolgimento del processo

Con citazione del 22.6.1998 R.G. e R.P. esposero che il (OMISSIS) (Ndr: testo originale non comprensibile) era deceduto il loro genitore R.L. al quale essi erano succeduti unitamente all'altro fratello A.; che anche A. era deceduto ed erano subentrati nel suo patrimonio la moglie T.C. ed il figlio R.A., nato dopo la morte del padre; che, con scrittura privata dal 28.2.1963, i tre fratelli avevano transatto le controversie tra loro insorte in ordine all'eredità degli zii e, con altra scrittura del 2.9.1978 avevano raggiunto un componimento bonario anche relativamente all'eredità paterna; che le due scritture erano state affidate alla loro madre e che solo la seconda era stata successivamente rinvenuta e, prodotta in giudizio dalla T. per ottenere la restituzione del fondo compreso nell'asse ereditario degli zii, era stata dichiarata pienamente valida dalla Corte di Appello di Palermo, la quale aveva, altresì, stabilito che essa regolava tra le parti pure i rapporti inerenti all'eredità paterna a cui il fratello R.A. aveva rinunziato. Nel convenire innanzi al Tribunale di Palermo la T. ed il nipote R.A., gli attori chiesero la riconsegna dei beni immobili ereditari che i convenuti, quali successori di R.A., detenevano senza titolo e, precisamente, un fondo in (OMISSIS) ed 1/3 del fabbricato rurale sito nel Comune di (OMISSIS), nonchè il pagamento dei frutti dalla morte della madre P.A. ((OMISSIS)), con rivalutazione ed interessi.
I convenuti resistettero alla domanda.
Il Tribunale adito la rigettò. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9.6.2000, ha rigettato l'appello dei soccombenti.
La Corte ha ritenuto che la scrittura nella quale R.A. senior aveva riconosciuto che essi erano proprietari dei fondi ereditati dal comune genitore non avesse natura di confessione e che l'obbligo assunto di sottoscrivere, entro il termine di un anno, l'atto ricognitivo della piena proprietà in capo ai fratelli di tutti i fondi compresi nell'eredità paterna, non aveva (avuto) effetti immediatamente traslativi ma conteneva il semplice obbligo al trasferimento entro il termine.
La precedente sentenza della stessa Corte, emessa sulla controversia insorta in ordine alle eredità degli zii, non si era occupata dell'eredità di R.L. nè aveva emesso alcuna statuizione al riguardo. Gli appellanti, infine, non avevano dato prova del possesso esclusivo dei beni in controversia ai fini del dedotto acquisto per usucapione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R. G. e R.P. con due motivi. T.C. e R.A. resistono con controricorso e chiedono che la Corte disponga la cancellazione dal testo del ricorso delle frasi sconvenienti ed offensive del decoro dei resistenti, con la condanna dei ricorrenti al ristoro del danno non patrimoniale arrecato.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c..
I ricorrenti - premesse le vicende del rinvenimento della scrittura transattiva, datata 2.9.1978 - sostengono che questa abbia valore confessorio e che con essa si era stato posto fine alla comunione dei beni dell'eredità paterna, onde la scrittura stessa aveva valore attributivo delle proprietà ed il relativo atto pubblico sarebbe servito solo ai fini della trascrizione.
Il motivo non è fondato.
1.a. L'interpretazione della scrittura in discorso implicava la risoluzione, da parte della Corte territoriale, di una quaestio voluntatis, che è tipica questione di fatto riservata al giudice di merito le cui conclusioni vanno, in sede di ricorso per cassazione, censurate o sotto i profilo della violazione delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 e segg. c.c. o sotto il profilo del vizio di motivazione, non costituendo valida censura la mera prospettazione di una diversa - quand'anche plausibile - I'nterpretazione dell'atto di volontà privata da parte del ricorrente che non deduca la violazione di specifici canoni ermeneutici nè individui singoli passaggi argomentativi della sentenza affetti da vizi logici, poichè, in tali casi non è consentito al giudice di legittimità di operare una nuova indagine di fatto al fine sovrapporre una diversa interpretazione dell'atto a quella accolta dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Resta, quindi, pienamente valida la qualificazione data dalla Corte di Appello alla scrittura come atto di impegno assunto dal R. A. senior di trasferire la proprietà ai germani entro il termine fissato dallo stesso sottoscrittore.
1.b. In particolare, sul piano dell'osservanza della legge, a parte il rilievo che non vengono addotte specifiche violazioni di norme, correttamente la Corte di appello ha negato alla dichiarazione di natura ricognitiva e confessoria efficacia traslativa di diritti reali (Cass. n. 9687/2003; n. 1304/2001; n. 2088/1992; n. 2611/96), atteso che anche l'efficacia probatoria degli atti ricognitivi aventi natura confessoria si esplica, nei casi espressamente previsti dalla legge, soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, con la conseguenza che a tale atto non può riconoscersi nè il valore di prova dell'esistenza del diritto di proprietà nè, a maggior ragione, possono ad esso ricollegarsi, come preteso dai ricorrenti, gli effetti attributivi-dichiarativi propri della divisione, che presuppongono lo stato di comunione tra i (proprietari) condividenti.
2. Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2697 e 1158 c.c.. I ricorrenti, dopo la redazione della scrittura, si erano immessi nel possesso dei beni, come da essi stessi riconosciuto, ed il possesso non restava escluso dal fatto di aver chiesto la restituzione dei beni medesimi.
La censura è priva di fondamento.
La richiesta di restituzione è un argomento di motivazione addotto ad adiuvandum dalla Corte di Appello rispetto a quello - decisivo - della mancanza di prova del possesso esclusivo. Il possesso valido ad usucapionem viene dai ricorrenti solo affermato senza neppure la indicazione degli elementi sintomatici di esso. Il presunto riconoscimento del possesso da parte dei T.- R. non è meglio specificato.
3. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. va accolta la richiesta dei controricorrenti di cancellazione delle frasi offensive, contenute nel ricorso. Tale atto, invero, reca espressioni che, da un lato, appaiono del tutto gratuite siccome prive della benchè minima attinenza con la materia di causa e, d'altro canto, rivestono un contenuto oggettivamente offensivo per i controricorrenti laddove, si afferma:
a) che "la vedova di R.A. era incinta ad opera del marito che era affetto da impotentia generandi" (pag. 5 del ricorso);
b) che "nella famiglia T. spesso si muore ... di altro" (ibidem), in contrapposizione alle normali morti per malattia nella famiglia R., con chiaro riferimento all'altra frase che descrive la morte di T.C., rispettivamente fratello e zio dei controricorrenti, con i seguenti termini "Anche T.C. venne ucciso in pieno giorno nei pressi dalla Stazione Ferroviaria Centrale di (OMISSIS)", (pag. 6 del ricorso), e con evidente allusione ad un contesto, se non proprio di esecuzione mafiosa o malavitosa, almeno di una morte determinata da ragioni oscure e, certamente, non dignitose o poco commendevoli per l'ucciso e la sua famiglia.
A conferma del giudizio di offensività va rimarcato che entrambi gli eventi (la gravidanza e la morte del T.C.) sono descritti nel ricorso come fonti di problemi morali che resero difficile la già complicata risoluzione delle questioni successorie. Va, quindi, disposta la cancellazione delle frasi sopra specificate - in caratteri corsivi e tra virgolette - sub a) e b).
Il Collegio ritiene di giustizia assegnare solidalmente ai controricorrenti la somma di Euro 1.000,000 (mille), da porsi a carico dei ricorrenti, pure in solido, a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali sofferti come conseguenza delle offensive insinuazioni.
4. Le spese processuali, liquidate come nel dispositivo, sono a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) ordina che dal ricorso siano cancellate le frasi offensiva specificate in motivazione ed assegna ai controricorrenti, a titolo di danno, la somma di Euro 1.000,00 (mille), da versarsi dai ricorrenti in solido;
3) condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese fisse, IVA, CPA ed altri accessori di Legge.


lunedì 28 aprile 2008

... trasporti & logistica ...


Trasporti, servizi pubblici locali, gestione in economia, disciplina applicabile al personale
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 06.02.2008 n° 342

Trasporti - servizi pubblici locali – gestione in economia – disciplina applicabile al personale – CCNL degli autoferrotranviari – illegittimimità – CCNL del personale dell’ente locale – legittimità

Al personale di un’azienda di trasporti, il cui servizio è gestito in economia da un ente locale, non si applica il contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, ma la disciplina pubblicistica di tale ente e la contrattazione collettiva propria del relativo personale.

(Fonte: Altalex Massimario 10/2008. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto)
Consiglio di Stato
Sezione V
Decisione 6 febbraio 2008, n. 342

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8780/2005, proposto da C. P., quale erede di A. P., rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Antonicelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Merulana, n. 272.

CONTRO

il comune di Pomezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Severino Santiapichi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Bertoloni, n. 44/46.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, 25 agosto 2004, n. 8077.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Antonicelli e Paradisi, quest’ultimo per delega di Santiapichi, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’accertamento del diritto all’applicazione della normativa legale e contrattuale del settore autoferrotranvieristico dalla data di assunzione o, in subordine, dalla delibera della giunta municipale di Pomezia n. 53 del 23 gennaio 1984, concernente l’applicazione al personale addetto al servizio dei trasporti pubblici urbani delle disposizioni di cui al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148.
L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.
L’amministrazione resiste al gravame.
DIRITTO
La sentenza ha basato la decisione di rigetto della pretesa proposta dall’appellante, affermando che l’equiparazione prevista dall’articolo 1 del r.d. n. 148/1931 riguarda i soli casi in cui il servizio di trasporto pubblico sia assunto dal comune mediante l’istituzione di un’apposita azienda municipalizzata e non è applicabile nei casi in cui l’attività sia svolta in economia dall’ente locale.
L’appello, che contesta analiticamente questa interpretazione, è infondato.
La conferma della pronuncia di primo grado rende superfluo l’esame analitico delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione in primo grado e riproposte in questa fase di giudizio.
Al proposito, è sufficiente evidenziare che le pretese economiche dell’appellante sono comunque soggette a prescrizione quinquennale: pertanto, non potrebbe trovare accoglimento la domanda, proposta nel 1998, riguardante il periodo antecedente al 1993.
Il Collegio osserva che la Sezione, con la decisione n. 1966 del 2001, ha approfondito l’esame della questione proposta con l’appello, giungendo alla conclusione che l’equiparazione reclamata dal ricorrente non opera nei casi in cui l’ente locale svolga il servizio di trasporto pubblico in economia.
Infatti, il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee urbane, gestito dall'ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e con proprio personale, e non “direttamente”, cioé a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è disciplinato dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali, nella cui declaratoria delle mansioni figura, fra l’altro, proprio il conducente di automezzi pubblici.
Il r.d. 148/31, all’articolo 1, stabilisce che la normativa da esso introdotta si applica ai pubblici servizi di trasporto “esercitati dall’industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le disposizioni vigenti sull’assunzione diretta dei pubblici servizi”.
Ma va precisato che “l’assunzione diretta dei servizi”, nel sistema di cui al r.d. 2578/25, vigente al momento dell’emanazione del r.d. 148/31, deve intendersi quale gestione a mezzo di azienda municipalizzata o speciale, come fattispecie contrapposta all’affidamento del servizio in appalto a terzi.
Non a caso, l’azienda municipalizzata, priva di personalità giuridica ma dotata di ampia autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, nonché di una limitata capacità organizzativa, costituiva organo strumentale dell’Ente locale, così da potersi configurare, sotto tale forma, una gestione diretta da parte dello stesso Ente.
Fattispecie ben diversa è la gestione in economia del servizio. Tale modalità di gestione risulta caratterizzata dall’affidamento del servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con proprio personale, al quale va necessariamente applicato il regime pubblicistico proprio degli altri dipendenti dell’Ente locale.
Anche le stesse norme del r.d. 2578/25 operano efficacemente la distinzione, parlando di “assunzione diretta dei servizi”, come forma contrapposta all’affidamento del servizio a terzi in appalto (art. 1), e prescrivendo (art. 2) che ciascuno dei servizi assunti direttamente debba, salvo ciò che è disposto dall’art. 15 (dove in sede del tutto autonoma si disciplina il servizio in economia), costituire un’azienda speciale, distinta dall’amministrazione ordinaria del Comune.
Pertanto, nel caso della gestione in economia, si verifica lo stabile inserimento dei dipendenti interessati nell’ambito dell’organizzazione pubblicistica del Comune, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente territoriale.
Solo la gestione mediante azienda municipalizzata o speciale può essere considerata ai fini dell’applicazione del regime contrattuale normativo degli autoferrotramvieri.
La gestione in economia è caratterizzata, invece, per le dimensioni modeste del servizio, generalmente privo di connotazioni imprenditoriali, che l'ente locale assolve direttamente per il tramite dei propri uffici, avvalendosi dei propri dipendenti, senza alcuna autonomia rispetto alle altre funzioni tecniche o economiche svolte dall'apparato comunale, restando così indistinto dall'amministrazione ordinaria.
Quindi, il contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri è applicabile al personale addetto ai servizi di trasporto gestiti dai Comuni solo ove tale attività sia improntata a criteri economici ed esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale.
Al contrario, quando detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, senza l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale, e questo anche ove si tratti di dipendenti, come nella specie, assunti a titolo di avventizi.
Con un altro gruppo di censure, l’appellante sostiene che l’amministrazione comunale non avrebbe potuto comprimere i diritti, ormai consolidati, attribuiti con la delibera della giunta municipale n. 53/1984, che aveva riconosciuto la spettanza del trattamento economico degli autoferrotranviari.
A dire dell’appellante, il comune avrebbe sostanzialmente disapplicato un proprio provvedimento amministrativo, realizzando un’atipica forma di autotutela, senza rispettare alcuna delle garanzie formali e procedimentali che caratterizzano i procedimenti di secondo grado, incidenti sfavorevolemente sulla sfera giuridica dei destinatari.
La censura è infondata.
L’invocata delibera del 1984 non costituisce un provvedimento autoritativo di inquadramento, ma un atto ricognitivo, con cui l’amministrazione aveva individuato, sia pure erroneamente, la misura del trattamento economico spettante all’interessato.
Pertanto, i successivi atti con cui il comune ha corrisposto la retribuzione dovuta all’interessato, avendo contenuto vincolato, non richiedevano alcuna motivazione specifica, né dovevano seguire alcun particolare procedimento.
In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2007, con l'intervento dei signori:
Raffaele Carboni Presidente
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Caro Lucrezio Monticelli - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere -
Nicola Russo - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari f.to Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6-02-2008.

... trasporti & logistica ...


Trasporti, servizi pubblici locali, gestione in economia, disciplina applicabile al personale
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 06.02.2008 n° 342

Trasporti - servizi pubblici locali – gestione in economia – disciplina applicabile al personale – CCNL degli autoferrotranviari – illegittimimità – CCNL del personale dell’ente locale – legittimità

Al personale di un’azienda di trasporti, il cui servizio è gestito in economia da un ente locale, non si applica il contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, ma la disciplina pubblicistica di tale ente e la contrattazione collettiva propria del relativo personale.

(Fonte: Altalex Massimario 10/2008. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto)
Consiglio di Stato
Sezione V
Decisione 6 febbraio 2008, n. 342

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8780/2005, proposto da C. P., quale erede di A. P., rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Antonicelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Merulana, n. 272.

CONTRO

il comune di Pomezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Severino Santiapichi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Bertoloni, n. 44/46.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, 25 agosto 2004, n. 8077.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Antonicelli e Paradisi, quest’ultimo per delega di Santiapichi, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’accertamento del diritto all’applicazione della normativa legale e contrattuale del settore autoferrotranvieristico dalla data di assunzione o, in subordine, dalla delibera della giunta municipale di Pomezia n. 53 del 23 gennaio 1984, concernente l’applicazione al personale addetto al servizio dei trasporti pubblici urbani delle disposizioni di cui al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148.
L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.
L’amministrazione resiste al gravame.
DIRITTO
La sentenza ha basato la decisione di rigetto della pretesa proposta dall’appellante, affermando che l’equiparazione prevista dall’articolo 1 del r.d. n. 148/1931 riguarda i soli casi in cui il servizio di trasporto pubblico sia assunto dal comune mediante l’istituzione di un’apposita azienda municipalizzata e non è applicabile nei casi in cui l’attività sia svolta in economia dall’ente locale.
L’appello, che contesta analiticamente questa interpretazione, è infondato.
La conferma della pronuncia di primo grado rende superfluo l’esame analitico delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione in primo grado e riproposte in questa fase di giudizio.
Al proposito, è sufficiente evidenziare che le pretese economiche dell’appellante sono comunque soggette a prescrizione quinquennale: pertanto, non potrebbe trovare accoglimento la domanda, proposta nel 1998, riguardante il periodo antecedente al 1993.
Il Collegio osserva che la Sezione, con la decisione n. 1966 del 2001, ha approfondito l’esame della questione proposta con l’appello, giungendo alla conclusione che l’equiparazione reclamata dal ricorrente non opera nei casi in cui l’ente locale svolga il servizio di trasporto pubblico in economia.
Infatti, il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee urbane, gestito dall'ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e con proprio personale, e non “direttamente”, cioé a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è disciplinato dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali, nella cui declaratoria delle mansioni figura, fra l’altro, proprio il conducente di automezzi pubblici.
Il r.d. 148/31, all’articolo 1, stabilisce che la normativa da esso introdotta si applica ai pubblici servizi di trasporto “esercitati dall’industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le disposizioni vigenti sull’assunzione diretta dei pubblici servizi”.
Ma va precisato che “l’assunzione diretta dei servizi”, nel sistema di cui al r.d. 2578/25, vigente al momento dell’emanazione del r.d. 148/31, deve intendersi quale gestione a mezzo di azienda municipalizzata o speciale, come fattispecie contrapposta all’affidamento del servizio in appalto a terzi.
Non a caso, l’azienda municipalizzata, priva di personalità giuridica ma dotata di ampia autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, nonché di una limitata capacità organizzativa, costituiva organo strumentale dell’Ente locale, così da potersi configurare, sotto tale forma, una gestione diretta da parte dello stesso Ente.
Fattispecie ben diversa è la gestione in economia del servizio. Tale modalità di gestione risulta caratterizzata dall’affidamento del servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con proprio personale, al quale va necessariamente applicato il regime pubblicistico proprio degli altri dipendenti dell’Ente locale.
Anche le stesse norme del r.d. 2578/25 operano efficacemente la distinzione, parlando di “assunzione diretta dei servizi”, come forma contrapposta all’affidamento del servizio a terzi in appalto (art. 1), e prescrivendo (art. 2) che ciascuno dei servizi assunti direttamente debba, salvo ciò che è disposto dall’art. 15 (dove in sede del tutto autonoma si disciplina il servizio in economia), costituire un’azienda speciale, distinta dall’amministrazione ordinaria del Comune.
Pertanto, nel caso della gestione in economia, si verifica lo stabile inserimento dei dipendenti interessati nell’ambito dell’organizzazione pubblicistica del Comune, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente territoriale.
Solo la gestione mediante azienda municipalizzata o speciale può essere considerata ai fini dell’applicazione del regime contrattuale normativo degli autoferrotramvieri.
La gestione in economia è caratterizzata, invece, per le dimensioni modeste del servizio, generalmente privo di connotazioni imprenditoriali, che l'ente locale assolve direttamente per il tramite dei propri uffici, avvalendosi dei propri dipendenti, senza alcuna autonomia rispetto alle altre funzioni tecniche o economiche svolte dall'apparato comunale, restando così indistinto dall'amministrazione ordinaria.
Quindi, il contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri è applicabile al personale addetto ai servizi di trasporto gestiti dai Comuni solo ove tale attività sia improntata a criteri economici ed esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale.
Al contrario, quando detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, senza l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale, e questo anche ove si tratti di dipendenti, come nella specie, assunti a titolo di avventizi.
Con un altro gruppo di censure, l’appellante sostiene che l’amministrazione comunale non avrebbe potuto comprimere i diritti, ormai consolidati, attribuiti con la delibera della giunta municipale n. 53/1984, che aveva riconosciuto la spettanza del trattamento economico degli autoferrotranviari.
A dire dell’appellante, il comune avrebbe sostanzialmente disapplicato un proprio provvedimento amministrativo, realizzando un’atipica forma di autotutela, senza rispettare alcuna delle garanzie formali e procedimentali che caratterizzano i procedimenti di secondo grado, incidenti sfavorevolemente sulla sfera giuridica dei destinatari.
La censura è infondata.
L’invocata delibera del 1984 non costituisce un provvedimento autoritativo di inquadramento, ma un atto ricognitivo, con cui l’amministrazione aveva individuato, sia pure erroneamente, la misura del trattamento economico spettante all’interessato.
Pertanto, i successivi atti con cui il comune ha corrisposto la retribuzione dovuta all’interessato, avendo contenuto vincolato, non richiedevano alcuna motivazione specifica, né dovevano seguire alcun particolare procedimento.
In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2007, con l'intervento dei signori:
Raffaele Carboni Presidente
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Caro Lucrezio Monticelli - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere -
Nicola Russo - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari f.to Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6-02-2008.

Massimario Altalex 15/08


Accessione invertita – legittimità accessione orizzontale – legittimità – accessione verticale – illegittimità – buona fede - precisazioni [art. 938 c.c.]

L’accessione invertita riguarda l’occupazione orizzontale di parte del suolo del vicino, ma non il caso di edificazione avvenuta al di sotto del suolo altrui e, quindi, di occupazione verticale del medesimo, che è fuori della previsione legislativa.
La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita, comunque, consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione in danno del vicino, sicché la mancata opposizione di costui non vale a dimostrare lo stato soggettivo di buona fede dell'occupante, che deve, invece, riguardare le condizioni in cui il costruttore si è trovato ad operare, sì da generare il convincimento di esercitare un suo preteso diritto. (1)

(1) Sul tema dell’occupazione della P.A. ed accessione invertita, si veda Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 12/2007.
(Fonte: Altalex Massimario 15/2008)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Sentenza 20 dicembre 2007 – 27 febbraio 2008, n. 5133
(Presidente Spadone – Relatore Malzone)

Svolgimento del processo

Con citazione 25.3.1992 la Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Fabbri di Montefalco conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Spoleto, la società Rocca di Fabbri srl, per sentirla condannare alla rimozione del tunnel costruito dalla convenuta al di sotto della sua proprietà e alla remissione dell'opera o, nel denegato caso di costituzione di servitù coattiva, alla determinazione della relativa indennità e del danno da occupazione abusiva.
Istauratosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, controdeducendo che la servitù era stata concessa volontariamente; in via riconvenzionale chiedeva la costituzione della servitù coattiva di passaggio e, in via subordinata, la determinazione dell'indennità di occupazione in favore della controparte. L'adito Tribunale, con sentenza n. 121/1996, condannava la convenuta a rimuovere il tunnel oggetto di causa e a versare all'attrice la somma di £. 1.000.000 a titolo risarcitorio, con interessi dalla decisione al saldo,oltre alle spese di lite.
La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 350/02,depositata il 14.12.02, rigettava l'appello proposto dalla Rocca di Fabbri srl, che condannava alle spese del grado.
Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente esponendo quattro motivi, cui resiste l'intimata con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso,deducendo violazione degli artt. 949 c.c. - 28 legge 20.5.1965 n. 222 e 100 cpc, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si eccepisce il difetto di legittimazione ad agire della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in quanto "gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero sono succeduti ex legge in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai Benefici Parrocchiali".
Il motivo è infondato. Vale infatti considerare che la c.t.u. espletata in primo grado ha accertato che la Parrocchia era rimasta proprietaria della particella 10 interessata all'attraversamento sotterraneo e che tale asserzione trova implicito riconoscimento,oltre che nella mancata contestazione da parte della convenuta, nel disposto del quarto comma dell'art. 29 legge n. 222/1985, che ha rimesso alla facoltà del Vescovo Diocesano l'individuazione e l'assegnazione dei beni ,che sebbene trasferiti all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del clero a norma dell'art. 28 stessa legge,siano assegnati alle parrocchie.
Con il secondo motivo di ricorso,deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e 132,quarto comma, cpc,in relazione all'art. 360 nn. 3 – 4 - 5 cpc,si censura la sentenza impugnata,perchè, pur avendo correttamente individuato che la funzione del sottopassaggio è quella di mettere in collegamento tra loro due reparti di lavorazione dell'industria vinicola di proprietà della ricorrente, ha applicato l'art. 1051 c.c, anziché l'art. 1052,quarto comma, stesso codice, rispondente alle esigenze dell'industria.
Il motivo è infondato,in quanto la Corte di merito ha esaminato cumulativamente entrambe le ipotesi prospettate dalla società e cioè di costituzione della servitù ex art. 1051 e 1052 c.c., ed ha escluso che ricorressero le condizioni per la costituzione dell'una e dell'altra ipotesi,assumendo,con motivazione implicita,che la pretesa della società ricorrente è quella di collegare due parti dello stesso fondo,ciascuna delle quali ha un proprio accesso dalla via pubblica ed escludendo,quindi,la sussistenza di bisogni insuscettibili di essere soddisfatti con gli accessi esistenti.
Ed invero, presupposto indefettibile per il riconoscimento delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ai fini della costituzione del passaggio coattivo,è il riscontro in positivo delle concrete possibilità di un più intenso sfruttamento del fondo ai fini della produzione e che lo stato attuale dei fondi non risponde alle esigenze migliorative della produzione stessa.
Con il quarto motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 938 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata, per avere escluso l'applicabilità alla fattispecie sostanziale dell'istituto dell'accessione invertita, per difetto del requisito della buona fede del costruttore e per avere disposto la rimozione dell'opera senza tener conto che erano trascorsi sei mesi dalla sua effettiva esecuzione: si sostiene che l'art. 938 c.c., nella sua formulazione letterale,non esige che lo sconfinamento avvenga consapevolmente o inconsapevolmente, bensì che "che si occupi in buona fede una porzione del fondo attiguo e che il proprietario di questo non faccia opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione".
Anche tale motivo è infondato. Ben vero, per escludere l'applicabilità dell'art. 938 c.c. alla fattispecie sostanziale in esame,è sufficiente rilevare che non si versa in ipotesi di occupazione orizzontale di parte del suolo del vicino, bensì di edificazione avvenuta al di sotto del suolo altrui e ,quindi,di occupazione verticale del medesimo,che è fuori della previsione legislativa.
Vale, comunque, rilevare che la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione in danno del vicino,sicché la mancata opposizione di costui non vale a dimostrare lo stato soggettivo di buona fede dell'occupante, che deve, invece, riguardare le condizioni in cui il costruttore si è trovato ad operare,sì da generare il convincimento di esercitare un suo preteso diritto.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in forza del princìpio della soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 1.600,00, dei cui euro 100.00 per spese,oltre spese generali ed oneri accessori.

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