L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 riguarda la tutela dal punto di vista assicurativo dell'infortunio in itinere e, mediante il recepimento di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza , ha affermato che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti".
E' stata, quindi, recentemente codificata dalla legge la nozione di infortunio in itinere, facendo venire meno quel rapporto - prima invece ritenuto necessario - fra l'intervento protettivo e la condizione di pericolosità dell'attività lavorativa prestata.
Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, discutono ancora sulla sussistenza della cd "occasione di lavoro" i. e. il rapporto teleologico sussistente fra evento ed attività lavorativa (ad esempio, nel caso di uso di vettura o altri mezzi privati, anzichè di quelli pubblici), oppure dell'interruzione della coprtura assicurativa per effetto dell'intervento di un fatto delittuoso di compagni di lavoro o di terzi.
Va segnalato, inoltre, che i giudici della suprema Corte (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776) hanno affermato che anche la rapina può rientrare nel concetto di "occasione di lavoro", riconosceendo come infortunio in itinere quello occorso ad un dipendente assalito da due malviventi per la sottrazione della sua moto, mentre rientrava a casa dal lavoro.
Vi è poi da aggiungere che non può esere indennizzato l'infortunio che determina conseguenze di non particolare rilievo.
Va infine evidenziato che il danno biologico - determinato dalla lesione dell'integrità psicofisica - è stato recentemente incluso dalla legge ffra quelli indennizzabili dall'INAIL (art. 13 d.lgs. 38 del 2000).