Società semplice per la gestione di immobili e partecipazioni sociali
I vantaggi della gestione degli immobili tramite conferimento
in una società semplice: dalla flessibilità organizzativa e
gestoria alla tutela del patrimonio familiare
Di Erika Terlati
Praticante Notaio
Pubblicato il 17/06/2023
La società semplice è un tipo sociale che si caratterizza
per il fatto che non può avere ad oggetto l'esercizio
di un'attività commerciale.
Tradizionalmente, pertanto, escluso l’esercizio di attività
di tipo commerciale, si è fatto ricorso a tale istituto per
l'esercizio in forma associata di attività di tipo agricolo.
Tuttavia, si osserva come il limite incontrato dal suo oggetto
sociale lascia spazio alla possibilità che questo, oltre
all'esercizio di un'attività di tipo agrario, possa
consistere anche nella gestione sia
del patrimonio immobiliare che
di quote e partecipazioni sociali.
Ammissibilità
L'ammissibilità della società semplice
di gestione di immobili, mobili
registrati e partecipazioni sociali
è stata sostenuta nelle massime
G.A.10 e O.A.11 del Comitato
dei Consigli Notarili del
Triveneto sulla base delle
seguenti argomentazioni.
Innanzitutto, si afferma che,
per quanto ampio possa
essere un oggetto sociale
così individuato, la regola
dettata dall'art. 1369 c.c.
di interpretazione delle
espressioni utilizzate
in un contratto impone
che queste siano intese nel
senso più conveniente alla
natura e all'oggetto del
contratto stesso, con la
conseguenza che, laddove
un contratto di società
semplice abbia ad oggetto
sociale la gestione del
patrimonio mobiliare
ed immobiliare, questo è da
intendersi, in ogni caso, limitato
all'esercizio in comune di un'attività
economica non commerciale allo
scopo di dividerne gli utili, come
emerge dal combinato disposto degli
artt. 2247, 2248 e 2249 commi 1 e 2 c.c.,
relativi, rispettivamente, alla definizione
del contratto di società, alla comunione
a scopo di godimento e ai diversi
tipi di società.
Così, esemplificativamente, l’attività svolta dalla
società semplice non potrà consistere, visto l’art. 2249, comma 1, c.c.,
nella locazione di appartamenti-vacanze, in quanto
quest'ultima è un'attività idonea ad integrare gli
estremi dell'attività commerciale, né potrà
essere prevista la facoltà per i soci di utilizzare
personalmente i beni conferiti - dovendosi più
correttamente ricondurre questa fattispecie
nell’ambito della comunione di godimento
(art. 2248 c.c.) - dal momento che il contratto
sociale, ex art. 2247 c.c., si caratterizza
per il vincolo di destinazione produttivo/economico
che imprime a detti beni. La società semplice,
pertanto, potrà avere ad oggetto la locazione
in maniera stabile delle unità immobiliari
di cui la società stessa è proprietaria, senza
che siano erogati servizi accessori per evitare
che l’attività posta in essere integri gli
estremi di quella commerciale.
Infine, viene evidenziato che lo stesso
legislatore, avendo ammesso la legittimità
della trasformazione di una società di tipo
commerciale in una società semplice di mera
gestione, ha chiaramente compiuto una scelta
di sistema che senza alcun dubbio lascia spazio,
all'interno del nostro ordinamento giuridico,
alle società semplici di gestione di beni.
Si segnala, inoltre, che l’ammissibilità della
società semplice di gestione del patrimonio
immobiliare in quanto esercente attività non
commerciale, oltre ad essere sostenuta dalla
dottrina notarile, è stata riconosciuta anche
dalla giurisprudenza, sia di legittimità che
di merito (tra le altre, Cass. n. 126/2018,
Trib. Roma n. 8711/2016, Trib. Monza n. 737/2021).
Vantaggi
I vantaggi che si riscontrano laddove si opti
per la gestione del patrimonio immobiliare
tramite il suo conferimento in una società
semplice si coniugano, in primo luogo,
con la flessibilità organizzativa e gestoria
di tale tipo di società. Infatti, dal momento
che è estraneo al loro oggetto sociale
l'esercizio di un'attività di tipo commerciale,
le società semplici non sono soggette agli
obblighi di tenuta dei libri e delle scritture
contabili di cui all'art. 2214 c.c.
(salvo l'obbligo di rendiconto), né rientrano
tra i soggetti fallibili, con l'ulteriore e
connesso vantaggio che i soci non corrono
il rischio che un eventuale fallimento
della società - eventualità, invero,
piuttosto blanda, stando quanto osservato infra -
si estenda alla loro persona; inoltre, la società
semplice può essere costituita anche
tramite una scrittura privata e non è soggetta
ad obblighi pubblicitari se non per dare prova ai terzi
dell'intestazione dei beni (c.d. pubblicità notizia).
In secondo luogo, la società semplice,
escludendo l'applicabilità delle regole
codicistiche dettate in tema di comunione
ordinaria ai beni conferiti, si presenta come
quello strumento giuridico che riesce meglio
a tutelare il patrimonio familiare. In particolare,
i creditori personali dei soci, come chiarito
dalla Corte di Cassazione, non potranno espropriare -
a differenza dei creditori del comproprietario
di beni immobili, i quali possono pignorare
la quota di comproprietà del loro debitore - le quote
della società semplice di cui è titolare il socio-debitore,
perché tali quote, salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, non possono trasferirsi se non con il
consenso di tutti i soci ovvero di quelli che
rappresentano la maggioranza del capitale sociale,
dal momento che i rapporti fra i soci, in tale tipo
di società, si caratterizzano per l’intuitu
personae, avendo rilievo, in altri termini,
ai fini della sussistenza del vincolo sociale,
l’identità e le qualità della persona del socio;
inoltre, la regola dell’intrasmissibilità della quota,
ex art. 2284 c.c., evita che possano avere luogo
comproprietà non volute, poiché gli eredi
del socio defunto avranno diritto esclusivamente
alla liquidazione della quota del de cuius.
Infine, bisogna osservare che l’autonomia
patrimoniale imperfetta della società semplice
non costituisce un limite per i vantaggi a cui dà
luogo la società semplice immobiliare perché,
pur importando la responsabilità patrimoniale
solidale ed illimitata dei soci per i debiti sociali
in caso di incapienza del patrimonio sociale,
questa evenienza potrà difficilmente verificarsi
nel caso di attività non commerciale,
di mera gestione di beni.