Tribunale di Salerno, Sez. I, sentenza del 06/06/2009
Una volta identificati i condomini morosi, incombe sull'amministratore del condominio, in ragione dell'ufficio privato conferitogli con la nomina, il potere-dovere di attivarsi per l'esazione delle quote dovute e non versate dai medesimi condomini morosi, posto che l'amministratore cessato dalla carica in base all'art. 1720 c.c., ed al contratto di mandato in precedenza intercorrente con i condomini, può agire per recuperare le somme anticipate nell'interesse del condominio, sia nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore che lo ha sostituito nell'incarico, sia pro-quota nei confronti dei singoli condomini.