Le annotazioni contabili effettuate dal portiere non sono utilizzabili ai fini della ricostruzione delle spese sostenute dal condominio



(26/11/2009)

Corte d'Appello Napoli Sezione II Civile, Sentenza del 1 settembre 2009, n. 2593





La quantificazione delle spese sostenute dal condominio può essere effettuata unicamente sulla base della documentazione fiscalmente idonea e cioè recante data certa, nonché l'identificazione dei soggetti che effettuano e ricevono le prestazioni e l'identificazione precisa della spesa; gli scritti e le annotazioni provenienti da terze persone, anche se legate al condominio da un rapporto di lavoro, come accade per i portieri, non solo non sono utilizzabili a tale medesimo fine, ma non hanno alcun valore probatorio circa l'esistenza di entrate o uscite imputabili al condominio.









Post popolari in questo blog

Il danno da ritardo e la giurisprudenza 2009 del Consiglio di Stato

messa alla prova e sforzo massimo a cura di Riccardo Radi in terzultimafermata.blog (blog di diritto a cura di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi ove magistrati e avvocati osservano i casi da due punti di vista diversi)

focus: I rapporti tra negozi a titolo gratuito e liberalità