venerdì 23 ottobre 2009

L'Avvocato e La Costituzione: Riflessioni sulla Dignità della Toga




Avvocatura soggetto costituzionale
Data Pubblicazione 21/10/2009 

Articolo tratto da: 
Top Legal 



Sportello OUA/Assieme ai magistrati, componenti della giurisdizione

La classe forense entra a pieno titolo nel processo attuativo 
dei principi costituzionali, in virtù del suo ruolo di protagonista del processo. 


Una proposta di riforma di Maurizio de Tilla 
– Presidente Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana

L’art. 101 della Costituzione nel proclamare che “la giustizia è 
amministrata in nome del popolo” e che “i giudici sono soggetti 
soltanto alla legge” ha inteso sancire un principio fondamentale, 
che pone il potere giudiziario in una posizione di indipendenza 
da qualsiasi altro potere, in particolare da quello esecutivo. 
Il principio della soggezione dei giudici alla legge, oltre a 
garantire l’indipendenza del potere giudiziario, realizza il 
collegamento tra il giudice e la sovranità popolare, che si 
esprime appunto nella legge, approvata da organi eletti 
dal popolo e politicamente responsabili. 
La Costituzione ha previsto rigorose garanzie di 
indipendenza dei giudici che operano sotto due aspetti: 
a) come indipendenza della magistratura nel suo 
complesso, nei confronti dei condizionamenti che possono 
giungere da altri poteri dello Stato e, in particolare, dal 
Governo (cd. indipendenza esterna); 
b) come indipendenza personale del singolo giudice 
all’interno dello stesso ordine giudiziario, cioè dai 
condizionamenti provenienti da altri organi del potere 
giudiziario (cd. indipendenza interna). 
L’indipendenza del potere giudiziario è uno dei principi 
fondamentali della Costituzione. 
Ma non il solo, per quel che riguarda la giurisdizione. 
Tra i principi fondamentali della Costituzione vanno inclusi: 
1) il principio della ragionevole durata del processo (art. 111); 
2) il principio della parità delle parti nel processo (art. 111); 
3) il principio della inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato 
e grado del processo e collegato a questo il principio della 
tutela dei non abbienti (art. 24). 
Nel convegno di Fermo organizzato dall’OUA 
sull’“Avvocatura soggetto costituzionale” Annibale Marini, 
Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha puntualmente 
osservato che si tratta di vedere se e in quale misura questi 
principi possono considerarsi dotati di una loro effettività e, 
in caso di risposta negativa, quali siano le cause e quali 
i rimedi di quella che può considerarsi una grave patologia 
dell’intero sistema. 
Accanto a questa indagine su cause e rimedi non si può 
non riflettere sul fatto che l’Avvocatura è una componente 
essenziale della giurisdizione che trova una giustificazione 
sostanziale nel fatto che i principi fondamentali della 
giurisdizione vengono attuati con il suo concorso decisivo. 
Sicché l’Avvocatura entra a pieno titolo nel processo 
attuativo dei principi costituzionali, acquistando la veste 
protagonista del processo e, quindi, uno specifico rilievo 
istituzionale. 
E poi, se è vero che il processo risulta essere la 
sede dell’esercizio della funzione giurisdizionale è innegabile 
che la rilevanza costituzionale di quest’ultima debba 
estendersi a tutti i soggetti che ad esso partecipano da 
protagonisti: non solo, quindi, alla magistratura, ma anche 
all’avvocatura, coerentemente con quanto stabilito 
dall’art. 24 della Costituzione. 
La magistratura e l’avvocatura sono, con pari dignità, 
le componenti della giurisdizione. 
L’ordine giudiziario, nei due ruoli distinti, è autonomo e 
indipendente da ogni potere. 
Allo stesso tempo l’avvocatura è libera e indipendente 
così che la difesa assume una funzione indeclinabile in 
ogni procedimento giudiziario 
(in tal senso è la proposta presentata alla Camera 
dei deputati da Gaetano Pecorella). 
Pari rilevanza costituzionale dei soggetti della 
giurisdizione vuol dire operare un bilanciamento 
all’interno di tale assetto, che si presenta come 
garanzia di neutralizzazione delle possibili distorsioni 
e degenerazioni, senza bisogno di ricorrere a vincoli 
esterni, abbandonando così i principi di autonomia e 
di rappresentatività della giurisdizione la quale non 
può che essere affidata, a livello costituzionale, a 
tutti i soggetti che ad essa concorrono. 
Di qui la proposta dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura italiana di riforma del titolo IV 
della parte II della Costituzione: Il “titolo” 
dovrebbe articolarsi in tre “sezioni”; la prima 
dedicata ai principi fonda¬mentali della funzione 
giurisdizionale, la seconda contenente quelli 
riguardanti la magistratura. la terza quelli 
relativi alla difesa ed alla Avvocatura. 
Nella “sezione prima” si afferma il principio 
della essenzialità delle due componenti della 
giurisdizione e della loro pari dignità nonché 
della assoluta parità tra le parti nel processo. 
Si prevede l’impegno della Repubblica 
ad assicurare una ragionevole durata del 
pro¬cesso e l’adeguatezza dei costi della 
giustizia. 
Nella “sezione seconda” si tratta 
della magistratura. 
Si introduce come principio 
costituzionale la separazione dei ruoli, 
tra i magistrati giudicanti e quelli 
requirenti. 
Nell’ordinamento giudiziario dovranno 
preve¬dersi quali debbano essere le 
specifiche garanzie di autonomia e 
indipendenza per la magistratura 
requirente. 
La “sezione terza”, infine, tratta della 
avvocatura. 
Si costituzionalizza il principio della difesa 
come funzione essenziale in ogni proce¬dimento 
giudiziario e della incompatibilità fra lo 
svolgimento della attività di avvo¬cato 
con ogni altra, ivi compresa quella di 
magistrato non togato. 
Si dà attuazione, attraverso un principio 
costituzionale, al diritto della difesa 
prevedendosi che i costi facciano carico 
allo Stato ma che la organizzazione concreta 
della difesa per i non abbienti venga 
affidata alle istituzioni dell’Avvocatura. 
Si costituzionalizza, infine, il principio 
della iscrizione all’albo professionale e, 
conformemente a quanto accade 
per la magistratura, quello della 
giurisdizione domesti¬ca. 
Il giurista Aldo Loiodice ha addotto 
come ulteriore argomento del dibattito 
in corso sulla costituzionalizzazione 
dell’avvocato che, nel processo, 
l’avvocato diventa il depositario e 
l’affidatario della quota di sovranità 
appartenente alle parti processuali 
che non possono restare nella totale 
disponibilità del giudice. 
Il ruolo dell’avvocatura diventa, 
quindi, l’indispensabile sostegno 
alla correttezza e pienezza del ruolo 
del giudice per la rappresentazione 
della situazione giuridica delle parti, 
nella quale la sovranità trova motivo 
di svolgersi concretamente. 
Con un ruolo di rigore e selezione e 
un ambito di azione più vasto di quello 
attuale. 
Se la presenza dell’avvocato è 
garanzia di terzietà del processo, 
l’Avvocatura dovrà concorrere, 
con propri rappresentati, 
all’Amministrazione della giustizia 
nelle diverse articolazioni, con un 
bilanciamento di ruoli e di funzioni. 
Non va dimenticata la tradizione che
 è alla base dell’art. 82 c.p.c. in 
cui si parla di “ministero 
dell’avvocato” e che sottolinea 
l’esigenza che gli avvocati abbiano 
“piena coscienza dell’altezza morale 
e dell’importanza pubblica del loro 
ministero che li richiama ad essere i 
più preziosi collaboratori del 
giudice” 
(relazione al codice). 
Piero Calamandrei proclamava 
che l’avvocato nell’esercizio del proprio 
ministero “deve obbedire solo alle leggi 
e alla propria coscienza e non curarsi d’altro”, 
di guisa che il difensore può essere 
posto sullo stesso piano del giudice 
quando giudica. L’autonomia e la 
libertà dell’avvocato è, infatti, condizione 
e garanzia dell’imparzialità del giudice e, 
quindi, dell’attuazione della giustizia. 
In tal modo la giustizia viene 
amministrata effettivamente in nome 
del popolo. 
La previsione costituzionale può, quindi, 
avere già oggi una forte ricaduta sulla riforma 
della professione forense che va modellata 
significativamente sulla funzione dell’avvocato 
nel processo.



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