venerdì 23 ottobre 2009

L'Avvocato e La Costituzione: Riflessioni sulla Dignità della Toga












Avvocatura soggetto costituzionale

Data Pubblicazione 21/10/2009 



Articolo tratto da: 
Top Legal 







Sportello OUA/Assieme ai magistrati, componenti della giurisdizione



La classe forense entra a pieno titolo nel processo attuativo 

dei principi costituzionali, in virtù del suo ruolo di protagonista del processo. 





Una proposta di riforma di Maurizio de Tilla 

– Presidente Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana



L’art. 101 della Costituzione nel proclamare che “la giustizia è 

amministrata in nome del popolo” e che “i giudici sono soggetti 

soltanto alla legge” ha inteso sancire un principio fondamentale, 

che pone il potere giudiziario in una posizione di indipendenza 

da qualsiasi altro potere, in particolare da quello esecutivo. 

Il principio della soggezione dei giudici alla legge, oltre a 

garantire l’indipendenza del potere giudiziario, realizza il 

collegamento tra il giudice e la sovranità popolare, che si 

esprime appunto nella legge, approvata da organi eletti 

dal popolo e politicamente responsabili. 

La Costituzione ha previsto rigorose garanzie di 

indipendenza dei giudici che operano sotto due aspetti: 

a) come indipendenza della magistratura nel suo 

complesso, nei confronti dei condizionamenti che possono 

giungere da altri poteri dello Stato e, in particolare, dal 

Governo (cd. indipendenza esterna); 

b) come indipendenza personale del singolo giudice 

all’interno dello stesso ordine giudiziario, cioè dai 

condizionamenti provenienti da altri organi del potere 

giudiziario (cd. indipendenza interna). 

L’indipendenza del potere giudiziario è uno dei principi 

fondamentali della Costituzione. 

Ma non il solo, per quel che riguarda la giurisdizione. 

Tra i principi fondamentali della Costituzione vanno inclusi: 

1) il principio della ragionevole durata del processo (art. 111); 

2) il principio della parità delle parti nel processo (art. 111); 

3) il principio della inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato 

e grado del processo e collegato a questo il principio della 

tutela dei non abbienti (art. 24). 

Nel convegno di Fermo organizzato dall’OUA 

sull’“Avvocatura soggetto costituzionale” Annibale Marini, 

Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha puntualmente 

osservato che si tratta di vedere se e in quale misura questi 

principi possono considerarsi dotati di una loro effettività e, 

in caso di risposta negativa, quali siano le cause e quali 

i rimedi di quella che può considerarsi una grave patologia 

dell’intero sistema. 

Accanto a questa indagine su cause e rimedi non si può 

non riflettere sul fatto che l’Avvocatura è una componente 

essenziale della giurisdizione che trova una giustificazione 

sostanziale nel fatto che i principi fondamentali della 

giurisdizione vengono attuati con il suo concorso decisivo. 

Sicché l’Avvocatura entra a pieno titolo nel processo 

attuativo dei principi costituzionali, acquistando la veste 

protagonista del processo e, quindi, uno specifico rilievo 

istituzionale. 

E poi, se è vero che il processo risulta essere la 

sede dell’esercizio della funzione giurisdizionale è innegabile 

che la rilevanza costituzionale di quest’ultima debba 

estendersi a tutti i soggetti che ad esso partecipano da 

protagonisti: non solo, quindi, alla magistratura, ma anche 

all’avvocatura, coerentemente con quanto stabilito 

dall’art. 24 della Costituzione. 

La magistratura e l’avvocatura sono, con pari dignità, 

le componenti della giurisdizione. 

L’ordine giudiziario, nei due ruoli distinti, è autonomo e 

indipendente da ogni potere. 

Allo stesso tempo l’avvocatura è libera e indipendente 

così che la difesa assume una funzione indeclinabile in 

ogni procedimento giudiziario 

(in tal senso è la proposta presentata alla Camera 

dei deputati da Gaetano Pecorella). 

Pari rilevanza costituzionale dei soggetti della 

giurisdizione vuol dire operare un bilanciamento 

all’interno di tale assetto, che si presenta come 

garanzia di neutralizzazione delle possibili distorsioni 

e degenerazioni, senza bisogno di ricorrere a vincoli 

esterni, abbandonando così i principi di autonomia e 

di rappresentatività della giurisdizione la quale non 

può che essere affidata, a livello costituzionale, a 

tutti i soggetti che ad essa concorrono. 

Di qui la proposta dell’Organismo Unitario 

dell’Avvocatura italiana di riforma del titolo IV 

della parte II della Costituzione: Il “titolo” 

dovrebbe articolarsi in tre “sezioni”; la prima 

dedicata ai principi fonda¬mentali della funzione 

giurisdizionale, la seconda contenente quelli 

riguardanti la magistratura. la terza quelli 

relativi alla difesa ed alla Avvocatura. 

Nella “sezione prima” si afferma il principio 

della essenzialità delle due componenti della 

giurisdizione e della loro pari dignità nonché 

della assoluta parità tra le parti nel processo. 

Si prevede l’impegno della Repubblica 

ad assicurare una ragionevole durata del 

pro¬cesso e l’adeguatezza dei costi della 

giustizia. 

Nella “sezione seconda” si tratta 

della magistratura. 

Si introduce come principio 

costituzionale la separazione dei ruoli, 

tra i magistrati giudicanti e quelli 

requirenti. 

Nell’ordinamento giudiziario dovranno 

preve¬dersi quali debbano essere le 

specifiche garanzie di autonomia e 

indipendenza per la magistratura 

requirente. 

La “sezione terza”, infine, tratta della 

avvocatura. 

Si costituzionalizza il principio della difesa 

come funzione essenziale in ogni proce¬dimento 

giudiziario e della incompatibilità fra lo 

svolgimento della attività di avvo¬cato 

con ogni altra, ivi compresa quella di 

magistrato non togato. 

Si dà attuazione, attraverso un principio 

costituzionale, al diritto della difesa 

prevedendosi che i costi facciano carico 

allo Stato ma che la organizzazione concreta 

della difesa per i non abbienti venga 

affidata alle istituzioni dell’Avvocatura. 

Si costituzionalizza, infine, il principio 

della iscrizione all’albo professionale e, 

conformemente a quanto accade 

per la magistratura, quello della 

giurisdizione domesti¬ca. 

Il giurista Aldo Loiodice ha addotto 

come ulteriore argomento del dibattito 

in corso sulla costituzionalizzazione 

dell’avvocato che, nel processo, 

l’avvocato diventa il depositario e 

l’affidatario della quota di sovranità 

appartenente alle parti processuali 

che non possono restare nella totale 

disponibilità del giudice. 

Il ruolo dell’avvocatura diventa, 

quindi, l’indispensabile sostegno 

alla correttezza e pienezza del ruolo 

del giudice per la rappresentazione 

della situazione giuridica delle parti, 

nella quale la sovranità trova motivo 

di svolgersi concretamente. 

Con un ruolo di rigore e selezione e 

un ambito di azione più vasto di quello 

attuale. 

Se la presenza dell’avvocato è 

garanzia di terzietà del processo, 

l’Avvocatura dovrà concorrere, 

con propri rappresentati, 

all’Amministrazione della giustizia 

nelle diverse articolazioni, con un 

bilanciamento di ruoli e di funzioni. 

Non va dimenticata la tradizione che

 è alla base dell’art. 82 c.p.c. in 

cui si parla di “ministero 

dell’avvocato” e che sottolinea 

l’esigenza che gli avvocati abbiano 

“piena coscienza dell’altezza morale 

e dell’importanza pubblica del loro 

ministero che li richiama ad essere i 

più preziosi collaboratori del 

giudice” 

(relazione al codice). 

Piero Calamandrei proclamava 

che l’avvocato nell’esercizio del proprio 

ministero “deve obbedire solo alle leggi 

e alla propria coscienza e non curarsi d’altro”, 

di guisa che il difensore può essere 

posto sullo stesso piano del giudice 

quando giudica. L’autonomia e la 

libertà dell’avvocato è, infatti, condizione 

e garanzia dell’imparzialità del giudice e, 

quindi, dell’attuazione della giustizia. 

In tal modo la giustizia viene 

amministrata effettivamente in nome 

del popolo. 

La previsione costituzionale può, quindi, 

avere già oggi una forte ricaduta sulla riforma 

della professione forense che va modellata 

significativamente sulla funzione dell’avvocato 

nel processo.







Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...