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domenica 1 marzo 2009

Ancora sugli incidenti sul lavoro: l'amianto


Corte di Cassazione Penale sez.IV 12/11/2008 n. 42128; Pres. Morgigni A.
Amianto - Azienda - Datore di lavoro - Responsabilità - Omicidio colposo
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Lecco ha affermato la responsabilità di C. F. e C.C.N. in ordine al reato di, omicidio colposo in danno di L.G..
La pronunzia è stata riformata dalla Corte d'appello di Milano che ha adottato pronunzia assolutoria perchè il fatto non sussiste.
Secondo l'ipotesi accusatoria, fatta propria dal Tribunale, gli imputati, amministratori del Mollificio Codega, hanno determinato la morte del lavoratore L. a seguito di mesotelioma pleurico determinato dall'inalazione di fibre d'amianto, che venivano sprigionate da tubature coibentate con la sostanza in questione.
L'addebito che viene loro mosso è di non aver adottato misure idonee ad evitare la dispersione delle fibre e la loro inalazione da parte del lavoratore.
La Corte d'appello è invece pervenuta alla pronunzia assolutoria accogliendo uno dei motivi di gravame della difesa dell'imputato, con il quale si prospettava che la vittima ben avrebbe potuto contrarre l'affezione altrove e segnatamente presso gli altri opifici in cui aveva lavorato, oppure ancora negli stessi luoghi di dimora posti in prossimità della stazione ferroviaria di Lecco.
La pronunzia dà atto che la vittima per lunghi anni operò nel locale caldaia dello stabilimento in cui si trovavano le coibentazioni in questione.
Tuttavia, si afferma, il mesotelioma non è malattia di origine esclusivamente professionale ma è connessa a fattori ambientali uniti alla predisposizione soggettiva e dunque l'accertamento in concreto della sua causa avrebbe richiesto il vaglio di un più ampio spettro di possibilità.
Invece, nel caso in esame nulla è dato sapere del rischio amianto imputabile alle precedenti attività lavorative, sulle quali piuttosto superficialmente si è ritenuto di non indagare perchè non più esistenti; nè si sono esaminate ulteriori possibilità di contatto con la amosite, che la parte lesa potrebbe aver avuto anche in ambito extra lavorativo.
Infine la presenza di amosite avrebbe dovuto essere accertata risalendo all'epoca del supposto contatto del lavoratore con le tubazioni, ovvero oltre 20 anni prima.
Tale prova e segnatamente la presenza sin da allora di alterazioni del rivestimento delle tubature della caldaie, dalle quali avrebbe potuto generarsi la dispersione di fibre di amosite, non è stata affatto raggiunta e semmai si ha prova del contrario, perchè come risulta dalla deposizione dell'ex capo reparto, all'epoca dell'attività di accensione e pulizie svolta dalla vittima, il rivestimento delle tubature della caldaia era intatto e dunque ben difficilmente avrebbe potuto disperdere nel locale quella amosite che si assume inalata dalla parte lesa, tanto più che oggi, a distanza di molti anni e dopo un lungo periodo di incuria, il medesimo materiale di coibentazione si presenta non particolarmente danneggiato a fronte di un modesto rilascio di fibre di amianto.
A tale ultimo riguardo si rammenta che se il materiale di coibentazione contenente amosite è in buone condizioni, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre d'amianto.
La pronunzia conclude, rispondendo ad ulteriori deduzioni difensive, che.. qualora fosse stata accertata la genesi della patologia nell'ambito lavorativo, la responsabilità degli imputati sarebbe conseguita de plano atteso che già all'epoca dei fatti la nota pericolosità dell'amianto avrebbe dovuto indurre ad evitare l'esposizione ad esso da parte del lavoratore.
2. Ammesso la pronunzia assolutoria ricorrono le parti civili deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si prospetta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si evidenzia che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la forte dispersione ambientale di amosite una varietà di amianto) nell'opificio ormai chiuso non ha alcun rilievo nell'accertamento di una causa che avrebbe dovuto accertarsi facendo riferimento alla situazione esistente nella lontana epoca in cui ebbe luogo il contatto del lavoratore con la sostanza dannosa, in proposito i ricorrenti pongono in luce che le analisi, condotte nel novembre 2004 hanno evidenziato la presenza di amosite in elevate concentrazioni, superiori al 50%.
L'opificio era stato chiuso nel 2002 e si presentava nel 2004 nell'identico stato di fatto in cui versava al momento della chiusura.
Diversi testi hanno evidenziato il nesso tra la presenza della sostanza nell'ambiente di lavoro e l'innesco della malattia professionale ed hanno chiarito che, mentre le tubazioni nuove non erano nocive, lo sono diventate qualche anno dopo il loro posizionamento per effetto del deterioramento della coibentazione.
Le indagini processuali hanno inoltre escluso la presenza di ulteriori fattori causali come il fumo o l'inalazione dell'amianto in altri contesti.
I testi hanno altresì evidenziato che qualunque indagine sulla pregressa attività lavorativa della vittima sarebbe stata inutile.
Ciò nonostante la Corte d'appello accoglie acriticamente le doglianze degli imputati, parla di altre generiche possibili cause che non hanno trovato il benchè minimo riscontro probatorio;
mentre ha trovato riscontro l'ipotesi accusatoria, visto che l'imputato frequentava i locali caldaia determinando la movimentazione delle particene nocive, altamente cancerogene.
Il processo ha inoltre chiarito che il disfacimento della coibentazione in amianto è avvenuto nel corso di un lungo periodo, giacchè erano il lavoro e la movimentazione a creare il progressivo deterioramento delle strutture e dei tubi qualche anno dopo il loro posizionamento, a causa della temperatura, di sfregamento ed urti durante l'utilizzo.
La Corte d'appello d'altra parte ha illogicamente attribuito rilievo ad un apodittica affermazione del capo reparto (che almeno dal punto di vista psicologico potrebbe sentirsi coinvolto quale responsabile della salute del lavoratore) che contrasta con la testimonianza del dottor A. e dei familiari della vittima che hanno parlato di caldaie vecchie e di un locale sporco e pieno di polvere.
Ancora, la Corte d'appello ha omesso di considerare il ruolo eziologico dell'esposizione all'amianto non solo quale possibile causa primaria del mesotelioma, ma anche quale acceleratore dei tempi di insorgenza dell'affezione, come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Dunque, anche a voler ipotizzare la presenza di una concausa, la Corte d'appello ha errato nel non cogliere il nesso causale tra la presenza dell'amianto nel locale caldaia e l'evento morboso.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che la Corte d'appello non ha considerato che, essendosi in presenza di causalità omissiva, si sarebbe dovuto accertare che l'intervento omesso, se tempestivamente e correttamente eseguito, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di successo.
Nel caso di specie gli accorgimenti avrebbero potuto giungere fino ad impedire l'accesso del lavoratore nei locali incriminati; e tale provvedimento avrebbe consentito con alto grado di probabilità di evitare l'evento.
2.3 Le difese degli imputati hanno presentato memorie a sostegno della sentenza impugnata.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente, atteso che esso coglie il punto della decisione che ha fondato la pronunzia assolutoria: quello della connessione causale tra la patologia letale e l'esposizione lavorativa ad amianto subita nello stabilimento degli imputati.
Occorre premettere che le prospettazioni di cui alla parte finale del primo motivo, afferenti all'effetto acceleratore dell'insorgenza della patologia determinato dall'esposizione protratta alla sostanza nociva non possono avere ingresso nella presente sede di legittimità.
Occorre a tale riguardo rammentare che questa Suprema corte non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Essa è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto.
Il tema del ruolo acceleratore dell'esposizione protratta all'amianto e della sua conseguente rilevanza causale, connessa all'abbreviazione della latenza ed alla anticipazione dell'evento letale, è venuto in evidenza ripetutamente nella giurisprudenza di merito.
Al riguardo è pure reiteratamente intervenuta questa Corte suprema, chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'utilizzazione delle discusse enunciazioni scientifiche in ordine all'effetto acceleratore della latenza, determinato dalla protratta esposizione (Particolarmente Cass. 4^, 11 luglio 2002, Macola; Sez. 4^, 29 novembre 2004, Marchioriello).
Tale questione, prospettata per la prima volta nella presente sede di legittimità, non ha conseguentemente ingresso, atteso che nel caso in esame tutto il giudizio di merito si è mosso attorno ad altri temi problematici e segnatamente, come si è accennato, alla riconducibilità dell'insorgenza della patologia all'esposizione lavorativa di cui si discute.
A tale riguardo la sentenza d'appello è affetta da grave vizio logico che la corrompe radicalmente.
Essa, infatti, ha dato corpo ad un dubbio che non è sorretto da basi fattuali ma si presenta come meramente congetturale.
Ancor più, la motivazione trascura o distorce emergenze concrete ben esposte ed analizzate nella pronunzia del primo giudice.
Si tratta di approccio che non solo confligge con i canoni della logica formale ma si pone in contrasto con l'insegnamento di questa Corte a Sezioni unite, secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (S.U. 12 luglio 2005, Mannino).
Il Tribunale, infatti, ha dimostrato alcune decisive emergenze che possono essere sintetizzate nei termini seguenti.
Le tubazioni del locale caldaie erano rivestite con una sostanza costituita da un impasto contenente amosite in misura superiore al 50%.
Tale materiale si presentava sgretolato, come riscontrato in occasione di sopralluogo eseguito dopo i fatti.
L'effetto era dovuto alle sollecitazioni termiche ed all'attività di manutenzione.
La caldaia era vetusta.
La vittima provvedeva alla periodica pulitura del locale e in conseguenza movimentava la polvere di amianto.
L'amosite costituisce una varietà di amianto, ritenuta dagli studi recenti come la principale causa delle patologie respiratorie per via delle microscopiche dimensioni della fibra facilmente penetrabile negli, alveoli polmonari.
Dal questionario compilato dalla vittima e dagli accertamenti compiuti non è emersa altra fonte di esposizione all'amianto.
Sono state determinate le attività svolte in precedenza ed è stato escluso che esse implicassero l'esposizione all'amianto.
Sono state escluse anche esposizioni significative extralavorative.
La quantità e la durata dell'esposizione sono irrilevanti.
Il periodo di latenza del mesotelioma pleurico varia da 20 a 40 anni;
e la data d'insorgenza della patologia nel caso esaminato è compatibile con tale intervallo temporale.
Sulla base di tali emergenze il giudice è pervenuto a ritenere con argomentazione coerente ed immune da vizi logici che le coibentazioni furono sottoposte ad una costante e progressiva azione di sgretolamento con conseguente continua dispersione di fibre di amianto, che si volatilizzavano e venivano quindi inalate anche per effetto delle pulizie del locale.
Tali fibre hanno un privilegiato ruolo causale, sulla base di affidabili acquisizioni scientifiche, poichè particolarmente sottili e quindi dotate di elevata capacità di penetrazione nei tessuti.
E' stata quindi individuata una causa definita; mentre non si sono riscontrate altre concrete, plausibili fonti di esposizione alla sostanza nociva.
Come si è accennato la Corte d'appello giunge ad un giudizio di dubbio irresolubile sulla causa dell'evento, senza analizzare e confutare compiutamente le valutazioni espresse dal primo giudice.
La sentenza, infatti, si muove su due enunciazioni di fondo: non vi è prova che nell'epoca, ormai remota, in cui l'amosite avrebbe dovuto innescare il processo carcinogenetico, fossero in atti dispersioni della sostanza.
Tale enunciato oblitera decisive emergenze di segno contrario poste in luce dal primo giudice e già accennate.
Il primo dato è che l'amosite è particolarmente efficace nell'innescare il meccanismo tumorale per le ridotte dimensioni della fibra e che tale attività non dipende significativamente dalla dose:
anche l'inalazione di poche fibre può essere eziologica.
Altro dato di non minore rilievo, pure esso pretermesso, è che la coibentazione pericolosa conteneva ben il 50% di amosite e che essa era soggetta ad un procedimento di progressivo deterioramento dovuto alle sollecitazioni termiche ed alle attività manutentive.
Dunque, sin dall'inizio dell'attività lavorativa da parte della vittima era in atto un processo che determinava dispersioni altamente pericolose anche in piccoli quantitativi.
Infine si pretermette di considerare che l'attività di pulizia svolta dal lavoratore ridetto determinava la continua volatilizzazione delle microfibre che, così, potevano essere facilmente inalate.
La pretermissione di tali emergenze vulnera alla radice il ragionamento probatorio.
Pure censurabile appare il ragionamento probatorio per quanto attiene alla valutazione di altre fonti di contaminazione.
All'argomento il primo giudice dedica un'analisi diffusa che da conto di accertamenti compiuti sia valutando la situazione esistente nell'abitazione, sia considerando la natura ed il contesto delle pregresse attività lavorative.
Al riguardo la Corte d'appello prospetta un dubbio che risulta meramente teorico se raffrontato al dato obiettivo, certo, della protratta esposizione, in situazione sfavorevole (continua volatilizzazione delle microfibre), ad una varietà di amianto che ha un ruolo altamente privilegiato nell'innesco del processo carcinogenetico.
Dunque, pure sotto tale profilo la motivazione appare altamente radicalmente censurabile sul piano logico.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata e le parti vanno rimesse davanti al giudice civile competente per materia in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. La liquidazione delle spese va rimessa al definitivo di merito.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in sede civile.
Riserva la liquidazione delle spese al definitivo di
merito.
alle marzo 01, 2009
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