SENTENZA N. 3525 DEL 13/02/2009a>
FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UNA LOCAZIONE - MOROSITA' DEL CONDUTTORE TALE DA LEGITTIMARE LA DOMANDA DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PERMANENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE
FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UNA LOCAZIONE - MOROSITA' DEL CONDUTTORE TALE DA LEGITTIMARE LA DOMANDA DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PERMANENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE
Qualora un contratto di fideiussione venga stipulato a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore; se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell'art. 1956 cod. civ., secondo cui in tale ipotesi il fideiussore è liberato dalla propria obbligazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante il fideiussore avesse chiesto di vedere riconosciuta la propria liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 cod. civ., aveva omesso di pronunciarsi sul punto, ritenendo il permanere dell'obbligazione di garanzia).
Sentenza n. 3525 del 13 febbraio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vttoria, Relatore P. D'Amico)