Fattura, decreto ingiuntivo, prova, legittimità, sussistenza
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.04.2008 n° 8549
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.04.2008 n° 8549
Fattura – decreto ingiuntivo – prova – legittimità – sussistenza
La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. (1)
(1) In materia di decreto ingiuntivo, si veda il focus Il decreto ingiuntivo: la casistica giurisprudenziale recente.
La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. (1)
(1) In materia di decreto ingiuntivo, si veda il focus Il decreto ingiuntivo: la casistica giurisprudenziale recente.
Tra i contributi più recenti della dottrina sul tema del decreto ingiuntivo, si vedano:- VIANELLO, La costituzione dell'attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: un dubbio di legittimità costituzionale, in Studium Iuris, 2008, n. 2, CEDAM, p. 142;- PACCHIOLI, PAPPALARDO, Il decreto ingiuntivo telematico con valore legale: l'esperienza del Tribunale di Milano, in Diritto dell'Internet, 2007, n. 2, IPSOA, p. 203;- MONTANARI, Nodi problematici in tema di raccordo tra opposizione al riconoscimento di lodo straniero e opposizione a decreto ingiuntivo, in Corriere giuridico (Il), 2007, n. 12, IPSOA, p. 1763;- MARUFFI, Decreto ingiuntivo di accoglimento parziale ed ambito del giudicato, in Rivista di Diritto Processuale, 2007, n. 4, CEDAM, p. 1047.
(Fonte: Altalex Massimario 22/2008)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 11 marzo – 3 aprile 2008, n. 8549
(Presidente Vittoria – Relatore Segreto)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 7.11.1995, M. D. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo del Pretore di Savona n. 234/1995, con cui le veniva ingiunto, quale titolare della ditta IC Import, di corrispondere l'importo di 9720 franchi svizzeri, sulla base di fatture prodotte. Il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione. La M. proponeva appello.
La corte di appello di Genova, con sentenza n. 17/2003, rigettava l'appello. Riteneva la corte territoriale che, pur non potendosi attribuire alla lettera datata 2.5.1991, dell'avv. Nasuti Greco, legale dell'opponente, natura di ricognizione di debito o natura confessoria, essa costituiva indizio della fondatezza della pretesa creditoria, dato il raccordo con la documentazione prodotta; che lo stesso legale nell'altra lettera del 12.11.1991 riconfermava l'ammissione del debito di Fs 9720, di cui alle fatture, limitandosi a sostenere che queste ultime erano prive di visto doganale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. D., che ha anche presentato memoria. Non ha svolto attività difensiva l'intimata.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o errata applicazione delle norme di diritto (art. 2720 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c).
Ritiene la ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha riconosciuto natura ricognitiva di debito alle missive del suo difensore, con conseguente carattere confessorio, con ciò violando l'art. 2720 c.c..
2.1. Il motivo è infondato.
La corte territoriale, infatti, contrariamente all'assunto della ricorrente, non ha ritenuto che le lettere del difensore dell'appellante avessero la natura di atti di ricognizione a norma dell'art. 2720 c.c. Essa si è limitata a ritenere che tali missive avessero solo il carattere di meri indizi, liberamente valutabili.
Tale principio è corretto.
Infatti è giurisprudenza pacifica che le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito, anche se inserite in atti non qualificabili di parte (quali le lettere inviate alle controparte, anche prima dell'instaurazione del giudizio, nonché le memorie illustrative, le comparse conclusionali e di replica), possono essere utilizzate come elementi indiziari, valutabili ai sensi ed alle condizioni dell'art. 2729 c.c. (Cass. 15/05/1997, n. 4284; Cass. 29/09/2005, n. 19165).
2.2. Quanto alla censura secondo cui erratamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provata la pretesa creditoria sulla base della missiva del 25.5.1991, essa è inammissibile, per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Qualora, con. il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata o erroneamente valutata, che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce erratamente valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).
Nella fattispecie non risulta trascritto nel ricorso il contenuto di tale lettera del difensore dell'opponente.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 634 c.p.c, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in quanto il decreto ingiuntivo , attenendo a somministrazioni di merci, non poteva essere emesso che sulla base di estratti autentici delle scritture contabili.
4. Il motivo è infondato.
Il decreto ingiuntivo in questione è, infatti, stato emesso sulla base di fatture commerciali.
La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 4/03/2003, n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830).
Nella fattispecie, quindi, ben poteva essere emesso il decreto ingiuntivo sulla base delle predette fatture commerciali.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.