27.06.2008
Il potere di proporre appello riconosciuto alla parte civile dopo la "legge Pecorella"
Nel solco dell'interpretazione accolta dalle Sezioni Unite penali, la Corte costituzionale ribadisce il principio secondo cui la modifica dell'art. 576 c.p.p., apportata dalla l. n. 46 del 2006, non ha inciso sulla facoltà di proporre appello riconosciuta alla parte civile.
Corte Costituzionale Ordinanza 20/06/2008, n. 226
Chiamata a scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 576, comma 1, c.p.p. come modificato dall’art.6 l. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che la parte civile possa proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato, e dell’art. 10 della medesima legge recante la relativa disciplina transitoria, la Corte costituzionale ha respinto la premessa interpretativa, assunta a fondamento della dedotta questione di illegittimità, secondo cui la riforma delle impugnazioni operata dalla l. n. 46 del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello. Nel riaffermare quanto già espresso nella precedenti decisioni sul punto (cfr. n. 3 del 2008 e n. 32 del 2007, entrambe in questo Archivio), la Corte costituzionale ha sottolineato come, nel diritto vivente, anche a seguito del’lintervento regolativo della Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614, in Diritto penale e processo, 2007, ), sia divenuta maggioritaria la tesi secondo cui la parte civile, anche dopo l'intervento sull'art. 576 c.p.p. ad opera dell'art. 6 l. n. 46 del 2006, può proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Di conseguenza, «avendo omesso i giudici rimettenti di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche − diverse da quelle praticate − idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili».
Stefano Corbetta, Giudice Penale presso il Tribunale di Milano
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2008