giovedì 24 aprile 2008

Riceviamo e gentilmente pubblichiamo


17.04.2008

La particolare natura del comodato immobiliare "vita natural durante"

La Corte di legittimità si sofferma sulla peculiare natura giuridica e sul correlato regime caratterizzante la figura contrattuale del comodato immobiliare stipulato con la condizione "vita natural durante".

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 03/04/2008, n. 8548

E’ configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che, perciò, debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta “ad substantiam”. In tale ipotesi di comodato a termine (siccome, comunque, correlato alla durata della vita del comodatario), stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, in pendenza del quale si sia verificata la morte del loro dante causa, salva l’esercitabilità del loro diritto (riconoscibile in capo allo stesso comodante) di recedere dal contratto nelle ipotesi previste negli artt. 1804, comma 3, 1811 e 1809, comma 2, c.c. .
Sulla questione cfr., tra i precedenti, Cass. n. 11620 del 1990 e Cass. n. 9909 del 1998.

Aldo Carrato, magistrato presso l'Ufficio del Massimario della Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2008

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