sabato 21 marzo 2009

Concessionari della sosta: basta con le multe fuori dalle strisce blu


19.03.2009
Concessionari della sosta, stop alle multe fuori dalle strisce blu

La Cassazione a Sezioni Unite
pone la parola "fine" a una questione che si trascinava da tempo. Il personale
dipendente dalla società che ha in concessione le aree di parcheggio non può
elevare contravvenzioni su tutta l'area in gestione.


Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 09/03/2009, n. 5621

Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento, delle violazioni in mrateria di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree ogetto di concessione.
La legge 23 dicembre 999 n. 488, all’ari 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 del 1997, art, 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di pevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del d. lgs.. 30 aprile 192, n° 285, ari 12. comma I, tett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento cori l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile. Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura,da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte cost. ord. no 157 dcl 2001).
Peraltro, l’ari 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (alt. 12 C, d. s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 74.2005, n°7336).
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel conflitto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle ar oggetto di concessione, poiché la attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati. Di preminente valore ai tini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può esser conferita anche la competenza a dispone .la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’ari. 158, comma 2, lett. b). c) e d) (ari. 68. comma 3, cit..), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o bi seconda fila, 11 legislatore, ne! disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istltuzionalmente attribuite., le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando , come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dci veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso. La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette all’ari. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si base su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell’eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della conceessionaria che, pur se sussistendo, non giustificherebbe l’estensione dell’applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.
Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch’essi concordare con La tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso di sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell’altro da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).

Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009

Concessionari della sosta: basta con le multe fuori dalle strisce blu


19.03.2009
Concessionari della sosta, stop alle multe fuori dalle strisce blu

La Cassazione a Sezioni Unite
pone la parola "fine" a una questione che si trascinava da tempo. Il personale
dipendente dalla società che ha in concessione le aree di parcheggio non può
elevare contravvenzioni su tutta l'area in gestione.


Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 09/03/2009, n. 5621

Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento, delle violazioni in mrateria di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree ogetto di concessione.
La legge 23 dicembre 999 n. 488, all’ari 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 del 1997, art, 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di pevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del d. lgs.. 30 aprile 192, n° 285, ari 12. comma I, tett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento cori l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile. Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura,da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte cost. ord. no 157 dcl 2001).
Peraltro, l’ari 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (alt. 12 C, d. s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 74.2005, n°7336).
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel conflitto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle ar oggetto di concessione, poiché la attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati. Di preminente valore ai tini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può esser conferita anche la competenza a dispone .la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’ari. 158, comma 2, lett. b). c) e d) (ari. 68. comma 3, cit..), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o bi seconda fila, 11 legislatore, ne! disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istltuzionalmente attribuite., le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando , come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dci veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso. La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette all’ari. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si base su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell’eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della conceessionaria che, pur se sussistendo, non giustificherebbe l’estensione dell’applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.
Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch’essi concordare con La tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso di sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell’altro da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).

Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009

parità di trattamento e legittime disparità

19.03.2009
Parità di trattamento e legittime disparità

Il diritto nazionale può prevedere talune forme
di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e
ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del
lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07

Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età.
L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discriminazione, ove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima (come ad es. obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale), e sia dimostrato che i mezzi di conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6 elenca una serie di casi di disparità di trattamento che possono essere giustificati.
Secondo il diritto inglese, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro, ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possono essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo.
Il giudice inglese si domanda se la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri di adottare un elenco delle diverse tipologie di discriminazioni potenzialmente giustificate.
Dopo aver ricordato che la direttiva, a differenza del regolamento, impone degli obiettivi che gli Stati membri possono raggiungere con i mezzi che ritengono più opportuni, la Corte dichiara che la direttiva 2000/78/CE non impone di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate.
Essa consente di derogare al principio di parità di trattamento in presenza di finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale.
Le finalità che giustificano un’eventuale deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età non devono necessariamente essere contenute in un elenco puntuale. Sarà infatti il giudice nazionale stabilire di volta in volta se la normativa interna che pone la disparità risponda effettivamente ad una legittima finalità e se i mezzi prescelti siano appropriati e necessari al fine da raggiungere.

Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

parità di trattamento e legittime disparità

19.03.2009
Parità di trattamento e legittime disparità

Il diritto nazionale può prevedere talune forme
di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e
ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del
lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07

Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età.
L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discriminazione, ove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima (come ad es. obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale), e sia dimostrato che i mezzi di conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6 elenca una serie di casi di disparità di trattamento che possono essere giustificati.
Secondo il diritto inglese, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro, ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possono essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo.
Il giudice inglese si domanda se la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri di adottare un elenco delle diverse tipologie di discriminazioni potenzialmente giustificate.
Dopo aver ricordato che la direttiva, a differenza del regolamento, impone degli obiettivi che gli Stati membri possono raggiungere con i mezzi che ritengono più opportuni, la Corte dichiara che la direttiva 2000/78/CE non impone di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate.
Essa consente di derogare al principio di parità di trattamento in presenza di finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale.
Le finalità che giustificano un’eventuale deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età non devono necessariamente essere contenute in un elenco puntuale. Sarà infatti il giudice nazionale stabilire di volta in volta se la normativa interna che pone la disparità risponda effettivamente ad una legittima finalità e se i mezzi prescelti siano appropriati e necessari al fine da raggiungere.

Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

linea dura contro i pirati della strada

19.03.2009
Linea dura contro i “pirati della strada”

E’ applicabile la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo, già resosi responsabile di numerosi incidenti stradali, il quale abbia investito, uccidendola, una passante.

Tribunale Milano, Ordinanza 02/03/2009

Giro di vite contro chi colposamente provoca incidenti stradali dall’esito letale.
Con l’ordinanza in esame, ampiamente ripresa dai media, accogliendo la richiesta del p.m., il g.i.p. del tribunale di Milano ha applicato la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo che, lo scorso 23 febbraio, superando da destra un pullman, aveva mortalmente investito una ragazza, la quale stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Nel caso di specie, vanno evidenziate altre peculiarità: da un lato, il repentino allontanamento dell’indagato dal nosocomio, prima che i medici lo prendessero in carico, effettuando anche gli opportuni accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche; dall’altro, la circostanza che, dal 2001 al 2008, l’indagato si era reso responsabile di (quanto meno) cinque incidenti stradali, in alcuni casi mentre era alla guida di veicoli di proprietà di terzi, contrassegnati da una sua condotta in violazione di norme del c.d.s. e, in un caso, anche non ottemperando all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale.
Di particolare interesse è la motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura.
Il g.i.p. ha dato atto della delicatezza della questione concernente «la valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari e segnatamente di esigenze di tutela sociale in materia di reati colposi (…), proprio in ragione della natura colposa - e quindi presumibilmente occasionale - dei reati stessi».
E tuttavia, ha chiarito il g.i.p. – in maniera a nostro avviso condivisibile – ciò non esclude «che determinate circostanze possono rivelare una attitudine costante del reo a tenere comportamenti che violano norme di prudenza generiche o specifiche. In tal caso, nulla vieta di considerare concreto e attuale il pericolo di reiterazione di condotte colpose, una volta accertata la sistematica noncuranza delle regole che disciplinano la convivenza civile».
Nel caso di specie il g.i.p. ha proprio valorizzato le circostanze del caso concreto, e cioè: il numero di incidenti stradali provocati dall’indagato negli ultimi otto anni, nonché delle infrazioni al c.d.s. che «costituiscono comunque comportamenti pericolosi, come parlare al telefono cellulare durante la marcia e non arrestarsi al semaforo rosso»; la condotta tenuta dall’indagato tenuta dopo il ricovero al pronto soccorso, dal quale si era repentinamente allontanato.
A fronte di questi elementi, il giudice ha ritenuto inadeguata l’applicazione di misure di carattere reale, ovvero di misure amministrative, le quali non sarebbero state in grado di prevenire, in concreto, «ulteriori condotte colpose e comportamenti pericolosi dell'indagato».
Di qui, dunque, l’applicazione di una misura cautelare personale, in grado di preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, individuata negli arresti domiciliari.
Si tratta di una conclusione cui aderire. In primo luogo, si deve sottolineare che nulla osta alla configurabilità del pericolo di reiterazione del reato con riguardo ai delitti colposi; colposità non è sinonimo di occasionalità, ben potendo ipotizzarsi soggetti che sistematicamente si comportano, in determinati ambiti, violando le più comuni regole di diligenza.
La stessa Cassazione, peraltro, in un caso omicidio colposo per colpa professionale, ha ritenuto passibile di prognosi di reiterazione in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista operava e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio (così Cass., Sez. IV 29.7.1994).
Si tratta di un problema di motivazione: il giudice deve indicare elementi concreti da cui desumere il pericolo di reiterazione, ciò che – come si è visto – è avvenuto nel caso in esame.
In secondo luogo, negli ultimi tempi il legislatore ha mostrato di voler irrobustire l’apparato sanzionatorio nei confronti dei “pirati della strada”. Il recente d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla l. n. 125 del 2008, ha inciso, tra l’altro, proprio sull’art. 589, comma 2, c.p., elevando da cinque a sette anni il massimo edittale previsto per l’omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; peraltro, già la L. n. 102 del 2006 aveva elevato innalzato il minimo edittale da uno a due anni di reclusione, ricorrendo l’aggravante in esame.
Pene ancor più severe – reclusione da tre a dieci anni - da sono previste dal comma 3 dell’art. 589 c.p. nel caso in cui l’omicidio sia colposamente commesso da persona che, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica in relazione alla quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ancora l’art. 590 bis c.p. pone una deroga al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stabilendo che le aggravanti di cui si discute non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Stefano Corbetta
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009

linea dura contro i pirati della strada

19.03.2009
Linea dura contro i “pirati della strada”

E’ applicabile la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo, già resosi responsabile di numerosi incidenti stradali, il quale abbia investito, uccidendola, una passante.

Tribunale Milano, Ordinanza 02/03/2009

Giro di vite contro chi colposamente provoca incidenti stradali dall’esito letale.
Con l’ordinanza in esame, ampiamente ripresa dai media, accogliendo la richiesta del p.m., il g.i.p. del tribunale di Milano ha applicato la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo che, lo scorso 23 febbraio, superando da destra un pullman, aveva mortalmente investito una ragazza, la quale stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Nel caso di specie, vanno evidenziate altre peculiarità: da un lato, il repentino allontanamento dell’indagato dal nosocomio, prima che i medici lo prendessero in carico, effettuando anche gli opportuni accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche; dall’altro, la circostanza che, dal 2001 al 2008, l’indagato si era reso responsabile di (quanto meno) cinque incidenti stradali, in alcuni casi mentre era alla guida di veicoli di proprietà di terzi, contrassegnati da una sua condotta in violazione di norme del c.d.s. e, in un caso, anche non ottemperando all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale.
Di particolare interesse è la motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura.
Il g.i.p. ha dato atto della delicatezza della questione concernente «la valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari e segnatamente di esigenze di tutela sociale in materia di reati colposi (…), proprio in ragione della natura colposa - e quindi presumibilmente occasionale - dei reati stessi».
E tuttavia, ha chiarito il g.i.p. – in maniera a nostro avviso condivisibile – ciò non esclude «che determinate circostanze possono rivelare una attitudine costante del reo a tenere comportamenti che violano norme di prudenza generiche o specifiche. In tal caso, nulla vieta di considerare concreto e attuale il pericolo di reiterazione di condotte colpose, una volta accertata la sistematica noncuranza delle regole che disciplinano la convivenza civile».
Nel caso di specie il g.i.p. ha proprio valorizzato le circostanze del caso concreto, e cioè: il numero di incidenti stradali provocati dall’indagato negli ultimi otto anni, nonché delle infrazioni al c.d.s. che «costituiscono comunque comportamenti pericolosi, come parlare al telefono cellulare durante la marcia e non arrestarsi al semaforo rosso»; la condotta tenuta dall’indagato tenuta dopo il ricovero al pronto soccorso, dal quale si era repentinamente allontanato.
A fronte di questi elementi, il giudice ha ritenuto inadeguata l’applicazione di misure di carattere reale, ovvero di misure amministrative, le quali non sarebbero state in grado di prevenire, in concreto, «ulteriori condotte colpose e comportamenti pericolosi dell'indagato».
Di qui, dunque, l’applicazione di una misura cautelare personale, in grado di preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, individuata negli arresti domiciliari.
Si tratta di una conclusione cui aderire. In primo luogo, si deve sottolineare che nulla osta alla configurabilità del pericolo di reiterazione del reato con riguardo ai delitti colposi; colposità non è sinonimo di occasionalità, ben potendo ipotizzarsi soggetti che sistematicamente si comportano, in determinati ambiti, violando le più comuni regole di diligenza.
La stessa Cassazione, peraltro, in un caso omicidio colposo per colpa professionale, ha ritenuto passibile di prognosi di reiterazione in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista operava e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio (così Cass., Sez. IV 29.7.1994).
Si tratta di un problema di motivazione: il giudice deve indicare elementi concreti da cui desumere il pericolo di reiterazione, ciò che – come si è visto – è avvenuto nel caso in esame.
In secondo luogo, negli ultimi tempi il legislatore ha mostrato di voler irrobustire l’apparato sanzionatorio nei confronti dei “pirati della strada”. Il recente d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla l. n. 125 del 2008, ha inciso, tra l’altro, proprio sull’art. 589, comma 2, c.p., elevando da cinque a sette anni il massimo edittale previsto per l’omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; peraltro, già la L. n. 102 del 2006 aveva elevato innalzato il minimo edittale da uno a due anni di reclusione, ricorrendo l’aggravante in esame.
Pene ancor più severe – reclusione da tre a dieci anni - da sono previste dal comma 3 dell’art. 589 c.p. nel caso in cui l’omicidio sia colposamente commesso da persona che, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica in relazione alla quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ancora l’art. 590 bis c.p. pone una deroga al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stabilendo che le aggravanti di cui si discute non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Stefano Corbetta
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009
19.03.2009
Gli effetti della “nuova” cornice edittale

L’accorpamento, sotto il profilo sanzionatorio, di droghe “leggere” e droghe “pesanti” esclude la sussistenza del reato continuato nel caso di spaccio di sostanze diversa natura.

Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 04/03/2009, n. 9874

Tra gli elementi di novità introdotti dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inciso sull’apparato repressivo previsto contro il traffico di sostanze stupefacenti, vi è l’abolizione della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”.
A differenza della disciplina previgente, non solo le sostanze classificate come stupefacenti sono indistintamente raggruppate nell’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma è stata cancellata la differenziazione in precedenza prevista dall’art. 73, che prevedeva cornici edittali distinte, rispettivamente considerate al comma 1 e al comma 4, a seconda che le condotte ivi considerate avessero ad oggetto, appunto, droghe “pesanti” (reclusione da otto a venti anni e multa da 25.822 a 258.228 euro) ovvero droghe “leggere” (reclusione da due a sei anni e multa da 5.164 77.468 euro).
Tale differenziazione si rispecchiava anche nella previsione della circostanza attenuante considerata dal comma 5, che puniva i fatti di “lieve entità”: reclusione da uno sei anni e multa da 2.582 a 25.822 euro per le droghe “pesanti”; reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 1.032 a 10.329 per le droghe “leggere”.
A seguito della modiche introdotte dalla L. n. 29 del 2006, la cornice edittale fissata dal comma 1 dell’art. 73 è ora unica: il massimo previsto per la pena detentiva rimane invariato (venti anni), mentre il minimo scende da otto a sei anni; la pena pecuniaria rimane invece sostanzialmente inalterata.
Parimenti, il comma 5 – che continua a prevedere una circostanza ad effetto speciale per i casi di “lieve entità” – scolpisce un’unica cornice edittale (reclusione da uno a sei anni e multa da 3.000 a 26.000 euro). In precedenza, pertanto, nel caso di cui il soggetto detenesse a fine di spaccio sostanze sia “pesanti”, sia “leggere”, la giurisprudenza prevalente applicava la disciplina del reato continuato, proprio in considerazione della diversa pena prevista per le due ipotesi.
Venuta meno, sul piano normativo, la distinzione tra i due tipi di droga, oggi tale disciplina non è più applicabile, essendo configurabile un solo reato.
Quid iuris nel caso di condanne inflitte per la detenzione a fine di spaccio di più sostanze, ai sensi della pregressa normativa? E’ proprio il caso affrontato e risolto dalla sentenza in esame.
La Cassazione ha dato atto che la riforma del 2006, sopprimendo la distinzione gabellare tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, «ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi»; in particolare, con riguardo al caso di detenzione di sostanze diverse, «l’avvenuta assimilazione delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato».
E tuttavia, si affretta precisare la Cassazione, non è affatto automatico che l’avvenuta modifica in melius, prevista in astratto, si traduca, in concreto, in una pena più mite: «non è da escludere che il giudice di appello - nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda - possa ritenere equamente commisurata, rispetto al caso concreto, la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che l’imputato, avuto riguardo alla sua personalità e alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo) non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio».
Del resto, nonostante l’avvenuta parificazione, a livello sanzionatorio, nella medesima cornice edittale, la distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti” continua ad assumere un peso decisivo in sede di determinazione, in concreto, del trattamento punitivo, come peraltro imposto dall’art. 133, comma 1, n. 1 c.p. che, tra gli elementi da considerare in sede di commisurazione della pena, dà rilievo anche all’oggetto dell’azione.
Lo sottolinea la stessa Corte: «non può, invero, trascurarsi che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all'avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista - come sopra si è visto - non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto».
Se, quindi, rispetto alla disciplina previgente, non è più ravvisabile la continuazione interna, tuttavia la detenzione di più sostanze incide sulla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 c.p.; il “risparmio” di pena, derivante dall’aumento a titolo di continuazione, viene perciò “vanificato” in sede di commisurazione della pena.

Stefano Corbetta
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009
19.03.2009
Gli effetti della “nuova” cornice edittale

L’accorpamento, sotto il profilo sanzionatorio, di droghe “leggere” e droghe “pesanti” esclude la sussistenza del reato continuato nel caso di spaccio di sostanze diversa natura.

Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 04/03/2009, n. 9874

Tra gli elementi di novità introdotti dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha inciso sull’apparato repressivo previsto contro il traffico di sostanze stupefacenti, vi è l’abolizione della distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”.
A differenza della disciplina previgente, non solo le sostanze classificate come stupefacenti sono indistintamente raggruppate nell’art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma è stata cancellata la differenziazione in precedenza prevista dall’art. 73, che prevedeva cornici edittali distinte, rispettivamente considerate al comma 1 e al comma 4, a seconda che le condotte ivi considerate avessero ad oggetto, appunto, droghe “pesanti” (reclusione da otto a venti anni e multa da 25.822 a 258.228 euro) ovvero droghe “leggere” (reclusione da due a sei anni e multa da 5.164 77.468 euro).
Tale differenziazione si rispecchiava anche nella previsione della circostanza attenuante considerata dal comma 5, che puniva i fatti di “lieve entità”: reclusione da uno sei anni e multa da 2.582 a 25.822 euro per le droghe “pesanti”; reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 1.032 a 10.329 per le droghe “leggere”.
A seguito della modiche introdotte dalla L. n. 29 del 2006, la cornice edittale fissata dal comma 1 dell’art. 73 è ora unica: il massimo previsto per la pena detentiva rimane invariato (venti anni), mentre il minimo scende da otto a sei anni; la pena pecuniaria rimane invece sostanzialmente inalterata.
Parimenti, il comma 5 – che continua a prevedere una circostanza ad effetto speciale per i casi di “lieve entità” – scolpisce un’unica cornice edittale (reclusione da uno a sei anni e multa da 3.000 a 26.000 euro). In precedenza, pertanto, nel caso di cui il soggetto detenesse a fine di spaccio sostanze sia “pesanti”, sia “leggere”, la giurisprudenza prevalente applicava la disciplina del reato continuato, proprio in considerazione della diversa pena prevista per le due ipotesi.
Venuta meno, sul piano normativo, la distinzione tra i due tipi di droga, oggi tale disciplina non è più applicabile, essendo configurabile un solo reato.
Quid iuris nel caso di condanne inflitte per la detenzione a fine di spaccio di più sostanze, ai sensi della pregressa normativa? E’ proprio il caso affrontato e risolto dalla sentenza in esame.
La Cassazione ha dato atto che la riforma del 2006, sopprimendo la distinzione gabellare tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, «ha necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi»; in particolare, con riguardo al caso di detenzione di sostanze diverse, «l’avvenuta assimilazione delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato».
E tuttavia, si affretta precisare la Cassazione, non è affatto automatico che l’avvenuta modifica in melius, prevista in astratto, si traduca, in concreto, in una pena più mite: «non è da escludere che il giudice di appello - nel nuovo giudizio e con adeguata valutazione della vicenda - possa ritenere equamente commisurata, rispetto al caso concreto, la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendo che l’imputato, avuto riguardo alla sua personalità e alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo) non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio».
Del resto, nonostante l’avvenuta parificazione, a livello sanzionatorio, nella medesima cornice edittale, la distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti” continua ad assumere un peso decisivo in sede di determinazione, in concreto, del trattamento punitivo, come peraltro imposto dall’art. 133, comma 1, n. 1 c.p. che, tra gli elementi da considerare in sede di commisurazione della pena, dà rilievo anche all’oggetto dell’azione.
Lo sottolinea la stessa Corte: «non può, invero, trascurarsi che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all'avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista - come sopra si è visto - non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto».
Se, quindi, rispetto alla disciplina previgente, non è più ravvisabile la continuazione interna, tuttavia la detenzione di più sostanze incide sulla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133 c.p.; il “risparmio” di pena, derivante dall’aumento a titolo di continuazione, viene perciò “vanificato” in sede di commisurazione della pena.

Stefano Corbetta
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009

il reato continuato è fictio iuris: le circostanze si applicano solo ai reati cui si riferiscono e non al reato continuato unitariamente considerato

19.03.2009
Applicazione delle circostanze nel caso di reato continuato

Accogliendo la concezione del reato continuato come fictio iuris, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le circostanze si applicano solamente ai reati cui si riferiscono, e non al reato continuato unitariamente considerato.

Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 23/01/2009, n. 3286

Nel caso di reato continuato, le circostanze attenuanti della speciale tenuità e della integrale riparazione del danno, rispettivamente considerate al n. 4 e al n. 6 dell’art. 62 c.p., si applicano solo ai reati cui si riferiscono.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali, chiamate a comporre un contrasto che, da tempo, si trascinava nella giurisprudenza di legittimità, divisa circa l’applicazione delle attenuanti in esame – e, correlativamente, dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. - al reato più grave, ovvero a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Al fondo di questa diatriba, vi è la querelle, mai sopita, circa la considerazione unitaria del reato continuato ovvero l’autonomia giuridica delle singole violazione commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
E difatti le Sezioni Unite, per risolvere il contrasto, hanno proprio preso le mosse dalla natura giuridica dell’istituto in esame, riprendendo le argomentazioni espresse in un precedente del 1995; in quell’occasione, seppure in tema di computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, le Sezioni Unite sottolinearono che «l'unificazione legislativa dei reati deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato» (Sez. un., 26 febbraio 1997 n. 1, Mammoliti).
Il dato che emerge dal sistema, dunque, è il seguente: l’autonomia dei singoli reati è la regola, l’eccezione è la considerazione unitaria del reato continuato, la quale «deve essere espressamente prevista da “apposita disposizione” e, comunque deve garantire un risultato favorevole al reo». Un’interpretazione, questa, avallata dalla Corte costituzionale, che ha più volte rimarcato la fictio alla base del reato continuato.
Emblematica, al proposito, la disciplina della prescrizione. Nella versione originaria dell’art. 158 c.p. la prescrizione decorreva dalla data di cessazione del reato continuato – ossia dalla data di commissione dell’ultimo reato realizzato in esecuzione del medesimo disegno criminoso. A seguito della novella apportata dalla l. n. 251 del 2005 all’art.158 c.p., il termine di prescrizione decorrere, in maniera autonoma, dalla data di commissione di ciascun reato.
Pertanto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, «attualmente ciò che connotata e distingue il reato continuato è solo la valutazione quod poenam». Breve: «il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo». Il corollario da questa premessa vien da sé: «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti».
Si tratta di un’interpretazione a nostro avviso esatta, in quanto sposa la tesi dell’unità fittizia del reato continuato, che, a seguito della riforma del 1974 - che cancellò dal testo dell’art. 81, comma 2, c.p. la formula “le diverse violazioni si considerano come un solo reato” - è stata recepita dal legislatore.
Del resto, come affermò la Corte costituzionale nello scrutinare la previgente disciplina prevista dall’art. 158 c.p. in tema di prescrizione, che contrastava con il carattere del favor rei caratterizzate l’istituto della continuazione, il «legislatore resta libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralità scomponibile di reati, salvo il solo limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalità» (così Corte cost. n. 254 del 1985, nonché n. 5 del 2009 con riferimento alla vigente disciplina, quale risultate dalle modifiche apportate dalla l. n. 251 del 2005).
Quali le ricadute applicative di questa soluzione? In primo luogo, ciò rileva ai fini dell’individuazione del reato di più grave. Si pensi al caso in cui l’imputato, chiamato a rispondere di lesioni gravi (art. 583 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), abbia risarcito il danno provocato alla vittima; in tal caso, ancorché il delitto di lesioni gravi astrattamente sia punito più severamente (reclusione da 3 a 7 anni) rispetto al delitto di resistenza (da 6 mesi a cinque anni), in concreto, per effetto dell’applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., magari con giudizio di prevalenza, il delitto più grave, in relazione a cui determinare la pena base, è quello di cui all’art. 337 c.p.
In secondo luogo, gli effetti si colgono anche in relazione all’aumento della pena a titolo di continuazione; ove la circostanza attenuante accede al solo reato satellite, ciò comporterà un aumento più contenuto, rispetto a quello che il giudice avrebbe operato in assenza dell’attenuante.

Stefano Corbetta, Giudice Penale presso il Tribunale di Milano
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

il reato continuato è fictio iuris: le circostanze si applicano solo ai reati cui si riferiscono e non al reato continuato unitariamente considerato

19.03.2009
Applicazione delle circostanze nel caso di reato continuato

Accogliendo la concezione del reato continuato come fictio iuris, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le circostanze si applicano solamente ai reati cui si riferiscono, e non al reato continuato unitariamente considerato.

Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 23/01/2009, n. 3286

Nel caso di reato continuato, le circostanze attenuanti della speciale tenuità e della integrale riparazione del danno, rispettivamente considerate al n. 4 e al n. 6 dell’art. 62 c.p., si applicano solo ai reati cui si riferiscono.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali, chiamate a comporre un contrasto che, da tempo, si trascinava nella giurisprudenza di legittimità, divisa circa l’applicazione delle attenuanti in esame – e, correlativamente, dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. - al reato più grave, ovvero a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Al fondo di questa diatriba, vi è la querelle, mai sopita, circa la considerazione unitaria del reato continuato ovvero l’autonomia giuridica delle singole violazione commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
E difatti le Sezioni Unite, per risolvere il contrasto, hanno proprio preso le mosse dalla natura giuridica dell’istituto in esame, riprendendo le argomentazioni espresse in un precedente del 1995; in quell’occasione, seppure in tema di computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, le Sezioni Unite sottolinearono che «l'unificazione legislativa dei reati deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato» (Sez. un., 26 febbraio 1997 n. 1, Mammoliti).
Il dato che emerge dal sistema, dunque, è il seguente: l’autonomia dei singoli reati è la regola, l’eccezione è la considerazione unitaria del reato continuato, la quale «deve essere espressamente prevista da “apposita disposizione” e, comunque deve garantire un risultato favorevole al reo». Un’interpretazione, questa, avallata dalla Corte costituzionale, che ha più volte rimarcato la fictio alla base del reato continuato.
Emblematica, al proposito, la disciplina della prescrizione. Nella versione originaria dell’art. 158 c.p. la prescrizione decorreva dalla data di cessazione del reato continuato – ossia dalla data di commissione dell’ultimo reato realizzato in esecuzione del medesimo disegno criminoso. A seguito della novella apportata dalla l. n. 251 del 2005 all’art.158 c.p., il termine di prescrizione decorrere, in maniera autonoma, dalla data di commissione di ciascun reato.
Pertanto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, «attualmente ciò che connotata e distingue il reato continuato è solo la valutazione quod poenam». Breve: «il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo». Il corollario da questa premessa vien da sé: «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti».
Si tratta di un’interpretazione a nostro avviso esatta, in quanto sposa la tesi dell’unità fittizia del reato continuato, che, a seguito della riforma del 1974 - che cancellò dal testo dell’art. 81, comma 2, c.p. la formula “le diverse violazioni si considerano come un solo reato” - è stata recepita dal legislatore.
Del resto, come affermò la Corte costituzionale nello scrutinare la previgente disciplina prevista dall’art. 158 c.p. in tema di prescrizione, che contrastava con il carattere del favor rei caratterizzate l’istituto della continuazione, il «legislatore resta libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralità scomponibile di reati, salvo il solo limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalità» (così Corte cost. n. 254 del 1985, nonché n. 5 del 2009 con riferimento alla vigente disciplina, quale risultate dalle modifiche apportate dalla l. n. 251 del 2005).
Quali le ricadute applicative di questa soluzione? In primo luogo, ciò rileva ai fini dell’individuazione del reato di più grave. Si pensi al caso in cui l’imputato, chiamato a rispondere di lesioni gravi (art. 583 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), abbia risarcito il danno provocato alla vittima; in tal caso, ancorché il delitto di lesioni gravi astrattamente sia punito più severamente (reclusione da 3 a 7 anni) rispetto al delitto di resistenza (da 6 mesi a cinque anni), in concreto, per effetto dell’applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., magari con giudizio di prevalenza, il delitto più grave, in relazione a cui determinare la pena base, è quello di cui all’art. 337 c.p.
In secondo luogo, gli effetti si colgono anche in relazione all’aumento della pena a titolo di continuazione; ove la circostanza attenuante accede al solo reato satellite, ciò comporterà un aumento più contenuto, rispetto a quello che il giudice avrebbe operato in assenza dell’attenuante.

Stefano Corbetta, Giudice Penale presso il Tribunale di Milano
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009

improcedibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche quando la persona offesa è assente


19.03.2009
Particolare tenuità: "evoluzione" sugli effetti dell'assenza in udienza della persona offesa

Il meccanismo di improcedibilità per particolare tenuità del fatto opera anche quando la persona offesa è assente.

Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 03/03/2009, n. 9700

La Sezione quarta della S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bolzano il quale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato di lesioni e, dunque, aveva dichiarato l’improcedibilità nonostante l’assenza della persona offesa dall’udienza.

Con ciò la S.C.ha ritenuto che la mancata presenza in dibattimento lasci presumere nella vittima una piena volontà di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità.

Con questa storica sentenza, sebbene estremamente succinta, la S.C.ha del tutto ribaltato il precedente orientamento, bene espresso dalla sentenza n. 16689 del 2004, in C.E.D. Cass., n. 229860, secondo il quale, essendo l'operatività dell'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto subordinata, nel giudizio, alla non opposizione di imputato e vittima del reato, non costituisce univoca manifestazione della non opposizione la mancata comparizione della persona offesa in udienza, posto che detta assenza rappresenta semplicemente la scelta di non coltivare l'azione civile nel processo penale in quanto l'azione può essere, pur sempre, esercitata in sede civile.

Fulvio Baldi, magistrato del Massimario della Suprema Corte di Cassazione
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2009




Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...