Tribunale di Montepulciano
Sentenza 19 giugno 2009, n. 149
TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Deliberando in composizione monocratica, in persona del Presidente, dr. Marcello Marinari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
...omissis...
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. M. ha citato in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e la Fondiaria-SAI spa, già la Fondiaria Assicurazioni spa, quale impresa territorialmente designata, chiedendo di accertare che il sinistro stradale nel quale affermava di avere riportato lesioni, verificatosi a Sarteano il 25 giugno 2002, era avvenuto nel modo da lui affermato, per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo non identificato, e chiedendo pertanto la condanna della Compagnia, ed in via solidale, in caso di sua costituzione in giudizio, del FGVS, al risarcimento dei danni subiti dall’attore, nella misura ritenuta di giustizia, ed al netto di quanto spettante all’INAIL a titolo di diritto di rivalsa per la rendita erogata all’attore.
Si è costituita in giudizio la sola Fondiaria, rilevando preliminarmente l’opportunità dello svolgimento del processo anche nel contraddittorio dell’INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro, e rilevando che l’entità dei postumi invalidanti era tale da integrare l’ipotesi di versamento diretto all’interessato, da parte dell’INAIL, della somma risarcitoria dovuta a titolo di danno biologico.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, ed ha comunque rilevato la necessità che l’attore fornisse la prova rigorosa dei fatti posti a base della domanda, notando come lo stesso attore non avesse neppure precisato l’ammontare della somma pretesa.
E’ intervenuto volontariamente in giudizio l’INAIL, aderendo, sul piano dei fatti allegati, alle affermazioni dell’attore, rilevando di avere riconosciuto al sinistro in questione le caratteristiche di infortunio sul lavoro, il cui costo ha indicato in euro 46.661,96, richiesto al FGVS senza esito, e dichiarando di intervenire per esercitare l’azione surrogatoria nei confronti dei responsabili, per un credito pari all’ammontare delle erogazioni di legge, nei limiti del risarcimento dovuto dai responsabili civili nei confronti del lavoratore infortunato.
La causa è stata istruita in via documentale e con prova testimoniale.
E’ stata svolta CTU medico legale.
Con ordinanza depositata il 9 aprile 2008, il Giudice ha dichiarato decaduta dalla prova ancora da assumere la parte convenuta, e la causa, dopo l’assegnazione al Presidente in qualità di istruttore, è passata in decisione sulle conclusioni riportate in precedenza, precisate dalle parti all’udienza del 10 febbraio 2009, e dopo il decorso dei termini di legge.
Rimessa in istruttoria per una nuova precisazione delle conclusioni, a causa dell’incertezza sulla documentazione di quelle precisate all’udienza citata, la causa è nuovamente passata in decisione all’udienza del 18 giugno 2009, sulle conclusioni riportate in precedenza.
Motivi della decisione
1 - La causa ha ad oggetto la pretesa risarcitoria di A. M. e quella surrogatoria dell’INAIL fondata sugli stessi fatti, in relazione alle lesioni che afferma di avere subito in un sinistro stradale avvenuto il 25 giugno 2002 a Sarteano.
Sulla base delle risultanze probatorie in atti, questo Giudice ritiene senz’altro dimostrato che l’incidente stradale si verificò con le modalità descritte dall’attore.
Mentre A. M. percorreva la via di Cetona, alle 9 del mattino, nell’incrociare un altro veicolo, che non è mai stato peraltro identificato, i due specchietti retrovisori esterni di sinistra di entrambi i veicoli si urtarono, e A. M. rimase ferito dai vetri del proprio specchietto retrovisore.
Dalle dichiarazioni della teste K. P., che per correva la stessa strada con il suo scooter, e seguiva il furgone non identificato che ha incrociato quello dell’attore, emerge la conferma delle modalità dell’incidente, in particolare l’urto tra i due specchietti, e, particolare che assume rilievo decisivo, del fatto che “…A.M. procedeva nella mezzeria di sua pertinenza e che fu il veicolo che mi precedeva che aveva in parte invaso un’altra corsia…”.
Nessun elemento contrario può invece trarsi dagli atti dei Carabinieri, che riguardano, a parte la querela sporta da A.M., le indagini svolte, infruttuosamente, per individuare il conducente del furgone coinvolto nel sinistro.
Quanto alla disposizione di F. N., questo Giudice condivide e richiama integralmente la motivazione dell’ordinanza istruttoria che ha dichiarato la decadenza della parte convenuta dalla prova.
In ogni caso, le dichiarazioni da lui rese ai Carabinieri non potrebbero escludere o ridurre la rilevanza e la concludenza probatoria di quelle della teste citata, considerando che F.N., pure affermando che, a quanto aveva potuto osservare, i due mezzi percorrevano la propria corsia, ha concluso di non essere in grado di precisare di quale dei due sia stata la responsabilità dell’incidente.
Ugualmente provato, sulla base della deposizione della teste K.P., che vide A.M. subito dopo l’incidente, si deve ritenere che quest’ultimo riportò nel sinistro lesioni all’occhio sinistro (“…vidi A.M. lamentare lesioni all’occhio…”), lesioni poi documentate in atti (cfr. esame della documentazione nella relazione del CTU e considerazioni medico legali).
Il CTU, sulla base di una attenta ed accurata valutazione dei dati documentali e dell’indagine clinica svolta, che questo Giudice ritiene esente da visi logici, ha concluso che A.M., in conseguenza del sinistro, ha subito lesioni consistite in una invalidità temporanea totale per 30 giorni e parziale, al 50%, per 265 giorni, con postumi permanenti costituiti da una “….gravissima compromissione della funzione visiva dell’occhio sinistro […] con diminuzione di volume del bulbo e strabismo….”, e quantificando nel 25% il danno biologico, comprensivo del danno alla capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione, percentuale da elevare a quella del 35% in applicazione delle tabelle INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro (cfr. relazione del CTU).
2- Ciò posto, sul piano dei fatti, si deve concludere che la responsabilità del sinistro stradale in questione è da attribuire in via esclusiva al conducente del veicolo che incrociò quello dell’attore, rompendo lo specchietto laterale e causando, quindi, le lesioni subite da A. M.
La presunzione dell’art. 2054 cc non può ritenersi infatti operante neppure in parte, a carico dell’attore, considerando che, sulla base degli atti, una volta ritenuto che il conducente dell’altro furgone invase la mezzeria percorsa da A.M., non appare configurabile alcun concorso di quest’ultimo nella produzione del sinistro, che è da porre in relazione causale esclusivamente con la condotta dell’altro conducente.
Ne deriva, quindi, la responsabilità del Fondo di garanzia e della Fondiaria, quale impresa designata.
3- L’INAIL ha chiesto, in via surrogatoria, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento, previa detrazione del costo dell’infortunio, pari ad oggi ad euro 151.092,75, con l’attribuzione di tale somma all’Inail, nei limiti dell’ammontare del danno civilistico riconosciuto.
La natura di infortunio sul lavoro del sinistro oggetto di causa non è in contestazione tra le parti.
L’attore ha eccepito l’intervenuta modifica della domanda dell’Istituto, sotto il profilo quantitativo, e della modifica della determinazione del periodo di tempo interessato dalla liquidazione della rendita.
L’eccezione è infondata.
Come è noto, infatti, secondo il costante orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice condivide pienamente, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno richiesto originariamente, intesa sia come modifica della valutazione economica del danno che come richiesta dei danni che si manifestano in corso di giudizio, non costituisce domanda nuova (cfr. Cass. 10 novembre 2003, n. 16819).
L'INAIL ha prodotto, a dimostrazione dell'importo della rendita, attestazione della sede INAIL di Siena del 26 agosto 2008, quantificazione che non appare contestata dalle altre parti .
Si deve, dunque, ritenere che l'Istituto abbia fornito piena prova dell'ammontare della prestazione assicurativa, e ciò in base all'insegnamento in materia della SC (cfr. tra le altre Cass. Sez. I, 28 agosto 2006 n. 18610), costituendo l'attestazione prodotta un atto amministrativo assistito da presunzione di legittimità.
La domanda proposta in via surrogatoria dall'Istituto deve pertanto essere accolta, nei limiti del danno civilistico, secondo quanto richiesto dallo stesso Istituto.
4- Passando adesso alla determinazione del risarcimento dovuto all'infortunato, si deve rilevare, anche in questo caso facendo applicazione dell'insegnamento della SC, che questo Giudice condivide pienamente, (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10035 del 2004), che la norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata attribuzione in favore degli aventi diritto, i quali diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno “differenziale” deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss. c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall'Inail, riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione. Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell'istituto, deve tenersi conto, anziché del meccanismo generale di adeguamento degli importi dovuti a titolo di danno al potere di acquisto della moneta, del meccanismo legale di rivalutazione triennale delle rendite previsto dall'art. 116, comma 7, cit. d.P.R., salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici Istat (Cass. 12/12/1996, n. 11073; cfr. anche Cass. 26/05/2001, n. 7195).
Nel caso in esame, l'Istituto ha quantificato il danno “civilistico” subito dall'attore in euro 99.793,01, somma che appare di importo inferiore a quello della rendita liquidata, e che comprenderebbe quindi anche la liquidazione del danno biologico.
L'attore, rispetto a tale liquidazione, si è limitato, nei suoi scritti conclusionali, a contestare la percentuale di invalidità utilizzata per il calcolo, 25% anziché 35%, salvo, peraltro, reclamare la piena risarcibilità del danno c.d. morale.
Quanto alla percentuale del danno, l'eccezione dell'attore appare infondata, non potendosi ritenere applicabili, ai fini della liquidazione del danno civilistico in caso di infortunio sul lavoro, parametri di calcolo diversi da quelli ordinari, sia perché una simile applicazione determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata, sia per la mancanza di omogeneità tra le due tabelle di determinazione del danno.
Dovrà dunque essere applicata la percentuale del 25%.
Circa la quantificazione del danno, è noto che la SC con la sentenza n. 26972/2008 delle SU civili, si è recentemente pronunciata in modo innovativo sui criteri dei quali si deve fare applicazione ai fini del risarcimento del danno alla persona, ed in particolare del danno extra patrimoniale, che “...si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica...” e che “...costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisioni in sottocategorie...”, precisando che “...Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno...”.
Si deve dunque ritenere, facendo applicazione di tale criterio risarcitorio, che questo Giudice condivide, che, nel caso specifico, come dedotto anche dall'INAIL, avendo l'Istituto provveduto, nella sua liquidazione anche alla liquidazione del danno “biologico” e “non patrimoniale” in genere (cfr. ricostruzione del calcolo in comparsa conclusionale, pagina 19) tale calcolo esaurisca integralmente il risarcimento del danno “non patrimoniale”, del resto in questo caso comprensivo sia del danno precedentemente definito come “biologico” che di quello “morale”.
Facendo applicazione della recente tabella adottata presso il Tribunale di Milano, che ha proceduto al calcolo del punto di invalidità in modo unitario, quanto al danno “non patrimoniale”, in relazione ai nuovi criteri dettati dalla citata pronuncia della SC, l'importo totale del risarcimento dovuto ad A. M. per danno extrapatrimoniale deve pertanto individuarsi in quello di 100.131,00 euro per invalidità permanente (punto di invalidità pari ad euro 4.768,15 con demoltiplicatore 0,840) e di euro 16.250,00 per invalidità temporanea (sulla base di euro 100,00 per ogni giornata di invalidità totale), calcolata sempre in base ad una liquidazione equitativa del danno, ed oltre ad euro 154,92 per spese riconosciute, per un totale di euro 116.535,92.
A tale somma deve essere aggiunta, in base al criterio di risarcimento costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, quella per interessi su tale somma, come devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, pari in totale ad euro 41.683,15.
Il totale dovuto per risarcimento, in base ai criteri civilistici, deve dunque essere indicato in quello di euro 158.219,07.
L'importo del danno differenziale da riconoscere all'attore è dunque di euro 7.126,32, somma sulla quale saranno dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, e devono essere liquidate come da dispositivo, per l'INAIL d'ufficio.
P.Q.M.
IL Tribunale
Definitivamente pronunciando nella causa tra le parti sopra indicate;
così provvede:
in accoglimento della domanda proposta da A. M. e di quella proposta in via surrogatoria dall'INAIL, dichiara tenuti e condanna il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e la Fondiaria SAI spa, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito da A. M. nel sinistro oggetto della domanda;
determina l'importo complessivo del risarcimento in valori attuali in quella di euro 158.219,07, e condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore, quale danno differenziale, della somma di euro 7.126,32 con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ed al pagamento in favore dell'INAIL, in via surrogatoria, della somma risultante dalla differenza tra quella di euro 151.092,75, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna i convenuti al pagamento in favore di A. M. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.500,00 di cui euro 384,33 per spese, euro 2.588,80 per diritti ed il rimanente per onorario di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali, e ad IVA e CAP come per legge, ed in favore dell'INAIL in complessivi euro 5000,00 di cui euro 2.000,00 per diritti ed il rimanente per onorario, oltre al contributo forfetario per spese generali, e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso a Montepulciano, il 19 giugno 2009, nella camera di consiglio del Tribunale.
Il Presidente, estensore
Marcello Marinari