venerdì 4 giugno 2010

Le nuove frontiere del Diritto. danno da tradimento

Violazione dell’obbligo di fedeltà e danno esistenziale


Tribunale Rovigo, sez. Adria, ordinanza 11.05.2010 (Manuela Rinaldi)


Risarcimento del danno esistenziale a causa del tradimento e sequestro conservativo ante causam... è possibile?



Sembra di no...


Così, a quanto pare, ha stabilito con l'ordinanza 11 maggio 2010 il giudice Martinelli del Tribunale di Rovigo decidendo in merito ad una richiesta di sequestro conservativo da parte dell’ex coniuge per un “danno esistenziale” derivante, appunto, da violazione dell’obbligo di fedeltà (già peraltro causa di addebito della separazione giudiziale) .


La vicenda era questa: l’ex coniuge aveva richiesto l’emissione di un sequestro conservativo ante causam nei confronti della moglie, in quanto asseriva di vantare un diritto di credito per: a) spese legali (in riferimento ad alcuni giudizi intercorsi tra le parti), b) danno patrimoniale (in quanto costretto a trovare in locazione altro alloggio a seguito dell’assegnazione della casa coniugale alla moglie) e c) danno esistenziale per violazione dell’obbligo di fedeltà.



Sempre più spesso nelle cause di separazione si discutono gli effetti del tradimento.



Il discorso del risarcimento danni è diverso; il risarcimento può essere riconosciuto se l’infedeltà ha causato una compromissione della salute psichica, ad esempio una grave depressione, al coniuge offeso.



In questo caso si parla di danno biologico; ma esiste ancora un’altra ipotesi, è quella del danno esistenziale che si concreta nella violazione del diritto che ognuno ha ad una vita serena.



Il tema del risarcimento del danno da illeciti compiuti tra le mura domestiche, infatti, anima da non molti anni sia dottrina che giurisprudenza: la Cassazione non molto tempo fa aprì la strada a tale tipo di contenzioso.


Nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801 la Suprema Corte mise un punto fermo sulla questione della cumulabilità dei rimedi di carattere familiare e dell’azione risarcitoria.



Nella decisione de qua venne riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge (superando la teoria dell’autonomia e indipendenza delle regole giuridiche che governano la famiglia….così si legge nella sentenza in oggetto…) non associando alla violazione dei doveri familiari tout court il danno, ma riconoscendo che, qualora tale condotta vada a ledere diritti fondamentali della persona, deve essere assicurata la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la stessa tutela che l’ordinamento riconosce fuori dall’ambito familiare.


Nella sentenza in commento si legge testualmente che “…………Questa autorità in altra sede ha altresì ritenuto che il monito della Corte (SU 2008) andasse recepito non solo nello sforzo interpretativo di non duplicare le voci di danno, ma anche nella reiezione di categorie di pregiudizio prive di precisi limiti contenutistici e vacui riferimenti normativi. Per tale motivo non si ritiene sufficiente invocare genericamente la precettività dell’art. 2 della Costituzione per consentire l’integrazione dell’art. 2059 c.c. e rispettare la scelta normativa – più volte giustificata dalla Corte Costituzionale – di mantenere in subiecta materia la riserva di legge.


L’art. 2 della Carta Costituzionale non tipizza i diritti inviolabili della persona, rimessi alla determinazione della coscienza sociale di cui la giurisprudenza sarebbe soggetto recipiente, né indica una soglia di lesione minima, la cui determinazione ancora una volta viene rimessa alla coscienza sociale, sicché la originaria costruzione dogmatica richiamata non può ritenersi rispettosa del principio di tipicità né tanto meno quello della riserva di legge, poiché la norma in bianco sarebbe, per così dire, riempita nel suo contenuto attraverso l’applicazione di un’altra disposizione che a sua volta si presenta come “norma in bianco”, destinata ad essere integrata dalla coscienza sociale”.




Precedenti giurisprudenziali



Tribunale di Monza 11 marzo 2009, n. 818



La pronuncia di addebito non consegue automaticamente alla sussistenza di una o anche più violazioni degli obblighi coniugali, ma richiede l’ulteriore accertamento dell’esclusivo rapporto causale tra tali violazioni e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.


La dichiarazione di addebito in capo a un coniuge non legittima di per sé alcuna forma risarcitoria nei confronti dell’altro, in quanto la domanda per il risarcimento di danni da violazione di obblighi coniugali trova fondamento nell’art. 2043 c.c. e non già nell’art. 151 c.c..


In ogni caso non qualsiasi violazione dei doveri familiari può giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale, e perché tale danno sia risarcibile non è sufficiente che il fatto che lo ha cagionato sia ingiusto, ma è necessario che il fatto stesso incida su un interesse costituzionalmente protetto (Lex 24 & Repertorio 24, Conformi: Tribunale di Monza 1 dicembre 2008, n. 3270, 9 settembre 2008, n. 230).


In materia di separazione personale, la sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c. non è condizione sufficiente ai fini di una pronuncia di addebito, attesa la necessità di accertare in maniera rigorosa l’esistenza di una situazione di imputabilità a uno dei coniugi di comportamenti coscienti e volontari che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, nonché il nesso di causalità tra detti comportamenti e l’insorgere della crisi coniugale (Cass. 28 maggio 2008, n. 14042, in Lex 24 & Repertorio 24).



Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi del matrimonio (Cass. 5 settembre 2008, n. 22545, in Lex 24 & Repertorio 24; Cass. 5 febbraio 2008, n. 2740, in Lex 24 & Repertorio 24).



Tribunale di Venezia (3 luglio 2006 in www.personaedanno.it): il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappo”), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.





Corte d’Appello di Brescia, 5 giugno 2007 in Giur. it, 2008, p. 899: ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà, ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma - disconosciuta dal Giudice di seconde cure - sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.



Tribunale di Milano 4 giugno 2002


Pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito a uno di essi, è ipotizzabile a carico di quest’ultimo una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., in quanto inadempiente ai doveri coniugali, ove venga accertata sia l’obiettiva gravità della condotta assunta dall’agente in violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio, sia la sussistenza di un danno oggettivo conseguente a carico dell’altro coniuge e la sua riconducibilità in sede eziologica non già alla crisi coniugale in quanto tale ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva dell’agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più dei doveri coniugali (Guida al Diritto, 2002, n. 24).


(Altalex, 28 maggio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)




Tribunale di Rovigo


Sezione Adria


Ordinanza 11 maggio 2010



Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 4 maggio 2010, nella causa n. 110/2010 R.G.,



ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


K. ha chiesto l’emissione di un sequestro conservativo ante causam nei confronti dell’ex coniuge X., prospettando un diritto di credito di complessivi € 337.116,76, dei quali € 16.434,48 a titolo di credito per le spese legali liquidate in riferimento ai giudizi intercorsi tra le parti, € 120.682,28 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla necessità di trovare un alloggio in locazione a causa dell’utilizzo esclusivo della resistente della casa in comproprietà e € 200.000,00 a titolo di “danno esistenziale” per violazione dell’obbligo di fedeltà, circostanza che aveva determinato la fine del rapporto amoroso e portato all’addebito della separazione giudiziale ad opera del Tribunale di Rovigo e della Corte di Appello di Venezia.



Lette le difese di parte resistente si ritiene non fondato il ricorso.



Occorre premettere che la tematica predominante il ricorso e in questa sede sommariamente affrontata è oggetto di continui mutamenti di indirizzo giurisprudenziale, di decisioni, per così dire, ondivaghe.


Rimanendo nei confini che il giudizio cautelare a cognizione sommaria impone, si può, infatti, evidenziare come i provvedimenti di merito citati dalle parti (in particolare Tribunale Milano, 4 giugno 2002, Tribunale di Venezia, 3 luglio 2006) si siano fondati su un assunto giuridico rigettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le note sentenze dell’11 novembre 2008 (n. 26972 e ss.): il riconoscimento della autonoma valenza ed autonomia concettuale del “danno esistenziale”, qualificato quale peggioramento della qualità della vita della persona che ha subito un evento lesivo, giuridicamente fondato sull’integrazione della generale disposizione del neminem ledere (art. 2043 c.c.) da parte dell’art. 2 della Carta Costituzionale.


Orbene, la Suprema Corte ha, in un pregevole intento di reconductio ad unitatem, affermato la bipolarità del sistema risarcitorio, fondato sul binomio danno patrimoniale-danno non patrimoniale, riportando nell’alveo dell’art. 2059 c.c. tutte le possibili ipotesi di pregiudizio privo di immediata valenza patrimoniale. Nel far ciò, ribadendo la tradizionale qualifica di norma chiusa dell’art. 2059 c.c. – contrariamente a quanto riconosciuto all’art. 2043 c.c., definita quale norma in bianco il cui precetto è integrabile dalle disposizioni normative “panordinamentali” – la Corte di Cassazione ha ricordato come le disposizioni legislative che riconoscono il risarcimento del danno non patrimoniale siano l’art. 185 c.p., le norme di rango costituzionale e le altre ipotesi di rango ordinario ove tale riconoscimento sia espressamente contenuto (l’art. 2 della l. n. 117 del 13 aprile 1988, in materia di illegittima detenzione, l’art. 2 della l. n. 89 del 24 marzo 2001, in materia di eccessiva durata dei processi giudiziari, l’art. 29 della l. n. 675 del 31 dicembre 1996, in materia di illegittima acquisizione e disposizione dei dati personali e l’art. 44 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 in materia di atti discriminatori per ragioni razziali, religiose o etniche).



Da ciò deriva che deve essere assolutamente smentita l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale la violazione delle obbligazioni derivanti dagli artt. 143 e ss. c.c. possa integrare in sé un’ipotesi di risarcibilità del prospettato “danno esistenziale”.



Questa autorità in altra sede ha altresì ritenuto che il monito della Corte andasse recepito non solo nello sforzo interpretativo di non duplicare le voci di danno, ma anche nella reiezione di categorie di pregiudizio prive di precisi limiti contenutistici e vacui riferimenti normativi. Per tale motivo non si ritiene sufficiente invocare genericamente la precettività dell’art. 2 della Costituzione per consentire l’integrazione dell’art. 2059 c.c. e rispettare la scelta normativa – più volte giustificata dalla Corte Costituzionale – di mantenere in subiecta materia la riserva di legge.



L’art. 2 della Carta Costituzionale non tipizza i diritti inviolabili della persona, rimessi alla determinazione della coscienza sociale di cui la giurisprudenza sarebbe soggetto recipiente, né indica una soglia di lesione minima, la cui determinazione ancora una volta viene rimessa alla coscienza sociale, sicché la originaria costruzione dogmatica richiamata non può ritenersi rispettosa del principio di tipicità né tanto meno quello della riserva di legge, poiché la norma in bianco sarebbe, per così dire, riempita nel suo contenuto attraverso l’applicazione di un’altra disposizione che a sua volta si presenta come “norma in bianco”, destinata ad essere integrata dalla coscienza sociale.
 
Sarà, dunque, riservata alla sede di merito la verifica se la condotta ascritta alla resistente possa dirsi violatrice di altre disposizioni di rango costituzionale, rilevando come la parte ricorrente abbia fatto solo un generico riferimento all’art. 29, disposizione che sembra, tuttavia, riferirsi ad una tutela del nucleo familiare rispetto a condotte di “terzi”.



Né allo stato si è prospettata una lesione della dignità o di altro diritto della personalità determinato e riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.



La Corte di Cassazione, nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ha – in linea con quanto testé esplicitato - riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge (superando la c.d. teoria dell’autonomia e indipendenza delle regole giuridiche che governano la famiglia) non associando alla violazione dei doveri familiari tout court il danno, bensì riconoscendo che, qualora tale condotta leda diritti fondamentali della persona, deve essere assicurata la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la stessa tutela che l’ordinamento riconosce fuori dall’ambito familiare (“Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare; e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.”).



Quanto premesso consente di evidenziare profili di perplessità in ordine al fumus del riconoscimento del danno non patrimoniale come invocato.



In ogni caso, nell’ipotesi in cui il danno de quo fosse provato, riconosciuto e liquidato, non può il Giudice esimersi anche da una valutazione del prevedibile quantum posto che il periculum in mora del sequestro conservativo coincide con la prevedibile infruttuosità del riconoscimento del diritto di credito alla conclusione del giudizio di merito e, dunque, deve operarsi un giudizio di valore e bilanciamento tra il riconoscibile danno e le capacità patrimoniali dell’ipotetico debitore.






Senza alcuna intenzione di indicare in questa sede una somma di denaro, si evidenzia come il precedente citato da entrambe le parti (Tribunale di Milano del 4 giugno 2002) si qualifichi per una condotta ascritta all’autore dell’illecito assai grave, consistita non solo e non tanto nella violazione dei doveri di fedeltà, quanto in “un comportamento non certo episodico ed occasionale, ma protrattosi per mesi ed accompagnato da esplicite affermazioni dell’agente di aperto disinteresse per le sorti ed i bisogni della moglie e del figlio nascituro […] in concomitanza con i suoi frequentissimi allontanamenti da casa […] condotte apertamente e finanche platealmente abbandoniche nei riguardi del coniuge in condizione di particolare fragilità e bisognoso di assistenza e sostegno morale ed affettivo per via del suo stato di gravidanza” e tuttavia sia stata riconosciuta la somma di £ 10.000.000.



In altro precedente del Tribunale di Venezia (3 luglio 2006 in www.personaedanno.it) il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappo”), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.

Altro precedente (Corte d’Appello di Brescia, 5 giugno 2007 in giur. it, 2008, p. 899) ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà, ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma – disconosciuta dal Giudice di seconde cure – sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.


Infine, nell’ambito di una valutazione totalmente equitativa non potrà non richiamarsi l’indicazione orientativa delle c.d. tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Nel caso di perdita di un figlio, massima espressione dello stravolgimento della vita di una persona e di sofferenza, le tabelle in uso presso questa autorità indicano un compasso da € 100.000,00 a € 300.000,00.



Evidenziati questi profili, deve ulteriormente osservarsi come la voce di danno indicata a p. 9 del ricorso (titoli in comunione) non sia stata riportata nella ricostruzione della richiesta risarcitoria di cui a p. 11, sicché non deve essere presa in considerazione. Incidentalmente si osserva come non vi sia prova dell’eventuale credito del ricorrente, il quale allo stato è meramente affermato.


Non sussiste neppure un fumus di fondatezza della domanda di riconoscimento del danno patrimoniale pari ad € 120.682,28, derivante dalla necessità di locare un appartamento a causa dell’utilizzo da parte della moglie della casa coniugale. Non solo, infatti, manca qualsivoglia prova del fatto che K. abbia effettivamente sostenuto tale costo, ovvero di un danno, ma la condotta neppure può esser sussunta nella fattispecie illecita, poiché l’utilizzo della casa coniugale è legalmente giustificata da provvedimenti giudiziali susseguitisi dopo la cessazione della convivenza (ordinanza presidenziale del 2002, doc. 4 del fascicolo di parte resistente; sentenza di separazione, doc. 1 del fascicolo di parte resistente;)


Resta, dunque, un credito derivante dalle spese liquidate in sede giudiziaria pari ad € 16.434,48.


Rapportato al credito indicato e al presumibile ed eventuale danno non patrimoniale, deve essere negato qualsivoglia profilo di periculum in mora.


In primo luogo è documentalmente provato un credito di X. per l’importo € 2.246,62, per spese di consulenza tecnica d’ufficio anticipate durante il giudizio di primo grado di separazione (doc. 6 del fascicolo di parte resistente), secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) e, a livello di cognizione sommaria, un ulteriore credito di € 4.301,66 per importi di spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario (come previsto al p. 4 del dispositivo della sentenza di separazione), per le quali non si legge nella sentenza fosse necessario il preventivo assenso dell’altro coniuge (sulla necessità, straordinarietà dei lavori eseguiti dalla resistente sull’immobile in comproprietà non si ritiene di poter prendere posizione, difettando allo stato la prova del diritto di credito, del reale importo e della causale).



In secondo luogo vi è un’iscrizione ipotecaria a favore del ricorrente per l’importo vantato a titolo di spese legali (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente) che garantisce il diritto di credito.


In terzo luogo vi è una comprovata e non contestata capienza patrimoniale della resistente evincibile dalla dichiarazione dei redditi della resistente ove dal quadro RB (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte resistente) si evince la titolarità (rectius contitolarità) di un immobile adibito ad abitazione, di uno studio, di altri quattro immobili e di un garage; a ciò aggiungasi la documentata capacità reddituale (pari ad una media di € 105.000,00 annui negli ultimi tre) e la con titolarità di ulteriori quattro beni immobili acquisita recentemente per successione della madre (doc. 10 del fascicolo di parte resistente).



Infine, deve evidenziarsi come non vi sia alcun elemento istruttorio dal quale evincere una volontà della resistente di sottrarsi al pagamento dei propri debiti: non è stato alienato alcun bene, né compiuto un atto prodromico o di altra natura idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale (cfr. Cass., 13 febbraio 2002, n. 2081: “la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio”).

In conclusione il ricorso cautelare deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali parametrate al valore della domanda.



P.Q.M.



A) RESPINGE il ricorso per sequestro ante causam;


B) CONDANNA K. alla rifusione delle spese processuali sostenute da X., quantificate in € 1.570,00 per diritti, € 3.250,00 per onorari, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi alle parti.



Adria, 11 maggio 2010



IL GIUDICE



Dott. Mauro Martinelli






Le nuove frontiere del Diritto. danno da tradimento

Violazione dell’obbligo di fedeltà e danno esistenziale

Tribunale Rovigo, sez. Adria, ordinanza 11.05.2010 (Manuela Rinaldi)

Risarcimento del danno esistenziale a causa del tradimento e sequestro conservativo ante causam... è possibile?

Sembra di no...

Così, a quanto pare, ha stabilito con l'ordinanza 11 maggio 2010 il giudice Martinelli del Tribunale di Rovigo decidendo in merito ad una richiesta di sequestro conservativo da parte dell’ex coniuge per un “danno esistenziale” derivante, appunto, da violazione dell’obbligo di fedeltà (già peraltro causa di addebito della separazione giudiziale) .

La vicenda era questa: l’ex coniuge aveva richiesto l’emissione di un sequestro conservativo ante causam nei confronti della moglie, in quanto asseriva di vantare un diritto di credito per: a) spese legali (in riferimento ad alcuni giudizi intercorsi tra le parti), b) danno patrimoniale (in quanto costretto a trovare in locazione altro alloggio a seguito dell’assegnazione della casa coniugale alla moglie) e c) danno esistenziale per violazione dell’obbligo di fedeltà.

Sempre più spesso nelle cause di separazione si discutono gli effetti del tradimento.

Il discorso del risarcimento danni è diverso; il risarcimento può essere riconosciuto se l’infedeltà ha causato una compromissione della salute psichica, ad esempio una grave depressione, al coniuge offeso.

In questo caso si parla di danno biologico; ma esiste ancora un’altra ipotesi, è quella del danno esistenziale che si concreta nella violazione del diritto che ognuno ha ad una vita serena.

Il tema del risarcimento del danno da illeciti compiuti tra le mura domestiche, infatti, anima da non molti anni sia dottrina che giurisprudenza: la Cassazione non molto tempo fa aprì la strada a tale tipo di contenzioso.

Nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801 la Suprema Corte mise un punto fermo sulla questione della cumulabilità dei rimedi di carattere familiare e dell’azione risarcitoria.

Nella decisione de qua venne riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge (superando la teoria dell’autonomia e indipendenza delle regole giuridiche che governano la famiglia….così si legge nella sentenza in oggetto…) non associando alla violazione dei doveri familiari tout court il danno, ma riconoscendo che, qualora tale condotta vada a ledere diritti fondamentali della persona, deve essere assicurata la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la stessa tutela che l’ordinamento riconosce fuori dall’ambito familiare.

Nella sentenza in commento si legge testualmente che “…………Questa autorità in altra sede ha altresì ritenuto che il monito della Corte (SU 2008) andasse recepito non solo nello sforzo interpretativo di non duplicare le voci di danno, ma anche nella reiezione di categorie di pregiudizio prive di precisi limiti contenutistici e vacui riferimenti normativi. Per tale motivo non si ritiene sufficiente invocare genericamente la precettività dell’art. 2 della Costituzione per consentire l’integrazione dell’art. 2059 c.c. e rispettare la scelta normativa – più volte giustificata dalla Corte Costituzionale – di mantenere in subiecta materia la riserva di legge.

L’art. 2 della Carta Costituzionale non tipizza i diritti inviolabili della persona, rimessi alla determinazione della coscienza sociale di cui la giurisprudenza sarebbe soggetto recipiente, né indica una soglia di lesione minima, la cui determinazione ancora una volta viene rimessa alla coscienza sociale, sicché la originaria costruzione dogmatica richiamata non può ritenersi rispettosa del principio di tipicità né tanto meno quello della riserva di legge, poiché la norma in bianco sarebbe, per così dire, riempita nel suo contenuto attraverso l’applicazione di un’altra disposizione che a sua volta si presenta come “norma in bianco”, destinata ad essere integrata dalla coscienza sociale”.


Precedenti giurisprudenziali

Tribunale di Monza 11 marzo 2009, n. 818

La pronuncia di addebito non consegue automaticamente alla sussistenza di una o anche più violazioni degli obblighi coniugali, ma richiede l’ulteriore accertamento dell’esclusivo rapporto causale tra tali violazioni e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.

La dichiarazione di addebito in capo a un coniuge non legittima di per sé alcuna forma risarcitoria nei confronti dell’altro, in quanto la domanda per il risarcimento di danni da violazione di obblighi coniugali trova fondamento nell’art. 2043 c.c. e non già nell’art. 151 c.c..

In ogni caso non qualsiasi violazione dei doveri familiari può giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale, e perché tale danno sia risarcibile non è sufficiente che il fatto che lo ha cagionato sia ingiusto, ma è necessario che il fatto stesso incida su un interesse costituzionalmente protetto (Lex 24 & Repertorio 24, Conformi: Tribunale di Monza 1 dicembre 2008, n. 3270, 9 settembre 2008, n. 230).

In materia di separazione personale, la sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c. non è condizione sufficiente ai fini di una pronuncia di addebito, attesa la necessità di accertare in maniera rigorosa l’esistenza di una situazione di imputabilità a uno dei coniugi di comportamenti coscienti e volontari che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, nonché il nesso di causalità tra detti comportamenti e l’insorgere della crisi coniugale (Cass. 28 maggio 2008, n. 14042, in Lex 24 & Repertorio 24).

Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi del matrimonio (Cass. 5 settembre 2008, n. 22545, in Lex 24 & Repertorio 24; Cass. 5 febbraio 2008, n. 2740, in Lex 24 & Repertorio 24).

Tribunale di Venezia (3 luglio 2006 in www.personaedanno.it): il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappo”), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.


Corte d’Appello di Brescia, 5 giugno 2007 in Giur. it, 2008, p. 899: ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà, ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma - disconosciuta dal Giudice di seconde cure - sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.

Tribunale di Milano 4 giugno 2002

Pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito a uno di essi, è ipotizzabile a carico di quest’ultimo una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., in quanto inadempiente ai doveri coniugali, ove venga accertata sia l’obiettiva gravità della condotta assunta dall’agente in violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio, sia la sussistenza di un danno oggettivo conseguente a carico dell’altro coniuge e la sua riconducibilità in sede eziologica non già alla crisi coniugale in quanto tale ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva dell’agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più dei doveri coniugali (Guida al Diritto, 2002, n. 24).

(Altalex, 28 maggio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)


Tribunale di Rovigo

Sezione Adria

Ordinanza 11 maggio 2010

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 4 maggio 2010, nella causa n. 110/2010 R.G.,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

K. ha chiesto l’emissione di un sequestro conservativo ante causam nei confronti dell’ex coniuge X., prospettando un diritto di credito di complessivi € 337.116,76, dei quali € 16.434,48 a titolo di credito per le spese legali liquidate in riferimento ai giudizi intercorsi tra le parti, € 120.682,28 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla necessità di trovare un alloggio in locazione a causa dell’utilizzo esclusivo della resistente della casa in comproprietà e € 200.000,00 a titolo di “danno esistenziale” per violazione dell’obbligo di fedeltà, circostanza che aveva determinato la fine del rapporto amoroso e portato all’addebito della separazione giudiziale ad opera del Tribunale di Rovigo e della Corte di Appello di Venezia.

Lette le difese di parte resistente si ritiene non fondato il ricorso.

Occorre premettere che la tematica predominante il ricorso e in questa sede sommariamente affrontata è oggetto di continui mutamenti di indirizzo giurisprudenziale, di decisioni, per così dire, ondivaghe.

Rimanendo nei confini che il giudizio cautelare a cognizione sommaria impone, si può, infatti, evidenziare come i provvedimenti di merito citati dalle parti (in particolare Tribunale Milano, 4 giugno 2002, Tribunale di Venezia, 3 luglio 2006) si siano fondati su un assunto giuridico rigettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le note sentenze dell’11 novembre 2008 (n. 26972 e ss.): il riconoscimento della autonoma valenza ed autonomia concettuale del “danno esistenziale”, qualificato quale peggioramento della qualità della vita della persona che ha subito un evento lesivo, giuridicamente fondato sull’integrazione della generale disposizione del neminem ledere (art. 2043 c.c.) da parte dell’art. 2 della Carta Costituzionale.

Orbene, la Suprema Corte ha, in un pregevole intento di reconductio ad unitatem, affermato la bipolarità del sistema risarcitorio, fondato sul binomio danno patrimoniale-danno non patrimoniale, riportando nell’alveo dell’art. 2059 c.c. tutte le possibili ipotesi di pregiudizio privo di immediata valenza patrimoniale. Nel far ciò, ribadendo la tradizionale qualifica di norma chiusa dell’art. 2059 c.c. – contrariamente a quanto riconosciuto all’art. 2043 c.c., definita quale norma in bianco il cui precetto è integrabile dalle disposizioni normative “panordinamentali” – la Corte di Cassazione ha ricordato come le disposizioni legislative che riconoscono il risarcimento del danno non patrimoniale siano l’art. 185 c.p., le norme di rango costituzionale e le altre ipotesi di rango ordinario ove tale riconoscimento sia espressamente contenuto (l’art. 2 della l. n. 117 del 13 aprile 1988, in materia di illegittima detenzione, l’art. 2 della l. n. 89 del 24 marzo 2001, in materia di eccessiva durata dei processi giudiziari, l’art. 29 della l. n. 675 del 31 dicembre 1996, in materia di illegittima acquisizione e disposizione dei dati personali e l’art. 44 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 in materia di atti discriminatori per ragioni razziali, religiose o etniche).

Da ciò deriva che deve essere assolutamente smentita l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale la violazione delle obbligazioni derivanti dagli artt. 143 e ss. c.c. possa integrare in sé un’ipotesi di risarcibilità del prospettato “danno esistenziale”.

Questa autorità in altra sede ha altresì ritenuto che il monito della Corte andasse recepito non solo nello sforzo interpretativo di non duplicare le voci di danno, ma anche nella reiezione di categorie di pregiudizio prive di precisi limiti contenutistici e vacui riferimenti normativi. Per tale motivo non si ritiene sufficiente invocare genericamente la precettività dell’art. 2 della Costituzione per consentire l’integrazione dell’art. 2059 c.c. e rispettare la scelta normativa – più volte giustificata dalla Corte Costituzionale – di mantenere in subiecta materia la riserva di legge.

L’art. 2 della Carta Costituzionale non tipizza i diritti inviolabili della persona, rimessi alla determinazione della coscienza sociale di cui la giurisprudenza sarebbe soggetto recipiente, né indica una soglia di lesione minima, la cui determinazione ancora una volta viene rimessa alla coscienza sociale, sicché la originaria costruzione dogmatica richiamata non può ritenersi rispettosa del principio di tipicità né tanto meno quello della riserva di legge, poiché la norma in bianco sarebbe, per così dire, riempita nel suo contenuto attraverso l’applicazione di un’altra disposizione che a sua volta si presenta come “norma in bianco”, destinata ad essere integrata dalla coscienza sociale.
 
Sarà, dunque, riservata alla sede di merito la verifica se la condotta ascritta alla resistente possa dirsi violatrice di altre disposizioni di rango costituzionale, rilevando come la parte ricorrente abbia fatto solo un generico riferimento all’art. 29, disposizione che sembra, tuttavia, riferirsi ad una tutela del nucleo familiare rispetto a condotte di “terzi”.

Né allo stato si è prospettata una lesione della dignità o di altro diritto della personalità determinato e riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ha – in linea con quanto testé esplicitato - riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge (superando la c.d. teoria dell’autonomia e indipendenza delle regole giuridiche che governano la famiglia) non associando alla violazione dei doveri familiari tout court il danno, bensì riconoscendo che, qualora tale condotta leda diritti fondamentali della persona, deve essere assicurata la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la stessa tutela che l’ordinamento riconosce fuori dall’ambito familiare (“Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare; e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.”).

Quanto premesso consente di evidenziare profili di perplessità in ordine al fumus del riconoscimento del danno non patrimoniale come invocato.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui il danno de quo fosse provato, riconosciuto e liquidato, non può il Giudice esimersi anche da una valutazione del prevedibile quantum posto che il periculum in mora del sequestro conservativo coincide con la prevedibile infruttuosità del riconoscimento del diritto di credito alla conclusione del giudizio di merito e, dunque, deve operarsi un giudizio di valore e bilanciamento tra il riconoscibile danno e le capacità patrimoniali dell’ipotetico debitore.



Senza alcuna intenzione di indicare in questa sede una somma di denaro, si evidenzia come il precedente citato da entrambe le parti (Tribunale di Milano del 4 giugno 2002) si qualifichi per una condotta ascritta all’autore dell’illecito assai grave, consistita non solo e non tanto nella violazione dei doveri di fedeltà, quanto in “un comportamento non certo episodico ed occasionale, ma protrattosi per mesi ed accompagnato da esplicite affermazioni dell’agente di aperto disinteresse per le sorti ed i bisogni della moglie e del figlio nascituro […] in concomitanza con i suoi frequentissimi allontanamenti da casa […] condotte apertamente e finanche platealmente abbandoniche nei riguardi del coniuge in condizione di particolare fragilità e bisognoso di assistenza e sostegno morale ed affettivo per via del suo stato di gravidanza” e tuttavia sia stata riconosciuta la somma di £ 10.000.000.

In altro precedente del Tribunale di Venezia (3 luglio 2006 in www.personaedanno.it) il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappo”), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.
Altro precedente (Corte d’Appello di Brescia, 5 giugno 2007 in giur. it, 2008, p. 899) ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà, ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma – disconosciuta dal Giudice di seconde cure – sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.

Infine, nell’ambito di una valutazione totalmente equitativa non potrà non richiamarsi l’indicazione orientativa delle c.d. tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Nel caso di perdita di un figlio, massima espressione dello stravolgimento della vita di una persona e di sofferenza, le tabelle in uso presso questa autorità indicano un compasso da € 100.000,00 a € 300.000,00.

Evidenziati questi profili, deve ulteriormente osservarsi come la voce di danno indicata a p. 9 del ricorso (titoli in comunione) non sia stata riportata nella ricostruzione della richiesta risarcitoria di cui a p. 11, sicché non deve essere presa in considerazione. Incidentalmente si osserva come non vi sia prova dell’eventuale credito del ricorrente, il quale allo stato è meramente affermato.

Non sussiste neppure un fumus di fondatezza della domanda di riconoscimento del danno patrimoniale pari ad € 120.682,28, derivante dalla necessità di locare un appartamento a causa dell’utilizzo da parte della moglie della casa coniugale. Non solo, infatti, manca qualsivoglia prova del fatto che K. abbia effettivamente sostenuto tale costo, ovvero di un danno, ma la condotta neppure può esser sussunta nella fattispecie illecita, poiché l’utilizzo della casa coniugale è legalmente giustificata da provvedimenti giudiziali susseguitisi dopo la cessazione della convivenza (ordinanza presidenziale del 2002, doc. 4 del fascicolo di parte resistente; sentenza di separazione, doc. 1 del fascicolo di parte resistente;)

Resta, dunque, un credito derivante dalle spese liquidate in sede giudiziaria pari ad € 16.434,48.

Rapportato al credito indicato e al presumibile ed eventuale danno non patrimoniale, deve essere negato qualsivoglia profilo di periculum in mora.

In primo luogo è documentalmente provato un credito di X. per l’importo € 2.246,62, per spese di consulenza tecnica d’ufficio anticipate durante il giudizio di primo grado di separazione (doc. 6 del fascicolo di parte resistente), secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) e, a livello di cognizione sommaria, un ulteriore credito di € 4.301,66 per importi di spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario (come previsto al p. 4 del dispositivo della sentenza di separazione), per le quali non si legge nella sentenza fosse necessario il preventivo assenso dell’altro coniuge (sulla necessità, straordinarietà dei lavori eseguiti dalla resistente sull’immobile in comproprietà non si ritiene di poter prendere posizione, difettando allo stato la prova del diritto di credito, del reale importo e della causale).

In secondo luogo vi è un’iscrizione ipotecaria a favore del ricorrente per l’importo vantato a titolo di spese legali (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente) che garantisce il diritto di credito.

In terzo luogo vi è una comprovata e non contestata capienza patrimoniale della resistente evincibile dalla dichiarazione dei redditi della resistente ove dal quadro RB (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte resistente) si evince la titolarità (rectius contitolarità) di un immobile adibito ad abitazione, di uno studio, di altri quattro immobili e di un garage; a ciò aggiungasi la documentata capacità reddituale (pari ad una media di € 105.000,00 annui negli ultimi tre) e la con titolarità di ulteriori quattro beni immobili acquisita recentemente per successione della madre (doc. 10 del fascicolo di parte resistente).

Infine, deve evidenziarsi come non vi sia alcun elemento istruttorio dal quale evincere una volontà della resistente di sottrarsi al pagamento dei propri debiti: non è stato alienato alcun bene, né compiuto un atto prodromico o di altra natura idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale (cfr. Cass., 13 febbraio 2002, n. 2081: “la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio”).
In conclusione il ricorso cautelare deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali parametrate al valore della domanda.

P.Q.M.

A) RESPINGE il ricorso per sequestro ante causam;

B) CONDANNA K. alla rifusione delle spese processuali sostenute da X., quantificate in € 1.570,00 per diritti, € 3.250,00 per onorari, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti.

Adria, 11 maggio 2010

IL GIUDICE

Dott. Mauro Martinelli



venerdì 28 maggio 2010

Brevi "dritte" di contabilità e bilancio

La riattribuzione delle ritenute residue: aspetti operativi e contabili


"Prologo" id est: "Lo dice la Circolare" !


La Circ. N. 18/IR del 12 maggio 2010 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti dal titolo: Compensabilità delle eccedenze IRPEF dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi di società di persone e associazioni professionali, ci offre lo spunto per trattare un tema di stringente attualità che è quello della riattribuzione delle ritenute alla fonte in acconto che i soci possono effettuare a favore delle società di persone o delle associazioni professionali partecipate, una volta azzerato il carico tributario personale per IRPEF. Anche l’Agenzia delle Entrate, con C.M. 23/12/2009 n. 56, ne aveva riconosciuto la possibilità.






Aspetti generali


Il tema della retrocessione delle ritenute residue IRPEF alla società, non fruibili da parte dei soci per avvenuto azzeramento del proprio carico tributario IRPEF, permette di realizzare, nel comparto delle società di persone e delle associazioni professionali, una sorta di cash pooling fiscale bidirezionale. In altri termini, a fronte dell’obbligo della società di persone e delle associazioni professionali di trasferire ai soci o associati le ritenute subite a titolo di IRPEF, per inesistenza in capo alla società della soggettività passiva ai fini del tributo personale, si introduce la possibilità che per mezzo di apposito atto avente data certa, i soci o associati possano riattribuire alla società ; o associazione, quanto residui a titolo di ritenute IRPEF, dopo l’azzeramento del proprio debito tributario, affinché la società possa compensare i crediti ritrasferiti, con i propri debiti tributari e contributivi.






Aspetti giuridici


Il punto di partenza è una diversa lettura (sistematica ed evolutiva viene definita dal documento interpretativo dell’IRDCEC citato in precedenza) dell’art. 22, comma 1, lettera c) ultimo periodo del TUIR stabilisce che “Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”. La disposizione, se letta singolarmente, non lascerebbe spazi di manovra al contribuente; in tal senso, pertanto, prima della diffusione delle conclusioni raggiunte con la circ. n. 56/E del 23 dicembre 2009, la prassi ne aveva decretato l’esclusivo utilizzo da parte del socio o associato, escludendo qualsivoglia forma di riattribuzione alla societ&ag rave; o associazione delle ritenute non utilizzate. Questa impostazione si è tuttavia rivelata penalizzante in tutta una serie di circostanze in cui l’impatto dei componenti negativi rispetto a quelli positivi sia risultata particolarmente elevata, situazioni in cui, a seguito del trasferimento delle ritenute connesso all’applicazione del regime di trasparenza fiscale da parte, ad esempio, di associazioni professionali, maturano importi a credito in capo all’associato destinati ad essere riportati a nuovo in dichiarazione o a essere richiesti a rimborso, a dispetto della possibilità per l’associazione di compensare sin da subito il credito IRPEF rimasto inutilizzato in capo all’associato, ad esempio al momento di versare gli importi dovuti all’Erario a titolo di IVA o di IRAP. Analoghe situazioni possono verificarsi nel caso di società di persone o comunque di soggetti “trasparenti” sul piano fiscale che effettuano prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, in quanto anche su tali provvigioni viene ad essere applicata una ritenuta a titolo di acconto.


Nel merito, secondo l’Amministrazione finanziaria, la riportata previsione recata dall’art. 22 del TUIR richiede all’interprete una necessaria operazione di coordinamento con quanto previsto riguardo alla facoltà di compensare imposte e contributi, riconosciuta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a tutti i contribuenti che effettuano versamenti diretti. Da un lato, siamo infatti in presenza di una disposizione il cui tenore letterale depone per lo scomputo delle ritenute esclusivamente dalle imposte dovute dai soci o associati, mentre dall’altro è stata prevista, alla luce della facoltà introdotta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, la generalizzata possibilità di compensazione tra imposte e contributi di natura diversa. Detto articolo, in particolare, al comma s econdo, elenca i crediti e i debiti che possono formare oggetto di compensazione, menzionando espressamente, al numero 1), quelli relativi alle imposte sui redditi.


Si rende necessario, dunque, adottare una chiave di lettura “evolutiva e sistematica”, che non può trascurare, a parere dell’Amministrazione finanziaria, che la predetta posizione creditoria, essendo relativa alla sfera dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, rientra da un punto di vista oggettivo tra i crediti che possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi del già citato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Inoltre, va considerato che la disposizione attualmente recata dall’art. 22 del TUIR rappresentava, in origine, una norma necessitata in quanto consentiva lo scomputo delle ritenute a un soggetto diverso da quello che le aveva subite (società o associazione) soltanto perché quest’ultimo, in virtù del principio di trasparenza, non costituiva (così come ancora attualmente) il soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi. Tale norma, dunque, nelle intenzioni originarie del Legislatore, non conteneva alcun divieto nei confronti della società o associazione, ma sanciva soltanto un diritto a favore dei soci o associati.


In definitiva, secondo l’Amministrazione finanziaria, i soci o associati di società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR possono accordare espressamente il proprio consenso all’utilizzo da parte della società o associazione delle ritenute che residuano una volta operato lo scomputo dal proprio debito IRPEF, con la conseguenza che il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalle prime in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.


È chiaro, peraltro, che questa maggiore elasticità nei riguardi delle esigenze di carattere finanziario del contribuente non può tramutarsi in un vero e proprio arbitrio in relazione alla gestione di poste creditorie nei confronti dell’Erario. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 56/E del 2009, ha posto l’accento sul fatto che non sono ammessi ripensamenti in ordine alla scelta effettuata, nel senso che una volta che le ritenute residue siano state riattribuite alla società o associazione e tale credito sia stato da queste utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali ulteriori importi residui di credito non potranno più essere ritrasferiti ai soci medesimi.


Tornando alla procedura di riattribuzione delle ritenute residue, tale scelta deve essere manifestata, secondo la C.M. 23/12/2009 n. 56, con un apposito atto avente data certa, che potrà essere costituito da:


a) una scrittura privata autenticata;


b) una clausola inserita nell’atto costitutivo;

Brevi "dritte" di contabilità e bilancio

La riattribuzione delle ritenute residue: aspetti operativi e contabili

"Prologo" id est: "Lo dice la Circolare" !

La Circ. N. 18/IR del 12 maggio 2010 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti dal titolo: Compensabilità delle eccedenze IRPEF dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi di società di persone e associazioni professionali, ci offre lo spunto per trattare un tema di stringente attualità che è quello della riattribuzione delle ritenute alla fonte in acconto che i soci possono effettuare a favore delle società di persone o delle associazioni professionali partecipate, una volta azzerato il carico tributario personale per IRPEF. Anche l’Agenzia delle Entrate, con C.M. 23/12/2009 n. 56, ne aveva riconosciuto la possibilità.



Aspetti generali

Il tema della retrocessione delle ritenute residue IRPEF alla società, non fruibili da parte dei soci per avvenuto azzeramento del proprio carico tributario IRPEF, permette di realizzare, nel comparto delle società di persone e delle associazioni professionali, una sorta di cash pooling fiscale bidirezionale. In altri termini, a fronte dell’obbligo della società di persone e delle associazioni professionali di trasferire ai soci o associati le ritenute subite a titolo di IRPEF, per inesistenza in capo alla società della soggettività passiva ai fini del tributo personale, si introduce la possibilità che per mezzo di apposito atto avente data certa, i soci o associati possano riattribuire alla società ; o associazione, quanto residui a titolo di ritenute IRPEF, dopo l’azzeramento del proprio debito tributario, affinché la società possa compensare i crediti ritrasferiti, con i propri debiti tributari e contributivi.



Aspetti giuridici

Il punto di partenza è una diversa lettura (sistematica ed evolutiva viene definita dal documento interpretativo dell’IRDCEC citato in precedenza) dell’art. 22, comma 1, lettera c) ultimo periodo del TUIR stabilisce che “Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”. La disposizione, se letta singolarmente, non lascerebbe spazi di manovra al contribuente; in tal senso, pertanto, prima della diffusione delle conclusioni raggiunte con la circ. n. 56/E del 23 dicembre 2009, la prassi ne aveva decretato l’esclusivo utilizzo da parte del socio o associato, escludendo qualsivoglia forma di riattribuzione alla societ&ag rave; o associazione delle ritenute non utilizzate. Questa impostazione si è tuttavia rivelata penalizzante in tutta una serie di circostanze in cui l’impatto dei componenti negativi rispetto a quelli positivi sia risultata particolarmente elevata, situazioni in cui, a seguito del trasferimento delle ritenute connesso all’applicazione del regime di trasparenza fiscale da parte, ad esempio, di associazioni professionali, maturano importi a credito in capo all’associato destinati ad essere riportati a nuovo in dichiarazione o a essere richiesti a rimborso, a dispetto della possibilità per l’associazione di compensare sin da subito il credito IRPEF rimasto inutilizzato in capo all’associato, ad esempio al momento di versare gli importi dovuti all’Erario a titolo di IVA o di IRAP. Analoghe situazioni possono verificarsi nel caso di società di persone o comunque di soggetti “trasparenti” sul piano fiscale che effettuano prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, in quanto anche su tali provvigioni viene ad essere applicata una ritenuta a titolo di acconto.

Nel merito, secondo l’Amministrazione finanziaria, la riportata previsione recata dall’art. 22 del TUIR richiede all’interprete una necessaria operazione di coordinamento con quanto previsto riguardo alla facoltà di compensare imposte e contributi, riconosciuta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a tutti i contribuenti che effettuano versamenti diretti. Da un lato, siamo infatti in presenza di una disposizione il cui tenore letterale depone per lo scomputo delle ritenute esclusivamente dalle imposte dovute dai soci o associati, mentre dall’altro è stata prevista, alla luce della facoltà introdotta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, la generalizzata possibilità di compensazione tra imposte e contributi di natura diversa. Detto articolo, in particolare, al comma s econdo, elenca i crediti e i debiti che possono formare oggetto di compensazione, menzionando espressamente, al numero 1), quelli relativi alle imposte sui redditi.

Si rende necessario, dunque, adottare una chiave di lettura “evolutiva e sistematica”, che non può trascurare, a parere dell’Amministrazione finanziaria, che la predetta posizione creditoria, essendo relativa alla sfera dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, rientra da un punto di vista oggettivo tra i crediti che possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi del già citato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Inoltre, va considerato che la disposizione attualmente recata dall’art. 22 del TUIR rappresentava, in origine, una norma necessitata in quanto consentiva lo scomputo delle ritenute a un soggetto diverso da quello che le aveva subite (società o associazione) soltanto perché quest’ultimo, in virtù del principio di trasparenza, non costituiva (così come ancora attualmente) il soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi. Tale norma, dunque, nelle intenzioni originarie del Legislatore, non conteneva alcun divieto nei confronti della società o associazione, ma sanciva soltanto un diritto a favore dei soci o associati.

In definitiva, secondo l’Amministrazione finanziaria, i soci o associati di società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR possono accordare espressamente il proprio consenso all’utilizzo da parte della società o associazione delle ritenute che residuano una volta operato lo scomputo dal proprio debito IRPEF, con la conseguenza che il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalle prime in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

È chiaro, peraltro, che questa maggiore elasticità nei riguardi delle esigenze di carattere finanziario del contribuente non può tramutarsi in un vero e proprio arbitrio in relazione alla gestione di poste creditorie nei confronti dell’Erario. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 56/E del 2009, ha posto l’accento sul fatto che non sono ammessi ripensamenti in ordine alla scelta effettuata, nel senso che una volta che le ritenute residue siano state riattribuite alla società o associazione e tale credito sia stato da queste utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali ulteriori importi residui di credito non potranno più essere ritrasferiti ai soci medesimi.

Tornando alla procedura di riattribuzione delle ritenute residue, tale scelta deve essere manifestata, secondo la C.M. 23/12/2009 n. 56, con un apposito atto avente data certa, che potrà essere costituito da:

a) una scrittura privata autenticata;

b) una clausola inserita nell’atto costitutivo;

mercoledì 26 maggio 2010

L'estorsione nei rapporti familiari

Estorsione nei confronti di coniuge separato (Cass. pen., n. 15111/2010)


G. Dingeo (Nota a sentenza 25/5/2010)



Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2010, n. 15111

Con questa sentenza la Corte si occupa di un problema particolare. Ci si domanda infatti se può essere accusato del reato di estorsione il coniuge, proprietario della casa coniugale che in sede di separazione e divorzio venga affidata all'altro coniuge, che, con minacce di morte, lo costringa a trasferirsi altrove.

I fatti sono i seguenti. Tizio veniva condannato dal GUP per il reato di estorsione, per aver costretto, con minacce di morte e altre violenze, la sua ex moglie ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi altrove.

Detta casa era di proprietà dei familiari di Tizio.

Tizio ricorreva alla Corte d'appello che confermava la sentenza.

Pertanto, insoddisfatto, adiva il giudice di legittimità con tre distinti motivi di censura.

Col primo, lamentava la mancanza dell'elemento dell'ingiusto profitto, elemento qualificante del reato ascrittogli, perché l'abitazione non era di proprietà della parte offesa e questa aveva già manifestato l'intenzione di trasferirsi altrove.

Col secondo, sosteneva che le dichiarazioni della donna erano prive di sostanziali conferme.

Con l'ultimo, affermava che, tutt' al più, era ravvisabile, nella sua condotta, il reato di cui all'art. 393 c.p. ( ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) in quanto egli avrebbe potuto adire il giudice per ottenere l'immobile che era, in pratica, di sua proprietà.

Pertanto chiedeva l'annullamento della sentenza d'appello.

In questa sentenza vengono in considerazione i seguenti articoli. Innanzitutto l'art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone): Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
Viene poi in considerazione l'articolo 629 ( Estorsione): Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a ero 2.065.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Il Gup aveva riconosciuto la sussistenza del reato a causa dell'ingiusto profitto tratto dall'imputato Tizio che, con l'uso di violenze e minacce di morte, aveva costretto la sua ex moglie ad abbandonare la casa coniugale che il giudice divorzile le aveva affidato, pur essendo, in pratica, di lui la proprietà dell'immobile.

I giudici della corte territoriale, in secondo grado di giudizio, decretavano l'irricevibilità della richiesta di ribaltare la sentenza, confermandola pienamente.

La cassazione respinge il ricorso, qualificandolo manifestamente infondato.

Anzitutto, i giudici di legittimità sgombrano il campo dal primo dubbio sollevato dall'odierno ricorrente, affermando che la sua ex moglie non aveva alcuna intenzione di abbandonare la casa coniugale a lei affidata in sede di separazione e divorzio. Ma vi era stata costretta dalle violenze e minacce di morte di Tizio, come chiaramente emerso anche grazie a diverse prove testimoniali acquisite in primo grado di giudizio.

Né l'odierno ricorrente adduce elementi a suffragio della tesi dell'abbandono volontario dell'immobile da parte della sua ex moglie, limitandosi ad una generica affermazione.

In relazione all'elemento del giusto profitto, esso chiaramente sussiste.

La casa era stata affidata a sua moglie, per quanto di proprietà dei familiari di lui, e dunque non era nella disponibilità dell'uomo.

Tizio, come risultato finale della sua condotta criminosa, cioè estorsiva, ha tratto ingiusto profitto, cagionando, aggiungiamo noi, un grave danno alla sua ex moglie, che, evidentemente, ha dovuto cercare un'altra casa con tutti i costi a ciò connessi (trasloco, locazione di altro immobile), magari aumentati dalla fretta con cui ha dovuto agire per sottrarsi alle violenze dell'ex marito.

Quanto all'ultima doglianza circa l'applicabilità dell'art. 393 c.p., il motivo è generico. Certamente l'imputato poteva, in astratto, adire il giudice, ma facendo valere ragioni di diritto che non vengono nemmeno indicate. E che, peraltro, possiamo aggiungere, nemmeno ci sono, poiché Tizio non poteva esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, in quanto, giuridicamente, egli non ne aveva.

La casa era stata affidata dal giudice del divorzio a sua moglie.

La pretesa del marito di ritornarvi in possesso era del tutto giuridicamente infondata.

Dunque, non aveva ragione alcuna da esercitare, sia pur arbitrariamente (art. 393 c.p.).
Pertanto, correttamente, la sez. II penale della Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando, altresì, Tizio al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di mille Euro, equitativamente fissata in ragione di chiari profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dott.ssa Giacomina Dingeo


L'estorsione nei rapporti familiari

Estorsione nei confronti di coniuge separato (Cass. pen., n. 15111/2010)

G. Dingeo (Nota a sentenza 25/5/2010)

Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2010, n. 15111
Con questa sentenza la Corte si occupa di un problema particolare. Ci si domanda infatti se può essere accusato del reato di estorsione il coniuge, proprietario della casa coniugale che in sede di separazione e divorzio venga affidata all'altro coniuge, che, con minacce di morte, lo costringa a trasferirsi altrove.
I fatti sono i seguenti. Tizio veniva condannato dal GUP per il reato di estorsione, per aver costretto, con minacce di morte e altre violenze, la sua ex moglie ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi altrove.
Detta casa era di proprietà dei familiari di Tizio.
Tizio ricorreva alla Corte d'appello che confermava la sentenza.
Pertanto, insoddisfatto, adiva il giudice di legittimità con tre distinti motivi di censura.
Col primo, lamentava la mancanza dell'elemento dell'ingiusto profitto, elemento qualificante del reato ascrittogli, perché l'abitazione non era di proprietà della parte offesa e questa aveva già manifestato l'intenzione di trasferirsi altrove.
Col secondo, sosteneva che le dichiarazioni della donna erano prive di sostanziali conferme.
Con l'ultimo, affermava che, tutt' al più, era ravvisabile, nella sua condotta, il reato di cui all'art. 393 c.p. ( ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) in quanto egli avrebbe potuto adire il giudice per ottenere l'immobile che era, in pratica, di sua proprietà.
Pertanto chiedeva l'annullamento della sentenza d'appello.
In questa sentenza vengono in considerazione i seguenti articoli. Innanzitutto l'art. 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone): Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
Viene poi in considerazione l'articolo 629 ( Estorsione): Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a ero 2.065.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Il Gup aveva riconosciuto la sussistenza del reato a causa dell'ingiusto profitto tratto dall'imputato Tizio che, con l'uso di violenze e minacce di morte, aveva costretto la sua ex moglie ad abbandonare la casa coniugale che il giudice divorzile le aveva affidato, pur essendo, in pratica, di lui la proprietà dell'immobile.
I giudici della corte territoriale, in secondo grado di giudizio, decretavano l'irricevibilità della richiesta di ribaltare la sentenza, confermandola pienamente.
La cassazione respinge il ricorso, qualificandolo manifestamente infondato.
Anzitutto, i giudici di legittimità sgombrano il campo dal primo dubbio sollevato dall'odierno ricorrente, affermando che la sua ex moglie non aveva alcuna intenzione di abbandonare la casa coniugale a lei affidata in sede di separazione e divorzio. Ma vi era stata costretta dalle violenze e minacce di morte di Tizio, come chiaramente emerso anche grazie a diverse prove testimoniali acquisite in primo grado di giudizio.
Né l'odierno ricorrente adduce elementi a suffragio della tesi dell'abbandono volontario dell'immobile da parte della sua ex moglie, limitandosi ad una generica affermazione.
In relazione all'elemento del giusto profitto, esso chiaramente sussiste.
La casa era stata affidata a sua moglie, per quanto di proprietà dei familiari di lui, e dunque non era nella disponibilità dell'uomo.
Tizio, come risultato finale della sua condotta criminosa, cioè estorsiva, ha tratto ingiusto profitto, cagionando, aggiungiamo noi, un grave danno alla sua ex moglie, che, evidentemente, ha dovuto cercare un'altra casa con tutti i costi a ciò connessi (trasloco, locazione di altro immobile), magari aumentati dalla fretta con cui ha dovuto agire per sottrarsi alle violenze dell'ex marito.
Quanto all'ultima doglianza circa l'applicabilità dell'art. 393 c.p., il motivo è generico. Certamente l'imputato poteva, in astratto, adire il giudice, ma facendo valere ragioni di diritto che non vengono nemmeno indicate. E che, peraltro, possiamo aggiungere, nemmeno ci sono, poiché Tizio non poteva esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, in quanto, giuridicamente, egli non ne aveva.
La casa era stata affidata dal giudice del divorzio a sua moglie.
La pretesa del marito di ritornarvi in possesso era del tutto giuridicamente infondata.
Dunque, non aveva ragione alcuna da esercitare, sia pur arbitrariamente (art. 393 c.p.).
Pertanto, correttamente, la sez. II penale della Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando, altresì, Tizio al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di mille Euro, equitativamente fissata in ragione di chiari profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dott.ssa Giacomina Dingeo

Corte di Cassazione Civile sez. II 10/5/2010 n. 11273


Sono valide le multe fatte con autovelox non sottoposto a taratura periodica (Cass. n. 11273/2010)


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Catania impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Ramacca n. 61 del 2005 che aveva accolto l'opposizione proposta dall'odierno intimato, M.G., avverso il verbale di contestazione della Polizia stradale di Catania (omissis) per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, accertata mediante apparecchiatura autovelox modello 104/C2. 2. L'opponente, a sostegno del ricorso, deduceva i seguenti profili di censura: a) violazione dell'obbligo di informazione di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2, convertito in L. n. 168 del 2002; b) omessa indicazione nel verbale della velocità rilevata e della tolleranza strumentale; c) mancata indicazione della taratura dell'apparecchio rilevatore della velocità. 3. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione per mancata prova in ordine alla omologazione dell'apparecchiatura e della sua periodica taratura, richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria. Riteneva, quindi, inattendibile lo strumento utilizzato, non essendo sufficiente l'attestazione in ordine alla sua regolare funzionalità resa dagli agenti accertatori.


4. I ricorrenti articolano due complessi motivi di ricorso con i quali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 115 c.p.c., comma 2, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, e dell'art. 45 C.d.S., art. 142 C.d.S., comma 6, e degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S., nonchè vizi di motivazione.


5. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

6. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza, con specifico riferimento alla questione di costituzionalità sollevata in ordine alla mancata previsione normativa della taratura per lo strumento utilizzato per l'accertamento della violazione ai limiti di velocità di velocità. 7. All'udienza camerale veniva disposta la rinnovazione della notifica all'intimato con rinvio a nuovo ruolo previo nuovo esame preliminare.



8. Parte ricorrente ha regolarmente provveduto a quanto disposto con tale ordinanza.




10. Nelle more della trattazione del ricorso e dopo le conclusioni scritte della Procura Generale, questa sezione ha affrontato (nella trattazione di altro ricorso) anche la questione di costituzionalità sollevata dalla Procura Generale, ritenendola manifestamente infondata (Cass. 2008 n. 29333).


11. Questo Collegio ritiene di dover confermare, in ordine alla questione di costituzionalità sollevata dalla Procura Generale, il proprio orientamento già espresso con tale sentenza e così massimato: "E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all'art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3, (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. esec. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l'adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo - preventivi, in corso di utilizzazione e successivi - dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all'accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature". 12. - Il ricorso appare manifestamente fondato. In ordine alla normativa relativa alla necessità della taratura periodica dello strumento, occorre rilevare che la stessa non è richiesta dalla normativa nazionale, nè tantomeno da quella comunitaria direttamente applicabile.

La L. n. 273 del 1991, non è applicabile agli strumenti di misurazione della velocità. Infatti, tra i "campioni" nazionali delle unità di misura indicate in tale normativa non compare quello relativo alla velocità, mentre sono presenti quelli relativi alla lunghezza e al tempo. Patimenti non è applicabile il D.M. n. 182 del 2000. che riguarda le misure la cui utilizzazione è necessaria per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali.




Resta quindi applicabile la sola normativa nazionale, contenuta nel nuovo Codice della Strada agli artt. 45,192 e 345 reg. esec. C.d.S..


Tale normativa non contiene un'elencazione tassativa dei tipi di apparecchi elettronici utilizzabili per il rilevamento della velocità dei veicoli, ma si limita a prevedere in via generale una serie di requisiti in presenza dei quali gli strumenti di accertamento possono essere utilizzati. E' richiesto soltanto che l'apparecchio venga preventivamente omologato secondo i requisiti indicati nella legge. E ciò è avvenuto per l'apparecchiatura utilizzata nel caso in questione.


Nè è specificamente indicata la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura, a meno che questa esigenza non venga indicata nel manuale del costruttore. Circostanza questa che non risulta nel caso in questione.


In definitiva le apparecchiature utilizzate per la rilevazione dei limiti di velocità e destinate ad essere impiegate sotto il costante controllo di un operatore tecnico sono dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l'operatore del loro cattivo funzionamento e per tali apparecchiature non è prevista una verifica periodica.


Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi.


13. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.


LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Ramacca), che deciderà anche sulle spese.


Per quanto riguarda la normativa comunitaria, precisato che non esistono norme comunitarie vincolanti applicabili alla materia della misurazione della velocità dei veicoli, occorre rilevare che non e vincolante la normativa UNI EN 30012 in assenza di leggi o regolamenti di recepimento. Nè è direttamente applicabile la raccomandazione OILM R91 del 1990 che in ogni caso riguarda apparecchiature radar non utilizzate nel caso in questione.
9. Disposta nuovamente trattazione in camera di consiglio, la Procura Generale ha chiesto nuovamente la trattazione del ricorso in pubblica udienza, proponendo nuovamente la questione di costituzionalità già avanzata ed in subordine l'accoglimento del ricorso.

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