domenica 22 novembre 2009

vendita ed affitto di posti auto condominiali

Quando il condominio puo’ vendere o affittare il posto auto?













(16/11/2009)











La legge Tognoli, all’art. 9 n. 122/89, volendo sostenere gli interventi di ampliamento dei condomini, quali la costruzione a piano terra o nei sotterranei di parcheggi, ha previsto che sia sufficiente, a tal fine, il consenso della maggioranza degli intervenuti e/o 500 millesimi.







Nel caso in cui un condominio abbia la possibilità di realizzare più posti auto, che superino il numero previsto dalla legge,ossia un posto auto per ogni unità immobiliare, questi può optare per la vendita e/o locazione degli stessi.







Condicio sine qua non per la loro alienazione è una delibera presa all’unanimità, per la locazione, invece, è sufficiente la maggioranza regolamentare.







Sempre nell’ottica degli interventi di ampliamento, l’art. 1127 del codice civile prevede la possibilità per il proprietario, dell’ultimo piano o del lastrico solare, di elevare altri piani nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, dei regolamenti condominiali nonché nel rispetto del decoro architettonico.







Per poter procedere ai lavori, il condomino deve corrispondere, agli altri condomini, un’indennità pari al valore dell’area diviso il numero dei piani detratta la quota a lui spettante. All’uopo, dovrà ricostruire il lastrico solare.







Questa ipotesi, tuttavia, è remota atteso che i Comuni sono più propensi a concedere autorizzazione per il recupero di sottotetti, che vengono inglobati nell’appartamento sottostante, invece che aggiungere nuove volumetrie.

vendita ed affitto di posti auto condominiali

Quando il condominio puo’ vendere o affittare il posto auto?






(16/11/2009)





La legge Tognoli, all’art. 9 n. 122/89, volendo sostenere gli interventi di ampliamento dei condomini, quali la costruzione a piano terra o nei sotterranei di parcheggi, ha previsto che sia sufficiente, a tal fine, il consenso della maggioranza degli intervenuti e/o 500 millesimi.



Nel caso in cui un condominio abbia la possibilità di realizzare più posti auto, che superino il numero previsto dalla legge,ossia un posto auto per ogni unità immobiliare, questi può optare per la vendita e/o locazione degli stessi.



Condicio sine qua non per la loro alienazione è una delibera presa all’unanimità, per la locazione, invece, è sufficiente la maggioranza regolamentare.



Sempre nell’ottica degli interventi di ampliamento, l’art. 1127 del codice civile prevede la possibilità per il proprietario, dell’ultimo piano o del lastrico solare, di elevare altri piani nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, dei regolamenti condominiali nonché nel rispetto del decoro architettonico.



Per poter procedere ai lavori, il condomino deve corrispondere, agli altri condomini, un’indennità pari al valore dell’area diviso il numero dei piani detratta la quota a lui spettante. All’uopo, dovrà ricostruire il lastrico solare.



Questa ipotesi, tuttavia, è remota atteso che i Comuni sono più propensi a concedere autorizzazione per il recupero di sottotetti, che vengono inglobati nell’appartamento sottostante, invece che aggiungere nuove volumetrie.

Prescrizione nell'appalto: dies a quo

Garanzia per vizi, conoscenza dei difetti dopo l'esecuzione delle riparazioni, termine di prescrizione























(17/11/2009)













Cass. Civile, Sezione II, 29 ottobre 2009 n. 20853





















Il principio secondo cui, in caso di riparazioni eseguite dall'appaltatore a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente, il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c., inizia a decorrere ex novo dall'esecuzione dei lavori, dovendosi intendere questa come riconoscimento dei vizi (ex multis: Cass. 13/93) va coordinato con il principio (ex multis: Cass. 567/05) secondo cui il termine in questione inizia a decorrere dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti (Di conseguenza, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia stata raggiunta soltanto dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non gia' dall'esecuzione delle riparazioni).

Prescrizione nell'appalto: dies a quo

Garanzia per vizi, conoscenza dei difetti dopo l'esecuzione delle riparazioni, termine di prescrizione











(17/11/2009)






Cass. Civile, Sezione II, 29 ottobre 2009 n. 20853










Il principio secondo cui, in caso di riparazioni eseguite dall'appaltatore a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente, il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c., inizia a decorrere ex novo dall'esecuzione dei lavori, dovendosi intendere questa come riconoscimento dei vizi (ex multis: Cass. 13/93) va coordinato con il principio (ex multis: Cass. 567/05) secondo cui il termine in questione inizia a decorrere dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti (Di conseguenza, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia stata raggiunta soltanto dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non gia' dall'esecuzione delle riparazioni).

Limitazioni all'uso delle proprietà esclusive e regolamento di condominio

Regolamento di condominio, presenza di clausole limitatrici dell'uso delle proprietà esclusive, divieti imposti













(17/11/2009)







Cassazione civile , sez. II, sentenza 18/09/2009 n. 20237











Il regolamento di condominio può contenere delle clausole limitatrici delle facoltà d'uso delle porzioni di piano di proprietà esclusiva. Tali clausole sono legittime anche nel caso in cui sia stato adottato il criterio misto, ossia qualora tali limitazioni siano state indicate sia attraverso l'indicazione degli usi espressamente non consentiti, sia facendo riferimento ai pregiudizi che un uso (non consentito) potrebbe comportare.



Limitazioni all'uso delle proprietà esclusive e regolamento di condominio

Regolamento di condominio, presenza di clausole limitatrici dell'uso delle proprietà esclusive, divieti imposti






(17/11/2009)



Cassazione civile , sez. II, sentenza 18/09/2009 n. 20237





Il regolamento di condominio può contenere delle clausole limitatrici delle facoltà d'uso delle porzioni di piano di proprietà esclusiva. Tali clausole sono legittime anche nel caso in cui sia stato adottato il criterio misto, ossia qualora tali limitazioni siano state indicate sia attraverso l'indicazione degli usi espressamente non consentiti, sia facendo riferimento ai pregiudizi che un uso (non consentito) potrebbe comportare.

Piscina Condominiale e annegamento: Chi Paga?????

Morte per annegamento nella piscina di proprietà del condominio, accesso non autorizzato, responsabilità























(17/11/2009)













Cass. .Civ., III sez., sentenza del 28/10/2009, n. 22807





















In tema di responsabilità per cose in custodia, l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento verificato e l'imprevedibilità del medesimo valgono ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Nel caso in esame la Corte ha pure escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. per la morte in piscina di colui che, estraneo al Condominio e pur non sapendo nuotare, vi si è introdotto al di fuori dell'orario di apertura.













Nelle motivazioni della sentenza si legge: "Infatti, e' incontestato tra le parti che il Fe. era estraneo al condominio; che egli sapeva nuotare da "principiante" e, quindi, e' stato quanto meno imprudente nell'avventurarsi nella piscina; che la sua condotta rivestiva il carattere della eccezionaiita', perche' non era previsto ne' prevedibile un suo accesso stante la circostanza pacifica che l'impianto era chiuso e che egli non figurava tra le persone autorizzate ad accedervi."

Piscina Condominiale e annegamento: Chi Paga?????

Morte per annegamento nella piscina di proprietà del condominio, accesso non autorizzato, responsabilità











(17/11/2009)






Cass. .Civ., III sez., sentenza del 28/10/2009, n. 22807










In tema di responsabilità per cose in custodia, l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento verificato e l'imprevedibilità del medesimo valgono ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Nel caso in esame la Corte ha pure escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. per la morte in piscina di colui che, estraneo al Condominio e pur non sapendo nuotare, vi si è introdotto al di fuori dell'orario di apertura.






Nelle motivazioni della sentenza si legge: "Infatti, e' incontestato tra le parti che il Fe. era estraneo al condominio; che egli sapeva nuotare da "principiante" e, quindi, e' stato quanto meno imprudente nell'avventurarsi nella piscina; che la sua condotta rivestiva il carattere della eccezionaiita', perche' non era previsto ne' prevedibile un suo accesso stante la circostanza pacifica che l'impianto era chiuso e che egli non figurava tra le persone autorizzate ad accedervi."

giovedì 19 novembre 2009

Condomini Morosi e Amministratore cessato dalla carica: esazione

Tribunale di Salerno, Sez. I, sentenza del 06/06/2009





Una volta identificati i condomini morosi, incombe sull'amministratore del condominio, in ragione dell'ufficio privato conferitogli con la nomina, il potere-dovere di attivarsi per l'esazione delle quote dovute e non versate dai medesimi condomini morosi, posto che l'amministratore cessato dalla carica in base all'art. 1720 c.c., ed al contratto di mandato in precedenza intercorrente con i condomini, può agire per recuperare le somme anticipate nell'interesse del condominio, sia nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore che lo ha sostituito nell'incarico, sia pro-quota nei confronti dei singoli condomini.

Condomini Morosi e Amministratore cessato dalla carica: esazione

Tribunale di Salerno, Sez. I, sentenza del 06/06/2009


Una volta identificati i condomini morosi, incombe sull'amministratore del condominio, in ragione dell'ufficio privato conferitogli con la nomina, il potere-dovere di attivarsi per l'esazione delle quote dovute e non versate dai medesimi condomini morosi, posto che l'amministratore cessato dalla carica in base all'art. 1720 c.c., ed al contratto di mandato in precedenza intercorrente con i condomini, può agire per recuperare le somme anticipate nell'interesse del condominio, sia nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore che lo ha sostituito nell'incarico, sia pro-quota nei confronti dei singoli condomini.

venerdì 13 novembre 2009

Speedy Processo: La Posizione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

OUA, SI’ A UNA RIFORMA PER RENDERE I PROCESSI PIU’ BREVI E EFFICIENTI

Data Pubblicazione 12/11/2009



Articolo tratto da: Oua





OUA, SI’ A UNA RIFORMA PER RENDERE I PROCESSI PIU’ BREVI E EFFICIENTI







MAURIZIO DE TILLA: NELL’INTERESSE DEI CITTADINI SERVE PERO’ UN INTERVENTO SERIO E CONDIVISO NON SOLO SUL PROCESSO PENALE MA ANCHE SU QUELLO CIVILE







«L’Italia ha bisogno di riforme e la giustizia è un banco di prova importante di questa volonta di cambiamento. E’ positivo un intervento per rendere più brevi i processi penali, ma la stessa attenzione deve essere indirizzata anche a quelli civili». Questo il commento sul ddl sui “processo brevi” avanzato dal Governo, rilasciato da Maurizio de Tilla, presidente Oua, a margine di una Tavola rotonda a Latina su: “Giustizia civile. Crisi e riflessi sull’economia. Cause e possibili soluzioni”.







«La Giustizia – ha concluso - non può continuare ad essere un campo di battaglia e di contrapposizioni politiche, come, invece, avviene ormai da troppi anni. E’ bene ricordare che dal buon funzionamento della macchina giudiziaria dipendono i diritti e gli interessi di molti cittadini, la competitiva del nostro Paese e, spesso, la sopravvivenza di molte migliaia di piccole e medie imprese, di lavoratori autonomi e di liberi professionisti. Soprattutto in tempi di crisi economica.



Ribadiamo: servono scelte condivise che recepiscano le analisi di avvocati e magistrati, anche partendo dal pacchetto di proposte concrete avanzate nel “Patto per la giustizia e i cittadini” siglato da tutti gli operatori del settore nel luglio scorso».







Roma, 11 novembre 2009

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...