domenica 22 novembre 2009

vendita ed affitto di posti auto condominiali

Quando il condominio puo’ vendere o affittare il posto auto?













(16/11/2009)











La legge Tognoli, all’art. 9 n. 122/89, volendo sostenere gli interventi di ampliamento dei condomini, quali la costruzione a piano terra o nei sotterranei di parcheggi, ha previsto che sia sufficiente, a tal fine, il consenso della maggioranza degli intervenuti e/o 500 millesimi.







Nel caso in cui un condominio abbia la possibilità di realizzare più posti auto, che superino il numero previsto dalla legge,ossia un posto auto per ogni unità immobiliare, questi può optare per la vendita e/o locazione degli stessi.







Condicio sine qua non per la loro alienazione è una delibera presa all’unanimità, per la locazione, invece, è sufficiente la maggioranza regolamentare.







Sempre nell’ottica degli interventi di ampliamento, l’art. 1127 del codice civile prevede la possibilità per il proprietario, dell’ultimo piano o del lastrico solare, di elevare altri piani nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, dei regolamenti condominiali nonché nel rispetto del decoro architettonico.







Per poter procedere ai lavori, il condomino deve corrispondere, agli altri condomini, un’indennità pari al valore dell’area diviso il numero dei piani detratta la quota a lui spettante. All’uopo, dovrà ricostruire il lastrico solare.







Questa ipotesi, tuttavia, è remota atteso che i Comuni sono più propensi a concedere autorizzazione per il recupero di sottotetti, che vengono inglobati nell’appartamento sottostante, invece che aggiungere nuove volumetrie.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...