Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.
domenica 27 settembre 2009
Le aree destinate a parcheggio dei veicoli. legislazioni e normative
Le aree destinate a parcheggio dei veicoli. legislazioni e normative
...Comportamenti virtuosi dagli Ordini ......
Gratuito patrocinio |
Data Pubblicazione 25/9/2009 L'Ordine di Torino si è affidato a una società di factoring Recuperati 100 mila euro dallo stato Per la prima volta in Italia un Ordine degli avvocati, quello di Torino, si è fatto coordinatore di un'operazione di factoring, ossia di cessione del credito vantato nei confronti dello Stato da numerosi avvocati che lamentano forti ritardi nel pagamento delle loro prestazioni professionali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato e al momento, in via sperimentale, l'operazione ha riguardato 12 avvocati per complessivi 100 mila euro che sono ora stati liquidati ai diretti interessati. Secondo le stime dell'Oua, l'organismo unitario dell'avvocatura, sarebbero 5 mila avvocati in attesa di circa 10 milioni di euro di parcelle per il gratuito patrocinio non pagate dallo stato (si veda ItaliaOggi del 29 luglio 2009). I compensi sono relativi a parcelle mai pagate da più di un anno o addirittura dal 2006 per processi celebrati davanti ai giudici del tribunale e della Corte d'appello. Torino, quindi fa da apripista su queste problematiche. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'ordine degli avvocati torinesi, Mauro Ronco, che ieri ha illustrato contestualmente l'iniziativa a pochi giorni dalla conferenza nazionale, in programma sabato nel capoluogo piemontese, convocata per discutere il problema e nell'ambito della quale sarà presentata una proposta di legge che intende dare risposte concrete alla questione. «Nei mesi scorsi», spiega l'avvocato Ronco, «abbiamo provato a fare un monitoraggio informale su quanti colleghi sarebbero stati interessati all'operazione di factoring a cui pensavamo. Credevamo di arrivare a richieste di qualche migliaio di euro, invece abbiamo raggiunto la cifra di 800 mila euro». Sono quindi state analizzate le richieste ed è stato deciso di fare una prima sperimentazione riguardante 100 mila euro di crediti. A fine luglio è quindi stata avviata l'operazione con una società di factoring di Biella che ha ricevuto i crediti e ora i 12 legali coinvolti hanno ricevuto l'anticipo, pari all'80%, mentre allo Stato è stata notificata la cessione del credito. «È un'iniziativa unica nel suo genere», sottolinea Ronco, «che abbiamo deciso di intraprendere a fronte di una situazione di gravissimi ritardi nei pagamenti, alcuni risalenti addirittura al 2006-2007 anche se l'anno più grave è stato il 2008. Come ordine abbiamo avuto la funzione di coordinare le diverse posizioni di credito e abbiamo sostenuto le spese della pratica». Accanto a questa iniziativa l'ordine degli avvocati torinesi ne ha però assunta anche un'altra «che vorrebbe risolvere il problema alla radice». Si tratta di una proposta di legge che chiede, da un lato, di compensare i crediti vantati dagli avvocati per questo patrocinio con quanto loro devono per imposte, tasse o contributi previdenziali o, dall'altro, di sospendere i termini relativi agli adempimenti fiscali fino all'incasso del credito vantato. |
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Data Pubblicazione 25/9/2009 L'Ordine di Torino si è affidato a una società di factoring Recuperati 100 mila euro dallo stato Per la prima volta in Italia un Ordine degli avvocati, quello di Torino, si è fatto coordinatore di un'operazione di factoring, ossia di cessione del credito vantato nei confronti dello Stato da numerosi avvocati che lamentano forti ritardi nel pagamento delle loro prestazioni professionali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato e al momento, in via sperimentale, l'operazione ha riguardato 12 avvocati per complessivi 100 mila euro che sono ora stati liquidati ai diretti interessati. Secondo le stime dell'Oua, l'organismo unitario dell'avvocatura, sarebbero 5 mila avvocati in attesa di circa 10 milioni di euro di parcelle per il gratuito patrocinio non pagate dallo stato (si veda ItaliaOggi del 29 luglio 2009). I compensi sono relativi a parcelle mai pagate da più di un anno o addirittura dal 2006 per processi celebrati davanti ai giudici del tribunale e della Corte d'appello. Torino, quindi fa da apripista su queste problematiche. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'ordine degli avvocati torinesi, Mauro Ronco, che ieri ha illustrato contestualmente l'iniziativa a pochi giorni dalla conferenza nazionale, in programma sabato nel capoluogo piemontese, convocata per discutere il problema e nell'ambito della quale sarà presentata una proposta di legge che intende dare risposte concrete alla questione. «Nei mesi scorsi», spiega l'avvocato Ronco, «abbiamo provato a fare un monitoraggio informale su quanti colleghi sarebbero stati interessati all'operazione di factoring a cui pensavamo. Credevamo di arrivare a richieste di qualche migliaio di euro, invece abbiamo raggiunto la cifra di 800 mila euro». Sono quindi state analizzate le richieste ed è stato deciso di fare una prima sperimentazione riguardante 100 mila euro di crediti. A fine luglio è quindi stata avviata l'operazione con una società di factoring di Biella che ha ricevuto i crediti e ora i 12 legali coinvolti hanno ricevuto l'anticipo, pari all'80%, mentre allo Stato è stata notificata la cessione del credito. «È un'iniziativa unica nel suo genere», sottolinea Ronco, «che abbiamo deciso di intraprendere a fronte di una situazione di gravissimi ritardi nei pagamenti, alcuni risalenti addirittura al 2006-2007 anche se l'anno più grave è stato il 2008. Come ordine abbiamo avuto la funzione di coordinare le diverse posizioni di credito e abbiamo sostenuto le spese della pratica». Accanto a questa iniziativa l'ordine degli avvocati torinesi ne ha però assunta anche un'altra «che vorrebbe risolvere il problema alla radice». Si tratta di una proposta di legge che chiede, da un lato, di compensare i crediti vantati dagli avvocati per questo patrocinio con quanto loro devono per imposte, tasse o contributi previdenziali o, dall'altro, di sospendere i termini relativi agli adempimenti fiscali fino all'incasso del credito vantato. |
lunedì 21 settembre 2009
dagli utenti in costanza di rapporto di
abbonamento con il fornitore telefonico:
excursus normativo e giurisprudenziale
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
1. - E’ noto che il cd. contratto di abbonamento telefonico sia dalla giurisprudenza inquadrato nella somministrazione (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 1998 n. 1104, id., 30 dicembre 1994 n. 546; Cass. 28 maggio 2004 n. 10313, idd., 2 dicembre 2002 n. 17041, 29 aprile 1997 n. 3686 Cass. 29 novembre 1978 n. 5613, Trib. Roma 23 marzo 1987 [ord.], Giud. pace Pomigliano d’Arco 22 marzo 2007, Giud. pace Torre Annunziata 14 novembre 2005), la dove la dottrina lo inserisce nell’appalto di servizi (Di Fazio, Sulla natura del contratto di abbonamento telefonico, Temi Rom., 1972, 622 e ss., Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, Comm. Scialoja - Branca, artt. 1556 - 1570, Bologna - Roma, 1970).
Trattasi, in entrambi i casi, di contratto a prestazioni corrispettive e per adesione, in cui, a fronte dell’obbligo dell’utente finale di corrispondere il corrispettivo del servizio, vi è quello del gestore di fornirgli quest’ultimo, pena la violazione del fondamentale art. 1218 c.c.
A proposito della violazione di tale ultima norma, si ricordi che il recente diritto vivente, che qui s’invoca, ha notevolmente alleggerito l’onere probatorio dell’avente diritto alla prestazione, il quale ai fini dell’affermazione del suo diritto risarcitorio deve soltanto allegare la violazione contrattuale del debitore.
Cfr., Cass. 10 maggio 2002, n. 6735: «In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento».
In chiusura, si ricordi l’importante disposto dell’art. 1175 c.c., che esige il generale dovere di correttezza, e l’art. 1176, comma 2, c.c.., che commisura la diligenza di un operatore professionale (differente per quantità e qualità da quella generica ex art. 1176, comma 1, c.c.) sulla natura dell’attività esercitata.
Sul punto, Trib. Brindisi 29 maggio - 6 giugno 2006, ha recentemente sanzionato un gestore telefonico per violazione della buona fede in danno dell’utente:
«. . . Tale dovere solidaristico (quello della b. f., ndr), peraltro s’impone con maggior forza nei casi di contratti per adesione (qual è indubbiamente il contratto di abbonamento telefonico), in cui le clausole contrattuali vengono predisposte unilateralmente dal contraente che si trova nella posizione di maggior potere contrattuale che gli consente di imporre alla controparte il contenuto del contratto, senza la possibilità di discutere o modificare le clausole predisposte».
2. - I pregnanti doveri solidaristici affermati in linea di principio nell’esposizione precedente, hanno ricevuto, con riferimento ai cc.dd. call centers, regolamentazione a mezzo della recente delibera del 14 giugno 2007 dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, di cui si trascrivono gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A:
«I call center . . . assicurano oltre al rispetto delle disposizioni vigenti . . . un efficace canale di comunicazione per facilitare le relazioni e la gestione delle interazioni fra gli operatori e gli utenti.
La politica di comunicazione dei call center deve essere orientata alla massima trasparenza nei confronti dell’utente e alla coerenza con le finalità e gli obiettivi del servizio stesso e della presente direttiva, agevolando l’utente nell’accesso ai servizi erogati e nella conoscenza dell’albero per i sistemi di risposta automatica. . . . (art. 3, comma 1 e 2).
. . .
Il call center assicura che la modalità e i contenuti di relazione con gli utenti, che usufruiscono del servizio . . . siano conformi alle seguenti regole:
. . .
e) dotarsi di procedure di gestione delle segnalazioni o dei reclami che garantiscano all’utente di ricevere sempre una risposta adeguata entro i tempi contrattualmente definiti e indicati nelle carte dei servizi;
. . .
g) perseguire l’obiettivo dell’uniformità delle risposte e delle proposte commerciali al variare dell’addetto;
h) dare risposta in differita nel caso in cui l’addetto o il responsabile non abbiano a disposizione o non possano fornire in linea l’informazione richiesta, con prima richiamata o contatto, ad esempio via e - mail, di norma non oltre il secondo giorno lavorativo successivo (art. 4, comma 1).
Analogamente, l’art. 6 dell’Allegato A, prefissa ai centri di assistenza dei tempi stringenti di attesa per le chiamate effettuate dagli utenti, variabili, per i servizi fissi di telecomunicazione, tra i 60 ed i 90 secondi, il non rispetto dei quali integra violazione degli standard qualitativi del servizio e, quindi, della diligenza professionale di un operatore di telecomunicazioni.
3. - Ad integrazione di eventuali illeciti perpetrati dagli operatori telefonici, soccorrono altresì le disposizioni testuali delle cc.dd. condizioni generali di contratto e delle Carte dei servizi di cui essi sono tenute a dotarsi.
A solo scopo esemplificativo, si trascrivono l’art. 3.1. delle condizioni generali di contratto dell’operatore Wind s.p.a. (ma il discorso è estensibile anche agli altri operatori):
«3. Servizio clienti - segnalazione guasti
3.1. Le eventuali segnalazioni potranno essere inoltrate, telefonicamente al servizio clienti. . . o mediante comunicazione scritta al servizio clienti. Al cliente sarà dato riscontro con la massima celerità. È fatto salvo ogni diritto del cliente previsto dalla normativa vigente».
Ancora, sempre con riguardo all’operatore Wind s.p.a. - si ripete, preso solo ad esempio a fini scientifici nel presente scritto - la Carta dei servizi di cui si è dotata ha dettato pregnanti prescrizioni ai seguenti articoli: 1.2. (in tema di continuità del servizio), 1.4. (cortesia), 1.5. (efficacia ed efficienza), 2 (indicatori di qualità), 2.1. (attivazione del servizio) e 2.2 (irregolare funzionamento del servizio).
In conclusione, per comodità si trascrive tale ultima norma:
«Wind si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, ad eccezione dei guasti di particolare complessità che verranno comunque riparati con la massima tempestività».
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
dagli utenti in costanza di rapporto di
abbonamento con il fornitore telefonico:
excursus normativo e giurisprudenziale
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
1. - E’ noto che il cd. contratto di abbonamento telefonico sia dalla giurisprudenza inquadrato nella somministrazione (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 1998 n. 1104, id., 30 dicembre 1994 n. 546; Cass. 28 maggio 2004 n. 10313, idd., 2 dicembre 2002 n. 17041, 29 aprile 1997 n. 3686 Cass. 29 novembre 1978 n. 5613, Trib. Roma 23 marzo 1987 [ord.], Giud. pace Pomigliano d’Arco 22 marzo 2007, Giud. pace Torre Annunziata 14 novembre 2005), la dove la dottrina lo inserisce nell’appalto di servizi (Di Fazio, Sulla natura del contratto di abbonamento telefonico, Temi Rom., 1972, 622 e ss., Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, Comm. Scialoja - Branca, artt. 1556 - 1570, Bologna - Roma, 1970).
Trattasi, in entrambi i casi, di contratto a prestazioni corrispettive e per adesione, in cui, a fronte dell’obbligo dell’utente finale di corrispondere il corrispettivo del servizio, vi è quello del gestore di fornirgli quest’ultimo, pena la violazione del fondamentale art. 1218 c.c.
A proposito della violazione di tale ultima norma, si ricordi che il recente diritto vivente, che qui s’invoca, ha notevolmente alleggerito l’onere probatorio dell’avente diritto alla prestazione, il quale ai fini dell’affermazione del suo diritto risarcitorio deve soltanto allegare la violazione contrattuale del debitore.
Cfr., Cass. 10 maggio 2002, n. 6735: «In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento».
In chiusura, si ricordi l’importante disposto dell’art. 1175 c.c., che esige il generale dovere di correttezza, e l’art. 1176, comma 2, c.c.., che commisura la diligenza di un operatore professionale (differente per quantità e qualità da quella generica ex art. 1176, comma 1, c.c.) sulla natura dell’attività esercitata.
Sul punto, Trib. Brindisi 29 maggio - 6 giugno 2006, ha recentemente sanzionato un gestore telefonico per violazione della buona fede in danno dell’utente:
«. . . Tale dovere solidaristico (quello della b. f., ndr), peraltro s’impone con maggior forza nei casi di contratti per adesione (qual è indubbiamente il contratto di abbonamento telefonico), in cui le clausole contrattuali vengono predisposte unilateralmente dal contraente che si trova nella posizione di maggior potere contrattuale che gli consente di imporre alla controparte il contenuto del contratto, senza la possibilità di discutere o modificare le clausole predisposte».
2. - I pregnanti doveri solidaristici affermati in linea di principio nell’esposizione precedente, hanno ricevuto, con riferimento ai cc.dd. call centers, regolamentazione a mezzo della recente delibera del 14 giugno 2007 dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, di cui si trascrivono gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A:
«I call center . . . assicurano oltre al rispetto delle disposizioni vigenti . . . un efficace canale di comunicazione per facilitare le relazioni e la gestione delle interazioni fra gli operatori e gli utenti.
La politica di comunicazione dei call center deve essere orientata alla massima trasparenza nei confronti dell’utente e alla coerenza con le finalità e gli obiettivi del servizio stesso e della presente direttiva, agevolando l’utente nell’accesso ai servizi erogati e nella conoscenza dell’albero per i sistemi di risposta automatica. . . . (art. 3, comma 1 e 2).
. . .
Il call center assicura che la modalità e i contenuti di relazione con gli utenti, che usufruiscono del servizio . . . siano conformi alle seguenti regole:
. . .
e) dotarsi di procedure di gestione delle segnalazioni o dei reclami che garantiscano all’utente di ricevere sempre una risposta adeguata entro i tempi contrattualmente definiti e indicati nelle carte dei servizi;
. . .
g) perseguire l’obiettivo dell’uniformità delle risposte e delle proposte commerciali al variare dell’addetto;
h) dare risposta in differita nel caso in cui l’addetto o il responsabile non abbiano a disposizione o non possano fornire in linea l’informazione richiesta, con prima richiamata o contatto, ad esempio via e - mail, di norma non oltre il secondo giorno lavorativo successivo (art. 4, comma 1).
Analogamente, l’art. 6 dell’Allegato A, prefissa ai centri di assistenza dei tempi stringenti di attesa per le chiamate effettuate dagli utenti, variabili, per i servizi fissi di telecomunicazione, tra i 60 ed i 90 secondi, il non rispetto dei quali integra violazione degli standard qualitativi del servizio e, quindi, della diligenza professionale di un operatore di telecomunicazioni.
3. - Ad integrazione di eventuali illeciti perpetrati dagli operatori telefonici, soccorrono altresì le disposizioni testuali delle cc.dd. condizioni generali di contratto e delle Carte dei servizi di cui essi sono tenute a dotarsi.
A solo scopo esemplificativo, si trascrivono l’art. 3.1. delle condizioni generali di contratto dell’operatore Wind s.p.a. (ma il discorso è estensibile anche agli altri operatori):
«3. Servizio clienti - segnalazione guasti
3.1. Le eventuali segnalazioni potranno essere inoltrate, telefonicamente al servizio clienti. . . o mediante comunicazione scritta al servizio clienti. Al cliente sarà dato riscontro con la massima celerità. È fatto salvo ogni diritto del cliente previsto dalla normativa vigente».
Ancora, sempre con riguardo all’operatore Wind s.p.a. - si ripete, preso solo ad esempio a fini scientifici nel presente scritto - la Carta dei servizi di cui si è dotata ha dettato pregnanti prescrizioni ai seguenti articoli: 1.2. (in tema di continuità del servizio), 1.4. (cortesia), 1.5. (efficacia ed efficienza), 2 (indicatori di qualità), 2.1. (attivazione del servizio) e 2.2 (irregolare funzionamento del servizio).
In conclusione, per comodità si trascrive tale ultima norma:
«Wind si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, ad eccezione dei guasti di particolare complessità che verranno comunque riparati con la massima tempestività».
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
giorgiovanacoreavv@libero.it
martedì 15 settembre 2009
Cass., Sez.. 2 sentenza n. 13328 del 29/11/1999
Il proprietario esclusivo del lastrico solare e' tenuto al pagamento, in proporzione dei relativi millesimi, delle spese condominiali comuni anche nel caso in cui e' vietato sopredificare dalla normativa edilizia applicabile nella zona ove esiste l'edificio, perchè tale divieto - peraltro non immutabile - non fa venir meno il suo diritto di proprietà sul lastrico solare, ne' questo e' utilizzabile soltanto per sopraelevare.
Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione
Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...
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Consiglio di Stato sentenza 1162 del 2 marzo 2009 IL DANNO DA RITARDO, TRA DRITTO AMMINISTRATIVO E CIVILE Il danno da ritardo, quindi, non ...
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La Messa alla prova: cosa è? Con la messa alla prova è consentito all'imputato, nel caso si proceda per reati puniti entro un certo limi...