domenica 13 settembre 2009

Comodato di immobili: casi pratici


Il comodato di immobili, “oneroso” o “modale” , caso pratico, mancato rilascio del bene immobile

Avv. Luigi Modaffari

Il comodato in generale; Il comodato “oneroso” o “modale”; Caso pratico: locazione o comodato?; Mancato rilascio del bene immobile concesso in comodato: che fare?

Il comodato in generale

Il contratto di comodato è regolato dall'art. 1803 c.c.. Tale disposizione, al I comma, prescrive che il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il II comma del medesimo articolo specifica che il comodato è un negozio essenzialmente gratuito.
Il comodato si perfeziona con la consegna della cosa ed ha carattere
obbligatorio, nel senso che il comodatario acquista solo ed esclusivamente un diritto personale all'uso del bene pattuito, in quanto non vi è mai il trasferimento della proprietà del bene concesso in uso. Poi, il comodato è caratterizzato dalla unilateralità, ovvero dal fatto per cui detto negozio sia connotato in genere dalla sussistenza di una obbligazione solo a carico del comodatario, il quale è tenuto a restituire il bene che ha in godimento. Infine, la fattispecie in esame non necessita di forma scritta nemmeno quando riguardi beni immobili.
Infine, il comodato può essere fattispecie a tempo determinato, nel senso che le parti prevedono la durata. Se no, tale rapporto, che si dice precario, viene meno quando uno dei contraenti prende l'iniziativa di interrompere il rapporto con un atto unilaterale.

Il comodato “oneroso” o “modale”

Il comodato è un negozio, come dice il II comma dell'art. 1803 c.c. gratuito.
Generalmente si ritiene che il negozio suddetto trovi la sua causa nel rapporto di cortesia e fiducia esistente tra le parti o nella volontà a sopperire ad un’esigenza altrui.
Come detto, uno degli elementi essenziali del comodato ex art 1803 II comma, sembrerebbe essere la
gratuità. Infatti la previsione di un corrispettivo sarebbe incompatibile con lo schema tipico del comodato, che, come ho detto, si basa sulla fiducia, sulla cortesia o su una esigenza temporanea del comodatario.
Tuttavia, la natura e la causa del negozio de quo non vengono meno nel caso in cui i contraenti si accordino per imporre un onere a carico del comodatario stesso.
Infatti, il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per l'apposizione a carico del comodatario di un modus, di un onere, purchè esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto contrattuale (Ex Multis: Cass. Civ. Sent. n. 485 del 2003).
In altre parole, è necessario che tale
modus non si ponga come corrispettivo del godimento della cosa ed assuma così la natura di una controprestazione. Inoltre, l'elemento della gratuità o della onerosità del contratto in esame deve valutarsi avuto riguardo alla causa del contratto stesso, intesa come funzione economico-sociale che il medesimo è destinato obbiettivamente ad adempiere.

Caso pratico: locazione o comodato?

Nella realtà quotidiana a volte capita che il titolare di un appartamento lo ceda in uso temporaneo ad un altra persona, senza stipulare per iscritto alcun contratto, senza registrazione, senza predeterminare la durata di tale godimento ma con la previsione di una somma che l'altro deve corrispondere mensilmente al titolare stesso dell'immobile. Ora, proprio alla luce della diffusione di tale “pratica”, è necessario valutare se detta fattispecie sia giuridicamente ascrivibile o al contratto di comodato ex art. 1803 c.c. o alla locazione ex art. 1571 c.c.. L'elemento che contraddistingue tale figure, per certi versi assai simili e per altri assai differenti, al di là del nomen juris utilizzato dai contraenti per qualificare detto negozio, è la previsione, a carico di chi ha il godimento materiale dell'immobile, del pagamento di una somma a titolo diCORRISPETTIVO.
Infatti, proprio con particolare riferimento alla cessione del godimento di un immobile ad uso abitativo, la
Suprema Corte ha stabilito che la configurabilità di un rapporto di comodato non è esclusa della circostanza che il cessionario sia tenuto al versamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese, ove detto contributo si mantenga nei limiti del modus, il quale è compatibile col carattere di essenziale gratuità del comodato medesimo, e non integra una controprestazione a vantaggio del concedete (Cass. Civ. Sent. n. 4976 del 1997; Cass. Civ. Sent. n. 3021 del 2001; Cass. Civ. Sent. n. 2091 del 1985).
Alla luce del suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattispecie concreta sopra descritta sarà ascrivibile alla locazione, quando la somma richiesta a colui che ha il godimento del bene integri una vero e proprio corrispettivo, cioè la controprestazione verso, per l'appunto, il godimento altrui del bene considerato, come per esempio, un cano di locazione vero e proprio.
In caso contrario, nell'eventualità per cui la somma richiesta per il godimento del bene sia di lievissima entità, simbolica, fuori dal mercato, e quindi non integri una vera e propria controprestazione o un corrispettivo, la fattispecie concreta sarà qualificabile come comodato modale. Quindi, riconducendoci al nostro esempio di comodato d'immobile, il “canone” avrà un importo molto basso, quasi simbolico, fuori dal mercato locatizio.

Mancato rilascio del bene immobile concesso in comodato: che fare?

Allora, in tale ipotesi è necessario distinguere il caso in cui sia previsto il termine per il rilascio o meno (in questo caso il comodato si dice precario). Nel primo, nulla questio, nel senso che sarà sufficiente attendere il decorso di tale termine, magari (è sempre meglio) inviando a tempo debito una raccomandata A.R. con cui si intima il rilascio.
In tale eventualità, nel caso in cui il comodatario non voglia rilasciare l'immobile, il proprietario può agire con normale citazione o ricorso ex art. 447bis cpc (in teoria questo seconda ipotesi avrebbe dovuto essere più breve come tempi di giustizia, ma in pratica le azioni si equivalgono) Nel secondo caso, invece, la questione è più delicata, perchè il potere di cessare tale rapporto di comodato è riconosciuto all'iniziativa delle parti, le quali, quando lo vorranno e rispettando i normali tempi di disdetta, potranno fare venire meno il rapporto.
Infatti, sempre in tale ipotesi, se il comodatario non restituirà l'immobile, il rapporto si trasforma da comodato in occupazione senza titolo.
Sul punto la Cassazione è chiarissima, in quanto in un ormai consolidato orientamento afferma che
la figura del "precario" ovvero del "comodato precario" (art. 1810 c.c.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare "ad nutum" mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore "sine titulo" e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario (Cass civ. 6987/00)
Il proprietario, ancora, può ottenere il rilascio agendo con normale citazione o ricorso ex art. 447bis cpc.
Tuttavia, sopratutto in tale ipotesi, un orientamento di merito, peraltro minoritario, ritiene esperibile la liberazione dell'immobile tramite il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc (Trib. Ivrea, 12/08/2004; Pret. Sorrento 25/07/1981 ecc...)
Infine, in entrambi i casi il proprietario-comodante può ottenere oltre al risarcimento danni per il mancato rilascio “tempestivo”, anche il risarcimento danni per lite temeraria ex art 96 cpc. Infatti, il Tribunale di Brescia con Sent. 1010/06 ha riconosciuto
come fondata e deve essere accolta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc. nei confronti del possessore senza titolo che rifiuti di restituire l'immobile al suo legittimo proprietario solamente perche' questi, pur avendo ottenuto la risoluzione del contratto in forza del quale il possessore aveva ottenuto la disponibilita' dell'immobile, non ha ancora un titolo per ottenere la consegna del bene.

Avv. Luigi Modaffari


mancato rilascio di autorizzazione commerciale. quando il locatore non è responsabile

(10/09/2009)

Responsabilità del locatore in caso di mancato rilascio di autorizzazione commerciale

Avv. Luigi Modaffari

Nel caso di locazione di immobili ad uso commerciale, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d'uso convenuta.
E' responsabile del mancato rilascio delle stesse il locatore nei confronti del conduttore quando la destinazione particolare dell'immobile in conformità alle richieste autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative abbia costituito il contenuto del suo obbligo specifico di garantire il pacifico godimento dell'immobile in rapporto all'uso convenuto.
Così si è pronunciata la Cassazione nella recente Sentenza del 27 marzo 2009 n. 7550
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ottempera all'orientamento predominante già affermato con le precedenti Sentenze Cass. civ., Sez. III, 17/01/2007, n. 975, Cass. civ., Sez. III, 21/12/2004 e n. 23695 Cass. civ., Sez. III, 12/09/2000, n. 12030.

Pertanto, a seguito del mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili commerciali, sebbene ciò non sia di ostacolo alla valida costituzione del rapporto locatizio, nel caso di apposita pattuizione e nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore, è riconosciuta la facoltà a questo di chiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno patito. Danno che dovrà essere dimostrato in giudizio con idonea prova documentale.

D'altro canto, per fare sorgere in capo al locatore tale responsabilità è necessario che vi sia un apposita specifica pattuizione. Infatti, inserire nel contratto solo la menzione alla destinazione d'uso prevista per l'immobile non è sufficiente: senza particolari pattuizione ad hoc, non può ritenersi inadempiente il locatore, ai sensi dell'art. 1575, n. 2, c. c., per il mancato rilascio della licenza di esercizio del locale concesso in fitto e per la mancata modifica condominiale della destinazione di detto locale (Cass. civ., 19/04/1982, n. 2427).
Invero, in genere, salvo che non sia disposto differentemente, non rientra tra le obbligazioni del locatore verificare, nei modi richiesti dall'autorità amministrativa competente al rilascio della licenza, l'idoneità dell'immobile all'uso previsto (tra le tante: Cass. civ., 13/11/1973, n. 3011).

Avv. Luigi Modaffari


mancato rilascio di autorizzazione commerciale. quando il locatore non è responsabile

(10/09/2009)

Responsabilità del locatore in caso di mancato rilascio di autorizzazione commerciale

Avv. Luigi Modaffari

Nel caso di locazione di immobili ad uso commerciale, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d'uso convenuta.
E' responsabile del mancato rilascio delle stesse il locatore nei confronti del conduttore quando la destinazione particolare dell'immobile in conformità alle richieste autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative abbia costituito il contenuto del suo obbligo specifico di garantire il pacifico godimento dell'immobile in rapporto all'uso convenuto.
Così si è pronunciata la Cassazione nella recente Sentenza del 27 marzo 2009 n. 7550
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ottempera all'orientamento predominante già affermato con le precedenti Sentenze Cass. civ., Sez. III, 17/01/2007, n. 975, Cass. civ., Sez. III, 21/12/2004 e n. 23695 Cass. civ., Sez. III, 12/09/2000, n. 12030.

Pertanto, a seguito del mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili commerciali, sebbene ciò non sia di ostacolo alla valida costituzione del rapporto locatizio, nel caso di apposita pattuizione e nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore, è riconosciuta la facoltà a questo di chiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno patito. Danno che dovrà essere dimostrato in giudizio con idonea prova documentale.

D'altro canto, per fare sorgere in capo al locatore tale responsabilità è necessario che vi sia un apposita specifica pattuizione. Infatti, inserire nel contratto solo la menzione alla destinazione d'uso prevista per l'immobile non è sufficiente: senza particolari pattuizione ad hoc, non può ritenersi inadempiente il locatore, ai sensi dell'art. 1575, n. 2, c. c., per il mancato rilascio della licenza di esercizio del locale concesso in fitto e per la mancata modifica condominiale della destinazione di detto locale (Cass. civ., 19/04/1982, n. 2427).
Invero, in genere, salvo che non sia disposto differentemente, non rientra tra le obbligazioni del locatore verificare, nei modi richiesti dall'autorità amministrativa competente al rilascio della licenza, l'idoneità dell'immobile all'uso previsto (tra le tante: Cass. civ., 13/11/1973, n. 3011).

Avv. Luigi Modaffari


mercoledì 9 settembre 2009

Condominio di due proprietari: si applica l'art. 1134 c.c.

Condominio di due soli proprietari, spese per la conservazione delle parti comuni
Anche nel caso di condominio formato da due soli condomini,cosiddetto condominio minimo,se uno dei proprietari anticipa le spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto al rimborso solo per quelle urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni. Si segue, dunque, anche in questo caso,la norma generale dettata dall'articolo 1134 del Codice civile.La necessità di stabilire in modo definito il principio,è sorto allorquando la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione,facendo ricorso al dettato sulla comunione previsto dall’art. 1110 codice civile,aveva regolato la questione sottopostale riferendosi alla mancata possibile deliberazione a maggioranza nel caso di due soli proprietari in contrasto sulla decisione di spesa necessaria. Decidendo così che in presenza di una parte contraria,l’altra ben poteva avvalersi del diritto al rimborso per quanto anticipato per l’esecuzione di lavori alle parti comuni.Richiesto quindi un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione,queste hanno stabilito che come in ogni condominio,le regole poste alla base dell’organizzazione negli edifici vale anche per i condominii ove fossero presenti due soli proprietari. Ne consegue che se uno dei proprietari fosse costretto ad anticipare spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto solo al rimborso di quelle che saranno considerate urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni.

Condominio di due proprietari: si applica l'art. 1134 c.c.

Condominio di due soli proprietari, spese per la conservazione delle parti comuni
Anche nel caso di condominio formato da due soli condomini,cosiddetto condominio minimo,se uno dei proprietari anticipa le spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto al rimborso solo per quelle urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni. Si segue, dunque, anche in questo caso,la norma generale dettata dall'articolo 1134 del Codice civile.La necessità di stabilire in modo definito il principio,è sorto allorquando la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione,facendo ricorso al dettato sulla comunione previsto dall’art. 1110 codice civile,aveva regolato la questione sottopostale riferendosi alla mancata possibile deliberazione a maggioranza nel caso di due soli proprietari in contrasto sulla decisione di spesa necessaria. Decidendo così che in presenza di una parte contraria,l’altra ben poteva avvalersi del diritto al rimborso per quanto anticipato per l’esecuzione di lavori alle parti comuni.Richiesto quindi un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione,queste hanno stabilito che come in ogni condominio,le regole poste alla base dell’organizzazione negli edifici vale anche per i condominii ove fossero presenti due soli proprietari. Ne consegue che se uno dei proprietari fosse costretto ad anticipare spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto solo al rimborso di quelle che saranno considerate urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni.

lunedì 7 settembre 2009

Sanatoria Colf e Badanti: Tutto quello che c'è da sapere

Colf e badanti: modello F24 e istruzioni per la sua compilazione
Agenzia Entrate , istruzioni 11.08.2009

Pubblichiamo le istruzioni del governo (formato pdf) per la compilazione del modello F24 ai fini del versamento del contributo per l'emersione dei lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico.






ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
PER L’EMERSIONE DI LAVORATORI OCCUPATI
IN ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E NEL LAVORO
DOMESTICO ITALIANI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

QUESTO MODELLO VA USATO

DA CHI

Dai datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico, da almeno tre mesi, lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione (art. 1 ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

COSA E COME SI PAGA

Il contributo forfetario di euro 500,00 si versa per l’emersione di lavoratori occupati in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico italiani, comunitari ed extra comunitari ed è dovuto per ciascun lavoratore.

Il versamento può essere effettuato, presentando il modello F24 allegato, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

  • in contanti;
  • con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali;
  • con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
  • con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Il versamento può essere effettuato anche telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dai datori di lavoro previa richiesta del codice PIN (codice segreto personale di accesso al sistema) via internet, per telefono o presso qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 (consulenti del lavoro, CAF, commercialisti, etc.).

COME SI COMPILA

Il presente modello è disponibile sui siti internet www.agenziaentrate.gov.it, www.interno.it,www.lavoro.gov.it, www.inps.it.

Il datore di lavoro che effettua il pagamento per l’emersione di lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari è tenuto a riportare, con particolare attenzione, nei vari campi della sezione “CONTRIBUENTE”, il proprio codice fiscale, i propri dati anagrafici e il proprio domicilio fiscale.

Nella stessa sezione i campi “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, e “codice identificativo” NON devono essere compilati.

Nella sezione “Erario ed altro” vanno compilati tutti i campi come segue:

  • nel campo “tipo” va indicato sempre il carattere “R”;
  • nel campo “elementi identificativi” va indicato:

a) nel caso di lavoratori italiani o comunitari (codice “RINT”), il codice fiscale del lavoratore. Nel caso in cui ne sia sprovvisto va indicato il numero di un documento di identità in corso di validità;

b) nel caso di lavoratori stranieri extracomunitari (codice “REXT”), il numero di passaporto o di altro documento equipollente.

Se il numero di caratteri identificativi del documento è superiore a 17, ne vanno indicati solo i primi 17 (ad esempio nel caso di passaporto n. 0123456789XYZTRLOERPV inserire solo i primi 17 caratteri ossia 0123456789XYZTRLOE).

Si ricorda che possono essere dichiarati un massimo di tre lavoratori extracomunitari.

Gli estremi dello stesso documento vanno indicati nel modulo informatizzato per la domanda di emersione.

  • nel campo “codice” va indicato il codice “RINT” in caso di emersione di lavoratori italiani e comunitari e/o il codice “REXT” in caso di emersione di lavoratori extracomunitari;
  • nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno 2009;
  • nel campo “importo” va indicato l’importo di 500,00 euro. Devono essere indicate anche le due cifre decimali pari a zero.

Nel caso si richieda l’emersione per più di un lavoratore, occorre compilare nella sezione “Erario ed altro” una riga per ciascun soggetto.


Scarica il modello F24.

(fonte: governo.it - formato pdf)

Colf e badanti: i codici per il versamento del contributo forfettario di emersione
Agenzia Entrate , risoluzione 11.08.2009 n° 209

La dichiarazione di emersione di attività di assistenza alla famiglia è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, mentre è presentata allo sportello unico per Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l’immigrazione per il lavoratore extracomunitario.

Lo chiarisce la Risoluzione 11 agosto 2009, n. 209 con la quale l'Agenzia delle Entrate illustra le novità relative all'itituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfetario per la “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” di cui all’articolo 1-ter del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare i datori di lavoro dal 1° al 30 settembre 2009 possono dichiarare (previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore) la sussistenza del rapporto di lavoro per:

  • attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Agenzia delle Entrate | Anno 2009

Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 agosto 2009, n. 209/E

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfetario per la “Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

L’articolo 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto, nei casi esposti nel comma 1 dello stesso articolo, che i datori di lavoro possono dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro per:

1. attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

2. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Tale dichiarazione di emersione è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, mentre è presentata allo sportello unico per Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario.

Ai sensi del comma 3, dello stesso articolo 1-ter del decreto legge 78/2009, la dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

Al fine di consentire il versamento del suddetto contributo, esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici:

· “RINT” denominato “Datori di lavoro domestico – emersione lavoratori italiani e comunitari - art. 1-ter del d.l. 78/2009” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

· “REXT” denominato “Datori di lavoro domestico – emersione lavoratori extracomunitari - art. 1-ter del d.l. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ”.

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” va indicato il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento mentre non vanno compilati i campi “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, nel campo “tipo” va indicato il carattere “R” e nel campo “elementi identificativi” va indicato:

a) nel caso di lavoratori italiani o comunitari, in corrispondenza del codice “RINT”, il codice fiscale del lavoratore. Nel caso in cui ne sia sprovvisto va indicato il numero di un documento di identità in corso di validità;

b) nel caso di lavoratori stranieri extracomunitari, in corrispondenza del codice “REXT”, il numero di passaporto o di altro documento equipollente.

Si precisa che nel caso in cui il numero dei caratteri identificativi del documento, da inserire nel campo “elementi identificativi”, sia superiore a 17, vanno indicati solo i primi 17 caratteri.

Il campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, viene valorizzato con l’anno “2009”, per il quale si effettua il versamento.

Il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” è reperibile nei sitiwww.agenziaentrate.gov.it, www.interno.it, www.lavoro.gov.it e www.inps.it.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 21 agosto 2009 ed il pagamento può essere effettuato presentando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” presso qualunque sportello bancario, postale e degli agenti della riscossione o telematicamente utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate, con esclusione quindi di quelli offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking)

Colf e badanti: le limitazioni sul numero di lavoratori e di domande ammesse
Circolare Ministero Interno 07.08.2009 n° 10

Non sono state fissate quote massime di ammissione delle dichiarazioni di emersione che il datore di lavoro dovrà presentare dal 1° al 30 settembre 2009 ai fini della regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare di cittadini italiani, comunitari o extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale e addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Lo chiarisce la Circolare 7 agosto 2009, n. 10 con la quale congiuntamente Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro precisano che non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura.

In particolare potrà essere presentata dichiarazione per un numero massimo di tre lavoratori (n. 1 colf e n. 2 badanti) con le seguenti limitazioni al numero di domande:

  • lavoro di sostegno al bisogno familiare: una sola domanda per ciascun nucleo familiare e sarà necessaria, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'attestazione del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito;
  • assistenza a persone affette da patologie o handicap: una o due domande per nucleo familiare (anche per assistere componenti della famiglia non conviventi), purché venga prodotta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, pena l'inammissibilità della domanda, una certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Nel caso in cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la certificazione medica in parola dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell'attività di assistenza.





MINISTERO DELL'INTERNO, Circolare 7 agosto 2009, n. 10

...omissis...

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: Decreto Legge n. 78/2009 dell'1 luglio 2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".
Emersione del lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie".

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, serie generale n. 179, la Legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" di conversione del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

L'art, 1-ter della predetta legge prevede la possibilità dell'emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani e comunitari, oppure extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Ciò premesso, nell'evidenziare i punti principali della normativa in argomento, si forniscono indicazioni circa gli adempimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, relativamente all'emersione di lavoratori extracomunitari.

SOGGETTI INTERESSATI

Datori di lavoro

La dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:

  • cittadino italiano;
  • cittadino di un paese appartenente all'Unione Europea;
  • cittadino extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del Testo unico per l'Immigrazione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) nonché cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario (D.Lgs. n. 30/2007).

Lavoratori

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza e continuano ad essere occupati nello svolgimento delle attività sopra specificate, al momento della presentazione della domanda.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dal 1° al 30 settembre 2009; non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Si ricorda che potrà essere presentata dichiarazione per un numero massimo di tre lavoratori (n. 1 colf e n. 2 badanti)

a) Lavoro di sostegno al bisogno familiare.

Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare e sarà necessaria, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'attestazione del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito. La documentazione relativa all'attestazione del reddito dovrà essere esibita, a pena di inammissibilità della domanda, allo Sportello Unico.

b) Assistenza a persone affette da patologie o handicap.

Per l'assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, sarà possibile presentare una o due domande per nucleo familiare (anche per assistere componenti della famiglia non conviventi), purché venga prodotta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, pena l'inammissibilità della domanda, una certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Al riguardo, si evidenzia che non sarà necessario produrre una nuova certificazione medica per quei cittadini per i quali viene richiesta l'assistenza, già riconosciuti in precedenza invalidi; in tal caso, sarà sufficiente esibire la documentazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità civile, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie nei riguardi del soggetto che dovrà essere assistito.

Nel caso in cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la certificazione medica in parola dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell'attività di assistenza.

c) Contributo forfetario.

In entrambi i casi - lavoro domestico o assistenza alla persona - è previsto il pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore, che dovrà essere versato utilizzando il modello "F24- versamenti con elementi identificativi" presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o con modalità on line collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate. A partire dai prossimi giorni il modello potrà essere reperito e scaricato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ovvero dai siti www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE

Il datore di lavoro potrà presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con il cittadino extracomunitario allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente del luogo ove si svolge detto rapporto, utilizzando le modalità informatiche reperibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it: inoltre, sarà attivo un servizio di help desk accessibile dallo stesso sito.

La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail che il sistema informatico provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica associato all'utente che ha effettuato la richiesta.

Ai fini di garantire la trasmissione esclusivamente su connessione protetta della ricevuta, la stessa sarà resa disponibile all'interno del sito web nell'area "elenco domande inviate".

Attesa la complessità delle procedure, la stampa della ricevuta in formato pdf, potrà richiedere il tempo massimo di settantadue ore dalla ricezione della e-mail di conferma.

Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione.

Infine, si rappresenta che la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione.

PROCEDIMENTO PRESSO LO SPORTELLO UNICO

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno a partire dal 1° ottobre 2009, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione; quindi, verificherà che il datore di lavoro abbia presentato un numero di domande consentito dalla normativa; in caso contrario, le domande in esubero saranno considerate irricevibili secondo l'ordine di presentazione. Al riguardo, il sistema informatico consentirà di controllare il numero di domande presentate su tutto il territorio nazionale.

Lo Sportello Unico acquisisce, inoltre, dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario.

Quindi, convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:

  1. verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell'istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita dalle parti;

  2. acquisizione della copia della certificazione medica, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona;

  3. verifica della sussistenza del requisito reddituale, previa esibizione da parte del datore di lavoro della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2008, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di sostegno al bisogno familiare;

  4. verifica dell'avvenuto versamento del contributo forfetario di 500 euro, mediante consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro;

  5. verifica del codice identificativo della marca da bollo.

Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

Al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all'Ufficio Postale.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione o di presentazione di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, si procederà al rigetto dell'istanza.

Si precisa che, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.

Nel caso, invece, di presentazione di documentazione insufficiente, potrà essere richiesta eventualmente un'integrazione, fissando una nuova data di convocazione.

La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l'archiviazione della dichiarazione.

Ovviamente, essendo lo straniero già presente sul territorio nazionale, il procedimento non prevede l'invio del nulla osta al MAE per il rilascio del visto di ingresso.

Comunque, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.

A differenza di quanto previsto nella procedura inerente i flussi di ingresso, le verifiche di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro, sulla documentazione cartacea prodotta dall'interessato, saranno effettuate direttamente dal personale del predetto Ufficio, presso gli Sportelli Unici; inoltre, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno anche ad accertare la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l'attività effettivamente prestata nel quadro del piano di controlli delle autocertificazioni relative al lavoro subordinato previsto dal DPR n. 445/2000.

Si evidenzia, inoltre, che, a seguito di apposite intese raggiunte con l'INPS, al fine di effettuare le verifiche di competenza relative all'avvenuto versamento del contributo forfetario, sarà presente in ogni Sportello Unico un operatore del medesimo Istituto, collegato con il proprio sistema informatico.

Ciò consentirà al datore di lavoro di effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, direttamente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Si segnala che, riguardo alle realtà territoriali ove perverrà il maggior numero di domande, saranno allestite più postazioni dello Sportello Unico da adibire al trattamento delle istanze, e da ubicare presso le sedi degli Uffici INPS che verranno successivamente individuati.

PROTOCOLLI DI INTESA

Si comunica che, al fine di favorire l'attivazione di positive sinergie nelle varie realtà territoriali, nell'ottica di una sempre maggiore efficienza e tempestività dei procedimenti amministrativi, è stata raggiunta un'intesa con l'ANCI per promuovere ed assicurare la qualificata collaborazione dei Comuni, già sperimentata in altre analoghe occasioni, anche per l'espletamento della nuova procedura di emersione del lavoro irregolare.

I Comuni che hanno già sottoscritto i Protocolli di intesa in materia di ricongiungimenti familiari saranno automaticamente abilitati all'invio delle domande di emersione.

Con l'occasione, si informa che resteranno validi, anche per la procedura in esame, i protocolli di intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali ed i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro delle domande.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico o di assistenza alla persona già presentata per il medesimo lavoratore, ai sensi dei DPCM 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio nazionale.

Si precisa che i pareri positivi già resi dalle Questure in occasione della presentazione delle domande ai sensi dei DPCM 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008 per le quali sia già stato consegnato il nulla osta al datore di lavoro, dovranno essere ritenuti validi dallo Sportello Unico nell' esaminare le domande di emersione; ciò, al fine di procedere nel modo più efficace e rapido possibile all'emersione del rapporto di lavoro irregolare.

SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI

Secondo quanto stabilito dall'art, i-ter comma 8 della legge in oggetto, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino alla conclusione del procedimento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori extracomunitari, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno nel territorio

nazionale (con esclusione di quelle di cui all'art. 12 del T.U. per l'Immigrazione) e per quelle relative all'impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, ovvero l'archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme testé richiamate.

Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, il cittadino straniero non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti al comma 13 dell'art. 1 ter della legge in oggetto.

PRESENTAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

Chiunque presenti - nell'ambito della procedura di emersione in questione - false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445(che disciplina le fattispecie riguardanti le dichiarazioni mendaci e la forma o l'uso di atti falsi), salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Colf e badanti: le istruzioni per la sanatoria
INPS , circolare 10.08.2009 n° 101

I datori di lavoro che, alla data del 30 giugno 2009, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro domestico mediante presentazione di apposita dichiarazione accompagnata dall’attestazione di versamento di un contributo forfetario pari a € 500,00.

E' quanto chiarisce la Circolare 10 agosto 2009, n. 101 con la quale l'Inps illustra alcuni aspetti delle nuove disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (badanti e colf) contenute nellalegge 3 agosto 2009, n. 102.

L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territori nazionale nonchè delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria all’INPS comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

(Cfr. Circolare n. 10/2009 congiunta Ministero Interno-Lavoro)




Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Circolare 10 agosto 2009, n. 101

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Art. 1-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (badanti e colf) di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari.

SOMMARIO: La legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 prevede all’art. 1-ter che i datori di lavoro i quali, alla data del 30 giugno 2009, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro domestico mediante presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dall’attestazione di versamento di un contributo forfetario pari a € 500,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territori nazionale nonchè delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria all’INPS comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

1. PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

L’art. 1-ter della predetta legge ha previsto disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici -sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia- e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione:

- all’ INPS per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante un apposito modulo. Peraltro, possono essere assimilati a tali lavoratori anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consente di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegati nelle attività di assistenza a persona non autosufficiente o di sostegno al bisogno familiare;

- allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale, mediante apposita dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 1-ter citato.

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00 (comma 3, art. 1-ter citato), di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro 1° aprile - 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”, disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it , sui siti www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it.

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2009 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

2. DESTINATARI DELLA NORMA

a) Datori di lavoro

Possono presentare la dichiarazione di emersione tutti i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 di cui al Testo unico per l’Immigrazione ( permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) nonché cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari.

Le disposizioni di cui all’art. 1-ter citato individuano quali destinatari i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto alle attività di assistenza a persona non autosufficiente e di sostegno alle famiglie, riferibili quindi ai datori di lavoro domestico ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni.

Sono pertanto equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) - circ. INPS 3.5.1973, n. 1315 cv - che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Tra le predette comunità rientrano le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.

Non rientrano in tali ipotesi:

gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;

i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative.

b) Lavoratori

Le norme riguardano personale di qualunque nazionalità adibito ad attività di:

- assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (badanti);

ovvero

- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

Si precisa che, in caso di emersione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare soltanto un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), e non più di due lavoratori addetti all’assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti).

3. PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Fondamentale presupposto del procedimento di emersione è che il datore di lavoro abbia effettivamente occupato in posizione irregolare da almeno 3 mesi alla data del 30 giugno 2009 e continui ad occupare, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori domestici sia italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea che extracomunitari. Si precisa che tutti i periodi di lavoro denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza interruzioni.

4. EFFETTI PREVIDENZIALI

a) Periodo compreso tra il 1.4.2009 e il 30.6.2009.

Il procedimento previsto dalla norma, oltre a essere destinato a regolarizzare la posizione del lavoratore domestico irregolare realizza anche l’adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al secondo trimestre 2009.

L’art. 1-ter, comma 14, della legge n. 102/2009, dispone che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e finanze determini con proprio decreto, in corso di emanazione, le modalità di destinazione del contributo forfetario versato di € 500,00 per ciascun lavoratore, sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo stesso articolo, sia per la copertura previdenziale ed assistenziale del periodo 1 aprile- 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009).

b) Periodi di lavoro antecedenti il 1.4.2009 che siano denunciati dai datori di lavoro che si avvalgono della procedura di regolarizzazione.

Per quanto attiene, invece, l’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente il trimestre oggetto di regolarizzazione che siano eventualmente denunciati, è prevista dall’art. 1-ter, comma 14, della legge n. 102/2009, la definizione con decreto del Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando che la misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali.

I datori di lavoro che hanno indicato nella denuncia di emersione all’INPS o nella comunicazione successiva alla stipula del contratto di soggiorno una data di inizio del rapporto di lavoro antecedente al 1° aprile 2009, saranno invitati a compilare apposito Mod. LD15-ter, fermi restando i limiti della prescrizione quinquennale (art. 3, comma 9 e 10, della L. 8.8.95, n. 335).

Peraltro è data possibilità al datore di lavoro di regolarizzare, alle condizioni previste dal Decreto di cui al citato comma 14, periodi di lavoro pregressi, nei limiti della prescrizione quinquennale, anche nel caso in cui sia stata indicata come data di inizio lavoro il 1 aprile 2009 nella domanda di emersione. Si fa riserva di successive istruzioni al riguardo.

c) Periodi di lavoro successivi al 30.06.2009.

Definito il procedimento di emersione, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico e il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi nella misura ed in relazione, in particolare, all’orario di lavoro e alla retribuzione mensile o oraria indicati nella dichiarazione, secondo le norme di carattere generale (circolare n. 20 del 17 febbraio 2009).

Per facilitare il pagamento dei contributi, saranno inviati al datore di lavoro dei bollettini di conto corrente postale già compilati in base alle informazioni acquisite, oltre a bollettini in bianco.

5. PROCEDIMENTO

A ) Cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea e cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato

Per i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, così come per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato, in corso di validità, il procedimento di emersione prende avvio con la presentazione della “Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS, mediante il Mod. LD-EM2009, scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione Moduli, che potrà essere presentato:

- attraverso il Contact Center al numero 803 164;

- attraverso la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it – Moduli – Aziende e Contributi;

- agli sportelli dell’INPS, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;

- per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

Lo stesso Mod. LD-EM2009 ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione, ai sensi dell’art. 16 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha previsto - ai commi 11 e 12, in deroga alla normativa vigente - che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dall’art. 9 bis, D.L. 1 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e agli obblighi previsti dall’art. 4 bis, comma 6, D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il procedimento di emersione riguardi un rapporto di lavoro instaurato con un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato, permane l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere il Contratto di soggiorno (Mod. Q) allo Sportello Unico dell’Immigrazione competente per territorio, obbligatorio dal 25 febbraio 2005 ai sensi del DPR 334/2004.

L’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS, che avverrà dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico, comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

B) Cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale

Si fa breve cenno sul procedimento riguardante tali lavoratori e si rinvia, per informazioni esaustive e disposizioni specifiche, a quanto contenuto nella Circolare Interministeriale n. 10/2009 del 7 agosto 2009.

Per i cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale, invece, la dichiarazione di emersione deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con modalità informatiche.

La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

- dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

- generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;

- tipologia e modalità d’impiego;

- attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, non inferiore a 20.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

- attestazione dell’occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi;

- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali, come stabilito dall’art. 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al DPR n. 394/1999;

- proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis del T.U. D.Lgs. n. 286/1998);

- estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.

Il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione per uno o due lavoratori domestici extracomunitari addetti all’assistenza alla persona, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza e, nel caso, la necessità di avvalersi di due unità, a pena di inammissibilità della dichiarazione.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti a presentarsi per la stipulazione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento.

Si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.

Per i cittadini extracomunitari per i quali era stato chiesto nulla osta al lavoro subordinato, la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico (colf e badanti) per il medesimo lavoratore , presentata ai sensi dei Decreti Flussi 2007 e 2008 (Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008 – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008).

Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, ai sensi dell’art. 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentando l’apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile dal 1° ottobre 2009 sul sito Internet dell’Istituto.

L’Inps provvede poi a trasmettere i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS e il rilascio del permesso di soggiorno comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Il Vicario del Direttore generale

Nori

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