mercoledì 9 settembre 2009

Condominio di due proprietari: si applica l'art. 1134 c.c.

Condominio di due soli proprietari, spese per la conservazione delle parti comuni
Anche nel caso di condominio formato da due soli condomini,cosiddetto condominio minimo,se uno dei proprietari anticipa le spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto al rimborso solo per quelle urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni. Si segue, dunque, anche in questo caso,la norma generale dettata dall'articolo 1134 del Codice civile.La necessità di stabilire in modo definito il principio,è sorto allorquando la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione,facendo ricorso al dettato sulla comunione previsto dall’art. 1110 codice civile,aveva regolato la questione sottopostale riferendosi alla mancata possibile deliberazione a maggioranza nel caso di due soli proprietari in contrasto sulla decisione di spesa necessaria. Decidendo così che in presenza di una parte contraria,l’altra ben poteva avvalersi del diritto al rimborso per quanto anticipato per l’esecuzione di lavori alle parti comuni.Richiesto quindi un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione,queste hanno stabilito che come in ogni condominio,le regole poste alla base dell’organizzazione negli edifici vale anche per i condominii ove fossero presenti due soli proprietari. Ne consegue che se uno dei proprietari fosse costretto ad anticipare spese per la conservazione delle parti comuni, avrà diritto solo al rimborso di quelle che saranno considerate urgenti,quelle cioè che non possono essere ritardate senza ulteriori danni.

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