DAL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI NASCE UNA NUOVA PROTEZIONE SPECIALE DI STAMPO PRETORIO
Con la conversione in legge del dl immigrazione, è entrata in vigore la disposizione che ha ora definitivamente soppresso l'art. 19, comma 11, terzo e quarto periodo, del Dlgs 286/98, facendo così venir meno il divieto di respingimento ed espulsione dello straniero in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare.
Anche a seguito delle modifiche con la lege di conversione all'art. 7 del Dl "Cutro" resta sempre rilasciabile permesso di soggiorno allo straniero che si trova in una delle altre tre situazioni in cui, per effetto di norme costituzionali o internazionali, l'art. 19 Dlgs 286/1998 prevede tutt'ora il divieto di espulsione o di respingimento ossia
1. rischio di non essere protetto da persecuzione nello stato di origine o di invio
2 rischi di subire nello stato di origine o d invio torture o trattamenti inumani o degradanti
3 divieto di rifiuto di rilascio o di rinnovo o i revoca del permesso di soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali
A questo ultimo riguardo tra le molte problematiche ,spicca il contrasto della odierna riforma con l'art. 8 della Cedu peraltro interpretato in senso ampio dalla corte cedu, valorizzando legami familiari, presenza sul territorio azionale e sua durata, relazioni sociali intessute e operando un rigoroso bilanciamento, ad esempio in presenza di pregiudizi penali con riferimento alla tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero e della violazione della riserva di legge ex art 10 co 2 e 3 cost. laddove sancisce direttamente il diritto di asilo
Il problema che pertanto giungerà al cospetto delle sezioni specializzate per l'immigrazione sarà quello di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali e costituzionali in recepimento degli autorevoli rilievi del presidente della repubblica in subiecta materia e dell'eventuale azionabilità in giudizio degli art. 10 e 17 cost. in riferimento proprio all'art. 8 della cedu
Poi, visto che l'odierna novella non ha eliminato il richiamo al "rispetto degli obblighi costituzionali e sovranazionali" contenuto nell'art. 5, comma 6 Dlgs 286/98 inserito ex dl 130/2020 proprio tale riferimento potrebbe ritenersi sufficiente a mantenere in via pretoria il riconoscimento di questa forma di protezione speciale posta a tutela della vita privata e familiare distillandola (venuta meno la seconda parte dell0'art. 19 comma 11 DLgs 286/98) dagli artt. 10, direttamente comma 3, artt. 29, 30 e 31 Cost. e a livello sovranazionale dagli artt. 8 cedu e 7 della Carta di Nizza.
Se passasse questa linea interpretativa, la scelta soppressiva sarebbe superata dalla giurisprudenza in forza della prevalente cornice costituzionale e sovranazionale che ne costituisce fondamento, tenuto conto dei referenti eurounitari della protezione complementare ( si veda la cd direttiva rimpatri n. 2008(115/CE che all'art. 6 paragrafo 4 accanto alle due protezioni maggiori rende possibile a ciascuno sato membro decidere il rilascio per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo "che conferisca il diritto di soggiornare a u n cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel territorio sarebbe irregolare".
Residuerebbero però problemi di alla natura perchè occorrerebbe documentare tutto in modo diverso innanzi al giudice specializzato, probabilmente in modo più oneroso in mancanza di parametri legali interni per valutare il rischio di lesione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con conseguente aumento del contenzioso e della discrezionalità amministrativa circa gli elementi da valutare; il che renderà molto incerti gli esiti delle domande soprattutto di QUELLE PRESENTATE DIRETTAMENTE AL QUESTORE (opzione che resta sempre possibile)
Avv. Sara Cortesini - foro di Velletri