In ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute, il danneggiato ha l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle predette immissioni e i danni derivati alla sua salute(10/06/2010)Cassazione Civile, Sezione III, 10 dicembre 2009 n. 25820
I rumori molesti provenienti dai vicini, anche se eccedono la normale tollerabilità, non sempre garantiscono alla vittima il diritto al risarcimento del danno.
Nella sentenza si legge:
"Nonostante alcune oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute da immissioni sonore, ritiene il Collegio che nel caso di specie l'attuale ricorrente avesse l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle immissioni e i danni derivati alla sua salute.
La Corte territoriale ha correttamente osservato che la accertata intollerabilità delle immissioni non esonerava affatto il molestato dall'onere di provare una specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri "fastidi" naturalmente conseguenti alle immissioni moleste.
La decisione della Corte romana e' del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non e' riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ne' il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa" - in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale - permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cass. 12 giugno 2008 n. 15814).
In termini più generali può affermarsi che il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno - conseguenza e non già un danno-evento, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato "in re ipsa"."