lunedì 7 giugno 2010

I diversi tipi di ravvedimento

 
a cura Salvina Morina e Tonino Morina



Sono diversi i tipi di ravvedimento individuati dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Con il ravvedimento, i contribuenti possono sanare:

· il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo; attenzione: il ravvedimento è possibile solo per i tributi; non si possono cioè sanare i mancati pagamenti dei contributi Inps, anche se si versano con lo stesso modello F24;

· le violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso; ad esempio, l’omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze;

· gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo; le irregolarità sanabili sono di due tipi:

a) errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta; la sanzione del 30 per cento della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile; la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 10 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;

· la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.



Entro 90 giorni la sanzione minima di 258 euro si riduce a un dodicesimo

I contribuenti che presentano l’Unico entro 90 giorni dalla scadenza possono valersi del ravvedimento spontaneo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall’articolo 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009. La lettera c) del suo comma 1 dispone: “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza … ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omissione della prese ntazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ….”.

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