mercoledì 26 maggio 2010

Pensione di reversibilità: E ... Se ci si risposa solo con rito religioso ???

Diritto alla pensione di reversibilità: cessazione per sopravvenuto matrimonio (Cass. civ., n. 9464/2010)

M. Rinaldi (Nota a sentenza 17/5/2010)

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 21 aprile 2010, n. 9464 - Pres. Sciarelli - Rel. D'Agostino

Massima

Nella ipotesi di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, il diritto del coniuge superstite e beneficiario della pensione di reversibilità non viene riconosciuto.
Neppure in caso di cessazione dello stato vedovile al momento della sua celebrazione, poiché il sopra citato diritto viene a mancare a causa del sopravvenuto matrimonio.
Pertanto, la retroattività degli effetti della trascrizione tardiva è che l'eventuale stato vedovile del coniuge viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso, di conseguenza la "perdita dello status di vedovo" fa venir meno anche il diritto alla pensione di reversibilità dal momento della celebrazione del matrimonio.

DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA': CESSAZIONE PER SOPRAVVENUTO MATRIMONIO
1. Premessa
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha provveduto ad esaminare uno degli argomenti spinosi del diritto del lavoro, in materia previdenziale e assistenziale, "intrecciato" con il diritto di famiglia nei rapporti tra coniugi.
Nella sentenza de quo i giudici di legittimità hanno precisato che la pensione di reversibilità ha come presupposto quello dello stato vedovile del beneficiario.
Deve, pertanto, restituire quanto percepito la titolare della pensione di reversibilità INPS in seguito a matrimonio trascritto tardivamente (inizialmente non trascritto nei registri dello stato civile), e deve farlo a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
In pratica, come hanno precisato i giudici di legittimità "la trascrizione tardiva del matrimonio religioso e la cessazione dello stato vedovile al momento della sua celebrazione, comporta il venir meno del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto".
La norma richiamata dai giudici era l'articolo 8, comma 5, della legge n. 121/1985 il quale dispone che "…………La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, …………….".
In base alla sopra citata norma, quindi, è possibile evincere che il matrimonio religioso (a seguito di trascrizione) ha effetti civili a partire dalla data della celebrazione: e un simile principio non può essere certo derogato nella ipotesi di una trascrizione tardiva.
La pensione di reversibilità ha come presupposto quello dello stato vedovile e, pertanto, appena perduto tale stato, si perde automaticamente anche il diritto alla prestazione stessa a partire dalla data di celebrazione del nuovo matrimonio (non essendo più dovuta da tale momento la pensione).

2. La pensione di reversibilità: i presupposti
Le prestazioni pensionistiche si inseriscono nel quadro generale della previdenza sociale e sono costituite da quattro erogazioni fondamentali:
- la pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi;
- la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti;
- la pensione di anzianità;
- la pensione ai superstiti.
La pensione ai superstiti è quella che a noi interessa per l'oggetto della pronuncia in commento.
La pensione ai superstiti può rivestire due forme: indiretta e di reversibilità.
Quest'ultima spetta al defunto il quale fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità). Essa spetta, altresì, al coniuge separato e divorziato che ha diritto a tale pensione purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia titolare di assegno di divorzio;
b) non si sia risposato;
c) l'ex coniuge abbia iniziato l'assicurazione presso l'INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La L. 74/87 prevede, inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l'INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno (1).

2.1. La normativa di riferimento
Per quanto di interesse nella nostra trattazione, appare opportuno precisare che la questione è disciplinata dal secondo e terzo comma dell'art. 9, L. 898/70, come riformato dalla L. 74/87.
Il secondo comma dell'art. 9 della sopra citata legge dispone che il coniuge divorziato "in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza". Il terzo comma dispone, invece, che "qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5........".
I presupposti fondamentali a cui è subordinata la pensione di reversibilità del coniuge divorziato:
a) L'autonomia e la pari concorrenzialità con l'altro coniuge sottraggono alla discrezionalità del giudice la determinazione dell'attribuzione della pensione di reversibilità;
b) La norma non prevede la subordinazione del trattamento allo stato di bisogno del coniuge divorziato. Infatti, pur prevedendo quale requisito fondamentale per il riconoscimento al trattamento la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 (assegno divorzile), svincola la concreta attribuzione ai parametri che fondano il riconoscimento di quell'assegno (appunto lo stato di bisogno); analogo discorso vale per la determinazione del "quantum", attribuito qualunque sia l'ammontare dell'assegno divorzile, anche se minimo o meramente simbolico;
c) Ulteriore requisito consta nell'anteriorità della sentenza di divorzio al rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico (2).
In tema di trascrizione, l'articolo 8, comma 5 della legge n. 121/1985 dispone: il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
Il successivo comma 6 della legge stabilisce: la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente Io stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi"
In conseguenza di ciò si evince che il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione.
Tale principio non "può soffrire" deroga in caso di trascrizione tardiva (oltre i cinque giorni previsti dal terzo comma) restando indifferente che il ritardo sia dipeso da fatto dell'ufficiale di stato civile o da volontà dei coniugi.
La retroattività degli effetti civili opera, sia nei confronti dei coniugi che dei terzi, a tutti gli effetti, ma comunque senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.

 
3. La vicenda
La vicenda può essere riassunta come segue:
la Cassazione accoglie il ricorso dell'Istituto previdenziale (INPS) proposto nei confronti di una donna che, vedova dal 1967, era passata a nuove nozze con solo rito religioso, nel 1983, usufruendo della pensione di reversibilità del primo marito anche in seguito al "nuovo matrimonio".
Nell'anno 1998 i "nuovi coniugi" provvedono alla trascrizione del matrimonio presso i registri di stato civile.
A questo punto interviene l'INPS che provvede a comunicare alla donna di aver indebitamente percepito le rate della pensione di reversibilità per 15 anni, e manifestando, ovviamente, la propria intenzione di recuperare il credito vantato.
Si passa al giudice del lavoro al quale la donna ricorre chiedendo che venisse accettata l'illegittimità del recupero del credito dall'INPS; il tribunale accoglie la domanda e la decisione viene confermata anche dai giudici di secondo grado.
I giudici di secondo grado avevano preso la loro decisione basandosi sul fatto che …."la retroattività degli effetti della trascrizione tardiva del matrimonio canonico, prevista dalla legge di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Santa sede, riguardava esclusivamente i rapporti dei coniugi tra loro e non aveva alcuna incidenza nei confronti dei terzi, quale doveva ritenersi l'INPS".
La questione a questo punto viene spostata dinanzi all'attenzione della Suprema Corte che accoglie le doglianze dell'INPS affermando nello specifico che "il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione".
Continua ancora il collegio che tale principio "non soffre deroga in caso di trascrizione tardiva, restando indifferente che il ritardo sia dipeso da fatto dell'ufficiale di stato civile o da volontà dei coniugi".

4. Conclusioni
Nella pronuncia commentata la Suprema Corte ha avuto modo di mettere un punto fermo su una delle questioni processuali più spinose del nostro ordinamento, precisando una volte per tutte che la conseguenza della trascrizione tardiva del matrimonio religioso e della cessazione dello stato vedovile al momento della celebrazione del matrimonio religioso, è il venir meno del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto poiché, ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 il diritto alla pensione di reversibilità cessa per sopravvenuto matrimonio.
In seguito a quanto pronunciato dai giudici di legittimità, quindi, perde il diritto alla reversibilità il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio (religioso).
Questo accade anche nella ipotesi in cui la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile sia avvenuta in ritardo poiché gli effetti della trascrizione retroagiscono fino dalla data della celebrazione.
Risulta, di conseguenza, illegittima l'eventuale percezione della pensione di reversibilità da parte del coniuge superstite risposatosi il cui nuovo matrimonio sia stato trascritto tardivamente.

 
5. Precedenti giurisprudenziali
In materia si possono segnalare svariati precedenti sui quali la giurisprudenza ha posto la propria attenzione; tra questi meritano di essere segnalate alcune sentenze in particolare, ovvero la Cassazione (sez. I civ. 19.06.2001, n. 8312), che intervenendo in ambito ha tenuto a precisare che "la norma di cui all'articolo 8 Conc. 11.02.1929, con la Santa Sede, comporta l'inefficacia civile del matrimonio concordatario e la conseguente inefficacia riflessa delle eventuali convenzioni patrimoniali tra coniugi inserite nell'atto di matrimonio canonico…. La dichiarazione dei coniugi in ordine alla scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, che può essere inserita nell'atto di matrimonio canonico, è collegata al matrimonio canonico, nell'ambito del quale essa viene effettuata da un rapporto di accessorietà. Una volta che la dichiarazione venga resa dai coniugi, essa rientrerà negli effetti civili del matrimonio canonico che sono riconosciuti a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. Ma, se la trascrizione non può aver luogo, non possono essere riconosciuti effetti civili né al matrimonio né alla dichiarazione in ordine alla separazione dei beni effettuata all'atto della celebrazione dello stesso".
Sempre la Suprema Corte in tema di trascrizione tardiva (cfr. Cass. 4359 del 26 marzo 2001, sez. II), ha stabilito che "La trascrizione "post mortem" del matrimonio canonico non pregiudica i diritti successori personali e patrimoniali anteriormente acquisiti dagli eredi del coniuge defunto, avendo la trascrizione effetto retroattivo soltanto nei confronti dei coniugi, come risulta dalla chiara lettera del terzo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847".

Manuela Rinaldi

Avvocato - Prof. Diritto del lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, sede dist. Avezzano
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(1) Così GALLI L., La pensione di reversibilità: il concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato, in www.diritto.it

(2) GALLI, op. cit.

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