Avv. Azzeccagarbugli

Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.

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mercoledì 2 dicembre 2009

Tettoie lignee: Quando il permesso di costruire non serve ....

Illegittima l'ordinanza di demolizione di una tettoia lignea di modeste dimensioni



TAR Abruzzo-Pescara, sez. I, sentenza 29.10.2009 n° 645 (Alessandro Del Dotto)


Una tettoia in legno di medie dimensioni (nella specie di mt. 7,5 x 4,70) costruita a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia, tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua specifica funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di "ristrutturazione edilizia" ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, né di "nuova costruzione" ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g..










Una tettoia di modeste dimensioni e in legno non può essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n. 380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il precedente art.6 considera attività edilizia libera. Pertanto, la sanzione applicabile è quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.










Con questa condivisibile motivazione, il T.A.R. abruzzese ha deciso che non era legittimo il provvedimento demolitorio emesso dal Comune per la distruzione di una tettoia in legno “di modeste dimensioni”, a fronte della costruzione sine titulo della quale l’ente locale avrebbe solo potuto apporre sanzioni.










Si osservi, tuttavia, che lo stesso Giudice lascia intendere che, invero, avrebbero potuto esservi motivazioni diverse per la demolizione del manufatto, ad esempio “atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g.”.






(Altalex, 23 novembre 2009. Nota di Alessandro Del Dotto)








T.A.R.

Abruzzo - Pescara

Sezione I






Sentenza 29 ottobre 2009, n. 645






(Pres. Eliantonio, Est. Ranalli)














REPUBBLICA ITALIANA






IN NOME DEL POPOLO ITALIANO






Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo






sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)






ha pronunciato la presente






SENTENZA






sul ricorso n. 643 del 2004 proposto da D. N., rappresentato e difeso Biase Di Candido e dall’avv. Roberto Tartaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Via Gramsci n.3;






contro






il COMUNE di SAN SALVO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Putaturo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescra, Via Marco Polo n.106;






nei confronti di






Ufficio Tecnico del Comune di San Salvo, in persona del responsabile pro-tempore, non costituito in giudizio;






per l'annullamento






- del provvedimento 26.8.2004 con cui il Responsabile del Servizio urbanistica ha ordinato al ricorrente la demolizione di una tettoia in legno;






- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.






Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 13.11.2004 e depositato il 13.12.2004; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;






Vista l’ordinanza 13 gennaio 2005 n. 13 con cui questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 21 della legge n.1034/1971;






Visti gli atti tutti della causa;






Relatore, alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2009, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;






Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:






FATTO E DIRITTO






I- A seguito di quanto accertato dalla Polizia municipale il 4.8.2004, il Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di San Salvo, richiamato l’art. 33 del d.P.R. n.380/2001, con atto del 27.8.2004 n.17867, notificato il 6.9.2004, ha ordinato D. N., proprietario, la demolizione della tettoia in legno (m 7,5 x 4,70) realizzata senza permesso di costruire con un lato sul muro di cinta a delimitazione della proprietà e per l’altro lato sulla parete esterna del fabbricato in via Galilei n.15.






Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato con il ricorso in esame, deducendosi la violazione dell’art. 10 del d.P.R. n.380/2001, in quanto si tratta di pertinenza con volume inferiore al 20% dell’edificio cui accede, non soggetta a permesso di costruire ma, eventualmente, a denuncia di inizio attività.






La difesa del Comune di San Salvo con l’atto di costituzione in giudizio ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, avendo la tettoia modificato la sagoma dell’edificio e trasformato il muro di cinta in un corpo aggiunto.






II- Tanto premesso, il Collegio considera fondato il dedotto ed unico motivo di gravame.






La tettoia è chiaramente a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia e tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua specifica funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di "ristrutturazione edilizia" ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, né di "nuova costruzione" ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g..






La tettoia non può, quindi, essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n.380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il precedente art.6 considera attività edilizia libera.






La sanzione applicabile era, quindi, quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dal precedente art. 33.






Il ricorso va, dunque, accolto.






Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato, tenuto conto della fase cautelare.






P.Q.M.






Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’ordine di demolizione adottato il 27.8.2004 n.17867 dal Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di San Salvo.






Condanna il Comune di San Salvo al pagamento della somma di Euro 3.000,00 (tremila/00) a favore del ricorrente D. N., per spese di giudizio.






Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.






Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2009, con l’intervento di:






Michele Eliantonio, Presidente FF






Dino Nazzaro, Consigliere






Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore






DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29/10/2009.
alle dicembre 02, 2009
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