mercoledì 11 novembre 2009

proprietà della casa coniugale in regime di separazione dei beni: l'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su terreno di esclusiva proprietà dell'altro - se non fornisce prova scritta di un'eventuale simulazione producendo il contratto dissimulato redatto x iscritto

Proprietà della casa coniugale, regime di separazione dei beni, "comunione di fatto"



Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.10.2009 n° 21637 (Claudio Vantaggiato)


L'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su un terreno di esclusiva proprietà dell'altro coniuge se, in costanza di matrimonio, i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni. In tal senso si è espressa la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21637 del 12 ottobre 2009.





La questione nasce dalla domanda di una ex moglie volta a vedersi riconoscere appunto la proprietà di un mezzo della casa di civile abitazione, essendo quest'ultima edificata su un terreno formalmente intestato all'altro coniuge ma in realtà (a dire della ex moglie) acquistato in “comunione di fatto” da entrambi i coniugi.





Il Tribunale adito in primo grado rigetta la domanda rilevando in particolare che, durante il matrimonio, i coniugi erano in separazione dei beni e che comunque la parte attrice non aveva dato prova della presunta simulazione del contratto di acquisto del terreno in favore del solo ex marito.





La Corte d'appello investita del gravame conferma la pronuncia di primo grado, rilevando che, incontestata la scelta dei coniugi in favore del regime patrimoniale di separazione dei coniugi, l'appellante non aveva dato prova della presunta “comunione di fatto” intervenuta tra i coniugi, non avendo fornito prova scritta (stante il divieto di prova orale della simulazione ex art. 1417 c.c.) della asserita simulazione relativa per interposizione fittizia di persona all'atto di acquisto del terreno (su cui poi era stata costruita la casa) in favore del solo ex marito, non potendo assolvere a tale onere la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli. Né la circostanza che l'ex moglie godesse della casa e pagasse le relative tasse, aggiunge la Corte territoriale adita, consentiva di rivendicare l'acquisto della proprietà in comunione, attenendo le dette circostanze al regime di vita dei coniugi e al relativo contributo economico per le esigenze familiari.





La ex moglie ricorre in Cassazione osservando che, pur potendosi sostenere che la costruzione della casa abitativa su suolo di esclusiva proprietà di uno dei coniugi non rientra nella comunione di cui all'art. 159 c.c., tuttavia l'ex marito aveva attribuito la proprietà di un mezzo della detta casa tramite dichiarazione resa in forma scritta in sede di ricorso per separazione, circostanza poi comprovata dal contegno processuale dell' ex marito (non essendo comparso all'interrogatorio formale deferito, ex artt. 116 e 232 c.p.c.).



La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che, in ordine alla dimostrazione della dissimulazione della cointestazione ai coniugi del terreno su cui era stata costruita la casa abitativa, la Corte d'appello si è attenuta correttamente al principio già espresso dal Giudice di legittimità (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.02.2008, n° 4071) secondo cui la prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona in un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, incontra non solo i limiti legali dell'ammissibilità della prova testimoniale (artt. 2721 e ss. c.c.) ma anche i più rigorosi limiti di cui all'art. 1414, II comma, c.c. (se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma) nonché dell'art. 2725 c.c. (Quando secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (smarrimento incolpevole del relativo documento). La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.).



Pertanto, trattandosi di prova della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale deferito non poteva supplire alla mancanza della prova scritta.





E' opportuno evidenziare peraltro che la ricorrente, come si è detto, aveva censurato anche la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, del ricorso per separazione, con il quale l'ex marito aveva riconosciuto alla ex moglie (in forma scritta) appunto il 50% della proprietà della casa abitativa, ma tale doglianza viene ritenuta inammissibile dalla Corte di Cassazione, non avendo osservato la ricorrente l'onere di riportare specificamente nel motivo di censura il contenuto del ricorso per separazione (ben potendo quest'ultimo contenere l'atto negoziale di trasferimento immobiliare a causa atipica, cfr. Tribunale Salerno, Sez. I, 4 luglio 2006, in Redazione Giuffrè, 2006; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516 in Guida al Diritto, 2006), violando così il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.







(Altalex, 3 novembre 2009. Nota di Claudio Vantaggiato)







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