giovedì 27 agosto 2009

le nuove tabelle di Milano "cumulano" danno biologico e danno morale

Le nuove tabelle di Milano “cumulano” danno biologico e danno morale
Articolo di Giuseppe Buffone 15.06.2009

Sono da considerare inadeguate quelle prassi assicurative che vanno proponendo, tout court, una liquidazione del solo danno alla salute senza tenere in considerazione la lesione dell’integrità morale....



Un’altra smentita delle Sezioni Unite 26972/2008: le nuove tabelle di Milano “cumulano” danno biologico e danno morale

di Giuseppe Buffone

Dopo l’intervento del d.P.R. 37/2009 – che ha continuato a cumulare, in via risarcitoria, danno morale e danno biologico – è la volta di una nuova smentita delle SS.UU. dell’11 novembre 2008 n. 26972, in punto di rapporti tra danno biologico e danno morale nella fase della restaurazione della persona nella fase liquidatoria.

L’osservatorio per la giustizia civile di Milano ha depositato, in data 22 maggio 2009, le nuove tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale1.

Il tavolo dei lavori, preso atto della inadeguatezza dei valori monetati utilizzati nella liquidazione del cd. danno biologico, alla luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite, propone laliquidazione congiunta di:

  1. Danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;

  2. Danno non patrimoniale conseguente alle medesimi lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione

Vale a dire, precisa l’Osservatorio, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:

  • Cd. danno biologico standard

  • Cd. personalizzazione del danno biologico

  • Cd. danno morale

Altrimenti detto: DB + DM = danno non patrimoniale2.

L’osservatorio ha, così, proposto di partire dai valori monetari medi, cui dovere sommare una percentuale di aumento di tali valori laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, ferma restando la possibilità di liquidare una somma oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

La struttura delle nuove tabelle è, quindi, la seguente:

  1. Individuano, in primis, un nuovo valore del cd. punto, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, ovvero il cd. danno biologico permanente.

  2. Individuano un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, di una percentuale ponderata:

    1. Lesioni dall’1% al 9%: aumento fisso del 25%;

    2. Lesioni dal 10 al 34%: aumento dal 26% al 50%

    3. Lesioni dal 35% al 100%, aumento fisso del 50%

  3. Individuano, infine, una percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di cd. personalizzazione.

Struttura delle tabelle


Punto biologico


Aumento


Punto danno non patrimoniale


Aumento personalizzato


Valore monetario per danno biologico


Aumento % sul danno biologico a titolo di danno morale


Danno biologico + danno morale


Eventuale aumento

Alla luce delle tabelle sopra menzionate, è chiaro come la tesi della somatizzazione sia stata respinta dall’Osservatorio: il danno biologico non assorbe il danno morale.

Si tratta, in realtà, dell’interpretazione “autentica” che le sezioni semplici vanno offrendo delleSS.UU. 26972/2008; basta citare la recentissima decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti):

i danni morali consequenziali (…) restano estranei alla definizione complessa del danno biologico

Sono, allora, da considerare inadeguate quelle prassi assicurative che vanno proponendo, tout court, una liquidazione del solo danno alla salute senza tenere in considerazione la lesione dell’integrità morale.

Sui criteri proposto dall’Osservatorio milanese, il dibattito è aperto.

_____________

1 Tabelle disponibili su Diritto&Giustizia.

2 In termini esattamente identici a quanto sancito da d.P.R. 37/2009.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...