giovedì 27 agosto 2009

Il concorrente legittimamente escluso non ha interesse a ricorrere

Carenza di interesse a ricorrere per il soggetto legittimamente escluso
TAR Piemonte-Torino, sez. I, ordinanza 16.03.2009 n° 237 (Alessandro Del Dotto)

Il concorrente legittimamente escluso da una gara pubblica non ha interesse processuale a ricorrere contro i provvedimenti adottati nelle ulteriori fasi della procedura ed, in particolare, contro quello di aggiudicazione ad altra impresa partecipante, posto che l’eventuale accoglimento del gravame nessun vantaggio recherebbe alla sua sfera giuridica, restando invulnerata la sua esclusione dalla gara.

Con questa pronuncia il T.A.R. Piemonte, Sezione I, ha rigettato la (invero, seconda) domanda cautelare fatta nel ricorso (comprendente anche mmotivi aggiunti) proposto da un soggetto che, pur escluso da una procedura ad evidenza pubblica, oltre a censurare la determinazione di esclusione, contestava anche la legittimità degli atti successivamente adottati dall’amministrazione.

Posto che, sul punto della esclusione, il T.A.R. aveva già statuito sommariamente proprio sul punto dell’esclusione, dedotto in sede di prima istanza cautelare, con l’ordinanza n. 1012 del 2008 (appellata dal ricorrente e, tuttavia, confermata dalla V Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 694 del 2009) e che tale pronuncia aveva assunto la veste di “giudicato”, il Giudice amministrativo di prime cure – riferendosi, coerentemente, alla propria decisione – ha rigettato nuovamente la domanda di sospensione per manifesta carenza di interesse.

(Altalex, 11 agosto 2009. Nota di Alessandro Del Dotto)




T.A.R.

Piemonte - Torino

Sezione I

Ordinanza 16 marzo 2009, n. 237

(Pres. Lotti, Est. Graziano)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Markas Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Demagistris, J. Pietro Quadri, con domicilio eletto presso Maria Luisa Demagistris in Torino, corso S. Maurizio, 81;

contro

Azienda Sanitaria Locale To1, rappresentato e difeso dagli avv. Prof. Mario E. Comba, e avv. Matteo Chiosso, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Mercantini, 6;

nei confronti di

Manutencoop Facility Management S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Proff.Carlo Emanuele Gallo e Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso il prof. Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Direttore Generale del 22 dicembre 2008, n. 1344/B03/08 di aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta per l'affidamento, in due distinti lotti, del servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione dei locali delle Aziende Sanitarie locali 1 e 2 di Torino e affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione ambientale dei locali ASL TO 1 per trentasei mesi, compresi i relativi allegati anche per quanto già oggetto di impugnazione, in particolare:

1) Verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche.

2) Verbale della seduta pubblica del 9 ottobre 2008 di apertura delle buste contenenti le offerte economiche:

3) Dell'allegato 4, allo stato non conosciuto, con cui l'amministrazione ha chiesto chiarimenti alla prima classificata Manutencoop Facility Management, attesa l'anomalia dell'offerta.

4) delle verifiche effettuate dall'amministrazione in ordine alla dichiarata anomalia dell'offerta, allo stato non conosciute.

5) Delle determinazioni assunte dall'amministrazione in ordine alla congruità dell'offerta Manutencoop Facility Management non rilevabili in toto dall'aggiudicazione definitiva.

Ed in ogni caso:

6) del bando di gara

7) del capitolato speciale di gara , in particolare:

A) dell'art. 29 del capitolato speciale;

B) dello schema offerta economica modello sub. 3.3. Capitolato Speciale;

C) dell'art. 57 del capitolato speciale;

D) dell'art. 68 del capitolato speciale;

E) del punto IV.2 del Bando di Gara nella parte in cui non stabiliva i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

8) della lettera 24.04.2008 con cui l'A.S.L. ha fornito chiarimenti in ordine agli atti di gara, compresi gli allegati alla stessa lettera relativi a "Schemi offerta" (Modello sub. 3.3.), nella parte relativa all'indicazione del costo al mq.

9) della delibera di indizione n. 536/DG/28/07 del 31.10.2007, con cui veniva approvata la procedura ristretta, segnatamente il bando di gara, la lettera di invito, il capitolato speciale.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale To1;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Manutencoop Facility Management S.p.A.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Udita la discussione dei procuratori delle parti generalizzati nel verbale di Camera di Consiglio;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12/03/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano

Rammentato che la Sezione alla Camera di Consiglio del 15.1.2009 ha operato una delibazione di inammissibilità delle censure della ricorrente concernenti l’aggiudicazione della gara ad altra impresa e, in generale, le fasi della procedura successive ed ulteriori alla sua esclusione;

ricordato altresì che l’esclusione della ricorrente è stata delibata legittima con l’Ordinanza della Sezione n. 1012/2008 assunta nella precedente Camera di Consiglio del 4.12.2008 per i motivi enunciati ai “considerato” 1°, 2° e 3° e che su tale decisione cautelare si è formato il giudicato a seguito del rigetto dell’appello pronunciato con Ordinanza n. 694 del 3.2.2009 dal Consiglio di Stato, Sezione V;

constatato che con i motivi aggiunti oggi all’esame la ricorrente ripropone le medesime censure avvero la delibera di aggiudicazione definitiva ad altra impresa, censure delle quali va maggiormente oggi predicata l’inammissibilità per carenza di interesse per effetto del predetto giudicato cautelare, in ossequio al condiviso principio giurisprudenziale secondo il quale il concorrente legittimamente escluso da una gara pubblica non ha interesse processuale a ricorrere contro i provvedimenti adottati nelle ulteriori fasi della procedura ed, in particolare, contro quello di aggiudicazione ad altra impresa partecipante, posto che l’eventuale accoglimento del gravame nessun vantaggio recherebbe alla sua sfera giuridica, restando invulnerata la sua esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5067; Consiglio di Stato, Sez. V, 16.9.2004, n. 6031; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 2.8.2007, n. 727; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 12 giugno 2008, n. 691; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 7 febbraio 2005 n. 385);

ritenuto che le censure spiegate, con gli attuali motivi aggiunti, contro la previsione della necessità di specificazione anche del costo del servizio a mq, recata dall’art. 29 del Capitolato speciale impugnato, non appaiono assistite da alcun profilo di fondatezza, poiché siffatta prescrizione non si rivela illogica, rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione definire i parametri quantitativo – dimensionali rispetto ai quali le imprese concorrenti siano tenute a dettagliare la loro offerta di prezzo;

opinato, infatti, che la delineata scelta amministrativa non evidenzia profili o aspetti di manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza – nei cui soli limiti seguita ad essere tuttora consentito il sindacato di questo Giudice sull’attività discrezionale – rispondendo, anzi, siffatta scelta, ad un apprezzabile interesse pubblico all’acquisizione di offerte il più possibile dettagliate, precise e perciò maggiormente consapevoli e meditate;

ritenuto, inoltre, che la predetta prescrizione dell’indicazione del costo del servizio per metro quadrato non può essere giudicata indeterminata per la lamentata carenza del parametro temporale di riferimento, attesa l’evidente eterogeneità ontologica e funzionale dei fattori tempo/unità dimensionale e la conseguente loro inattitudine a vicendevoli e reciproci condizionamenti o influenze;

valutato che la complessiva infondatezza e inammissibilità della proposta presente impugnativa e la pervicacia palesata dalle consecutive infondate impugnazioni suggerisce al Collegio di provvedere sulle spese del presente procedimento cautelare ai sensi dell’art. 21, undicesimo comma della L. 6.12.1971, n. 1034, introdotto dal’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205, quantificate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – Respinge la domanda interinale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Condanna parte ricorrente a pagare all’Amministrazione e alla controinteressata le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre IVA e CNAP per ciascuna delle due predette controparti.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 12/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MARZO 2009.

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