Nel caso di alienazione immobiliare con garanzia di redditività si applica non l'art. 1468 c.c. (contratto con obbligazioni di una sola parte) bensì l'art. 1467 c.c. (contratto con prestazioni corrispettive)
SENTENZA N. 7225 DEL 25 MARZO 2009
ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON GARANZIA DI REDDITIVITA’ – CONTRATTO SINALLAGMATICO – APPLICABILITA’ DELL’ART. 1467 COD. CIV.
SENTENZA N. 7225 DEL 25 MARZO 2009
ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON GARANZIA DI REDDITIVITA’ – CONTRATTO SINALLAGMATICO – APPLICABILITA’ DELL’ART. 1467 COD. CIV.
L'atipicità della causa di un contratto di alienazione immobiliare determinata dall'assunzione della garanzia di redditività del bene costituente l'oggetto non esclude la corrispettività tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operatività, nel caso di eccessiva onerosità, anziché del disposto dell'art. 1468 cod. civ., dettato in tema di obbligazioni di una sola parte, di quello previsto dall'art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui è attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale è domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Sentenza 25 marzo 2009, n. 7225.
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore M. Oddo)