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15.04.09 - TAR Lecce: libera apertura domenicale degli esercizi
E' illegittima, perchè contraria alle norme sulla libera concorrenza, l'ordinanza sindacale con cui viene autorizzata l'apertura domenicale dei soli esercizi di vicinato. E' questo il principio con cui la I sezione del TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto da una media struttura di vendita avverso l'ordinaza del sindaco che limitava l'apertura ai soli esercizi di vicinato.Il TAR Lecce ha evidenziato preliminarmente il contrasto esistente tra la legge regionale pugliese in materia - la quale pone il principio della chiusura domenicale, con possibilità di derogarvi previa autorizzazione comunale - e la normativa statale (decreto legislativo n. 114 del 1998), che in tema di città d'arte come quella di specie fissa invece l'opposto principio della libera apertura domenicale per tutte le tipologie di esercizio, senza distinzioni legate alla diversa dimensione aziendale.Ha poi proseguito il TAR adito, rilevando che il decreto legislativo 114/1998 ha principalmente inteso favorire l'apertura del mercato alla concorrenza (Corte cost., sent. n. 64 del 2007) al fine di rimuovere vincoli e privilegi, realizzando una maggiore eguaglianza di opportunità, in chiave di libera esplicazione della capacità imprenditoriale, per tutti gli operatori economici.Pertanto, per il TAR Lecce tale programmazione della apertura degli esercizi commerciali costituisce:- da un lato, una barriera, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, all'accesso al mercato ed al suo libero funzionamento (cfr. Corte cost., sent. n. 430 del 2007);- e, dall'atro, viola i principi comunitari in tema di libera concorrenza. Ed ancora, per il Giudicante:- la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura favorisce, in termini pro-concorenziali, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori; - le nuove dinamiche competitive sembrano altresì caratterizzate, sul piano della domanda, da una maggiore e significativa disponibilità alla mobilità per l'acquisto, soprattutto se domenicale (cfr. Segnalazione Antitrust 24 ottobre 2008);- la disposizione regionale citata, ad una sommaria delibazione, sembra introdurre altresì una ingiustificata discriminazione tra esercizi di diverse tipologie dimensionali.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima,
Ordinanza 25 marzo 2009, n.287).