martedì 15 giugno 2010

Diritto alla pensione, anzianità contributiva e lavoratori part-time

Corte di Giustizia UE: calcolo anzianità contributiva in caso di part time verticale


Secondo la Corte di Giustizia la disciplina comunitaria deve essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

La questione riguarda da vicino l'Italia in quanto le domande di pronuncia pregiudiziale formulate alla Corte di Giustizia, relative all’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, sono state proposte nell’ambito di una serie di controversie nelle quali l’INPS si contrappone a diversi ricorrenti, in merito alla determinazione dell’anzianità maturata ai fini del calcolo del diritto alla pensione.

In sostanza la Corte di Giustizia ha rilevato che "il principio del pro rata temporis non è applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall’anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Questa anzianità corrisponde, infatti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati".

Ciò in contrasto con quanto sostenuto dall'Italia e dall'INPS, sulla legittimità del sistema in essere a norma del quale: "Per un lavoratore a tempo pieno, il periodo di tempo preso in considerazione per il calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione coincide con quello del rapporto di lavoro. Per contro, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, l’anzianità non viene conteggiata sulla stessa base, poiché essa è calcolata sulla sola durata dei periodi effettivamente lavorati tenuto conto della riduzione degli orari di lavoro. In questo modo, un lavoratore a tempo pieno beneficia, per un periodo d’impiego di dodici mesi consecutivi, di un anno di anzianità ai fini della determinazione della data in cui può rivendicare il diritto alla pensione. Per contro, ad un lavoratore in una situazione comparabile che abbia optato, secondo la formula del tempo parziale di tipo verticale ciclico, per una riduzione del 25% del suo orario di lavoro, sarà accreditata, per lo stesso periodo, un’anzianità pari al 75% soltanto di quella del suo collega che lavora a tempo pieno, e questo per il solo motivo che egli lavora a tempo parziale. Ne consegue che, sebbene i loro contratti di lavoro abbiano una durata effettiva equivalente, il lavoratore a tempo parziale matura l’anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno. Si tratta quindi di una differenza di trattamento basata sul solo motivo del lavoro a tempo parziale".


(Corte di Giustizia CE, Sentenza 10 giugno
2010: Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione – Esclusione dei periodi non lavorati – Discriminazione)

Diritto alla pensione, anzianità contributiva e lavoratori part-time

Corte di Giustizia UE: calcolo anzianità contributiva in caso di part time verticale

Secondo la Corte di Giustizia la disciplina comunitaria deve essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.
La questione riguarda da vicino l'Italia in quanto le domande di pronuncia pregiudiziale formulate alla Corte di Giustizia, relative all’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, sono state proposte nell’ambito di una serie di controversie nelle quali l’INPS si contrappone a diversi ricorrenti, in merito alla determinazione dell’anzianità maturata ai fini del calcolo del diritto alla pensione.
In sostanza la Corte di Giustizia ha rilevato che "il principio del pro rata temporis non è applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall’anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Questa anzianità corrisponde, infatti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati".
Ciò in contrasto con quanto sostenuto dall'Italia e dall'INPS, sulla legittimità del sistema in essere a norma del quale: "Per un lavoratore a tempo pieno, il periodo di tempo preso in considerazione per il calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione coincide con quello del rapporto di lavoro. Per contro, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, l’anzianità non viene conteggiata sulla stessa base, poiché essa è calcolata sulla sola durata dei periodi effettivamente lavorati tenuto conto della riduzione degli orari di lavoro. In questo modo, un lavoratore a tempo pieno beneficia, per un periodo d’impiego di dodici mesi consecutivi, di un anno di anzianità ai fini della determinazione della data in cui può rivendicare il diritto alla pensione. Per contro, ad un lavoratore in una situazione comparabile che abbia optato, secondo la formula del tempo parziale di tipo verticale ciclico, per una riduzione del 25% del suo orario di lavoro, sarà accreditata, per lo stesso periodo, un’anzianità pari al 75% soltanto di quella del suo collega che lavora a tempo pieno, e questo per il solo motivo che egli lavora a tempo parziale. Ne consegue che, sebbene i loro contratti di lavoro abbiano una durata effettiva equivalente, il lavoratore a tempo parziale matura l’anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno. Si tratta quindi di una differenza di trattamento basata sul solo motivo del lavoro a tempo parziale".

(Corte di Giustizia CE, Sentenza 10 giugno
2010: Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione – Esclusione dei periodi non lavorati – Discriminazione)

Ordinanze contingibili ed urgenti e bonifica dei fondi

L'ordinanza di bonifica del sito non rientra fra le ordinanze contingibili ed urgenti


TAR Calabria-Catanzaro, sez. I, sentenza 31.05.2010 n° 959 (Aurelio Schiavone)


L’ordinanza resa dall’Ente comunale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 242-244 del d.lgs. n. 152 del 2006 (TUA) per la bonifica dell’area inquinata non è sussumibile fra le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 112/1998 ed all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), disciplinate dall’ordinamento per far fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
È quanto chiarito dal T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, con la sentenza 31 maggio 2010, n. 959.
Invero, l’esercizio del potere dell’ordinanza contingibile e urgente, adottata dal sindaco quale ufficiale di Governo, presuppone un’oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva[1]. Detto altrimenti, l’esercizio del potere extra ordinem presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento; situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica che impongono al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento extra ordinem, la cui ratio non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento[2]. Peraltro, siffatto potere non può mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la necessità e l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza di altri poteri per risolvere la questione.
Di contro, in tema di bonifica di aree inquinate, gli artt. 242-244 TUA dettano un’articolata procedura ordinatoria. Infatti, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile dell'inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244, D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253).
Per tali ragioni, il T.A.R. Calabria ha accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia del Demanio avverso l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco per la bonifica di un bacino fluviale, avendo cura di chiarire inoltre che la competenza ad adottare l’ordinanza finalizzata ad assicurare la tutela ambientale è stata assegnata dal legislatore alla Provincia e non al Comune, in ragione dei molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento, i quali normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale.
Pertanto, al Comune spetta solo un apporto partecipativo al procedimento di bonifica dell’area ai sensi art. 244, comma 2, TUA, nella ben diversa veste di Ente esponenziale degli interessi localizzabili sul territorio, interessi la cui concreta tutela viene devoluta ex lege ad altri Enti ed organi[3].
Sotto altro profilo, l’azione amministrativa è stata censurata anche in ordine all’insufficiente istruttoria e al deficit motivazionale.
È infatti noto che in subiecta materia il legislatore ha previsto e sancito una procedura di cooperazione tra il responsabile del danno ambientale e le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela, nonché una cooperazione tra le stesse amministrazioni territorialmente competenti fin anche a coinvolgere lo Stato, specie in ipotesi in cui si tratti di bonifica di aree di interesse nazionale. Sicchè, nei procedimenti amministrativi volti alla bonifica di siti inquinati vi è una maggiore e più profonda valenza dell’istruzione del procedimento al fine di perseguire al meglio con ogni efficacia ed efficienza la tutela dell’ambiente, con l’apporto partecipativo del responsabile dell’inquinamento e del proprietario incolpevole[4] [5].


(Altalex, 10 giugno 2010. Nota di Aurelio Schiavone)
________________


[1] Ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 10; Id., Sez. V, 28 maggio 2007, n. 2109; Id., Sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210, in www.giustizia-amministrativa.it.
[2] Cfr. Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844, in www.giustizia-amministrativa.it.
[3] Si veda, in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 7 febbraio 2008, n. 372, in 
www.giustizia-amministrativa.it.


[4] Si veda, per un ampio commento organico alle procedure di rimozione rifiuti e a quella più complessa della bonifica di aree inquinate, la nota di commento di A.Mezzotero a T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118, in corso di pubblicazione su giurisprudenza di merito, Giuffrè.
[5] In ordine all’apporto partecipativo e alla necessaria comunicazione dell’avvio del procedimento sia in tema di rimozione rifiuti ex art. 192 TUA che di bonifica ex artt. 242-244, si vedano: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254, in www.giustizia-amministrativa.it; in merito alla necessarietà della comunicazione dell’avvio del procedimento in ipotesi di ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 TUA, ex pluribus T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 31 gennaio 2008, n. 64, in www.giustamm.it; in senso conforme, T.A.R. Veneto, sez. III, 23 dicembre 2009, n. 3803, in www.giustizia-amministrativa.it. Si veda, altresì, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 7 maggio 2009, n. 1826, in www.ambientediritto.it; nello stesso senso, T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 772, ivi. Si veda, in dottrina, S. R. Cerruto, Note semi-brevi in tema di bonifiche. Analisi delle principali novità portate dal D.Lgs. n. 152/2006, par. 5, in www.giustizia-amministrativa.it.




T.A.R.
Calabria - Catanzaro
Sezione I
Sentenza 31 maggio 2010, n. 959
(Pres. Romeo, Est. Corrado)




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 254 del 2008, proposto da:
Agenzia del Demanio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la quale è domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;
contro
Comune di Serra D'Aiello;


per l'annullamento dell’ordinanza sindacale di bonifica del sito in agro di Serra d’Aiello.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO


La Procura della Repubblica di Paola in data 22 dicembre 2007 ha comunicato a diversi soggetti pubblici, tra cui il Dirigente Assessorato Ambiente della Provincia di Cosenza e il Sindaco del Comune di Serra d’Aiello, che nel corso di indagini e campionamenti di suolo in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale del fiume Oliva – sx idrauilica- effettuati da tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, per conto dell’Autorità giudiziaria, è stato accertato il superamento del valore di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) per il parametro chimico: rame.
Con ordinanza contingibile ed urgente n. 11/07 del 27 dicembre 2007 il Sindaco del Comune di Serra d’Aiello ha ordinato all’Agenzia del demanio, ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 152/2006, di provvedere alla bonifica del sito in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale del fiume Oliva –sx idraulica.
Detta ordinanza comunale è stata impugnata con il presente ricorso.
Dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva del Comune intimato nonché in ordine alla correttezza della notifica effettuata presso la casa comunale, l’amministrazione ricorrente ha dedotto:
-1 - incompetenza – violazione erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 244, 2° comma, D.Lgs. n. 152 del 2006 (recante “norme in materia ambientale”). Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, 4° e 5° comma e dell’art. 54 , 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; l’impugnato provvedimento sarebbe, infatti, illegittimo, poiché emesso, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006, nell’esercizio di una potestà ascrivibile all’ente Provincia, ma non al Sindaco. Inoltre l’ordinanza sindacale sarebbe stata emanata in mancanza dei presupposti propri del provvedimento contingibile ed urgente.
-2 -mancata comunicazione di avvio del procedimento: art. 7 legge 241/1990 e art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006- Violazione del contraddittorio. Mancanza assoluta di motivazione del provvedimento. Mancanza assoluta di istruttoria. Violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 , l. 241/1990).
L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in dispregio dei fondamentali principi inerenti l’azione amministrativa, che presuppongono il rispetto della garanzie partecipative, l’onere motivazionale, l’espletamento di idonea e congrua istruttoria.

- 3- Violazione dell’articolo 244, d. lgs n. 152/2006. Insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordine di bonifica del sito nei confronti dell’Agenzia del Demanio. Assenza della qualità di proprietario e gestore dell’Agenzia fiscale ricorrente del sito da bonificare. In particolare la ricorrente afferma che l’ordinanza impugnata fa riferimento ad un bacino fluviale che non è né gestito né di proprietà dell’Agenzia del Demanio ricadendo nell’ambito del demanio idrico la cui proprietà e gestione competono alla Regione, ai sensi del d.lgs. 112/1998.
-4 Mancanza assoluta di istruttoria – violazione del principio “chi inquina paga”. Violazione dell’art. 244, comma 2, D. Lgvo n. 152 del 2006: omesso compimento delle opportune indagini “ volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento”.
La P.A. avrebbe illegittimamente posto a carico dell’Agenzia del Demanio la bonifica del sito individuato, senza aver previamente accertato la sussistenza o meno delle responsabilità dell’Amministrazione per l’inquinamento del sito.
Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il disposto dell’articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, espressamente richiamato nell’ordinanza impugnata, a mente del quale: “Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250” .
Alla luce di tale disciplina va accolta la doglianza con cui si rileva la incompetenza del Comune di Serra d’Aiello..
La competenza ad adottare l’ordinanza finalizzata ad assicurare la tutela ambientale è stata infatti assegnata dal legislatore alla Provincia e non al Comune, in ragione verosimilmente dei molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento i quali normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale. Il Comune, quindi, per come espressamente dispone la norma richiamata, non è competente ad emanare l’avversata ordinanza.
Nè detta ordinanza può essere ricondotta, come invece fa l’ente locale, tra le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 117del D. Lgs. 112/1998 ed all’articolo 54 del D. Lgs 267/2000, disciplinate dall’ordinamento per far fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, che impongono al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento “extra ordinem”, la cui “ratio” non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento (ex plurimis: Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). Peraltro, siffatto potere non può mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la necessità e l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza di altri poteri per risolvere la questione: in sostanza, esso presuppone un’oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30.7.2007, n. 10; Sez. V, 28.5.2007, n. 2109; Sez. II, 24.10.2007, n.2210).
Lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente non appare, quindi, legittimamente utilizzabile nella fattispecie di cui alla presente controversia, e cioè per disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato. Per queste ipotesi, infatti, l’articolo 244 appresta una articolata procedura che, in base a quanto si evince dall’ordinanza, non appare rispettata anche per quanto concerne lo specifico profilo della esatta individuazione del responsabile dell’inquinamento registrato.
Infatti, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile dell'inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253).
Il complesso di questa disciplina, conforme al diritto comunitario, appare ispirato al cosiddetto principio del “chi inquina paga”, da intendersi in senso sostanzialistico e che consiste, in definitiva, nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita.
Va quindi precisato, alla luce di tale esigenza di effettività della protezione dell’ambiente, che, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. ( cfr. T.A.R Calabria – Catanzaro 1118/2009).
Per quanto concerne la fattispecie all’attenzione di questo Collegio si osserva che non è stato individuato dall’ente locale il soggetto responsabile dell’inquinamento, ma la detta responsabilità è stata attribuita direttamente all’Agenzia del Demanio in qualità di proprietario, per come individuato dalla Provincia di Cosenza senza “aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento” per come prevede il citato articolo 244.
In verità nell’ordinanza si dà atto che “non è stato possibile individuare il responsabile dell’evento di superamento di concentrazione soglia di contaminazione (CSC): rame”; tuttavia se si tiene conto che l’ordinanza è stata emessa a distanza di appena 5 giorni dalla comunicazione della Procura della Repubblica (senza considerare le festività natalizie) dal rilevato inquinamento, l’asserita impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento non trova effettivo riscontro in alcuna attività istruttoria espletata vista la ristrettezza dei tempi intercosi tra i due atti.
Ne consegue la condivisibilità delle doglianze svolte dalla parte ricorrente anche quanto al profilo dell’insufficiente istruttoria e del deficit motivazionale.
Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va accolto poiché fondato.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore






Ordinanze contingibili ed urgenti e bonifica dei fondi

L'ordinanza di bonifica del sito non rientra fra le ordinanze contingibili ed urgenti

TAR Calabria-Catanzaro, sez. I, sentenza 31.05.2010 n° 959 (Aurelio Schiavone)

L’ordinanza resa dall’Ente comunale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 242-244 del d.lgs. n. 152 del 2006 (TUA) per la bonifica dell’area inquinata non è sussumibile fra le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 112/1998 ed all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), disciplinate dall’ordinamento per far fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
È quanto chiarito dal T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I, con la sentenza 31 maggio 2010, n. 959.
Invero, l’esercizio del potere dell’ordinanza contingibile e urgente, adottata dal sindaco quale ufficiale di Governo, presuppone un’oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva[1]. Detto altrimenti, l’esercizio del potere extra ordinem presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento; situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica che impongono al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento extra ordinem, la cui ratio non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento[2]. Peraltro, siffatto potere non può mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la necessità e l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza di altri poteri per risolvere la questione.
Di contro, in tema di bonifica di aree inquinate, gli artt. 242-244 TUA dettano un’articolata procedura ordinatoria. Infatti, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile dell'inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244, D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253).
Per tali ragioni, il T.A.R. Calabria ha accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia del Demanio avverso l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco per la bonifica di un bacino fluviale, avendo cura di chiarire inoltre che la competenza ad adottare l’ordinanza finalizzata ad assicurare la tutela ambientale è stata assegnata dal legislatore alla Provincia e non al Comune, in ragione dei molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento, i quali normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale.
Pertanto, al Comune spetta solo un apporto partecipativo al procedimento di bonifica dell’area ai sensi art. 244, comma 2, TUA, nella ben diversa veste di Ente esponenziale degli interessi localizzabili sul territorio, interessi la cui concreta tutela viene devoluta ex lege ad altri Enti ed organi[3].
Sotto altro profilo, l’azione amministrativa è stata censurata anche in ordine all’insufficiente istruttoria e al deficit motivazionale.
È infatti noto che in subiecta materia il legislatore ha previsto e sancito una procedura di cooperazione tra il responsabile del danno ambientale e le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela, nonché una cooperazione tra le stesse amministrazioni territorialmente competenti fin anche a coinvolgere lo Stato, specie in ipotesi in cui si tratti di bonifica di aree di interesse nazionale. Sicchè, nei procedimenti amministrativi volti alla bonifica di siti inquinati vi è una maggiore e più profonda valenza dell’istruzione del procedimento al fine di perseguire al meglio con ogni efficacia ed efficienza la tutela dell’ambiente, con l’apporto partecipativo del responsabile dell’inquinamento e del proprietario incolpevole[4] [5].

(Altalex, 10 giugno 2010. Nota di Aurelio Schiavone)
________________

[1] Ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 10; Id., Sez. V, 28 maggio 2007, n. 2109; Id., Sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210, in www.giustizia-amministrativa.it.
[2] Cfr. Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844, in www.giustizia-amministrativa.it.
[3] Si veda, in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 7 febbraio 2008, n. 372, in 
www.giustizia-amministrativa.it.

[4] Si veda, per un ampio commento organico alle procedure di rimozione rifiuti e a quella più complessa della bonifica di aree inquinate, la nota di commento di A.Mezzotero a T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118, in corso di pubblicazione su giurisprudenza di merito, Giuffrè.
[5] In ordine all’apporto partecipativo e alla necessaria comunicazione dell’avvio del procedimento sia in tema di rimozione rifiuti ex art. 192 TUA che di bonifica ex artt. 242-244, si vedano: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254, in www.giustizia-amministrativa.it; in merito alla necessarietà della comunicazione dell’avvio del procedimento in ipotesi di ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 TUA, ex pluribus T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 31 gennaio 2008, n. 64, in www.giustamm.it; in senso conforme, T.A.R. Veneto, sez. III, 23 dicembre 2009, n. 3803, in www.giustizia-amministrativa.it. Si veda, altresì, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 7 maggio 2009, n. 1826, in www.ambientediritto.it; nello stesso senso, T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 772, ivi. Si veda, in dottrina, S. R. Cerruto, Note semi-brevi in tema di bonifiche. Analisi delle principali novità portate dal D.Lgs. n. 152/2006, par. 5, in www.giustizia-amministrativa.it.


T.A.R.
Calabria - Catanzaro
Sezione I
Sentenza 31 maggio 2010, n. 959
(Pres. Romeo, Est. Corrado)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 254 del 2008, proposto da:
Agenzia del Demanio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la quale è domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;
contro
Comune di Serra D'Aiello;

per l'annullamento dell’ordinanza sindacale di bonifica del sito in agro di Serra d’Aiello.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La Procura della Repubblica di Paola in data 22 dicembre 2007 ha comunicato a diversi soggetti pubblici, tra cui il Dirigente Assessorato Ambiente della Provincia di Cosenza e il Sindaco del Comune di Serra d’Aiello, che nel corso di indagini e campionamenti di suolo in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale del fiume Oliva – sx idrauilica- effettuati da tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, per conto dell’Autorità giudiziaria, è stato accertato il superamento del valore di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) per il parametro chimico: rame.
Con ordinanza contingibile ed urgente n. 11/07 del 27 dicembre 2007 il Sindaco del Comune di Serra d’Aiello ha ordinato all’Agenzia del demanio, ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 152/2006, di provvedere alla bonifica del sito in agro di Serra d’Aiello – bacino fluviale del fiume Oliva –sx idraulica.
Detta ordinanza comunale è stata impugnata con il presente ricorso.
Dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva del Comune intimato nonché in ordine alla correttezza della notifica effettuata presso la casa comunale, l’amministrazione ricorrente ha dedotto:
-1 - incompetenza – violazione erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 244, 2° comma, D.Lgs. n. 152 del 2006 (recante “norme in materia ambientale”). Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, 4° e 5° comma e dell’art. 54 , 2° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; l’impugnato provvedimento sarebbe, infatti, illegittimo, poiché emesso, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006, nell’esercizio di una potestà ascrivibile all’ente Provincia, ma non al Sindaco. Inoltre l’ordinanza sindacale sarebbe stata emanata in mancanza dei presupposti propri del provvedimento contingibile ed urgente.
-2 -mancata comunicazione di avvio del procedimento: art. 7 legge 241/1990 e art. 192, comma 3 d. lgs. n. 152/2006- Violazione del contraddittorio. Mancanza assoluta di motivazione del provvedimento. Mancanza assoluta di istruttoria. Violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 , l. 241/1990).
L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in dispregio dei fondamentali principi inerenti l’azione amministrativa, che presuppongono il rispetto della garanzie partecipative, l’onere motivazionale, l’espletamento di idonea e congrua istruttoria.
- 3- Violazione dell’articolo 244, d. lgs n. 152/2006. Insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordine di bonifica del sito nei confronti dell’Agenzia del Demanio. Assenza della qualità di proprietario e gestore dell’Agenzia fiscale ricorrente del sito da bonificare. In particolare la ricorrente afferma che l’ordinanza impugnata fa riferimento ad un bacino fluviale che non è né gestito né di proprietà dell’Agenzia del Demanio ricadendo nell’ambito del demanio idrico la cui proprietà e gestione competono alla Regione, ai sensi del d.lgs. 112/1998.
-4 Mancanza assoluta di istruttoria – violazione del principio “chi inquina paga”. Violazione dell’art. 244, comma 2, D. Lgvo n. 152 del 2006: omesso compimento delle opportune indagini “ volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento”.
La P.A. avrebbe illegittimamente posto a carico dell’Agenzia del Demanio la bonifica del sito individuato, senza aver previamente accertato la sussistenza o meno delle responsabilità dell’Amministrazione per l’inquinamento del sito.
Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il disposto dell’articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, espressamente richiamato nell’ordinanza impugnata, a mente del quale: “Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250” .
Alla luce di tale disciplina va accolta la doglianza con cui si rileva la incompetenza del Comune di Serra d’Aiello..
La competenza ad adottare l’ordinanza finalizzata ad assicurare la tutela ambientale è stata infatti assegnata dal legislatore alla Provincia e non al Comune, in ragione verosimilmente dei molteplici interessi pubblici coinvolti in episodi di inquinamento i quali normalmente trascendono l’ambito territoriale comunale. Il Comune, quindi, per come espressamente dispone la norma richiamata, non è competente ad emanare l’avversata ordinanza.
Nè detta ordinanza può essere ricondotta, come invece fa l’ente locale, tra le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 117del D. Lgs. 112/1998 ed all’articolo 54 del D. Lgs 267/2000, disciplinate dall’ordinamento per far fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, che impongono al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare tale strumento “extra ordinem”, la cui “ratio” non consiste tanto nell’imprevedibilità dell’evento, quanto nell’impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi normali offerti dall’ordinamento (ex plurimis: Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844). Peraltro, siffatto potere non può mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l’utilizzo, quali appunto la necessità e l’urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza di altri poteri per risolvere la questione: in sostanza, esso presuppone un’oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30.7.2007, n. 10; Sez. V, 28.5.2007, n. 2109; Sez. II, 24.10.2007, n.2210).
Lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente non appare, quindi, legittimamente utilizzabile nella fattispecie di cui alla presente controversia, e cioè per disporre in ordine alla bonifica di un sito inquinato. Per queste ipotesi, infatti, l’articolo 244 appresta una articolata procedura che, in base a quanto si evince dall’ordinanza, non appare rispettata anche per quanto concerne lo specifico profilo della esatta individuazione del responsabile dell’inquinamento registrato.
Infatti, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava, in primo luogo, sull'effettivo responsabile dell'inquinamento, responsabile che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253).
Il complesso di questa disciplina, conforme al diritto comunitario, appare ispirato al cosiddetto principio del “chi inquina paga”, da intendersi in senso sostanzialistico e che consiste, in definitiva, nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita.
Va quindi precisato, alla luce di tale esigenza di effettività della protezione dell’ambiente, che, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. ( cfr. T.A.R Calabria – Catanzaro 1118/2009).
Per quanto concerne la fattispecie all’attenzione di questo Collegio si osserva che non è stato individuato dall’ente locale il soggetto responsabile dell’inquinamento, ma la detta responsabilità è stata attribuita direttamente all’Agenzia del Demanio in qualità di proprietario, per come individuato dalla Provincia di Cosenza senza “aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento” per come prevede il citato articolo 244.
In verità nell’ordinanza si dà atto che “non è stato possibile individuare il responsabile dell’evento di superamento di concentrazione soglia di contaminazione (CSC): rame”; tuttavia se si tiene conto che l’ordinanza è stata emessa a distanza di appena 5 giorni dalla comunicazione della Procura della Repubblica (senza considerare le festività natalizie) dal rilevato inquinamento, l’asserita impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento non trova effettivo riscontro in alcuna attività istruttoria espletata vista la ristrettezza dei tempi intercosi tra i due atti.
Ne consegue la condivisibilità delle doglianze svolte dalla parte ricorrente anche quanto al profilo dell’insufficiente istruttoria e del deficit motivazionale.
Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va accolto poiché fondato.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Anna Corrado, Referendario, Estensore



venerdì 11 giugno 2010

In ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute, il danneggiato ha l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle predette immissioni e i danni derivati alla sua salute(10/06/2010)Cassazione Civile, Sezione III, 10 dicembre 2009 n. 25820

I rumori molesti provenienti dai vicini, anche se eccedono la normale tollerabilità, non sempre garantiscono alla vittima il diritto al risarcimento del danno.

Nella sentenza si legge:
"Nonostante alcune oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute da immissioni sonore, ritiene il Collegio che nel caso di specie l'attuale ricorrente avesse l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle immissioni e i danni derivati alla sua salute.

La Corte territoriale ha correttamente osservato che la accertata intollerabilità delle immissioni non esonerava affatto il molestato dall'onere di provare una specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri "fastidi" naturalmente conseguenti alle immissioni moleste.

La decisione della Corte romana e' del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non e' riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ne' il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa" - in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale - permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cass. 12 giugno 2008 n. 15814).

In termini più generali può affermarsi che il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno - conseguenza e non già un danno-evento, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato "in re ipsa"."
In ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute, il danneggiato ha l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle predette immissioni e i danni derivati alla sua salute(10/06/2010)Cassazione Civile, Sezione III, 10 dicembre 2009 n. 25820
I rumori molesti provenienti dai vicini, anche se eccedono la normale tollerabilità, non sempre garantiscono alla vittima il diritto al risarcimento del danno.
Nella sentenza si legge:
"Nonostante alcune oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute da immissioni sonore, ritiene il Collegio che nel caso di specie l'attuale ricorrente avesse l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle immissioni e i danni derivati alla sua salute.
La Corte territoriale ha correttamente osservato che la accertata intollerabilità delle immissioni non esonerava affatto il molestato dall'onere di provare una specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri "fastidi" naturalmente conseguenti alle immissioni moleste.
La decisione della Corte romana e' del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non e' riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ne' il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa" - in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale - permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cass. 12 giugno 2008 n. 15814).
In termini più generali può affermarsi che il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno - conseguenza e non già un danno-evento, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato "in re ipsa"."

lunedì 7 giugno 2010

I diversi tipi di ravvedimento


 
a cura Salvina Morina e Tonino Morina






Sono diversi i tipi di ravvedimento individuati dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Con il ravvedimento, i contribuenti possono sanare:


· il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo; attenzione: il ravvedimento è possibile solo per i tributi; non si possono cioè sanare i mancati pagamenti dei contributi Inps, anche se si versano con lo stesso modello F24;


· le violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso; ad esempio, l’omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze;


· gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo; le irregolarità sanabili sono di due tipi:


a) errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta; la sanzione del 30 per cento della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;


b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile; la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 10 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;


· la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.






Entro 90 giorni la sanzione minima di 258 euro si riduce a un dodicesimo


I contribuenti che presentano l’Unico entro 90 giorni dalla scadenza possono valersi del ravvedimento spontaneo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall’articolo 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009. La lettera c) del suo comma 1 dispone: “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza … ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omissione della prese ntazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ….”.
I diversi tipi di ravvedimento

 
a cura Salvina Morina e Tonino Morina



Sono diversi i tipi di ravvedimento individuati dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Con il ravvedimento, i contribuenti possono sanare:

· il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo; attenzione: il ravvedimento è possibile solo per i tributi; non si possono cioè sanare i mancati pagamenti dei contributi Inps, anche se si versano con lo stesso modello F24;

· le violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso; ad esempio, l’omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze;

· gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo; le irregolarità sanabili sono di due tipi:

a) errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta; la sanzione del 30 per cento della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile; la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 10 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;

· la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.



Entro 90 giorni la sanzione minima di 258 euro si riduce a un dodicesimo

I contribuenti che presentano l’Unico entro 90 giorni dalla scadenza possono valersi del ravvedimento spontaneo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall’articolo 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009. La lettera c) del suo comma 1 dispone: “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza … ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omissione della prese ntazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ….”.

venerdì 4 giugno 2010

Le nuove frontiere del Diritto. danno da tradimento

Violazione dell’obbligo di fedeltà e danno esistenziale


Tribunale Rovigo, sez. Adria, ordinanza 11.05.2010 (Manuela Rinaldi)


Risarcimento del danno esistenziale a causa del tradimento e sequestro conservativo ante causam... è possibile?



Sembra di no...


Così, a quanto pare, ha stabilito con l'ordinanza 11 maggio 2010 il giudice Martinelli del Tribunale di Rovigo decidendo in merito ad una richiesta di sequestro conservativo da parte dell’ex coniuge per un “danno esistenziale” derivante, appunto, da violazione dell’obbligo di fedeltà (già peraltro causa di addebito della separazione giudiziale) .


La vicenda era questa: l’ex coniuge aveva richiesto l’emissione di un sequestro conservativo ante causam nei confronti della moglie, in quanto asseriva di vantare un diritto di credito per: a) spese legali (in riferimento ad alcuni giudizi intercorsi tra le parti), b) danno patrimoniale (in quanto costretto a trovare in locazione altro alloggio a seguito dell’assegnazione della casa coniugale alla moglie) e c) danno esistenziale per violazione dell’obbligo di fedeltà.



Sempre più spesso nelle cause di separazione si discutono gli effetti del tradimento.



Il discorso del risarcimento danni è diverso; il risarcimento può essere riconosciuto se l’infedeltà ha causato una compromissione della salute psichica, ad esempio una grave depressione, al coniuge offeso.



In questo caso si parla di danno biologico; ma esiste ancora un’altra ipotesi, è quella del danno esistenziale che si concreta nella violazione del diritto che ognuno ha ad una vita serena.



Il tema del risarcimento del danno da illeciti compiuti tra le mura domestiche, infatti, anima da non molti anni sia dottrina che giurisprudenza: la Cassazione non molto tempo fa aprì la strada a tale tipo di contenzioso.


Nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801 la Suprema Corte mise un punto fermo sulla questione della cumulabilità dei rimedi di carattere familiare e dell’azione risarcitoria.



Nella decisione de qua venne riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge (superando la teoria dell’autonomia e indipendenza delle regole giuridiche che governano la famiglia….così si legge nella sentenza in oggetto…) non associando alla violazione dei doveri familiari tout court il danno, ma riconoscendo che, qualora tale condotta vada a ledere diritti fondamentali della persona, deve essere assicurata la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la stessa tutela che l’ordinamento riconosce fuori dall’ambito familiare.


Nella sentenza in commento si legge testualmente che “…………Questa autorità in altra sede ha altresì ritenuto che il monito della Corte (SU 2008) andasse recepito non solo nello sforzo interpretativo di non duplicare le voci di danno, ma anche nella reiezione di categorie di pregiudizio prive di precisi limiti contenutistici e vacui riferimenti normativi. Per tale motivo non si ritiene sufficiente invocare genericamente la precettività dell’art. 2 della Costituzione per consentire l’integrazione dell’art. 2059 c.c. e rispettare la scelta normativa – più volte giustificata dalla Corte Costituzionale – di mantenere in subiecta materia la riserva di legge.


L’art. 2 della Carta Costituzionale non tipizza i diritti inviolabili della persona, rimessi alla determinazione della coscienza sociale di cui la giurisprudenza sarebbe soggetto recipiente, né indica una soglia di lesione minima, la cui determinazione ancora una volta viene rimessa alla coscienza sociale, sicché la originaria costruzione dogmatica richiamata non può ritenersi rispettosa del principio di tipicità né tanto meno quello della riserva di legge, poiché la norma in bianco sarebbe, per così dire, riempita nel suo contenuto attraverso l’applicazione di un’altra disposizione che a sua volta si presenta come “norma in bianco”, destinata ad essere integrata dalla coscienza sociale”.




Precedenti giurisprudenziali



Tribunale di Monza 11 marzo 2009, n. 818



La pronuncia di addebito non consegue automaticamente alla sussistenza di una o anche più violazioni degli obblighi coniugali, ma richiede l’ulteriore accertamento dell’esclusivo rapporto causale tra tali violazioni e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.


La dichiarazione di addebito in capo a un coniuge non legittima di per sé alcuna forma risarcitoria nei confronti dell’altro, in quanto la domanda per il risarcimento di danni da violazione di obblighi coniugali trova fondamento nell’art. 2043 c.c. e non già nell’art. 151 c.c..


In ogni caso non qualsiasi violazione dei doveri familiari può giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale, e perché tale danno sia risarcibile non è sufficiente che il fatto che lo ha cagionato sia ingiusto, ma è necessario che il fatto stesso incida su un interesse costituzionalmente protetto (Lex 24 & Repertorio 24, Conformi: Tribunale di Monza 1 dicembre 2008, n. 3270, 9 settembre 2008, n. 230).


In materia di separazione personale, la sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c. non è condizione sufficiente ai fini di una pronuncia di addebito, attesa la necessità di accertare in maniera rigorosa l’esistenza di una situazione di imputabilità a uno dei coniugi di comportamenti coscienti e volontari che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, nonché il nesso di causalità tra detti comportamenti e l’insorgere della crisi coniugale (Cass. 28 maggio 2008, n. 14042, in Lex 24 & Repertorio 24).



Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi del matrimonio (Cass. 5 settembre 2008, n. 22545, in Lex 24 & Repertorio 24; Cass. 5 febbraio 2008, n. 2740, in Lex 24 & Repertorio 24).



Tribunale di Venezia (3 luglio 2006 in www.personaedanno.it): il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappo”), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.





Corte d’Appello di Brescia, 5 giugno 2007 in Giur. it, 2008, p. 899: ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà, ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma - disconosciuta dal Giudice di seconde cure - sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.



Tribunale di Milano 4 giugno 2002


Pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito a uno di essi, è ipotizzabile a carico di quest’ultimo una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., in quanto inadempiente ai doveri coniugali, ove venga accertata sia l’obiettiva gravità della condotta assunta dall’agente in violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio, sia la sussistenza di un danno oggettivo conseguente a carico dell’altro coniuge e la sua riconducibilità in sede eziologica non già alla crisi coniugale in quanto tale ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva dell’agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più dei doveri coniugali (Guida al Diritto, 2002, n. 24).


(Altalex, 28 maggio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)




Tribunale di Rovigo


Sezione Adria


Ordinanza 11 maggio 2010



Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 4 maggio 2010, nella causa n. 110/2010 R.G.,



ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


K. ha chiesto l’emissione di un sequestro conservativo ante causam nei confronti dell’ex coniuge X., prospettando un diritto di credito di complessivi € 337.116,76, dei quali € 16.434,48 a titolo di credito per le spese legali liquidate in riferimento ai giudizi intercorsi tra le parti, € 120.682,28 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla necessità di trovare un alloggio in locazione a causa dell’utilizzo esclusivo della resistente della casa in comproprietà e € 200.000,00 a titolo di “danno esistenziale” per violazione dell’obbligo di fedeltà, circostanza che aveva determinato la fine del rapporto amoroso e portato all’addebito della separazione giudiziale ad opera del Tribunale di Rovigo e della Corte di Appello di Venezia.



Lette le difese di parte resistente si ritiene non fondato il ricorso.



Occorre premettere che la tematica predominante il ricorso e in questa sede sommariamente affrontata è oggetto di continui mutamenti di indirizzo giurisprudenziale, di decisioni, per così dire, ondivaghe.


Rimanendo nei confini che il giudizio cautelare a cognizione sommaria impone, si può, infatti, evidenziare come i provvedimenti di merito citati dalle parti (in particolare Tribunale Milano, 4 giugno 2002, Tribunale di Venezia, 3 luglio 2006) si siano fondati su un assunto giuridico rigettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le note sentenze dell’11 novembre 2008 (n. 26972 e ss.): il riconoscimento della autonoma valenza ed autonomia concettuale del “danno esistenziale”, qualificato quale peggioramento della qualità della vita della persona che ha subito un evento lesivo, giuridicamente fondato sull’integrazione della generale disposizione del neminem ledere (art. 2043 c.c.) da parte dell’art. 2 della Carta Costituzionale.


Orbene, la Suprema Corte ha, in un pregevole intento di reconductio ad unitatem, affermato la bipolarità del sistema risarcitorio, fondato sul binomio danno patrimoniale-danno non patrimoniale, riportando nell’alveo dell’art. 2059 c.c. tutte le possibili ipotesi di pregiudizio privo di immediata valenza patrimoniale. Nel far ciò, ribadendo la tradizionale qualifica di norma chiusa dell’art. 2059 c.c. – contrariamente a quanto riconosciuto all’art. 2043 c.c., definita quale norma in bianco il cui precetto è integrabile dalle disposizioni normative “panordinamentali” – la Corte di Cassazione ha ricordato come le disposizioni legislative che riconoscono il risarcimento del danno non patrimoniale siano l’art. 185 c.p., le norme di rango costituzionale e le altre ipotesi di rango ordinario ove tale riconoscimento sia espressamente contenuto (l’art. 2 della l. n. 117 del 13 aprile 1988, in materia di illegittima detenzione, l’art. 2 della l. n. 89 del 24 marzo 2001, in materia di eccessiva durata dei processi giudiziari, l’art. 29 della l. n. 675 del 31 dicembre 1996, in materia di illegittima acquisizione e disposizione dei dati personali e l’art. 44 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 in materia di atti discriminatori per ragioni razziali, religiose o etniche).



Da ciò deriva che deve essere assolutamente smentita l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale la violazione delle obbligazioni derivanti dagli artt. 143 e ss. c.c. possa integrare in sé un’ipotesi di risarcibilità del prospettato “danno esistenziale”.



Questa autorità in altra sede ha altresì ritenuto che il monito della Corte andasse recepito non solo nello sforzo interpretativo di non duplicare le voci di danno, ma anche nella reiezione di categorie di pregiudizio prive di precisi limiti contenutistici e vacui riferimenti normativi. Per tale motivo non si ritiene sufficiente invocare genericamente la precettività dell’art. 2 della Costituzione per consentire l’integrazione dell’art. 2059 c.c. e rispettare la scelta normativa – più volte giustificata dalla Corte Costituzionale – di mantenere in subiecta materia la riserva di legge.



L’art. 2 della Carta Costituzionale non tipizza i diritti inviolabili della persona, rimessi alla determinazione della coscienza sociale di cui la giurisprudenza sarebbe soggetto recipiente, né indica una soglia di lesione minima, la cui determinazione ancora una volta viene rimessa alla coscienza sociale, sicché la originaria costruzione dogmatica richiamata non può ritenersi rispettosa del principio di tipicità né tanto meno quello della riserva di legge, poiché la norma in bianco sarebbe, per così dire, riempita nel suo contenuto attraverso l’applicazione di un’altra disposizione che a sua volta si presenta come “norma in bianco”, destinata ad essere integrata dalla coscienza sociale.
 
Sarà, dunque, riservata alla sede di merito la verifica se la condotta ascritta alla resistente possa dirsi violatrice di altre disposizioni di rango costituzionale, rilevando come la parte ricorrente abbia fatto solo un generico riferimento all’art. 29, disposizione che sembra, tuttavia, riferirsi ad una tutela del nucleo familiare rispetto a condotte di “terzi”.



Né allo stato si è prospettata una lesione della dignità o di altro diritto della personalità determinato e riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.



La Corte di Cassazione, nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ha – in linea con quanto testé esplicitato - riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge (superando la c.d. teoria dell’autonomia e indipendenza delle regole giuridiche che governano la famiglia) non associando alla violazione dei doveri familiari tout court il danno, bensì riconoscendo che, qualora tale condotta leda diritti fondamentali della persona, deve essere assicurata la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la stessa tutela che l’ordinamento riconosce fuori dall’ambito familiare (“Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare; e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.”).



Quanto premesso consente di evidenziare profili di perplessità in ordine al fumus del riconoscimento del danno non patrimoniale come invocato.



In ogni caso, nell’ipotesi in cui il danno de quo fosse provato, riconosciuto e liquidato, non può il Giudice esimersi anche da una valutazione del prevedibile quantum posto che il periculum in mora del sequestro conservativo coincide con la prevedibile infruttuosità del riconoscimento del diritto di credito alla conclusione del giudizio di merito e, dunque, deve operarsi un giudizio di valore e bilanciamento tra il riconoscibile danno e le capacità patrimoniali dell’ipotetico debitore.






Senza alcuna intenzione di indicare in questa sede una somma di denaro, si evidenzia come il precedente citato da entrambe le parti (Tribunale di Milano del 4 giugno 2002) si qualifichi per una condotta ascritta all’autore dell’illecito assai grave, consistita non solo e non tanto nella violazione dei doveri di fedeltà, quanto in “un comportamento non certo episodico ed occasionale, ma protrattosi per mesi ed accompagnato da esplicite affermazioni dell’agente di aperto disinteresse per le sorti ed i bisogni della moglie e del figlio nascituro […] in concomitanza con i suoi frequentissimi allontanamenti da casa […] condotte apertamente e finanche platealmente abbandoniche nei riguardi del coniuge in condizione di particolare fragilità e bisognoso di assistenza e sostegno morale ed affettivo per via del suo stato di gravidanza” e tuttavia sia stata riconosciuta la somma di £ 10.000.000.



In altro precedente del Tribunale di Venezia (3 luglio 2006 in www.personaedanno.it) il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappo”), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.

Altro precedente (Corte d’Appello di Brescia, 5 giugno 2007 in giur. it, 2008, p. 899) ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà, ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma – disconosciuta dal Giudice di seconde cure – sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.


Infine, nell’ambito di una valutazione totalmente equitativa non potrà non richiamarsi l’indicazione orientativa delle c.d. tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. Nel caso di perdita di un figlio, massima espressione dello stravolgimento della vita di una persona e di sofferenza, le tabelle in uso presso questa autorità indicano un compasso da € 100.000,00 a € 300.000,00.



Evidenziati questi profili, deve ulteriormente osservarsi come la voce di danno indicata a p. 9 del ricorso (titoli in comunione) non sia stata riportata nella ricostruzione della richiesta risarcitoria di cui a p. 11, sicché non deve essere presa in considerazione. Incidentalmente si osserva come non vi sia prova dell’eventuale credito del ricorrente, il quale allo stato è meramente affermato.


Non sussiste neppure un fumus di fondatezza della domanda di riconoscimento del danno patrimoniale pari ad € 120.682,28, derivante dalla necessità di locare un appartamento a causa dell’utilizzo da parte della moglie della casa coniugale. Non solo, infatti, manca qualsivoglia prova del fatto che K. abbia effettivamente sostenuto tale costo, ovvero di un danno, ma la condotta neppure può esser sussunta nella fattispecie illecita, poiché l’utilizzo della casa coniugale è legalmente giustificata da provvedimenti giudiziali susseguitisi dopo la cessazione della convivenza (ordinanza presidenziale del 2002, doc. 4 del fascicolo di parte resistente; sentenza di separazione, doc. 1 del fascicolo di parte resistente;)


Resta, dunque, un credito derivante dalle spese liquidate in sede giudiziaria pari ad € 16.434,48.


Rapportato al credito indicato e al presumibile ed eventuale danno non patrimoniale, deve essere negato qualsivoglia profilo di periculum in mora.


In primo luogo è documentalmente provato un credito di X. per l’importo € 2.246,62, per spese di consulenza tecnica d’ufficio anticipate durante il giudizio di primo grado di separazione (doc. 6 del fascicolo di parte resistente), secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) e, a livello di cognizione sommaria, un ulteriore credito di € 4.301,66 per importi di spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario (come previsto al p. 4 del dispositivo della sentenza di separazione), per le quali non si legge nella sentenza fosse necessario il preventivo assenso dell’altro coniuge (sulla necessità, straordinarietà dei lavori eseguiti dalla resistente sull’immobile in comproprietà non si ritiene di poter prendere posizione, difettando allo stato la prova del diritto di credito, del reale importo e della causale).



In secondo luogo vi è un’iscrizione ipotecaria a favore del ricorrente per l’importo vantato a titolo di spese legali (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente) che garantisce il diritto di credito.


In terzo luogo vi è una comprovata e non contestata capienza patrimoniale della resistente evincibile dalla dichiarazione dei redditi della resistente ove dal quadro RB (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte resistente) si evince la titolarità (rectius contitolarità) di un immobile adibito ad abitazione, di uno studio, di altri quattro immobili e di un garage; a ciò aggiungasi la documentata capacità reddituale (pari ad una media di € 105.000,00 annui negli ultimi tre) e la con titolarità di ulteriori quattro beni immobili acquisita recentemente per successione della madre (doc. 10 del fascicolo di parte resistente).



Infine, deve evidenziarsi come non vi sia alcun elemento istruttorio dal quale evincere una volontà della resistente di sottrarsi al pagamento dei propri debiti: non è stato alienato alcun bene, né compiuto un atto prodromico o di altra natura idoneo a diminuire la garanzia patrimoniale (cfr. Cass., 13 febbraio 2002, n. 2081: “la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio”).

In conclusione il ricorso cautelare deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali parametrate al valore della domanda.



P.Q.M.



A) RESPINGE il ricorso per sequestro ante causam;


B) CONDANNA K. alla rifusione delle spese processuali sostenute da X., quantificate in € 1.570,00 per diritti, € 3.250,00 per onorari, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi alle parti.



Adria, 11 maggio 2010



IL GIUDICE



Dott. Mauro Martinelli






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