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Le aree destinate a parcheggio dei veicoli. legislazioni e normative

Le aree destinate a parcheggio dei veicoli, legislazioni e normative Breve descrizione della evoluzione storica della  normativa riguardanti tale aree Innanzitutto, per area destinata a parcheggio si  intende quella porzione di suolo, posta sia in  superficie che nel sottosuolo degli edifici, necessaria  alla sosta, alla manovra o all'accesso dei veicoli .  La disciplina giuridica di tale aree è stata caratterizzata  da vari interventi legislativi, che si sono succeduti  nel tempo, nonchè da un forte dibattito dottrinale  e giurisprudenziale che sembra non essere ancora  terminato. La legge 267 del 1967 (Legge Ponte) Il primo intervento legislativo finalizzato a  disciplinare organicamente la materie venne  posto in essere con la legge 765/1967  (Legge Ponte) che prevedeva, all'art 18,  che le costruzioni realizzate in seguito  alla data del 1 settembre 1967 fossero  provviste di spazi destinati a parcheggio...

Le aree destinate a parcheggio dei veicoli. legislazioni e normative

Le aree destinate a parcheggio dei veicoli, legislazioni e normative Breve descrizione della evoluzione storica della  normativa riguardanti tale aree Innanzitutto, per area destinata a parcheggio si  intende quella porzione di suolo, posta sia in  superficie che nel sottosuolo degli edifici, necessaria  alla sosta, alla manovra o all'accesso dei veicoli .  La disciplina giuridica di tale aree è stata caratterizzata  da vari interventi legislativi, che si sono succeduti  nel tempo, nonchè da un forte dibattito dottrinale  e giurisprudenziale che sembra non essere ancora  terminato. La legge 267 del 1967 (Legge Ponte) Il primo intervento legislativo finalizzato a  disciplinare organicamente la materie venne  posto in essere con la legge 765/1967  (Legge Ponte) che prevedeva, all'art 18,  che le costruzioni realizzate in seguito  alla data del 1 settembre 1967 fossero  provviste ...

...Comportamenti virtuosi dagli Ordini ......

Gratuito patrocinio Data Pubblicazione 25/9/2009 Articolo tratto da: Italia Oggi L'Ordine di Torino si è affidato a una società di factoring Recuperati 100 mila euro dallo stato Per la prima volta in Italia un Ordine degli avvocati, quello di Torino, si è fatto coordinatore di un'operazione di factoring, ossia di cessione del credito vantato nei confronti dello Stato da numerosi avvocati che lamentano forti ritardi nel pagamento delle loro prestazioni professionali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato e al momento, in via sperimentale, l'operazione ha riguardato 12 avvocati per complessivi 100 mila euro che sono ora stati liquidati ai diretti interessati. Secondo le stime dell'Oua, l'organismo unitario dell'avvocatura, sarebbero 5 mila avvocati in attesa di circa 10 milioni di euro di parcelle per il gratuito patrocinio non pagate dallo stato (si veda ItaliaOggi del 29 luglio 2009). I compensi sono relativi a parcelle mai pagate da più di un anno o...

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Gratuito patrocinio Data Pubblicazione 25/9/2009 Articolo tratto da: Italia Oggi L'Ordine di Torino si è affidato a una società di factoring Recuperati 100 mila euro dallo stato Per la prima volta in Italia un Ordine degli avvocati, quello di Torino, si è fatto coordinatore di un'operazione di factoring, ossia di cessione del credito vantato nei confronti dello Stato da numerosi avvocati che lamentano forti ritardi nel pagamento delle loro prestazioni professionali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato e al momento, in via sperimentale, l'operazione ha riguardato 12 avvocati per complessivi 100 mila euro che sono ora stati liquidati ai diretti interessati. Secondo le stime dell'Oua, l'organismo unitario dell'avvocatura, sarebbero 5 mila avvocati in attesa di circa 10 milioni di euro di parcelle per il gratuito patrocinio non pagate dallo stato (si veda ItaliaOggi del 29 luglio 2009). I compensi sono relativi a parcelle mai pagate da più di un anno o...
Disservizi subiti dagli utenti in costanza di rapporto di abbonamento con il fornitore telefonico: excursus normativo e giurisprudenziale Giorgio Vanacore avvocato in Napoli giorgiovanacoreavv@libero.it 1. - E’ noto che il cd. contratto di abbonamento telefonico sia dalla giurisprudenza inquadrato nella somministrazione (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 1998 n. 1104, id., 30 dicembre 1994 n. 546; Cass. 28 maggio 2004 n. 10313, idd., 2 dicembre 2002 n. 17041, 29 aprile 1997 n. 3686 Cass. 29 novembre 1978 n. 5613, Trib. Roma 23 marzo 1987 [ord.], Giud. pace Pomigliano d’Arco 22 marzo 2007, Giud. pace Torre Annunziata 14 novembre 2005), la dove la dottrina lo inserisce nell’appalto di servizi (Di Fazio, Sulla natura del contratto di abbonamento telefonico, Temi Rom., 1972, 622 e ss., Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, Comm. Scialoja - Branca, artt. 1556 - 1570, Bologna - Roma, 1970). Trattasi, in entrambi i casi, di contratto a prestazioni corrispettive e per adesio...