Impugnazione cartelle esattoriali - giudice competente - giudice del rapporto sottostante - infrazioni valutarie - giudice ordinario Nel caso di infrazioni valutarie, la cartella esattoriale deve essere impugnata avanti al Giudice ordinario e non innanzi al Giudice tributario. Il fatto che la cartella esattoriale non contenga puntuali indicazioni circa la fonte del credito fatto valere può rendere inidoneo l’atto a determinare il decorso dei termini di impugnazione o costituire fonte di responsabilità civile per il concessionario, ma non incide sulla giurisdizione. (1) (1) In materia di giurisdizione delle Commissioni tributarie, si veda Cassazione civile, SS.UU, 11082/2007 e Cassazione civile , SS.UU., 11077/2007 . (Fonte: Altalex Massimario 17/2008 ) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza 6 novembre 2007 – 8 febbraio 2008, n. 3001 (Presidente Carbone – Relatore Cicala) Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 12 giugno 1998, T.P. impugnava nei confronti d...
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Impugnazione cartelle esattoriali - giudice competente - giudice del rapporto sottostante - infrazioni valutarie - giudice ordinario Nel caso di infrazioni valutarie, la cartella esattoriale deve essere impugnata avanti al Giudice ordinario e non innanzi al Giudice tributario. Il fatto che la cartella esattoriale non contenga puntuali indicazioni circa la fonte del credito fatto valere può rendere inidoneo l’atto a determinare il decorso dei termini di impugnazione o costituire fonte di responsabilità civile per il concessionario, ma non incide sulla giurisdizione. (1) (1) In materia di giurisdizione delle Commissioni tributarie, si veda Cassazione civile, SS.UU, 11082/2007 e Cassazione civile , SS.UU., 11077/2007 . (Fonte: Altalex Massimario 17/2008 ) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza 6 novembre 2007 – 8 febbraio 2008, n. 3001 (Presidente Carbone – Relatore Cicala) Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 12 giugno 1998, T.P. impugnava nei confronti d...
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05.05.2008 Nelle obbligazioni verso i terzi del condominio si applica il principio di parziarietà Le Sezioni unite della S.C. hanno risolto il contrasto sulla natura delle obbligazioni dei singoli condomini in ordine alla responsabilità del condominio nei confronti dei terzi affermando che si applica in proposito il principio della parziarietà e non quello della solidarietà. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/04/2008, n. 9148 Le Sezioni unite hanno, invero, aderito al pregresso orientamento minoritario (riconducibile, soprattutto, a Cass. n. 8530 del 1996) ritenendo applicabile il principio della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione delle rispettive quote, così superando l’indirizzo maggioritario che propendeva per l’applicabilità del criterio della solidarietà (v., in merito, ad es., Cass. n. 4558 del 1993, Cass. n. 14593 del 2004 e Cass. 17563 del 2005). A sostegno della soluzione raggiunta le Sezioni unite hanno e...
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05.05.2008 Nelle obbligazioni verso i terzi del condominio si applica il principio di parziarietà Le Sezioni unite della S.C. hanno risolto il contrasto sulla natura delle obbligazioni dei singoli condomini in ordine alla responsabilità del condominio nei confronti dei terzi affermando che si applica in proposito il principio della parziarietà e non quello della solidarietà. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 08/04/2008, n. 9148 Le Sezioni unite hanno, invero, aderito al pregresso orientamento minoritario (riconducibile, soprattutto, a Cass. n. 8530 del 1996) ritenendo applicabile il principio della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione delle rispettive quote, così superando l’indirizzo maggioritario che propendeva per l’applicabilità del criterio della solidarietà (v., in merito, ad es., Cass. n. 4558 del 1993, Cass. n. 14593 del 2004 e Cass. 17563 del 2005). A sostegno della soluzione raggiunta le Sezioni unite hanno e...
L'INFOTUNIO IN ITINERE
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L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 riguarda la tutela dal punto di vista assicurativo dell'infortunio in itinere e, mediante il recepimento di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza , ha affermato che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti". E' stata, quindi, recentemente codificata dalla legge la nozione di infortunio in itinere, facendo venire meno quel rapporto - prima invece ritenuto necessario - fra l'intervento protettivo e la condizione di pericolosità dell'attività lavorativa prestata. Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, ...
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L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 riguarda la tutela dal punto di vista assicurativo dell'infortunio in itinere e, mediante il recepimento di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza , ha affermato che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti". E' stata, quindi, recentemente codificata dalla legge la nozione di infortunio in itinere, facendo venire meno quel rapporto - prima invece ritenuto necessario - fra l'intervento protettivo e la condizione di pericolosità dell'attività lavorativa prestata. Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, ...
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Corte di Cassazione Civile sez.II 11/6/2007 n. 13625; Pres. Spadone M., Est. Colarusso V. Atto ricognitivo avente natura confessoria - Efficacia probatoria in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante - Sussistenza - Valore di prova dell'esistenza del diritto di proprietà Svolgimento del processo Con citazione del 22.6.1998 R.G. e R.P. esposero che il (OMISSIS) (Ndr: testo originale non comprensibile) era deceduto il loro genitore R.L. al quale essi erano succeduti unitamente all'altro fratello A.; che anche A. era deceduto ed erano subentrati nel suo patrimonio la moglie T.C. ed il figlio R.A., nato dopo la morte del padre; che, con scrittura privata dal 28.2.1963, i tre fratelli avevano transatto le controversie tra loro insorte in ordine all'eredità degli zii e, con altra scrittura del 2.9.1978 avevano raggiunto un componimento bonario anche relativamente all'eredità paterna; che le due scritture erano state affidate all...