martedì 25 maggio 2010

Il diritto in Pillole: Focus sulle novità

Ambiente





Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2





Decreto Legge 20 maggio 2010













Modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti





Commissione Europea Regolamento 12 maggio 2010













Appalti





Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici





Autorità per la Vigilanza Provvedimento 4 maggio 2010





















Enti Locali





Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, da parte degli enti locali





Ministero dell'Interno Decreto 29 aprile 2010





















Certificazione Energetica





Firmato protocollo d'intesa fra Agenzia del Territorio ed ENEA per al realizzazione di un programma di "Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici utilizzati dall'Agenzia del Territorio"





















Legge comunitaria





Ambiente, credito al consumo, tutela del consumatore: varata la nuova legge comunitaria





















Fisco - Professione





Architetti, Ingegneri, Geometri, Avvocati e Notai: nuove metodologie di controllo fiscale













Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio





Risoluzione 4 maggio 2010





















Fisco - Vendita





Agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina





Risoluzione 17 maggio 2010

Il diritto in Pillole: Focus sulle novità

Ambiente


Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2


Decreto Legge 20 maggio 2010






Modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti


Commissione Europea Regolamento 12 maggio 2010






Appalti


Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici


Autorità per la Vigilanza Provvedimento 4 maggio 2010










Enti Locali


Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, da parte degli enti locali


Ministero dell'Interno Decreto 29 aprile 2010










Certificazione Energetica


Firmato protocollo d'intesa fra Agenzia del Territorio ed ENEA per al realizzazione di un programma di "Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici utilizzati dall'Agenzia del Territorio"










Legge comunitaria


Ambiente, credito al consumo, tutela del consumatore: varata la nuova legge comunitaria










Fisco - Professione


Architetti, Ingegneri, Geometri, Avvocati e Notai: nuove metodologie di controllo fiscale






Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio


Risoluzione 4 maggio 2010










Fisco - Vendita


Agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina


Risoluzione 17 maggio 2010

lunedì 24 maggio 2010

ULTERIORE CONTRIBUTO IN RELAZIONE AI PROBLEMI RELATIVI AL CERTIFICATO ENERGETICO DEGLI EDIFICI


 
La complessità degli aspetti giuridici, relativi al problema che ci occupa, rende opportuno affrontare il tema medesimo con più interventi affinchè vengano evidenziati tutti gli aspetti di incertezza e di dubbio ed anche di eventuale diversa interpretazione che, come frequentemente avviene nel mondo del diritto, sorgono nell’applicazione delle disposizioni di legge.






La certificazione energetica degli edifici – Dall’1 luglio 2007 obbligo anche per la compravendita di singole unità immobiliari






La certificazione energetica degli edifici ha come obiettivo primario quello di migliorare la trasparenza del mercato immobiliare, consentendo agli acquirenti ed ai locatari degli immobili di acquisire informazioni oggettive e dettagliate circa le caratteristiche energetiche dei medesimi e, conseguentemente, circa il loro cosiddetto “consumo energetico”.


L’utilizzo dei suddetti parametri può, infatti, influenzare significativamente la determinazione del valore degli immobili, in base alla semplice considerazione secondo la quale meno un fabbricato “consuma”, più aumenta il valore del medesimo.


L’ art. 7 della Direttiva 2002/91/CE, che costituisce la norma di riferimento in ambito comunitario, impone l’elaborazione di un attestato di certificazione energetica, che contenga i dati di riferimento necessari per valutare e raffrontare il rendimento energetico degli edifici e che venga messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione degli stessi. Tale certificazione va, dunque e correttamente, intesa non soltanto come strumento di controllo, ex post, del rispetto, durante la realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorare le prestazioni energetiche dei medesimi, ma anche come indispensabile strumento di “informazione” per acquirenti e/o conduttori.


Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, di attuazione della Direttiva 2002/91/CE, successivamente modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, ha previsto un’applicazione graduale della normativa, ovvero a decorrere dall’1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; a decorrere dal’1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari; a decorrere dall’1 luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.


Ha, inoltre, disposto che la certificazione per gli appartamenti di un condominio possa fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato, su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune, oppure sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.


Il suddetto attestato, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 192/05, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto interessato.


L’articolo 35, comma 2-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione, ha abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 del D. Lgs. 192/2005, che prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso, per l’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, oppure l’obbligo di consegna del medesimo al conduttore, per l’ipotesi di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari.


A seguito di tale abrogazione, è doveroso precisare che, mentre sembra certa la soppressione del suddetto obbligo di allegazione per quelle Regioni che non hanno legiferato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 192/2005, lo stesso non può dirsi in relazione a quelle Regioni, come ad esempio, l’Emilia-Romagna, che hanno espressamente previsto tale obbligo di allegazione, in taluni casi, introducendo anche le relative sanzioni, queste ultime di assai dubbia legittimità.


A tal proposito, si ricorda come il Consiglio Nazionale del Notariato, con note del 6 agosto 2008, abbia espresso vive perplessità in merito alla suddetta frettolosa abrogazione, indicando, quantomeno in via prudenziale, la necessità di continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica quantomeno in quelle Regioni che hanno emanato norme in materia, pur nella consapevolezza dell’incertezza della soluzione da adottare con riferimento al rapporto tra legislazione statale e regionale.


Per quanto concerne, invece, le Regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici, le conclusioni a cui perviene il Consiglio nazionale del Notariato, escludendo la sussistenza di un qualunque obbligo di documentazione, pongono a carico del notaio gli obblighi di informazione e chiarimento nell’interesse delle parti sugli altri aspetti del D. Lgs. n. 192/05, non toccati dalla legge di conversione, “in particolare, quelli relativi agli obblighi in capo all’alienante di dotare l’edificio dell’AQE e di metterlo a disposizione dell’acquirente; quanto a tale obbligo di consegna, pur in assenza di una testuale previsione, esso sembra ricavarsi dall’art. 6 commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 192 del 2005, da cui si evince che l’obbligo di dotare l’edificio (dell’AQE) diventa “giuridicamente rilevante” nel momento in cui l’immobile viene trasferito all’acquirente”.


In conclusione, pare si possa affermare che, a prescindere dai già citati problemi di compatibilità tra la legislazione nazionale e quella regionale posti dalle disposizioni in commento, l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005, poiché non accompagnata dalla previsione di altre disposizioni volte ad attuare, nell’ordinamento interno, le previsioni della Direttiva 2002/91/CE, contrasta con il chiaro obbligo, imposto dalla medesima, di prevedere che l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del futuro acquirente o locatario dell’immobile, venendo in tal modo a frustare le esigenze di trasparenza del mercato immobiliare e di riqualificazione energetica degli edifici poste alla base della normativa comunitaria in materia di risparmio energetico.
ULTERIORE CONTRIBUTO IN RELAZIONE AI PROBLEMI RELATIVI AL CERTIFICATO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

 
La complessità degli aspetti giuridici, relativi al problema che ci occupa, rende opportuno affrontare il tema medesimo con più interventi affinchè vengano evidenziati tutti gli aspetti di incertezza e di dubbio ed anche di eventuale diversa interpretazione che, come frequentemente avviene nel mondo del diritto, sorgono nell’applicazione delle disposizioni di legge.



La certificazione energetica degli edifici – Dall’1 luglio 2007 obbligo anche per la compravendita di singole unità immobiliari



La certificazione energetica degli edifici ha come obiettivo primario quello di migliorare la trasparenza del mercato immobiliare, consentendo agli acquirenti ed ai locatari degli immobili di acquisire informazioni oggettive e dettagliate circa le caratteristiche energetiche dei medesimi e, conseguentemente, circa il loro cosiddetto “consumo energetico”.

L’utilizzo dei suddetti parametri può, infatti, influenzare significativamente la determinazione del valore degli immobili, in base alla semplice considerazione secondo la quale meno un fabbricato “consuma”, più aumenta il valore del medesimo.

L’ art. 7 della Direttiva 2002/91/CE, che costituisce la norma di riferimento in ambito comunitario, impone l’elaborazione di un attestato di certificazione energetica, che contenga i dati di riferimento necessari per valutare e raffrontare il rendimento energetico degli edifici e che venga messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione degli stessi. Tale certificazione va, dunque e correttamente, intesa non soltanto come strumento di controllo, ex post, del rispetto, durante la realizzazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorare le prestazioni energetiche dei medesimi, ma anche come indispensabile strumento di “informazione” per acquirenti e/o conduttori.

Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, di attuazione della Direttiva 2002/91/CE, successivamente modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, ha previsto un’applicazione graduale della normativa, ovvero a decorrere dall’1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; a decorrere dal’1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari; a decorrere dall’1 luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Ha, inoltre, disposto che la certificazione per gli appartamenti di un condominio possa fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato, su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune, oppure sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

Il suddetto attestato, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 192/05, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto interessato.

L’articolo 35, comma 2-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione, ha abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 del D. Lgs. 192/2005, che prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso, per l’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, oppure l’obbligo di consegna del medesimo al conduttore, per l’ipotesi di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari.

A seguito di tale abrogazione, è doveroso precisare che, mentre sembra certa la soppressione del suddetto obbligo di allegazione per quelle Regioni che non hanno legiferato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 192/2005, lo stesso non può dirsi in relazione a quelle Regioni, come ad esempio, l’Emilia-Romagna, che hanno espressamente previsto tale obbligo di allegazione, in taluni casi, introducendo anche le relative sanzioni, queste ultime di assai dubbia legittimità.

A tal proposito, si ricorda come il Consiglio Nazionale del Notariato, con note del 6 agosto 2008, abbia espresso vive perplessità in merito alla suddetta frettolosa abrogazione, indicando, quantomeno in via prudenziale, la necessità di continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica quantomeno in quelle Regioni che hanno emanato norme in materia, pur nella consapevolezza dell’incertezza della soluzione da adottare con riferimento al rapporto tra legislazione statale e regionale.

Per quanto concerne, invece, le Regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici, le conclusioni a cui perviene il Consiglio nazionale del Notariato, escludendo la sussistenza di un qualunque obbligo di documentazione, pongono a carico del notaio gli obblighi di informazione e chiarimento nell’interesse delle parti sugli altri aspetti del D. Lgs. n. 192/05, non toccati dalla legge di conversione, “in particolare, quelli relativi agli obblighi in capo all’alienante di dotare l’edificio dell’AQE e di metterlo a disposizione dell’acquirente; quanto a tale obbligo di consegna, pur in assenza di una testuale previsione, esso sembra ricavarsi dall’art. 6 commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 192 del 2005, da cui si evince che l’obbligo di dotare l’edificio (dell’AQE) diventa “giuridicamente rilevante” nel momento in cui l’immobile viene trasferito all’acquirente”.

In conclusione, pare si possa affermare che, a prescindere dai già citati problemi di compatibilità tra la legislazione nazionale e quella regionale posti dalle disposizioni in commento, l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005, poiché non accompagnata dalla previsione di altre disposizioni volte ad attuare, nell’ordinamento interno, le previsioni della Direttiva 2002/91/CE, contrasta con il chiaro obbligo, imposto dalla medesima, di prevedere che l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del futuro acquirente o locatario dell’immobile, venendo in tal modo a frustare le esigenze di trasparenza del mercato immobiliare e di riqualificazione energetica degli edifici poste alla base della normativa comunitaria in materia di risparmio energetico.

sabato 22 maggio 2010



Edilizia e immobili, Urbanistica


Attività edilizia libera: novità nella conversione in legge del D.L. 40/2010




Il nuovo testo reintroduce l'obbligo della relazione tecnica, la cui inosservanza ha però sanzioni lievi. Norme per reti in banda larga e fibra ottica.










Nella seduta del 19/05/2010 il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. 40/2010 (cosiddetto «decreto Incentivi»).






Attività edilizia libera


Come noto l'art. 5, il cui testo è stato ora interamente sostituito rispetto alla versione originaria, è volto ad ampliare, mediante la sostituzione dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA). Le nuove tipologie riguardano, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (commi 1 e 2).


Il nuovo testo, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede peraltro che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6).


Il nuovo testo dell'art. 6 differenzia l'attività edilizia libera in due categorie, a seconda che occorra una previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2). Esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria, che includono nel nuovo testo l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.


Per tali lavori, inoltre, il nuovo testo prevede la trasmissione all'amministrazione di una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato assevera che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non preveda alcun titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente (comma 4).


Su tale ultimo punto si osserva che la nuova norma sembra essere addirittura più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell'emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.


Ai sensi del nuovo comma 5, per tutti gli interventi l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 30 giorni dal momento della variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), della L. 80/2006.


Viene inoltre specificato che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7).


Il comma 8, infine, semplifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi citati, prevedendo che il CPI, ove richiesto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.






Installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica


Il maxi-emendamento ha introdotto anche il nuovo art. 5-bis, che mediante inserimento dell'art. 87-bis del D. Leg.vo 259/2003 introduce procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile.


In particolare, si prevede che per avviare l'installazione di apparati con tecnologia UMTS[53] o di altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, è richiesta la sola denuncia di inizio attività. La denuncia resta priva di effetti ove entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale competente, ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo.


Il comma 2, sostituendo il comma 15-bis dell'art. 2 della L. 133/2008, interviene sulle procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Il comma 15-bis dispone attualmente che per le predette opere la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada. Secondo il nuovo testo, la possibile riduzione della profondità viene condizionata alla circostanza che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.















Edilizia e immobili, Urbanistica

Attività edilizia libera: novità nella conversione in legge del D.L. 40/2010


Il nuovo testo reintroduce l'obbligo della relazione tecnica, la cui inosservanza ha però sanzioni lievi. Norme per reti in banda larga e fibra ottica.





Nella seduta del 19/05/2010 il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. 40/2010 (cosiddetto «decreto Incentivi»).



Attività edilizia libera

Come noto l'art. 5, il cui testo è stato ora interamente sostituito rispetto alla versione originaria, è volto ad ampliare, mediante la sostituzione dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA). Le nuove tipologie riguardano, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (commi 1 e 2).

Il nuovo testo, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede peraltro che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6).

Il nuovo testo dell'art. 6 differenzia l'attività edilizia libera in due categorie, a seconda che occorra una previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2). Esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria, che includono nel nuovo testo l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per tali lavori, inoltre, il nuovo testo prevede la trasmissione all'amministrazione di una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato assevera che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non preveda alcun titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente (comma 4).

Su tale ultimo punto si osserva che la nuova norma sembra essere addirittura più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell'emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

Ai sensi del nuovo comma 5, per tutti gli interventi l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 30 giorni dal momento della variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), della L. 80/2006.

Viene inoltre specificato che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7).

Il comma 8, infine, semplifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi citati, prevedendo che il CPI, ove richiesto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.



Installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica

Il maxi-emendamento ha introdotto anche il nuovo art. 5-bis, che mediante inserimento dell'art. 87-bis del D. Leg.vo 259/2003 introduce procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile.

In particolare, si prevede che per avviare l'installazione di apparati con tecnologia UMTS[53] o di altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, è richiesta la sola denuncia di inizio attività. La denuncia resta priva di effetti ove entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale competente, ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo.

Il comma 2, sostituendo il comma 15-bis dell'art. 2 della L. 133/2008, interviene sulle procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Il comma 15-bis dispone attualmente che per le predette opere la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada. Secondo il nuovo testo, la possibile riduzione della profondità viene condizionata alla circostanza che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.







venerdì 21 maggio 2010

Proprietà immobiliari in condominio. La riconferma dell' amministratore prevede un quorum più leggero


Ennio Alessandro Rossi




Per la riconferma dell'amministratore si applica l'art. 1135 del CC che cita: " l'assemblea dei condomini provvede 1) alla conferma dell'amministratore e all' eventuale retribuzione". Le maggioranze previste in seconda convocazione sono quelle del terzo comma dell'art.1136 (1/3 partecipanti; 1/3 del valore dell'edificio)


Il Tribunale di Roma Sez. V sentenza del 15 maggio 2009 n.10701 ha emesso una interessante sentenza afferente il quorum necessario per la riconferma di un amministratore condominiale.


Nel merito : un condomino ricorse al tribunale lamentando che l’amministratore era stato riconfermato nella carica (illegittimamente a suo dire ) NON con le stesse maggioranze necessarie per la nomina (ex art. 1136 IV comma : maggioranza dei presenti rappresentanti almeno 501 millesimi ); pertanto il condomino chiedeva che l’organo giudicante sentenziasse la illegittimità di tale delibera.
La domanda veniva respinta dal Tribunale adito e confermata la legittimità della delibera di riconferma avvenuta in seconda convocazione ex a rt. 1135 del codice civile: assemblea validamente costituita in seconda convocazione con la presenza soggettva di almeno 1/3 di proprietari e con votazione oggettiva di almeno 333,33 millesimi.


Vale la pena di riportare le conclusioni della sentenza.


La domanda (n.d.a: atta a non riconoscere la riconferma ) non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, và respinta. Nel merito, va infatti osservato che il “thema decidendum” concerne la nomina dell''amministratore del Condominio convenuto in carica , deliberata in seconda convocazione con la maggioranza semplice e non con quella qualificata di cui all'art.1136 IV comma c.c. (n.d.a. 501 milelsimi)..omissis…. Invece nella fattispecie trattasi di rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta. Conseguentemente la causa va correttamente inquadrata nella disciplina prevista dall'art. 1135 cc. il quale articolo stabilisce che l'assemblea dei condomini provvede alla conferma dell'amministratore disponendo maggioranze differenti per le due ipotesi. Ne deriva che per la sola conferma dell'amministratore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ) così come risulta effettivamente deliberato nell'assemblea impugnata. Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.
Per tali motivi, allo stato, il ricorso risulta infondato e, come tale, và respinto.
Il Giudice di merito RIGETTA ricorso perché infondato..omissis……, Roma 15 maggio 2009


di Ennio Alessandro Rossi
Commercialista in Brescia


Proprietà immobiliari in condominio. La riconferma dell' amministratore prevede un quorum più leggero

Ennio Alessandro Rossi


Per la riconferma dell'amministratore si applica l'art. 1135 del CC che cita: " l'assemblea dei condomini provvede 1) alla conferma dell'amministratore e all' eventuale retribuzione". Le maggioranze previste in seconda convocazione sono quelle del terzo comma dell'art.1136 (1/3 partecipanti; 1/3 del valore dell'edificio)

Il Tribunale di Roma Sez. V sentenza del 15 maggio 2009 n.10701 ha emesso una interessante sentenza afferente il quorum necessario per la riconferma di un amministratore condominiale.

Nel merito : un condomino ricorse al tribunale lamentando che l’amministratore era stato riconfermato nella carica (illegittimamente a suo dire ) NON con le stesse maggioranze necessarie per la nomina (ex art. 1136 IV comma : maggioranza dei presenti rappresentanti almeno 501 millesimi ); pertanto il condomino chiedeva che l’organo giudicante sentenziasse la illegittimità di tale delibera.
La domanda veniva respinta dal Tribunale adito e confermata la legittimità della delibera di riconferma avvenuta in seconda convocazione ex a rt. 1135 del codice civile: assemblea validamente costituita in seconda convocazione con la presenza soggettva di almeno 1/3 di proprietari e con votazione oggettiva di almeno 333,33 millesimi.

Vale la pena di riportare le conclusioni della sentenza.

La domanda (n.d.a: atta a non riconoscere la riconferma ) non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, và respinta. Nel merito, va infatti osservato che il “thema decidendum” concerne la nomina dell''amministratore del Condominio convenuto in carica , deliberata in seconda convocazione con la maggioranza semplice e non con quella qualificata di cui all'art.1136 IV comma c.c. (n.d.a. 501 milelsimi)..omissis…. Invece nella fattispecie trattasi di rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta. Conseguentemente la causa va correttamente inquadrata nella disciplina prevista dall'art. 1135 cc. il quale articolo stabilisce che l'assemblea dei condomini provvede alla conferma dell'amministratore disponendo maggioranze differenti per le due ipotesi. Ne deriva che per la sola conferma dell'amministratore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ) così come risulta effettivamente deliberato nell'assemblea impugnata. Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.
Per tali motivi, allo stato, il ricorso risulta infondato e, come tale, và respinto.
Il Giudice di merito RIGETTA ricorso perché infondato..omissis……, Roma 15 maggio 2009

di Ennio Alessandro Rossi
Commercialista in Brescia

Mancato rilascio della dichiarazione di conformità, legittimo Il rifiuto del condominio di pagare il corrispettivo all'appaltatore


Cassazione Civile, Sezione II, 22 febbraio 2010 n. 4167


Il rifiuto del condominio di pagare il corrispettivo trova concreta giustificazione nella gravita' dell'inadempimento dall'appaltatore, (nella specie, mancato rilascio della dichiarazione di conformità dell'opera realizzata ai sensi della norma in materia di sicurezza degli impianti), attenendo la prestazione da costui ineseguita ad una obbligazione prescritta dalla legge per la garanzia di corrispondenza dell'opera alla normativa di sicurezza.
Mancato rilascio della dichiarazione di conformità, legittimo Il rifiuto del condominio di pagare il corrispettivo all'appaltatore

Cassazione Civile, Sezione II, 22 febbraio 2010 n. 4167

Il rifiuto del condominio di pagare il corrispettivo trova concreta giustificazione nella gravita' dell'inadempimento dall'appaltatore, (nella specie, mancato rilascio della dichiarazione di conformità dell'opera realizzata ai sensi della norma in materia di sicurezza degli impianti), attenendo la prestazione da costui ineseguita ad una obbligazione prescritta dalla legge per la garanzia di corrispondenza dell'opera alla normativa di sicurezza.
Entro luglio nuove norme per i requisiti acustici degli edifici


Secondo la Legge Comunitaria 2009 approvata il 12 maggio scorso dal Senato il Governo dovrà riscrivere entro fine luglio 2010 le norme in materia di requisiti acustici degli edifici.
Il riordino normativo era atteso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (29 luglio 2009) della Legge Comunitaria 2008, cioè entro fine gennaio 2010, termine che ora si è allungato a un anno. Non comprenderà più la definizione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e le ristrutturazione di edifici e infrastrutture, come previsto dalla Comunitaria 2008; riguarderà invece la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
L’indicazione dei “criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico” arriverà invece con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
Sospese nel frattempo le norme nei rapporti tra costruttori e acquirenti di alloggi, anche se sorti prima del 29 luglio 2009.
“In attesa del riordino della materia – si legge all’articolo 11, comma 5 della Comunitaria – la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”;






Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...