lunedì 9 novembre 2009

VARIE SU FINANZA & TRIBUTI





Normativa


Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 8/10/2009


Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi tellurici del 6 aprile 2009, dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009


Decreto Presidente Consiglio Ministri 30/9/2009


Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56


Giurisprudenza


Ordinanza Corte Costituzionale 6/11/2009 n. 284


Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome - Il complesso delle spese finali di ciascuna Regione ordinaria non può essere superiore per gli anni 2009, 2010 e 2011 al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente opportunamente corretto - Determinazione del complesso delle spese finali quale somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione di crediti - Sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti dallo Stato


Ordinanza Corte Costituzionale 6/11/2009 n. 291


Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista nullità delle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Art. 36, c. 4 ter, secondo periodo, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, legge di conversione 28/02/2008, n. 31


Interrogazione parlamentare 20/10/2009 n. 5-01970


IRAP - esenzione - applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona


Interrogazione parlamentare 20/10/2009 n. 5-01972


Tariffa di Igiene Ambientale - inapplicabilità dell'IVA - Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009


Corte di Cassazione Civile 16/10/2009 n. 21970


ICI - Base imponibile - rendita presunta - avviso di liquidazione o avviso di accertamento - procedura dell'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504


Corte di Cassazione Civile 14/10/2009 n. 21774


Imposta comunale sulla pubblicità - Tariffa speciale - applicazione se la strada è classificata in categoria speciale


Ordinanza Corte di Cassazione Civile 30/9/2009 n. 21026


Notificazione dell'avviso di accertamento - A mezzo posta


Prassi


Comunicato Ministero dell'interno 2/11/2009


Pagamento terza rata contributo ordinario 2009 per enti inadempienti - al 30 settembre 2009 - con la presentazione delle certificazioni di bilancio

mercoledì 4 novembre 2009

"Potere dello Scudo Fiscale .... vieni a me!": Ecco il nuovo modello

Scudo fiscale: disponibile il modello di dichiarazione aggiornato















Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, a seguito delle indicazioni del D.L. n. 103/2009 e per effetto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 43/2009.













Ecco le principali novità:













il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010);





rimpatrio e regolarizzazione possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate: in questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse;





il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito;





il rientro delle attività patrimoniali si estende anche ai beni immobili tramite il cosiddetto "rimpatrio giuridico", consistente nel conferimento delle attività illegalmente detenute alla data del 5 agosto 2009 in una società costituita nello stesso Paese e, di conseguenza, nel rimpatrio delle partecipazioni.





Si segnala che sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato la precedente versione del modello prima della pubblicazione del Provvedimento di cui sopra.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009















"Potere dello Scudo Fiscale .... vieni a me!": Ecco il nuovo modello

Scudo fiscale: disponibile il modello di dichiarazione aggiornato







Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, a seguito delle indicazioni del D.L. n. 103/2009 e per effetto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 43/2009.






Ecco le principali novità:






il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010);


rimpatrio e regolarizzazione possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate: in questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse;


il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito;


il rientro delle attività patrimoniali si estende anche ai beni immobili tramite il cosiddetto "rimpatrio giuridico", consistente nel conferimento delle attività illegalmente detenute alla data del 5 agosto 2009 in una società costituita nello stesso Paese e, di conseguenza, nel rimpatrio delle partecipazioni.


Si segnala che sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato la precedente versione del modello prima della pubblicazione del Provvedimento di cui sopra.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 30.10.2009







Rimborsi pregressi IRAP del 10 %: EEvvai con i click ..... :-0

Click day per il rimborso IRAP: Provvedimento delle Entrate















Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine del click-day per il rimborso pregresso del 10% dell'IRAP con la seguente novità: viene introdotto un programma di trasmissione telematica del modello su base regionale. Le prime regioni interessate sono Molise, Basilicata e Calabria dal 17 novembre 2009 mentre l'ultima sarà la Lombardia l'11 dicembre 2009.













Il rimborso verrà effettuato prioritariamente in relazione alle richieste relative ai periodi più remoti e, per ogni periodo, secondo l'ordine cronologico di presentazione del modello di rimborso.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Rimborsi pregressi IRAP del 10 %: EEvvai con i click ..... :-0

Click day per il rimborso IRAP: Provvedimento delle Entrate







Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine del click-day per il rimborso pregresso del 10% dell'IRAP con la seguente novità: viene introdotto un programma di trasmissione telematica del modello su base regionale. Le prime regioni interessate sono Molise, Basilicata e Calabria dal 17 novembre 2009 mentre l'ultima sarà la Lombardia l'11 dicembre 2009.






Il rimborso verrà effettuato prioritariamente in relazione alle richieste relative ai periodi più remoti e, per ogni periodo, secondo l'ordine cronologico di presentazione del modello di rimborso.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Studi di Settore: Contribuente .... Attento !!!!!

Studi di settore sufficienti: Sentenza CTR Roma















Con Sentenza n. 113/09, la Commissione territoriale regionale di Roma ha stabilito, in contrasto con l'orientamento recente della Corte di Cassazione, che l'accertamento da studi di settore è una forma di controllo idoneo e sufficiente a fondare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.













Gli studi di settore infatti, che si basano su tecniche statistiche derivanti da dati di comune esperienza, concretizzano una presunzione relativa, superabile da parte del contribuente solo attraverso la dimostrazione dell'infondatezza degli stessi mediante idonea prova contraria.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Studi di Settore: Contribuente .... Attento !!!!!

Studi di settore sufficienti: Sentenza CTR Roma







Con Sentenza n. 113/09, la Commissione territoriale regionale di Roma ha stabilito, in contrasto con l'orientamento recente della Corte di Cassazione, che l'accertamento da studi di settore è una forma di controllo idoneo e sufficiente a fondare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.






Gli studi di settore infatti, che si basano su tecniche statistiche derivanti da dati di comune esperienza, concretizzano una presunzione relativa, superabile da parte del contribuente solo attraverso la dimostrazione dell'infondatezza degli stessi mediante idonea prova contraria.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 30.10.2009

martedì 3 novembre 2009

Contributi Bonifica: quando non sono dovuti - caso in Regione Lazio










SERVIZI DI FOGNATURA E SERVIZI DI BONIFICA 





di Avv. Cavillo Azzeccagarbugli














La Regione Lazio, con l`art. 36 (Rapporti con l`organizzazione del servizio idrico integrato) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183", ha affrontato e risolto  la purtroppo ormai annosa controversia dell`imposizione del contributo di bonifica sugli immobili urbani serviti da fognature comunali.

Recitano i primi due comma di detto articolo di legge:

"1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all`obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio pubblico di fognatura, ai sensi dell`art. 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

2. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico integrato di cui alla L.R. 6/96 che, nell`ambito dei servizi affidati utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell`art. 27 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3".

L' errore di impostazione che, per tuziorismo, lo scrivente sottolinea consiste nell`inappropriato impiego, nel surritrascritto comma 1, della locuzione "sono esentati dal pagamento", in luogo di quella appropriata "non sono tenuti al pagamento", poiché non si versa nell`ipotesi dell`esonero prevista dall`art. 14, comma 2, della L. 5 gennaio 1994 n. 36 ("Gli utenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti").

Non ricorre, infatti, la fattispecie dell`esenzione (esonero da un obbligo), data la totale mancanza dei presupposti di legge indispensabili per il riscontro dell`obbligo di corrispondere il contributo di bonifica, poiché qualora l`Ente gestore del servizio idrico integrato utilizzi le reti idrauliche di bonifica come recapito di scarichi fognari, il "beneficio diretto" è ottenuto soltanto ed esclusivamente dall`Ente gestore predetto, come comprovato dallo stesso testo del dinanzi riprodotto comma 2 della L.R. del Lazio n. 53/1998.

Ciò premesso, è da considerare quanto infra.

1. I servizi pubblici di fognatura

Per gli immobili ricadenti in zone urbanizzate servite da pubbliche fognature, non sussiste il beneficio di bonifica in conseguenza dello scolo delle acque meteoriche attuato dai Consorzi per "conto terzi" (nella fattispecie, Enti gestori dei servizi di fognatura).

In primo luogo non è configurabile l`asserito "venir meno" dei compiti della bonifica rispetto agli immobili extragricoli situati in aree urbanizzate, per il semplice fatto che tali compiti non sono attribuiti ai Consorzi (né mai lo sono stati).

Il punto nodale non è costituito dal disposto del surritrascritto comma 2 dell`articolo 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (la c.d. "legge Galli").

La duplicazione degli oneri rappresenta, come puntualizzato al successivo punto 2, un argomento aggiuntivo, a riprova della illegittimità dell`imposizione del contributo di bonifica.

La questione principale è rappresentata dalla distinzione, fissata dalle norme dell`ordinamento, tra i compiti e le funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica e quelli degli Enti gestori dei servizi di fognatura.

Per quanto concerne questi ultimi Enti, tali norme stabiliscono costituire loro compito istituzionale il provvedere alla raccolta, all`allontanamento e allo scarico (adduzione al recapito finale) delle acque reflue e meteoriche.

Al riguardo, appare appropriato prendere le mosse dalle statuizione rese, al riguardo, dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza 14 ottobre 1966 n. 8960, che recita testualmente: ". . . la sentenza impugnata non ha tenuto presente che doveva prendere in esame non la situazione di fatto pura e semplice, ma quale era disciplinata (all`epoca, prima dell`entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) dal R.D. 8 maggio 1904 n. 360, dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650 e dal D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, conv. in legge 23 aprile 1981 n. 153.

Si tratta di un sistema molto complesso, di cui - ai fini che qui interessano - è sufficiente indicare i principi salienti:

a) i servizi pubblici di fognatura e scarico delle acque sono gestiti dai comuni, dai consorzi intercomunali, dalle comunità montane, dai consorzi regionali nelle Regioni a statuto speciale o dai consorzi per le aree a sviluppo industriale nel mezzogiorno (art. 9 legge 650/1979, che modifica l`art. 6 della L. 319/76);

b) il pagamento del suddetto servizio, da parte degli utenti, è effettuato ai citati enti gestori fra i quali, quindi, non sono compresi i consorzi di bonifica (art. 16 legge 319 del 1976, mod. da art. 3 D.L. 38 del 1981 conv. in L. n. 153 del 1981);

c) l`art. 17 bis della legge 319/76 (aggiunto con l`art. 3 del D.L. n. 38/81, conv. in L. n. 153/81), prevede, peraltro, che "qualora il servizio di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall`ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all`ente che gestisce quest`ultimo servizio".

In conclusione, qualora si ricada (ratione temporis)  nel caso di cui al D.L. 38/81 conv. in L. 153/81 il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente (Comune) che gestisce il serivizio di fognatura il quale se del caso provvederà ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'Ente che gestisce quest'ultimo servizio. Idem per quanto riguarda l'immissione nei corsi d'acqua (ricadenti nella manutenzione da parte del Consorzio) tramite fognatura comunale. 

In quest'ultimo caso e di palmare evidenza che il rapporto di contribuenza può istituirsi esclusivamente con il Comune il quale, a sua volta, avrebbe dovuto se del caso pagare il canone al Consorzio.

Ad ogni modo per il cittadino - contribuente nessuna duplicazione d'imposta.





Contributi Bonifica: quando non sono dovuti - caso in Regione Lazio






SERVIZI DI FOGNATURA E SERVIZI DI BONIFICA 


di Avv. Cavillo Azzeccagarbugli







La Regione Lazio, con l`art. 36 (Rapporti con l`organizzazione del servizio idrico integrato) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183", ha affrontato e risolto  la purtroppo ormai annosa controversia dell`imposizione del contributo di bonifica sugli immobili urbani serviti da fognature comunali.
Recitano i primi due comma di detto articolo di legge:
"1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all`obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio pubblico di fognatura, ai sensi dell`art. 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.
2. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico integrato di cui alla L.R. 6/96 che, nell`ambito dei servizi affidati utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell`art. 27 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3".
L' errore di impostazione che, per tuziorismo, lo scrivente sottolinea consiste nell`inappropriato impiego, nel surritrascritto comma 1, della locuzione "sono esentati dal pagamento", in luogo di quella appropriata "non sono tenuti al pagamento", poiché non si versa nell`ipotesi dell`esonero prevista dall`art. 14, comma 2, della L. 5 gennaio 1994 n. 36 ("Gli utenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti").
Non ricorre, infatti, la fattispecie dell`esenzione (esonero da un obbligo), data la totale mancanza dei presupposti di legge indispensabili per il riscontro dell`obbligo di corrispondere il contributo di bonifica, poiché qualora l`Ente gestore del servizio idrico integrato utilizzi le reti idrauliche di bonifica come recapito di scarichi fognari, il "beneficio diretto" è ottenuto soltanto ed esclusivamente dall`Ente gestore predetto, come comprovato dallo stesso testo del dinanzi riprodotto comma 2 della L.R. del Lazio n. 53/1998.
Ciò premesso, è da considerare quanto infra.
1. I servizi pubblici di fognatura
Per gli immobili ricadenti in zone urbanizzate servite da pubbliche fognature, non sussiste il beneficio di bonifica in conseguenza dello scolo delle acque meteoriche attuato dai Consorzi per "conto terzi" (nella fattispecie, Enti gestori dei servizi di fognatura).
In primo luogo non è configurabile l`asserito "venir meno" dei compiti della bonifica rispetto agli immobili extragricoli situati in aree urbanizzate, per il semplice fatto che tali compiti non sono attribuiti ai Consorzi (né mai lo sono stati).
Il punto nodale non è costituito dal disposto del surritrascritto comma 2 dell`articolo 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (la c.d. "legge Galli").
La duplicazione degli oneri rappresenta, come puntualizzato al successivo punto 2, un argomento aggiuntivo, a riprova della illegittimità dell`imposizione del contributo di bonifica.
La questione principale è rappresentata dalla distinzione, fissata dalle norme dell`ordinamento, tra i compiti e le funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica e quelli degli Enti gestori dei servizi di fognatura.
Per quanto concerne questi ultimi Enti, tali norme stabiliscono costituire loro compito istituzionale il provvedere alla raccolta, all`allontanamento e allo scarico (adduzione al recapito finale) delle acque reflue e meteoriche.
Al riguardo, appare appropriato prendere le mosse dalle statuizione rese, al riguardo, dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza 14 ottobre 1966 n. 8960, che recita testualmente: ". . . la sentenza impugnata non ha tenuto presente che doveva prendere in esame non la situazione di fatto pura e semplice, ma quale era disciplinata (all`epoca, prima dell`entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) dal R.D. 8 maggio 1904 n. 360, dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650 e dal D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, conv. in legge 23 aprile 1981 n. 153.
Si tratta di un sistema molto complesso, di cui - ai fini che qui interessano - è sufficiente indicare i principi salienti:
a) i servizi pubblici di fognatura e scarico delle acque sono gestiti dai comuni, dai consorzi intercomunali, dalle comunità montane, dai consorzi regionali nelle Regioni a statuto speciale o dai consorzi per le aree a sviluppo industriale nel mezzogiorno (art. 9 legge 650/1979, che modifica l`art. 6 della L. 319/76);
b) il pagamento del suddetto servizio, da parte degli utenti, è effettuato ai citati enti gestori fra i quali, quindi, non sono compresi i consorzi di bonifica (art. 16 legge 319 del 1976, mod. da art. 3 D.L. 38 del 1981 conv. in L. n. 153 del 1981);
c) l`art. 17 bis della legge 319/76 (aggiunto con l`art. 3 del D.L. n. 38/81, conv. in L. n. 153/81), prevede, peraltro, che "qualora il servizio di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall`ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all`ente che gestisce quest`ultimo servizio".
In conclusione, qualora si ricada (ratione temporis)  nel caso di cui al D.L. 38/81 conv. in L. 153/81 il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente (Comune) che gestisce il serivizio di fognatura il quale se del caso provvederà ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'Ente che gestisce quest'ultimo servizio. Idem per quanto riguarda l'immissione nei corsi d'acqua (ricadenti nella manutenzione da parte del Consorzio) tramite fognatura comunale. 
In quest'ultimo caso e di palmare evidenza che il rapporto di contribuenza può istituirsi esclusivamente con il Comune il quale, a sua volta, avrebbe dovuto se del caso pagare il canone al Consorzio.
Ad ogni modo per il cittadino - contribuente nessuna duplicazione d'imposta.


martedì 27 ottobre 2009

Quando il Notaio è Responsabile: tempi e prescrizione

Notaio, responsabilità, prescrizione, dies a quo, danno lungo latente





Cassazione civile , sez. III, sentenza 15.07.2009 n° 16463











In tema di responsabilità del notaio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato. (1-6)







(*) Riferimenti normativi: artt. 1218 – 2935 c.c..



(1) In materia di responsabilità del notaio e natura di valore del debito risarcitorio, si veda Cassazione civile 1335/09.



(2) In materia di responsabilità del notaio ed omesse visure, si veda Cassazione civile 28753/2008.



(3) In materia di responsabilità del notaio e rappresentante legale di società iscritto nell’elenco dei protestati per un assegno a vuoto, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.05.2008 n° 11049.



(4) In materia di responsabilità del notaio e mancata agevolazione fiscale, si veda Cassazione civile 7857/2008.



(5) In materia di obbligo per il notaio di accertare la provenienza del bene, si veda Tribunale di Mantova 30 luglio 2007.



(6) Tra le monografie, si veda ZINGAROPOLI (Collana diretta da Luigi Viola), La responsabilità del notaio, Matelica (MC), 2006.







(Fonte: Altalex Massimario 37/2009. Cfr. nota di Raffaele Plenteda)



 


 


 


 












SEZIONE III CIVILE







Sentenza 15 luglio 2009, n. 16463







Svolgimento del processo







1.- Con sentenza del 25 settembre 2000 il Tribunale di Bologna adito dai coniugi Z.-A. rigettava la domanda da essi proposta contro il notaio S.P., intesa ad ottenere un risarcimento dei danni subiti per effetto di una sua negligenza professionale nella redazione del rogito del (…) circa l'acquisto di un immobile.







In punto di fatto, con citazione del 7 ottobre 1998 i suddetti coniugi, quali proprietari di un appartamento sito in (…), evocavano in giudizio il notaio.







Assumevano gli attori che con il rogito del (….) avevano inteso acquistare una zona terrazza - stenditoio, definita da loro "attico" che, invece, in un contenzioso successivamente instaurato con il condominio e deciso con sentenza n. 74/98 dal Tribunale di Bologna era stata dichiarata, in via incidentale, parzialmente di proprietà condominiale.







Nel costituirsi il notaio contestava la pretesa in fatto e in diritto; confermava la correttezza nella redazione del rogito, attribuiva agli attori la soccombenza nella causa con il condominio, neppure proseguita in appello ed eccepiva la prescrizione dell'azione.







Il Tribunale, come detto, rigettava la domanda dei coniugi.







2.- Contro questa sentenza i coniugi Z. interponevano appello, riproponendo la domanda.







Si costituiva il notaio, che riproponeva le proprie difese.







La Corte di appello, con sentenza non definitiva del 19 luglio 2002, riformava la decisione del giudice di primo grado in punto di responsabilità e rigettava la eccezione di prescrizione e le istanze istruttorie dell'appellato notaio.







Rimessa la causa sul ruolo per la quantificazione del danno e le istanze istruttorie dell'appellato, espletata una CTU sul minore valore del bene, la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 dicembre 2003, condannava il notaio a corrispondere ai coniugi, a titolo risarcitorio, la somma di euro 39.811,29, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali, rivalutati di anno in anno con decorrenza dal 7 ottobre 1998 al saldo, oltre alle spese generali che variamente governava.







Avverso le due sentenze insorge il notaio con un ricorso affidato a 6 motivi.







Resistono con controricorso i coniugi Z.-A..







Il ricorrente ha presentato memoria.







Motivi della decisione







1. - Osserva il Collegio che dei sei motivi di ricorso vanno esaminati in ordine logico, il terzo, il primo e il sesto motivo.







1.1. - Infatti, con il terzo motivo (violazione e mancata applicazione dei principi di legittimazione processuale e sostanziale, mancata applicazione dell'articolo 75 c.p.c., dell'articolo 100 c.p.c.: violazione e mancata applicazione dell'articolo 163 c.p.c., in entrambe le sentenze impugnate, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3) il notaio assume che, avendo i coniugi avviato la loro azione con citazione del 7 ottobre 1998, avrebbero taciuto, fino all'espletamento della CTU, di non essere, al momento della notifica dell'atto di citazione di primo grado, più proprietari dell'immobile, oggetto del rogito.







Avendo essi coniugi venduto l'immobile nel 1994, quattro anni prima della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 74/98, avrebbero essi agito privi di legittimazione e, comunque, non avrebbero interesse alla decisione.







Il ricorrente, inoltre, sostiene che avrebbe conosciuto ciò solo all'atto della CTU disposta in secondo grado e la Corte di appello nella sentenza definitiva avrebbe del tutto ignorato questa circostanza da lui puntualmente rilevata.







1.2. - La doglianza è priva di fondamento, sia sotto il profilo dell'articolo 75 c.p.c., che sotto quello dell'articolo 100 c.p.c..







Di vero, va tenuto presente che i coniugi, attuali resistenti, agiscono per inadempimento da parte del notaio della sua diligenza professionale e, quindi, gli unici legittimati ad agire, sia sostanzialmente che processualmente, non possono che essere solo loro, che avevano richiesto al notaio di procedere al rogito, concludendo con lui un contratto di opera professionale (Cass. n. 14934/02, par. 5 in motivazione).







E' noto che la legitimatio ad causam dal lato attivo consiste nella pretesa di esercitare in giudizio in nome proprio un diritto proprio, indipendentemente dalla titolarità del diritto azionato, la quale resta "affidata alla disponibilità delle parti.







Gli originari attori hanno agito onde ottenere il risarcimento dei danni, consistiti nel minore valore del bene da loro acquistato, perché, a loro giudizio, il notaio, non usando la diligenza che gli incombeva, avrebbe determinato un deprezzamento del bene stesso, realizzatosi con il minor introito del ricavato al momento della rivendita del bene (Cass. n. 623/77).







Vi è, dunque, in capo ai coniugi un interesse ad agire, in quanto essi tendevano ad ottenere una pronuncia onde conseguire un risultato utile (Cass. n. 13906/02), non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 4984/01; n. 13901/03).







2. - Circa il primo motivo la Corte osserva quanto segue.







Il ricorrente si duole che il giudice dell'appello non sarebbe stato in grado di individuare, in motivazione, in quale condotta si sarebbe dovuto concretare la diligenza professionale per porre il notaio rogante al riparo da ogni responsabilità professionale (p. 4 ricorso).







Questo motivo non é meritevole di accoglimento.







Di vero (e la censura è indubbiamente rivolta alla sentenza non definitiva, nella parte in cui riporta in sintesi la decisione del giudice di prime cure, per poi mostrare di condividerla (p. 14 - 16), nella sentenza si legge che dal rogito e dagli allegati non emergeva l'acquisto della proprietà' "stenditoio", perché venne citato solo "il terrazzo" che nominalmente è parte distinta dalla porzione a stenditoio; il regolamento condominale non era chiaro; la deposizione testimoniale parla di una parte del terrazzo separata da un cancello, ma non deponeva in modo sicuro per l'uso esclusivo a favore dei coniugi Z. ; l'errore del condominio nelle tabelle millesimali non può integrare valido titolo di proprietà.







In sostanza, il giudice dell'appello ha addebitato al notaio di non aver diligentemente, come era suo obbligo, proceduto a tutti quegli accertamenti preparatori e prodromici per far conseguire alle parti, che lo avevano investito, di conseguire il loro risultato, di cui il notaio stesso non poteva non essere a conoscenza.







Tale statuizione é immune da ogni censura di ordine logico e di ordine giuridico.







Infatti, da una parte il giudice dell'appello si è fatto carico di esaminare tutto il materiale processuale e, in piena aderenza ad esso, ne ha tratto il convincimento della responsabilità del notaio; dall'altro non ha fatto altro che applicare i principi sussistenti in materia di responsabilità contrattuale, qual è quella in esame, del notaio nello svolgimento della sua attività professionale.(p. 16 sentenza non definitiva).







3. - Con il sesto motivo, articolato in due profili, ci si duole della erronea e contraddittoria individuazione della fattispecie come integrante una responsabilità contrattuale e non già extracontrattuale; carenza e contraddittorietà di motivazione sul punto; mancata applicazione della prescrizione in entrambe le sentenze impugnate ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.







3.1. - Il primo profilo va respinto per le considerazioni esposte in precedenza, non potendosi accedere alla tesi del ricorrente.







Infatti, non si rinviene alcun elemento per ritenere di natura extracontrattuale la responsabilità del notaio, considerato che egli redasse un rogito, che si rilevò non rispecchiare appieno la volontà delle parti contraenti e specificamente dei coniugi Z. , che a lui si rivolsero, incaricandolo di redigere l'atto, ovviamente previo esame della situazione documentale (titolo di provenienza, visure catastali, regolamento di condominio).







Del secondo profilo di questo motivo, resta assorbito quello relativo alla prescrizione per responsabilità extracontrattuale, mentre della parti in cui ci si duole della non ritenuta prescrizione sotto il profilo della responsabilità contrattuale si tratterà di seguito.







3.2. - Le considerazioni svolte finora in ordine al sesto motivo inducono a ritenere assorbito il quarto motivo, con il quale, ci si duole della sentenze impugnate nella parte in cui hanno deciso sull'an, nonché sul quantum debeatur (p. 14 - 15 ricorso).







4. - Passando all'esame del secondo motivo la Corte osserva quanto segue.







Con esso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione; omessa, contraddittoria o comunque insufficiente motivazione sul punto nel comb. disp. della sentenza non definiva e di quella definitiva ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.







Questa censura va letta in collegamento con l'altra contenuta nel sesto motivo circa, nella parte riguardante la non ritenuta prescrizione dell'azione (contrattuale) intentata dai coniugi Z. . La doglianza, per le considerazioni che seguono, non merita di essere accolto.







Di vero, é giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo la quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato (Cass. n. 16658/07; n. 10493/06).







Nella specie, il giudice dell'appello ha correttamente applicato questo principio e con incontestabile apprezzamento di fatto, perché sorretto da logica e congrua motivazione (v. p. 19 sentenza non definitiva) ha statuito che i coniugi Z. avevano avuto contezza e percezione del danno subito, a cagione della negligenza professionale del notaio, solo dal momento dell'accertamento giudiziale (operato, sia pure, incidenter tantum) dal Tribunale di Bologna con la sent. n. 74/98.







Con quella decisione il danno, subito per la inesatta indicazione della consistenza dell'immobile da essi acquistato nel (…) per rogito del P., ebbe a manifestarsi all'esterno nella sua oggettività, divenendo, per l'effetto, percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria, (come tiene a rilevarne i caratteri per la sua risarcibilità quale intesa dall'articolo 2935 c.c., la sentenza n. 10493/06, in motivazione, con richiami a Cass. n. 9927/00; n. 8845/95; n. 3691/93).







In sintesi, da quel momento il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere, come, in effetti, avvenne.







Il quinto motivo censura le decisioni (non definitiva e definitiva) del giudice dell'appello, in quanto non sarebbe stato valutato il comportamento dei compratori (i coniugi Z. n.d.r.) "anche al fine di valutare un concorso di colpa nella causazione o nell'aggravamento del preteso danno" e, nello steso tempo avrebbe quel giudice "individuato e quantificato un danno inesistente e in ogni caso non adeguatamente accertato" (p. 15 ricorso).







Questa doglianza è inammissibile, in quanto non sembra proposta nella fase del merito.







Conclusivamente il ricorso va respinto, ma si rinvengono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.







P.Q.M.







La Corte:







Rigetto il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

















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