martedì 3 novembre 2009

Contributi Bonifica: quando non sono dovuti - caso in Regione Lazio










SERVIZI DI FOGNATURA E SERVIZI DI BONIFICA 





di Avv. Cavillo Azzeccagarbugli














La Regione Lazio, con l`art. 36 (Rapporti con l`organizzazione del servizio idrico integrato) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183", ha affrontato e risolto  la purtroppo ormai annosa controversia dell`imposizione del contributo di bonifica sugli immobili urbani serviti da fognature comunali.

Recitano i primi due comma di detto articolo di legge:

"1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all`obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio pubblico di fognatura, ai sensi dell`art. 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

2. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico integrato di cui alla L.R. 6/96 che, nell`ambito dei servizi affidati utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell`art. 27 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3".

L' errore di impostazione che, per tuziorismo, lo scrivente sottolinea consiste nell`inappropriato impiego, nel surritrascritto comma 1, della locuzione "sono esentati dal pagamento", in luogo di quella appropriata "non sono tenuti al pagamento", poiché non si versa nell`ipotesi dell`esonero prevista dall`art. 14, comma 2, della L. 5 gennaio 1994 n. 36 ("Gli utenti tenuti all`obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti").

Non ricorre, infatti, la fattispecie dell`esenzione (esonero da un obbligo), data la totale mancanza dei presupposti di legge indispensabili per il riscontro dell`obbligo di corrispondere il contributo di bonifica, poiché qualora l`Ente gestore del servizio idrico integrato utilizzi le reti idrauliche di bonifica come recapito di scarichi fognari, il "beneficio diretto" è ottenuto soltanto ed esclusivamente dall`Ente gestore predetto, come comprovato dallo stesso testo del dinanzi riprodotto comma 2 della L.R. del Lazio n. 53/1998.

Ciò premesso, è da considerare quanto infra.

1. I servizi pubblici di fognatura

Per gli immobili ricadenti in zone urbanizzate servite da pubbliche fognature, non sussiste il beneficio di bonifica in conseguenza dello scolo delle acque meteoriche attuato dai Consorzi per "conto terzi" (nella fattispecie, Enti gestori dei servizi di fognatura).

In primo luogo non è configurabile l`asserito "venir meno" dei compiti della bonifica rispetto agli immobili extragricoli situati in aree urbanizzate, per il semplice fatto che tali compiti non sono attribuiti ai Consorzi (né mai lo sono stati).

Il punto nodale non è costituito dal disposto del surritrascritto comma 2 dell`articolo 14 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (la c.d. "legge Galli").

La duplicazione degli oneri rappresenta, come puntualizzato al successivo punto 2, un argomento aggiuntivo, a riprova della illegittimità dell`imposizione del contributo di bonifica.

La questione principale è rappresentata dalla distinzione, fissata dalle norme dell`ordinamento, tra i compiti e le funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica e quelli degli Enti gestori dei servizi di fognatura.

Per quanto concerne questi ultimi Enti, tali norme stabiliscono costituire loro compito istituzionale il provvedere alla raccolta, all`allontanamento e allo scarico (adduzione al recapito finale) delle acque reflue e meteoriche.

Al riguardo, appare appropriato prendere le mosse dalle statuizione rese, al riguardo, dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza 14 ottobre 1966 n. 8960, che recita testualmente: ". . . la sentenza impugnata non ha tenuto presente che doveva prendere in esame non la situazione di fatto pura e semplice, ma quale era disciplinata (all`epoca, prima dell`entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) dal R.D. 8 maggio 1904 n. 360, dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650 e dal D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, conv. in legge 23 aprile 1981 n. 153.

Si tratta di un sistema molto complesso, di cui - ai fini che qui interessano - è sufficiente indicare i principi salienti:

a) i servizi pubblici di fognatura e scarico delle acque sono gestiti dai comuni, dai consorzi intercomunali, dalle comunità montane, dai consorzi regionali nelle Regioni a statuto speciale o dai consorzi per le aree a sviluppo industriale nel mezzogiorno (art. 9 legge 650/1979, che modifica l`art. 6 della L. 319/76);

b) il pagamento del suddetto servizio, da parte degli utenti, è effettuato ai citati enti gestori fra i quali, quindi, non sono compresi i consorzi di bonifica (art. 16 legge 319 del 1976, mod. da art. 3 D.L. 38 del 1981 conv. in L. n. 153 del 1981);

c) l`art. 17 bis della legge 319/76 (aggiunto con l`art. 3 del D.L. n. 38/81, conv. in L. n. 153/81), prevede, peraltro, che "qualora il servizio di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall`ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all`ente che gestisce quest`ultimo servizio".

In conclusione, qualora si ricada (ratione temporis)  nel caso di cui al D.L. 38/81 conv. in L. 153/81 il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente (Comune) che gestisce il serivizio di fognatura il quale se del caso provvederà ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'Ente che gestisce quest'ultimo servizio. Idem per quanto riguarda l'immissione nei corsi d'acqua (ricadenti nella manutenzione da parte del Consorzio) tramite fognatura comunale. 

In quest'ultimo caso e di palmare evidenza che il rapporto di contribuenza può istituirsi esclusivamente con il Comune il quale, a sua volta, avrebbe dovuto se del caso pagare il canone al Consorzio.

Ad ogni modo per il cittadino - contribuente nessuna duplicazione d'imposta.





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