domenica 30 agosto 2009

Rifacimento centrale Termica: Atto di Straordinaria Manutenzione

Il rifacimento della centrale termica costituisce atto di straordinaria manutenzione

Cassazione, Sez. II, del 14 novembre 2008, n. 27287

L’avvenuta sostituzione della caldaia per vetustà e lo spostamento della centrale per adeguarla alle nuove normative antincendio costituiscono atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell’impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune.

Rifacimento centrale Termica: Atto di Straordinaria Manutenzione

Il rifacimento della centrale termica costituisce atto di straordinaria manutenzione

Cassazione, Sez. II, del 14 novembre 2008, n. 27287

L’avvenuta sostituzione della caldaia per vetustà e lo spostamento della centrale per adeguarla alle nuove normative antincendio costituiscono atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell’impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune.

Inerzia comproprietari e sistemazione impianto elettrico parti comuni



Inerzia dei comproprietari, sistemazione impianto elettrico delle parti comuni

Tribunale Modena, Sez.II, 24 febbraio 2009

In una situazione di inerzia di tutti i comproprietari di un immobile che, dopo sopralluoghi di tecnici incaricati, non hanno assunto alcuna decisione sullo svolgimento di opere di sistemazione dell’impianto elettrico delle parti comuni, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c., il giudice può disporre la convocazione dell’assemblea, a cura del condomino più diligente, per l’adozione delle ulteriori determinazioni in proposito.

Valter Marchetti, Foro di Savona

Inerzia comproprietari e sistemazione impianto elettrico parti comuni



Inerzia dei comproprietari, sistemazione impianto elettrico delle parti comuni

Tribunale Modena, Sez.II, 24 febbraio 2009

In una situazione di inerzia di tutti i comproprietari di un immobile che, dopo sopralluoghi di tecnici incaricati, non hanno assunto alcuna decisione sullo svolgimento di opere di sistemazione dell’impianto elettrico delle parti comuni, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c., il giudice può disporre la convocazione dell’assemblea, a cura del condomino più diligente, per l’adozione delle ulteriori determinazioni in proposito.

Valter Marchetti, Foro di Savona

proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale

Proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale.

Cassazione civile, Sezione II, 20 luglio 2009, n.16829

Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare.

Valter Marchetti, Foro di Savona

proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale

Proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale.

Cassazione civile, Sezione II, 20 luglio 2009, n.16829

Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare.

Valter Marchetti, Foro di Savona

Convalida di sfratto ed emendatio/mutatio libelli



Procedimento per convalida di sfratto, il locatore può ampliare la domanda

Cass. civ., Sez. III, Sentenza 5 Marzo 2009 , n. 5356

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto; e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.

E' quindi ammissibile l'ampliamento della domanda contenuta nell’atto di intimazione, sempre che avvenga tempestivamente, con la memoria integrativa degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 426 c.p.c.

Convalida di sfratto ed emendatio/mutatio libelli



Procedimento per convalida di sfratto, il locatore può ampliare la domanda

Cass. civ., Sez. III, Sentenza 5 Marzo 2009 , n. 5356

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto; e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.

E' quindi ammissibile l'ampliamento della domanda contenuta nell’atto di intimazione, sempre che avvenga tempestivamente, con la memoria integrativa degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 426 c.p.c.

Riscaldamento centralizzato: validità della delibera e relazione tecnica di conformità



Sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, validità della delibera, relazione tecnica di conformità

Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2009, n. 4216

Nel caso in cui l'assemblea deliberi - a maggioranza delle quote millesimali ed in conformità agli obiettivi di risparmio energetico di cui alla legge n. 10 del 1991 -, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio con autonomi impianti a gas metano, non occorre, ai fini della validità della delibera, che questa sia corredata del progetto e della relazione tecnica di conformità, poiché la legge distingue la fase deliberativa da quella attuativa, attribuendo alla prima la mera valutazione di convenienza economica della trasformazione ed alla seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispondenza del nuovo impianto alle prescrizioni di legge. Una volta deliberata la sostituzione, il condominio, e per esso l'amministrazione, deve provvedere a tutte le opere necessarie, tranne quelle rientranti nella disponibilità dei singoli condomini, perché questi, sia pure dissenzienti, possano provvedere ad allacciare le varie unità immobiliari al nuovo sistema di alimentazione.

Riscaldamento centralizzato: validità della delibera e relazione tecnica di conformità



Sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, validità della delibera, relazione tecnica di conformità

Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2009, n. 4216

Nel caso in cui l'assemblea deliberi - a maggioranza delle quote millesimali ed in conformità agli obiettivi di risparmio energetico di cui alla legge n. 10 del 1991 -, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a gasolio con autonomi impianti a gas metano, non occorre, ai fini della validità della delibera, che questa sia corredata del progetto e della relazione tecnica di conformità, poiché la legge distingue la fase deliberativa da quella attuativa, attribuendo alla prima la mera valutazione di convenienza economica della trasformazione ed alla seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispondenza del nuovo impianto alle prescrizioni di legge. Una volta deliberata la sostituzione, il condominio, e per esso l'amministrazione, deve provvedere a tutte le opere necessarie, tranne quelle rientranti nella disponibilità dei singoli condomini, perché questi, sia pure dissenzienti, possano provvedere ad allacciare le varie unità immobiliari al nuovo sistema di alimentazione.

giovedì 27 agosto 2009

le nuove tabelle di Milano "cumulano" danno biologico e danno morale

Le nuove tabelle di Milano “cumulano” danno biologico e danno morale
Articolo di Giuseppe Buffone 15.06.2009

Sono da considerare inadeguate quelle prassi assicurative che vanno proponendo, tout court, una liquidazione del solo danno alla salute senza tenere in considerazione la lesione dell’integrità morale....



Un’altra smentita delle Sezioni Unite 26972/2008: le nuove tabelle di Milano “cumulano” danno biologico e danno morale

di Giuseppe Buffone

Dopo l’intervento del d.P.R. 37/2009 – che ha continuato a cumulare, in via risarcitoria, danno morale e danno biologico – è la volta di una nuova smentita delle SS.UU. dell’11 novembre 2008 n. 26972, in punto di rapporti tra danno biologico e danno morale nella fase della restaurazione della persona nella fase liquidatoria.

L’osservatorio per la giustizia civile di Milano ha depositato, in data 22 maggio 2009, le nuove tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale1.

Il tavolo dei lavori, preso atto della inadeguatezza dei valori monetati utilizzati nella liquidazione del cd. danno biologico, alla luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite, propone laliquidazione congiunta di:

  1. Danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;

  2. Danno non patrimoniale conseguente alle medesimi lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione

Vale a dire, precisa l’Osservatorio, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:

  • Cd. danno biologico standard

  • Cd. personalizzazione del danno biologico

  • Cd. danno morale

Altrimenti detto: DB + DM = danno non patrimoniale2.

L’osservatorio ha, così, proposto di partire dai valori monetari medi, cui dovere sommare una percentuale di aumento di tali valori laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, ferma restando la possibilità di liquidare una somma oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

La struttura delle nuove tabelle è, quindi, la seguente:

  1. Individuano, in primis, un nuovo valore del cd. punto, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, ovvero il cd. danno biologico permanente.

  2. Individuano un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, di una percentuale ponderata:

    1. Lesioni dall’1% al 9%: aumento fisso del 25%;

    2. Lesioni dal 10 al 34%: aumento dal 26% al 50%

    3. Lesioni dal 35% al 100%, aumento fisso del 50%

  3. Individuano, infine, una percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di cd. personalizzazione.

Struttura delle tabelle


Punto biologico


Aumento


Punto danno non patrimoniale


Aumento personalizzato


Valore monetario per danno biologico


Aumento % sul danno biologico a titolo di danno morale


Danno biologico + danno morale


Eventuale aumento

Alla luce delle tabelle sopra menzionate, è chiaro come la tesi della somatizzazione sia stata respinta dall’Osservatorio: il danno biologico non assorbe il danno morale.

Si tratta, in realtà, dell’interpretazione “autentica” che le sezioni semplici vanno offrendo delleSS.UU. 26972/2008; basta citare la recentissima decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti):

i danni morali consequenziali (…) restano estranei alla definizione complessa del danno biologico

Sono, allora, da considerare inadeguate quelle prassi assicurative che vanno proponendo, tout court, una liquidazione del solo danno alla salute senza tenere in considerazione la lesione dell’integrità morale.

Sui criteri proposto dall’Osservatorio milanese, il dibattito è aperto.

_____________

1 Tabelle disponibili su Diritto&Giustizia.

2 In termini esattamente identici a quanto sancito da d.P.R. 37/2009.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

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