Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.
domenica 30 agosto 2009
Rifacimento centrale Termica: Atto di Straordinaria Manutenzione
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Inerzia comproprietari e sistemazione impianto elettrico parti comuni
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proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale
Cassazione civile, Sezione II, 20 luglio 2009, n.16829
Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare.
proprietà individuale, edificio in condominio, concreta situazione fattuale
Cassazione civile, Sezione II, 20 luglio 2009, n.16829
Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene in quel compendio immobiliare.
Convalida di sfratto ed emendatio/mutatio libelli
Cass. civ., Sez. III, Sentenza 5 Marzo 2009 , n. 5356
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto; e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.
E' quindi ammissibile l'ampliamento della domanda contenuta nell’atto di intimazione, sempre che avvenga tempestivamente, con la memoria integrativa degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 426 c.p.c.
Convalida di sfratto ed emendatio/mutatio libelli
Cass. civ., Sez. III, Sentenza 5 Marzo 2009 , n. 5356
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto; e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.
E' quindi ammissibile l'ampliamento della domanda contenuta nell’atto di intimazione, sempre che avvenga tempestivamente, con la memoria integrativa degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 426 c.p.c.
Riscaldamento centralizzato: validità della delibera e relazione tecnica di conformità
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giovedì 27 agosto 2009
le nuove tabelle di Milano "cumulano" danno biologico e danno morale
Un’altra smentita delle Sezioni Unite 26972/2008: le nuove tabelle di Milano “cumulano” danno biologico e danno morale
Dopo l’intervento del d.P.R. 37/2009 – che ha continuato a cumulare, in via risarcitoria, danno morale e danno biologico – è la volta di una nuova smentita delle SS.UU. dell’11 novembre 2008 n. 26972, in punto di rapporti tra danno biologico e danno morale nella fase della restaurazione della persona nella fase liquidatoria.
L’osservatorio per la giustizia civile di Milano ha depositato, in data 22 maggio 2009, le nuove tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale1.
Il tavolo dei lavori, preso atto della inadeguatezza dei valori monetati utilizzati nella liquidazione del cd. danno biologico, alla luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite, propone laliquidazione congiunta di:
Danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
Danno non patrimoniale conseguente alle medesimi lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione
Vale a dire, precisa l’Osservatorio, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
Cd. danno biologico standard
Cd. personalizzazione del danno biologico
Cd. danno morale
Altrimenti detto: DB + DM = danno non patrimoniale2.
L’osservatorio ha, così, proposto di partire dai valori monetari medi, cui dovere sommare una percentuale di aumento di tali valori laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, ferma restando la possibilità di liquidare una somma oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
La struttura delle nuove tabelle è, quindi, la seguente:
Individuano, in primis, un nuovo valore del cd. punto, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, ovvero il cd. danno biologico permanente.
Individuano un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, di una percentuale ponderata:
Lesioni dall’1% al 9%: aumento fisso del 25%;
Lesioni dal 10 al 34%: aumento dal 26% al 50%
Lesioni dal 35% al 100%, aumento fisso del 50%
Individuano, infine, una percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di cd. personalizzazione.
Struttura delle tabelle
Punto biologico | Aumento | Punto danno non patrimoniale | Aumento personalizzato |
Valore monetario per danno biologico | Aumento % sul danno biologico a titolo di danno morale | Danno biologico + danno morale | Eventuale aumento |
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, è chiaro come la tesi della somatizzazione sia stata respinta dall’Osservatorio: il danno biologico non assorbe il danno morale.
Si tratta, in realtà, dell’interpretazione “autentica” che le sezioni semplici vanno offrendo delleSS.UU. 26972/2008; basta citare la recentissima decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti):
“i danni morali consequenziali (…) restano estranei alla definizione complessa del danno biologico”
Sono, allora, da considerare inadeguate quelle prassi assicurative che vanno proponendo, tout court, una liquidazione del solo danno alla salute senza tenere in considerazione la lesione dell’integrità morale.
Sui criteri proposto dall’Osservatorio milanese, il dibattito è aperto.
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1 Tabelle disponibili su Diritto&Giustizia.
2 In termini esattamente identici a quanto sancito da d.P.R. 37/2009.
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