Cass. civ., Sez. III, Sentenza 5 Marzo 2009 , n. 5356
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto; e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale.
E' quindi ammissibile l'ampliamento della domanda contenuta nell’atto di intimazione, sempre che avvenga tempestivamente, con la memoria integrativa degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 426 c.p.c.