sabato 11 aprile 2009

Caduta dalle scale bagnate: il custode non risarcisce il danno se il pericolo era evidente

16/03/2009)
Se cadi sulle scale bagnate del condominio il custode non risarcisce il danno sofferto se il pericolo era evidente
Avv. Valter Marchetti
Cass. civ., Sez. III, sentenza 19 giugno 2008, n. 16607
Il fatto ed i giudizi di primo e secondo grado. Una signora era scivolata nell'atrio dell'edificio codominiale a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. La stessa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio milanese per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell'art. 2051 cc, quale custode delle parti comuni dell'edificio o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 CC. Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.Il Tribunale adito rigettava le domande e, dopo la proposizione da parte della signora dell'appello, resistito dall'appellato, che a sua volta spiegava appello incidentale relativamente alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, la Corte di appello di Milano, rigettava entrambi gli appelli, con la condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora. La Cassazione.I giudici della Cassazione nella sentenza in esame riaffermano il principio, più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo.La signora T., in punto di fatto della sentenza di secondo grado così come richiamata dai giudici della Cassazione, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi; siamo, quindi, in presenza di un accertamento in punto di fatto, che, sorretto com'è da congrua e coerente motivazione, deve ritenersi sottratto ad ogni sindacato sul piano di legittimità. Questo il ragionamento della Corte di Cassazione.Né può sostenersi che i giudici di merito si siano sottratti all'onere di motivazione sul punto decisivo che l'accertata condotta negligente e disattenta della ricorrente sia stata l’esclusiva causa della sua scivolata sul pavimento, atteso che le argomentate considerazioni su detto comportamento, sopra richiamate, hanno correttamente evidenziato che l’evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (v. Cass. 17.1.2001, n. 584).Accertato, anche in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.Ed invero, ad avviso dei giudici di legittimità, la scivolosità del pavimento è stata congruamente valutata dai giudici di merito, che hanno però motivatamente ritenuto che la conseguente scivolata della ricorrente sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della medesima, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno patito.La sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la possibilità di applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c. che, presupponendo l’individuazione di un fatto colposo ascrivibile - in termini di responsabilità aquilana - al creditore, non può applicarsi nel caso in esame, nel quale con decisione ormai passata in giudicato è stata esclusa la responsabilità extracontrattuale del condominio, e dunque la relativa responsabilità. Inoltre la Corte di merito ha specificamente individuato il comportamento ascritto alla T.A. a titolo di colpa che abbia cagionato in via esclusiva il danno dalla medesima patito, precisando che il mancato uso, da parte della danneggiata, della normale diligenza era consistito nell'avere alzato il piede sinistro sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al corrimani delle scale.È evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla T.A. un preciso comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento (pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero "atteggiamento mentale" della T.A. medesima, come quest'ultima pretenderebbe.Sul punto in questione la Corte di Cassazione riscontra una valida ed insindacabile motivazione della sentenza di secondo grado, la quale ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quello di sorreggersi al corrimani delle scale prima di iniziarne la salita.
Valter Marchetti, Foro di Savona

Caduta dalle scale bagnate: il custode non risarcisce il danno se il pericolo era evidente

16/03/2009)
Se cadi sulle scale bagnate del condominio il custode non risarcisce il danno sofferto se il pericolo era evidente
Avv. Valter Marchetti
Cass. civ., Sez. III, sentenza 19 giugno 2008, n. 16607
Il fatto ed i giudizi di primo e secondo grado. Una signora era scivolata nell'atrio dell'edificio codominiale a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. La stessa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio milanese per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell'art. 2051 cc, quale custode delle parti comuni dell'edificio o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 CC. Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.Il Tribunale adito rigettava le domande e, dopo la proposizione da parte della signora dell'appello, resistito dall'appellato, che a sua volta spiegava appello incidentale relativamente alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, la Corte di appello di Milano, rigettava entrambi gli appelli, con la condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora. La Cassazione.I giudici della Cassazione nella sentenza in esame riaffermano il principio, più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo.La signora T., in punto di fatto della sentenza di secondo grado così come richiamata dai giudici della Cassazione, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi; siamo, quindi, in presenza di un accertamento in punto di fatto, che, sorretto com'è da congrua e coerente motivazione, deve ritenersi sottratto ad ogni sindacato sul piano di legittimità. Questo il ragionamento della Corte di Cassazione.Né può sostenersi che i giudici di merito si siano sottratti all'onere di motivazione sul punto decisivo che l'accertata condotta negligente e disattenta della ricorrente sia stata l’esclusiva causa della sua scivolata sul pavimento, atteso che le argomentate considerazioni su detto comportamento, sopra richiamate, hanno correttamente evidenziato che l’evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (v. Cass. 17.1.2001, n. 584).Accertato, anche in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.Ed invero, ad avviso dei giudici di legittimità, la scivolosità del pavimento è stata congruamente valutata dai giudici di merito, che hanno però motivatamente ritenuto che la conseguente scivolata della ricorrente sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della medesima, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno patito.La sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la possibilità di applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c. che, presupponendo l’individuazione di un fatto colposo ascrivibile - in termini di responsabilità aquilana - al creditore, non può applicarsi nel caso in esame, nel quale con decisione ormai passata in giudicato è stata esclusa la responsabilità extracontrattuale del condominio, e dunque la relativa responsabilità. Inoltre la Corte di merito ha specificamente individuato il comportamento ascritto alla T.A. a titolo di colpa che abbia cagionato in via esclusiva il danno dalla medesima patito, precisando che il mancato uso, da parte della danneggiata, della normale diligenza era consistito nell'avere alzato il piede sinistro sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al corrimani delle scale.È evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla T.A. un preciso comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento (pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero "atteggiamento mentale" della T.A. medesima, come quest'ultima pretenderebbe.Sul punto in questione la Corte di Cassazione riscontra una valida ed insindacabile motivazione della sentenza di secondo grado, la quale ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quello di sorreggersi al corrimani delle scale prima di iniziarne la salita.
Valter Marchetti, Foro di Savona

residenza anagrafica e agevolazioni prima casa

(09/04/2009)
La residenza anagrafica del contribuente costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni prima casa
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza del 16 aprile 2008, n. 9949
il contribuente non ha diritto al beneficio delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa quando, pur essendosi già trasferito nell’immobile comperato, non risulta ancora all’anagrafe come residente. Sella sentenza della Cassazione 9949/2008, si legge: "il tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 2, D.L. n. 12/1985, in tema di agevolazioni per l’acquisto della c.d. prima casa induce a ritenere insufficiente la circostanza che l’acquirente abbia trasferito la propria residenza nell’immobile compravenduto laddove detta modificazione non sia recepita presso l’ufficio dell’anagrafe. Conseguentemente, è irrilevante alla data dell’acquisto la residenza di fatto difforme da quella fatta constare dall’esame delle iscrizioni all’anagrafe della popolazione residente".

residenza anagrafica e agevolazioni prima casa

(09/04/2009)
La residenza anagrafica del contribuente costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni prima casa
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza del 16 aprile 2008, n. 9949
il contribuente non ha diritto al beneficio delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa quando, pur essendosi già trasferito nell’immobile comperato, non risulta ancora all’anagrafe come residente. Sella sentenza della Cassazione 9949/2008, si legge: "il tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 2, D.L. n. 12/1985, in tema di agevolazioni per l’acquisto della c.d. prima casa induce a ritenere insufficiente la circostanza che l’acquirente abbia trasferito la propria residenza nell’immobile compravenduto laddove detta modificazione non sia recepita presso l’ufficio dell’anagrafe. Conseguentemente, è irrilevante alla data dell’acquisto la residenza di fatto difforme da quella fatta constare dall’esame delle iscrizioni all’anagrafe della popolazione residente".

venerdì 10 aprile 2009

Infiltrazioni causate da terrazzo a livello deteriorato: la responsabilità segue l'art. 1126 c.c.

(07/04/2009)
Risarcimento danni, infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione
Cassazione, civ. Sez. III, del 12 dicembre 2008 n. 29212
In tema di condominio, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve anche alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 c.c., alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti, a norma della stessa disposizione, tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo. Conseguentemente, dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall'art. 1126 c.c.. Ulteriore conseguenza è che la domanda di risarcimento dei danni è proponibile nei confronti del condominio in persona dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario dell'appartamento posto allo stesso livello della terrazza

Infiltrazioni causate da terrazzo a livello deteriorato: la responsabilità segue l'art. 1126 c.c.

(07/04/2009)
Risarcimento danni, infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione
Cassazione, civ. Sez. III, del 12 dicembre 2008 n. 29212
In tema di condominio, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve anche alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 c.c., alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti, a norma della stessa disposizione, tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo. Conseguentemente, dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall'art. 1126 c.c.. Ulteriore conseguenza è che la domanda di risarcimento dei danni è proponibile nei confronti del condominio in persona dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario dell'appartamento posto allo stesso livello della terrazza

L'indennità per i miglioramenti spetta esclusivamente se c'è il consenso del locatore


(06/04/2009)
Nessuna indennità per i miglioramenti effettuati dal conduttore senza il consenso del locatore
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 30 gennaio 2009 n. 2494
Il diritto del conduttore all'indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ex art 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore. Il consenso, il quale importa una valutazione sia riguardo all'opportunità che alla convenienza delle opere stesse, non può essere considerato implicito o desumersi da atti di tolleranza, ma deve risultare da una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà, senza la quale deve ritenersi applicabile il principio secondo cui il conduttore non ha diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al bene oggetto di locazione senza il consenso del locatore. Con la recente pronuncia, la Suprema Corte, in ottemperanza ad un forte orientamento giurisprudenziale, ribadisce che il conduttore non ha diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti effettuati dallo stesso conduttore senza il consenso del locatore. E, si badi bene, detto consenso non può essere manifestato per mera tolleranza o accettazione o non opposizione, bensì in modo esplicito o per facta concludentia o anche con un comportamento incompatibile ad un contrario proposito. Non sussistendo il consenso reso esplicito nelle succitate ultime modalità, il conduttore non può vantare alcun diritto all'indennizzo ex art 1592 c.c., indennizzo che peraltro corrisponde alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del miglioramento al momento della consegna.Il principio espresso dalla Cassazione nella sopra indicata sentenza, infine, deve essere applicato a maggior ragione, come peraltro accade sovente nella pratica quotidiana, nell'ipotesi in cui i contraenti hanno previsto nel contratto di locazione che nessuna opera può essere effettuata senza l'autorizzazione del locatore.
Avv. Luigi Modaffari

L'indennità per i miglioramenti spetta esclusivamente se c'è il consenso del locatore


(06/04/2009)
Nessuna indennità per i miglioramenti effettuati dal conduttore senza il consenso del locatore
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 30 gennaio 2009 n. 2494
Il diritto del conduttore all'indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ex art 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore. Il consenso, il quale importa una valutazione sia riguardo all'opportunità che alla convenienza delle opere stesse, non può essere considerato implicito o desumersi da atti di tolleranza, ma deve risultare da una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà, senza la quale deve ritenersi applicabile il principio secondo cui il conduttore non ha diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al bene oggetto di locazione senza il consenso del locatore. Con la recente pronuncia, la Suprema Corte, in ottemperanza ad un forte orientamento giurisprudenziale, ribadisce che il conduttore non ha diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti effettuati dallo stesso conduttore senza il consenso del locatore. E, si badi bene, detto consenso non può essere manifestato per mera tolleranza o accettazione o non opposizione, bensì in modo esplicito o per facta concludentia o anche con un comportamento incompatibile ad un contrario proposito. Non sussistendo il consenso reso esplicito nelle succitate ultime modalità, il conduttore non può vantare alcun diritto all'indennizzo ex art 1592 c.c., indennizzo che peraltro corrisponde alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del miglioramento al momento della consegna.Il principio espresso dalla Cassazione nella sopra indicata sentenza, infine, deve essere applicato a maggior ragione, come peraltro accade sovente nella pratica quotidiana, nell'ipotesi in cui i contraenti hanno previsto nel contratto di locazione che nessuna opera può essere effettuata senza l'autorizzazione del locatore.
Avv. Luigi Modaffari

lunedì 6 aprile 2009

Novara dopo le Sezioni Unite in tem di danno morale ed esistenziale: non sono in re ipsa

Nota a sentenza 30.03.08
Danno non patrimoniale: il Tribunale di Novara si pronuncia dopo le Sezioni Unite
Nota a Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23

Il Tribunale di Novara Sezione Lavoro si è pronunciato sul danno non patrimoniale, con la sentenza n. 23 del 4/2/2009, depositata il 16/2/2009.
La pronuncia è interessante perché stata resa dopo la nota sentenza SS.UU. 26972/2008 e costituisce un’applicazione pratica dei principi dettati dalla Cassazione in consesso plenario.
‘Casus belli’ per il Tribunale di Novara un infortunio sul lavoro. Un operaio si frattura una mano mentre sta sostituendo la punta di un trapano.
Risulta che la macchina non avesse le protezioni di legge e che l’operaio non avesse seguito le dovute procedure di sicurezza.
L’operaio ricorre avanti al Tribunale di Novara chiedendo il risarcimento dei danni subiti.Il Giudice di Novara rilevava la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., dacchè tale norma non impone soltanto l’obbligo di adozione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure che “in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell’attività lavorativa, all’esperienza e alla tecnica”, ma perché, scriveva in motivazione, “la violazione del dovere generale di sicurezza comporta la responsabilità datoriale, non solo quando omette di adottare le idonee misure protettive imposte dalla legge o suggerite dall’esperienza o dalle conoscenze tecniche, ma anche quando omette di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente”. Era quanto accaduto nella fattispecie, sottoposta a disamina.
Poi però, atteso che, il Ctu aveva rilevato la sussistenza di lesioni alla persona, sia permanente sia temporanea, si poneva, nel giudizio in oggetto, la questione di come liquidarli. E, soprattutto, di se e, se sì, di come, liquidare quelle voci di pregiudizio che, prima della note SSUU 26972/2008, si definivano danno morale soggettivo e danno esistenziale o alla vita di relazione.Il Giudice spiegava in motivazione: “La Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26972 in data 24 giugno 2008 ha osservato che la lesione degli interessi non suscettivi di valutazione economica dà luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell’integrità psicofisica, (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale co-stituita dall’impresa”.Proseguiva quindi, osservando che “la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale”.Ricorre il primo caso, aggiungeva, “ove sia allegato il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella indennità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza”. Nel caso siano dedotte siffatte conseguenze, quindi, “si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”. In conseguenza, affermava il magistrato, “esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.E decideva la causa, liquidando prima il danno biologico e in seguito provvedendo alla sua personalizzazione in considerazione della sofferenza patita e dalla incidenza che la lesione era destinata ad assumere anche nella sfera della vita privata dell’infortunato.La sentenza in oggetto, come detto, si segnala all’attenzione del lettore perché affronta il delicatissimo problema di come ‘trattare’ il danno non patrimoniale nella sua componente soggettivo o morale o esistenziale o comunque legato alla sofferenza psichica e al fare areddituale della persona.Interessanti altri precedenti sul tema specifico.Il Tribunale di Milano, decima sezione civile, nella sentenza n. 2427 del 23/2/2009, scriveva in motivazione, di essere pervenuto “all’importo indicato, sulla base delle indicazioni fornite con riferimento al danno biologico, sia temporaneo che permanente, dalla tabella legale per le micropermanenti - i cui ordini di grandezza vengono in questa sede equitativamente utilizzati - indicazioni che, avendo come unico riferimento il pregiudizio derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato (ossia il danno biologico de-privato dalla componente di sofferenze fisiche e morali, così come usava secondo la diffusa accezione del danno biologico precedente alle Sezioni Unite 2008), possono e devono essere oggetto della personalizzazione cui le stesse Sezioni Unite fanno riferimento, solo così potendo assicurarsi l’integralità del risarcimento”.Il Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008, dopo aver rilevato che “la sentenza delle Sezioni Unite impone oggi un diverso approccio alla liquidazione del danno non patrimoniale”, ripercorsi i principi affermati da esse SS.UU., rileva per ciò che ivi viene definito danno “da sofferenza” – specificando “che per mera comodità espositiva si può continuare a chiamare ‘morale’” – che “a soli fini orientativi, e fatte salve le peculiarità di ogni caso concreto, è possibile distinguere tre tipologie di fattispecie, corrispondenti ciascuna a un diverso modo di manifestazione di questo danno, cui devono corrispondere differenti criteri di liquidazione”. E così viene identificato, dal Tribunale di Torino, un “primo gruppo” nei “casi in cui il patimento è normalmente momentaneo, strettamente legato a un certo evento di breve durata (p.es. un incidente stradale, lievi percosse, una rapina) e destinato ad attenuarsi e risolversi con rapidità: così la sofferenza e la preoccupazione di chi subisce lievi lesioni, che guariscono senza lasciare postumi e con postumi minimi. In questi casi la ‘sofferenza morale’ è principalmente legata alla entità della lesione fisica e alla durata della malattia. Si giustifica quindi un criterio che ancori la liquidazione del danno in oggetto a quella del danno biologico, sia da invalidità permanente che da invalidità temporanea”: liquidazione, in tal caso, “contenuta entro il limite massimo di un terzo (1/3) del danno biologico”. Secondo gruppo: “i casi in cui la sofferenza è conseguenza di una lesione fisica o psichica di una certa gravità”, “normalmente destinata a durare a lungo, spesso per tutta la vita del danneggiato. Si tratta della sofferenza che deriva dalla perdurante percezione della propria invalidità (non poter muovere un arto, non poter deambulare normalmente…); e della sofferenza derivante dal non poter compiere attività a cui prima si era dediti”. Anche in questo caso “il ‘patimento morale’ è il portato di una lesione fisica” “anche qui, dunque, pare corretto un criterio di liquidazione ancorato al danno biologico”, che va liquidato “in misura superiore, da un minimo di un terzo ad un massimo corrispondente all’intero importo del danno biologico”. Con una precisazione, però: la sofferenza derivante dalla perdurante percezione della lesione fisica può ritenersi, afferma il Tribunale, “provata in via presuntiva”, mentre la sofferenza derivante dal non poter fare deve essere “positivamente dimostrata”. Terzo gruppo, infine, “i casi in cui il ‘patimento’ da risarcire è completamente svincolato dal pregiudizio fisico”, come nel danno per diffamazione. In dette ipotesi, dichiara il Tribunale di Torino, “la liquidazione deve essere svincolata da quella del danno biologico (quand’anche esistente) e ancorata a criteri che non possono essere indicati in astratto, perché devono trovare riscontro nelle peculiarità della singola fattispecie”.Sempre il Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 8428 del 23/12/2008, distingue fra “riflessi oggettivi e soggettivi del danno biologico”, precisando che i primi sono apprezzabili “tramite accertamento medico legale (incidenza su sport, attività fisiche, maggior usura al lavoro, riflessi sulla vita sessuale e di relazione, ecc.)” mentre i secondi includono “gli aspetti più propriamente psicologici, ovvero la sofferenza morale che discende dall’illecito patito e dalle sua conseguenze oggettive”. Tali danni “sembrano liquidabili” “mediante un eventuale incremento ulteriore dei valori” dei danni all’integrità psicofisica della persona, incremento che non sarebbe “predeterminabile allo stato, a priori, in senso assoluto, ma valutabile in concreto, in considerazione delle particolarità oggettive e soggettive del caso, sulla scorta della prova offerta, in modo da garantire l’effettività della tutela rispetto al danno, ovvero risarcirlo per intero”. Nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato operando un aumento della valutazione del danno.Il Tribunale di Catania, invece, nella sentenza del 17/11/2008, rilevando che “nel caso di specie, nulla è stato allegato e men che meno è stato provato che possa indurre a ritenere che vi siano ulteriori concrete sofferenze fisiche o psichiche” che non fossero già stata risarcite dai criteri tabellari, negava la risarcibilità dei ‘vecchi’ danno morale o esistenziale, non provvedendo a nessun incremento.Anche il Tribunale di Potenza, nella sentenza del 15/12/2008, affermava che “nulla può, di contro, essere liquidato a titolo di danno morale, non potendosi ritenere in re ipsa”.

Novara dopo le Sezioni Unite in tem di danno morale ed esistenziale: non sono in re ipsa

Nota a sentenza 30.03.08
Danno non patrimoniale: il Tribunale di Novara si pronuncia dopo le Sezioni Unite
Nota a Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23

Il Tribunale di Novara Sezione Lavoro si è pronunciato sul danno non patrimoniale, con la sentenza n. 23 del 4/2/2009, depositata il 16/2/2009.
La pronuncia è interessante perché stata resa dopo la nota sentenza SS.UU. 26972/2008 e costituisce un’applicazione pratica dei principi dettati dalla Cassazione in consesso plenario.
‘Casus belli’ per il Tribunale di Novara un infortunio sul lavoro. Un operaio si frattura una mano mentre sta sostituendo la punta di un trapano.
Risulta che la macchina non avesse le protezioni di legge e che l’operaio non avesse seguito le dovute procedure di sicurezza.
L’operaio ricorre avanti al Tribunale di Novara chiedendo il risarcimento dei danni subiti.Il Giudice di Novara rilevava la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., dacchè tale norma non impone soltanto l’obbligo di adozione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure che “in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell’attività lavorativa, all’esperienza e alla tecnica”, ma perché, scriveva in motivazione, “la violazione del dovere generale di sicurezza comporta la responsabilità datoriale, non solo quando omette di adottare le idonee misure protettive imposte dalla legge o suggerite dall’esperienza o dalle conoscenze tecniche, ma anche quando omette di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente”. Era quanto accaduto nella fattispecie, sottoposta a disamina.
Poi però, atteso che, il Ctu aveva rilevato la sussistenza di lesioni alla persona, sia permanente sia temporanea, si poneva, nel giudizio in oggetto, la questione di come liquidarli. E, soprattutto, di se e, se sì, di come, liquidare quelle voci di pregiudizio che, prima della note SSUU 26972/2008, si definivano danno morale soggettivo e danno esistenziale o alla vita di relazione.Il Giudice spiegava in motivazione: “La Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26972 in data 24 giugno 2008 ha osservato che la lesione degli interessi non suscettivi di valutazione economica dà luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell’integrità psicofisica, (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4,32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale co-stituita dall’impresa”.Proseguiva quindi, osservando che “la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale”.Ricorre il primo caso, aggiungeva, “ove sia allegato il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella indennità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza”. Nel caso siano dedotte siffatte conseguenze, quindi, “si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”. In conseguenza, affermava il magistrato, “esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.E decideva la causa, liquidando prima il danno biologico e in seguito provvedendo alla sua personalizzazione in considerazione della sofferenza patita e dalla incidenza che la lesione era destinata ad assumere anche nella sfera della vita privata dell’infortunato.La sentenza in oggetto, come detto, si segnala all’attenzione del lettore perché affronta il delicatissimo problema di come ‘trattare’ il danno non patrimoniale nella sua componente soggettivo o morale o esistenziale o comunque legato alla sofferenza psichica e al fare areddituale della persona.Interessanti altri precedenti sul tema specifico.Il Tribunale di Milano, decima sezione civile, nella sentenza n. 2427 del 23/2/2009, scriveva in motivazione, di essere pervenuto “all’importo indicato, sulla base delle indicazioni fornite con riferimento al danno biologico, sia temporaneo che permanente, dalla tabella legale per le micropermanenti - i cui ordini di grandezza vengono in questa sede equitativamente utilizzati - indicazioni che, avendo come unico riferimento il pregiudizio derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato (ossia il danno biologico de-privato dalla componente di sofferenze fisiche e morali, così come usava secondo la diffusa accezione del danno biologico precedente alle Sezioni Unite 2008), possono e devono essere oggetto della personalizzazione cui le stesse Sezioni Unite fanno riferimento, solo così potendo assicurarsi l’integralità del risarcimento”.Il Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008, dopo aver rilevato che “la sentenza delle Sezioni Unite impone oggi un diverso approccio alla liquidazione del danno non patrimoniale”, ripercorsi i principi affermati da esse SS.UU., rileva per ciò che ivi viene definito danno “da sofferenza” – specificando “che per mera comodità espositiva si può continuare a chiamare ‘morale’” – che “a soli fini orientativi, e fatte salve le peculiarità di ogni caso concreto, è possibile distinguere tre tipologie di fattispecie, corrispondenti ciascuna a un diverso modo di manifestazione di questo danno, cui devono corrispondere differenti criteri di liquidazione”. E così viene identificato, dal Tribunale di Torino, un “primo gruppo” nei “casi in cui il patimento è normalmente momentaneo, strettamente legato a un certo evento di breve durata (p.es. un incidente stradale, lievi percosse, una rapina) e destinato ad attenuarsi e risolversi con rapidità: così la sofferenza e la preoccupazione di chi subisce lievi lesioni, che guariscono senza lasciare postumi e con postumi minimi. In questi casi la ‘sofferenza morale’ è principalmente legata alla entità della lesione fisica e alla durata della malattia. Si giustifica quindi un criterio che ancori la liquidazione del danno in oggetto a quella del danno biologico, sia da invalidità permanente che da invalidità temporanea”: liquidazione, in tal caso, “contenuta entro il limite massimo di un terzo (1/3) del danno biologico”. Secondo gruppo: “i casi in cui la sofferenza è conseguenza di una lesione fisica o psichica di una certa gravità”, “normalmente destinata a durare a lungo, spesso per tutta la vita del danneggiato. Si tratta della sofferenza che deriva dalla perdurante percezione della propria invalidità (non poter muovere un arto, non poter deambulare normalmente…); e della sofferenza derivante dal non poter compiere attività a cui prima si era dediti”. Anche in questo caso “il ‘patimento morale’ è il portato di una lesione fisica” “anche qui, dunque, pare corretto un criterio di liquidazione ancorato al danno biologico”, che va liquidato “in misura superiore, da un minimo di un terzo ad un massimo corrispondente all’intero importo del danno biologico”. Con una precisazione, però: la sofferenza derivante dalla perdurante percezione della lesione fisica può ritenersi, afferma il Tribunale, “provata in via presuntiva”, mentre la sofferenza derivante dal non poter fare deve essere “positivamente dimostrata”. Terzo gruppo, infine, “i casi in cui il ‘patimento’ da risarcire è completamente svincolato dal pregiudizio fisico”, come nel danno per diffamazione. In dette ipotesi, dichiara il Tribunale di Torino, “la liquidazione deve essere svincolata da quella del danno biologico (quand’anche esistente) e ancorata a criteri che non possono essere indicati in astratto, perché devono trovare riscontro nelle peculiarità della singola fattispecie”.Sempre il Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 8428 del 23/12/2008, distingue fra “riflessi oggettivi e soggettivi del danno biologico”, precisando che i primi sono apprezzabili “tramite accertamento medico legale (incidenza su sport, attività fisiche, maggior usura al lavoro, riflessi sulla vita sessuale e di relazione, ecc.)” mentre i secondi includono “gli aspetti più propriamente psicologici, ovvero la sofferenza morale che discende dall’illecito patito e dalle sua conseguenze oggettive”. Tali danni “sembrano liquidabili” “mediante un eventuale incremento ulteriore dei valori” dei danni all’integrità psicofisica della persona, incremento che non sarebbe “predeterminabile allo stato, a priori, in senso assoluto, ma valutabile in concreto, in considerazione delle particolarità oggettive e soggettive del caso, sulla scorta della prova offerta, in modo da garantire l’effettività della tutela rispetto al danno, ovvero risarcirlo per intero”. Nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato operando un aumento della valutazione del danno.Il Tribunale di Catania, invece, nella sentenza del 17/11/2008, rilevando che “nel caso di specie, nulla è stato allegato e men che meno è stato provato che possa indurre a ritenere che vi siano ulteriori concrete sofferenze fisiche o psichiche” che non fossero già stata risarcite dai criteri tabellari, negava la risarcibilità dei ‘vecchi’ danno morale o esistenziale, non provvedendo a nessun incremento.Anche il Tribunale di Potenza, nella sentenza del 15/12/2008, affermava che “nulla può, di contro, essere liquidato a titolo di danno morale, non potendosi ritenere in re ipsa”.

non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibie alla propria colpa in tema di art. 2054 c.c.

Cassazione Sezione III 3 marzo 2009, n.5057 - (402)






Assicurazioni,circolazione stradale,concorso di colpa, interrogatorio,valore delle dichiarazioni
fonte:

http://www.unarca.it/Portals/0/cass%20civ.pdf




"doveva essere affermata la presunzione di eguale concorso di colpa dei due conducenti ai sensi dell’ art, 2054 c.c., essendo irrilevante la mancata risposta del N. all'interrogatorio formale deferitogli, considerato che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte all'interrogatorio e che, nel caso di specie, le circostanze sulle quale l'interrogatorio avrebbe dovuto essere reso dal M. non erano affatto rilevanti, al fini dell'accertamento delle modalita' concrete del sinistro

Del resto, non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile alla propria colpa, trattandosi semplicemente di un giudizio, a formare il quale concorrono ragioni di ordine giuridico, cfr. Cass. 16 marzo 1995 n. 3075 e 17 luglio 1990 n. 7302."

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"-in tema di risarcimento del danno, non osta alla risarcibilita' dei danno non patrimoniale, al sensi dell’art, 2059 cod. cív- e art. 185 cod. pen., il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 cod. civ. , debba ritenersi sussistente, in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, Il fatto sia qualificabile come reato.


Nel caso dl specie, il danno morale - gia' riconosciuto dal primo giudice sul presupposto che si trattava di illecito idoneo a configurare illecito penale - e' stato quindi erroneamente escluso dal giudice di appello."










SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III 3 marzo 2009, n.5057


Svolgimento del Processo


N_L, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Catanzaro 30 giugno-15 luglio 2003 che ha dichiarato il pari concorso di colpa di M. D. e dello stesso N. nella causazione dell'Incidente stradale del (OMISSIS), determinando nella minor somma di Euro 3.744,31 il risarcimento per i danni subiti dal N. tenuto conto del concorso di colpa.


Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il N. con quattro motivi di ricorso.


Resiste con controricorso la ... Italiana di assicurazioni spa In liquidazione coatta amministrativa.


II Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, al sensi dell'art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.


Motivi della.decisione Con Il primo motivo il ricorrente denuncia assoluta carenza di interesse ad appellare della ... Italiana assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, non avendo la stessa pagato alcunche' in ordine alla sentenza del Tribunale di Lametia Terme.


Unica legittimata a proporre appello, ad avviso dei ricorrente, Sarebbe stata la societa' Assitalia, assicurazioni di Italia, polche' era stata questa ultima societa' a provvedere al pagamento di sorte capitale, interessi e spese.


Il motivo e' manifestamente infondato.


Sul punto si e' gia' pronunciata questa Corte osservando che: 'In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicoli e motore e dei natanti, la legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria dei danneggiato spetta, nell'ipotesi di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell'originaria impresa assicuratrice, all'impresa designata per la liquidazione del sinistri per conto del Fondo di garanzia, secondo la disciplina della L. n. 990 del 1969, art. 19 e segg., mentre Il Commissario liquidatore riveste la qualita' di litisconsorte necessario.


Tuttavia, in dipendenza della circostanza che la condanna emanata contro l'impresa designata produce effetti anche nel confronti del Commissario liquidatore poiche' la sentenza pronunciata nel riguardi della prima spiega valore di accertamento del credito nei rapporti fra la stessa e la liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi che sussiste la legittimazione e l'interesse del Commissario liquidatore a proporre eventuali impugnazIoni, ivi compresa il ricorso per cassazione (Cass. n. 27448 dei 2005).


Dopo il pagamento del risarcimento, tuttavia, la Impresa designata ha diritto, In via di surroga, di inserire II relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa della Impresa obbligata - in origine - al pagamento e di ottenere, altresi', il rimborso dal Fondo di garanzia per Il residua non recuperato, dopo aver Insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato In ottemperanza a titolo giudiziale)_ Con il secondo motivo iI ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod, civ., censurando la decisione dei giudici di' appello che aveva ritenuto il pari concorso dl colpa dei due conducenti.


Il M. aveva ammesso la propria responsabilita', avendo dichiarato alla propria assicurazione di avere investito, in fase di sorpasso, il N. che si trovava sulla stessa strada alla guida del proprio ciclomotore.


Un teste aveva confermato che il M. aveva ammesso senza esitazioni la propria responsabilita' www.unarca.it 2 nella produzione dell'incidente.


Doveva, pertanto, escludersi che il N. avesse in qualsiasi modo contribuito a determinare la collisione, non essendovi alcun motivo per affermare che lo stesso avesse potuto spostarsi sulla sua sinistra.


Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ,, In relazione al danno patrimoniale richiesto dall'attore. I giudici di appello avrebbero dovuto applicare il criterio del triplo della pensione sociale, tenuto conto che Il N., commerciante, produceva un reddito che era stato certamente depauperato dall'Incidente occorsogli.


Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 e 2733 cod. civ., censurando la decisione del giudici di appello che non aveva tenuto conto della confessione del M. e delle dichiarazioni rese dal teste G., La prima parte del secondo motivo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra dl loro, non sono fondati. Attraverso essi il ricorrente tende ad una nuova valutazione delle risultanze probatoria, Inammissibile in questa sede.


Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura, i giudici di appello hanno esaminato tutte le risultanze processuali, concludendo che doveva essere affermata la presunzione di eguale concorso di colpa dei due conducenti ai sensi dell’ art, 2054 c.c., essendo irrilevante la mancata risposta del N. all'interrogatorio formale deferitogli, considerato che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte all'interrogatorio e che, nel caso di specie, le circostanze sulle quale l'interrogatorio avrebbe dovuto essere reso dal M. non erano affatto rilevanti, al fini dell'accertamento delle modalita' concrete del sinistro.


Del resto, non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile alla propria colpa, trattandosi semplicemente di un giudizio, a formare il quale concorrono ragioni di ordine giuridico, cfr. Cass. 16 marzo 1995 n. 3075 e 17 luglio 1990 n. 7302.



Quanto alla seconda parte dei secondo motivo, con la quale si censura la decisione della Corte di appello che ha escluso la risarcibilita' del danno morale, In considerazione dell'accertamento della responsabilita' della controparte sulla base di una presunzione di legge ex art. 2054 c.c., la censura e' - invece - fondata, alla luce del piu' recente orientamento di questa corte (Cass. 2007 n. 23918 e-2«8 n. 1158191,secondo il quale -in tema di risarcimento del danno, non osta alla risarcibilita' dei danno non patrimoniale, al sensi dell’art, 2059 cod. cív- e art. 185 cod. pen., il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 cod. civ. , debba ritenersi sussistente, in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, Il fatto sia qualificabile come reato.


Nel caso dl specie, il danno morale - gia' riconosciuto dal primo giudice sul presupposto che si trattava di illecito idoneo a configurare illecito penale - e' stato quindi erroneamente escluso dal giudice di appello.


Infine, per quanto riguarda il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1226 cod, civ sul rilievo che iI giudice di appello bene avrebbe potuto liquidare il danno patrimoniale in vie equitativa, tenuto conto dell'attivita' di commerciante svolta dal ricorrente e della riduzione di reddito in conseguenza dell'incidente, lo stesso e' inammissibile e comunque infondato, avendo la Corte Territoriale rigettato la domanda sia per assoluto difetto di prova in ordine alla perdita di capacita' specifica di guadagno, sia perche' si trattava di "micropermanente" (Inabilita' permanente dell'8%) e che tale, secondo autonoma "ratio decidendi' non e' stata neppure censurata dal ricorrente.


Donde un ulteriore profilo di inammissibilita' della censura.


Conclusivamente deve essere accolto il ricorso limitatamente alla seconda parte dei secondo www.unarca.it 3 motivo, con li rigetto del resto.


La sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice che provvedera' anche in ordine alle spese del presente giudizio.


P.Q.M..


La Corte accoglie la seconda parte del Secondo motivo di ricorso, Che rigetta nel resto.


Cassa in relazione ago censura accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro, In diversa composizione.


Cosi' deciso in Roma il 14 gennaio 2009


Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009-04-01


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PROVVEDIMENTI E ISTITUTI CORRELATI
1. Cassazione Sezione III 3 marzo 2009, n.5057
assicurazioni,circolazione stradale,concorso di colpa, interrogatorio,valore delle dichiarazioni

2. Cassazione Sezione II civile Sentenza 26 marzo 2009, n. 7388
semaforo,circolazione stradale,contestazione immediata,vigile

3. Cassazione SEZ. III CIVILE - SENTENZA 16 settembre 2008, n.23725
risarcimento danni, iure ereditario,matrimonio non trascritto,circolazione stradale,assicurativo,famiglia,civile

4. Cassazione III civile Sentenza 20 gennaio 2009, n. 1346
circolazione stradale,azione penale, prescrizione,azione civile,risarcimento

5. Cassazione civile, 20 febbraio 2009, sent. n. 4235
procedura civile,assicurativo,appello,solido,risarcimento,danni

6. Cassazione Sezioni unite civili Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4464
protesto,cancellazione,giudice ordinario,poteri,natura poteri camere di commercio,prova del pagamento,

7. Cassazione Civile, Sezione III Civile, Sentenza n. 1975 del 27/01/2009
parcheggio,pagamento,incustodito,responsabilità,qualificazione,circolazione stradale,auto,civile

8. Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.3019/2002
polizia comunale,contravvenzione,competenza,auto,circolazione stradale

9. Cassazione sez III Civile n. 4493/2009 deposito del 25.02.09
animali,risarcimenti,danni,cure,diligenza,civile

10. Corte Costituzionale sentenza 63 del 2009
azione diretta, dipendente, corte costituzionale, lavoratore,assicurativo,civile






Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...