(09/04/2009)
La residenza anagrafica del contribuente costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni prima casa
La residenza anagrafica del contribuente costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni prima casa
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza del 16 aprile 2008, n. 9949
il contribuente non ha diritto al beneficio delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa quando, pur essendosi già trasferito nell’immobile comperato, non risulta ancora all’anagrafe come residente. Sella sentenza della Cassazione 9949/2008, si legge: "il tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 2, D.L. n. 12/1985, in tema di agevolazioni per l’acquisto della c.d. prima casa induce a ritenere insufficiente la circostanza che l’acquirente abbia trasferito la propria residenza nell’immobile compravenduto laddove detta modificazione non sia recepita presso l’ufficio dell’anagrafe. Conseguentemente, è irrilevante alla data dell’acquisto la residenza di fatto difforme da quella fatta constare dall’esame delle iscrizioni all’anagrafe della popolazione residente".