mercoledì 11 marzo 2009

Trasporto merci su gomma: il d.lgs. 214/08 del 22.12.08

Brevi note sulle novità in materia di trasporto terrestre di cose

Articolo di Francesco Chieregato 05.03.2009
in www.altalex.com

Amministrativo Trasporti e navigazione

Brevi note in merito al nuovo D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 in tema di trasporto terrestre di cose

di Francesco Chieregato

E’ stato recentemente emanato il D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 (pubblicato su G.U. n. 11 del 15.1.2009), che interviene sull’impianto normativo di cui al D.Lgs. 286/2005 che, in attuazione della legge delega in tema di autotrasporto n. 32 del 2005, aveva a suo tempo introdotto rilevanti novità nel settore, liberalizzando il sistema tariffario e superando il sistema di tariffazione cd. “a forcella” (L. 298/1974).

Vari motivi hanno indotto il legislatore a intervenire sulla “riforma”, mosso senz’altro dall’esigenza di favorire il settore dell’autotrasporto in uno dei suoi periodi di maggior crisi, ma anche dalla necessità di garantire maggiori strumenti per l’accertamento di eventuali infrazioni al codice della strada, poste in essere dagli operatori del settore (vettori che “corrono”… ma anche committenti esageratamente pretenziosi nel chiedere sempre più stringenti tempi di consegna di merci).

1. Le novità legislative e, in particolare, le modifiche al Capo I del D.Lgs. 286/2005. Forma e contenuto del contratto di trasporto

L’art. 6 (Forma dei contratti) D.Lgs. 286/05 è chiaramente ispirato dall’intento del legislatore di dare più certezza e trasparenza ai rapporti contrattuali tra committenti del trasporto, proprietari della merce e vettori.

La norma sancisce il principio secondo cui il contratto di trasporto di merci su strada, di regola, dovrebbe rivestire forma scritta; a questo va aggiunto, in forza del D.L.gs. 214/2008, il requisito della “data certa”. Ma non è l’unica aggiunta.

Infatti, sempre all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 286/2005, dopo la lettera e), va aggiunto il seguente requisito: «e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

Occorre ricordare che l’assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta che il contratto di trasporto non potrà considerarsi stipulato in forma scritta.

A) La certezza della data

La certezza della data prevista e richiesta dal legislatore per i contratti di trasporto determina una non piccola rivoluzione nel settore, certamente non scevra di conseguenze pratiche per gli operatori.

Ora, l’art. 2704 cod.civ. (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi) stabilisce che: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).”.

In sostanza, gli operatori del settore hanno davanti tre possibilità per redigere un contratto scritto di trasporto avente data certa:

redigerlo a mezzo atto pubblico (dispendioso sotto tutti i profili);

redigerlo con scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale;

redigerlo utilizzando un sistema alternativo, atto comunque a conferire certezza alla data contrattuale.

Se i primi due non necessitano di chiarimenti, si ritiene opportuno spendere qualche considerazione sul terzo sistema, in relazione al quale vanno ricordate le norme in tema di cd. “autoprestazione postale” presso gli uffici postali di cui all’art. 8, D.Lgs. 22.7.1999, n. 261. Con tale espressione si intende la prestazione di servizi postali richiesta da un privato nell’interesse proprio o per conto di una persona giuridica per la quale egli agisce.

Detta autoprestazione si sostanzia nella richiesta di apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene. La certezza è data dal timbro postale recante la data.

In genere gli uffici postali richiedono la presentazione di una apposita richiesta (meglio se su carta intestata della società), con la quale la persona che fisicamente si reca presso l’ufficio illustra le proprie qualità e in nome e per conto di quale soggetto egli agisce, dichiarando, altresì, natura e numero di pagine dell’anzidetto documento nonché l’apposizione del timbro cd. “corrispondenza in corso particolare”, con relativo annullamento di francobollo di posta ordinaria. E’ buona norma apporre il timbro della società sulle congiunzioni tra i fogli del contratto, con relativa firma del legale rappresentante.

B) Il nuovo art. 7-bis di cui al D.Lgs. 214/2008. La “scheda di trasporto”

Con il D.Lgs. 214/08 è stato introdotto il nuovo art. 7-bis il quale recita: «1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

Il fine della nuova (e rivoluzionaria) norma è chiaro: aumentare i livelli e margini di sicurezza stradale e consentire un più rapido controllo dei soggetti coinvolti e della tipologia del trasporto in concreto.

Per tali motivi la scheda di trasporto (prevista in alternativa al contratto di trasporto) deve essere compilata a cura del committente e deve contenere: (i) le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso; (ii) quelle relative alla tipologia e al peso della merce trasportata nonché ai luoghi di carico e scarico della stessa. Non è necessaria la scheda di trasporto nel caso di trasporti di merci a collettame.

Proprio per sottolineare l’importanza del nuovo documento, il legislatore prevede che l’assenza, a bordo del veicolo, della scheda di trasporto ovvero, in alternativa, della copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da 40 euro a 120 euro nonché, all'atto dell'accertamento della violazione, il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente.

Inoltre, la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Va sottolineato che le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non compilano correttamente ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

La normativa relativa alla scheda di trasporto o altro documento equivalente entrerà in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 214/2008 e dopo l’emanazione di un Decreto Ministeriale che dovrà contenere le disposizioni applicative.

2. L’art. 12 D.Lgs. 286/2005, come modificato dal recente D.Lgs. 214/2009

In base al disposto di cui all’art. 3, 5° comma, D.Lgs. 214/2008, il nuovo articolo 12 D.Lgs. 286/2005 diventa il seguente: «I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

3. Le modifiche del Capo II del D.Lgs. 214/2008 in tema di limiti di età per conseguire la patente e formazione dei neo trasportatori

Le norme successive regolamentano i nuovi limiti di età per l’ottenimento della patente di guida per condurre mezzi pesanti nonché la preparazione richiesta e i corsi di formazione relativi.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 286/2005 è sostituito dal seguente: «1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».

Seguono ulteriori norme a meglio regolare e specificare corsi di formazione dei conducenti, al dichiarato fine di aumentare il livello di sicurezza stradale e sociale nell’ambito del settore.

Trasporto merci su gomma: il d.lgs. 214/08 del 22.12.08

Brevi note sulle novità in materia di trasporto terrestre di cose

Articolo di Francesco Chieregato 05.03.2009
in www.altalex.com

Amministrativo Trasporti e navigazione

Brevi note in merito al nuovo D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 in tema di trasporto terrestre di cose

di Francesco Chieregato

E’ stato recentemente emanato il D.Lgs. 22.12.2008, n. 214 (pubblicato su G.U. n. 11 del 15.1.2009), che interviene sull’impianto normativo di cui al D.Lgs. 286/2005 che, in attuazione della legge delega in tema di autotrasporto n. 32 del 2005, aveva a suo tempo introdotto rilevanti novità nel settore, liberalizzando il sistema tariffario e superando il sistema di tariffazione cd. “a forcella” (L. 298/1974).

Vari motivi hanno indotto il legislatore a intervenire sulla “riforma”, mosso senz’altro dall’esigenza di favorire il settore dell’autotrasporto in uno dei suoi periodi di maggior crisi, ma anche dalla necessità di garantire maggiori strumenti per l’accertamento di eventuali infrazioni al codice della strada, poste in essere dagli operatori del settore (vettori che “corrono”… ma anche committenti esageratamente pretenziosi nel chiedere sempre più stringenti tempi di consegna di merci).

1. Le novità legislative e, in particolare, le modifiche al Capo I del D.Lgs. 286/2005. Forma e contenuto del contratto di trasporto

L’art. 6 (Forma dei contratti) D.Lgs. 286/05 è chiaramente ispirato dall’intento del legislatore di dare più certezza e trasparenza ai rapporti contrattuali tra committenti del trasporto, proprietari della merce e vettori.

La norma sancisce il principio secondo cui il contratto di trasporto di merci su strada, di regola, dovrebbe rivestire forma scritta; a questo va aggiunto, in forza del D.L.gs. 214/2008, il requisito della “data certa”. Ma non è l’unica aggiunta.

Infatti, sempre all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 286/2005, dopo la lettera e), va aggiunto il seguente requisito: «e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

Occorre ricordare che l’assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta che il contratto di trasporto non potrà considerarsi stipulato in forma scritta.

A) La certezza della data

La certezza della data prevista e richiesta dal legislatore per i contratti di trasporto determina una non piccola rivoluzione nel settore, certamente non scevra di conseguenze pratiche per gli operatori.

Ora, l’art. 2704 cod.civ. (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi) stabilisce che: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).”.

In sostanza, gli operatori del settore hanno davanti tre possibilità per redigere un contratto scritto di trasporto avente data certa:

redigerlo a mezzo atto pubblico (dispendioso sotto tutti i profili);

redigerlo con scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale;

redigerlo utilizzando un sistema alternativo, atto comunque a conferire certezza alla data contrattuale.

Se i primi due non necessitano di chiarimenti, si ritiene opportuno spendere qualche considerazione sul terzo sistema, in relazione al quale vanno ricordate le norme in tema di cd. “autoprestazione postale” presso gli uffici postali di cui all’art. 8, D.Lgs. 22.7.1999, n. 261. Con tale espressione si intende la prestazione di servizi postali richiesta da un privato nell’interesse proprio o per conto di una persona giuridica per la quale egli agisce.

Detta autoprestazione si sostanzia nella richiesta di apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene. La certezza è data dal timbro postale recante la data.

In genere gli uffici postali richiedono la presentazione di una apposita richiesta (meglio se su carta intestata della società), con la quale la persona che fisicamente si reca presso l’ufficio illustra le proprie qualità e in nome e per conto di quale soggetto egli agisce, dichiarando, altresì, natura e numero di pagine dell’anzidetto documento nonché l’apposizione del timbro cd. “corrispondenza in corso particolare”, con relativo annullamento di francobollo di posta ordinaria. E’ buona norma apporre il timbro della società sulle congiunzioni tra i fogli del contratto, con relativa firma del legale rappresentante.

B) Il nuovo art. 7-bis di cui al D.Lgs. 214/2008. La “scheda di trasporto”

Con il D.Lgs. 214/08 è stato introdotto il nuovo art. 7-bis il quale recita: «1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

Il fine della nuova (e rivoluzionaria) norma è chiaro: aumentare i livelli e margini di sicurezza stradale e consentire un più rapido controllo dei soggetti coinvolti e della tipologia del trasporto in concreto.

Per tali motivi la scheda di trasporto (prevista in alternativa al contratto di trasporto) deve essere compilata a cura del committente e deve contenere: (i) le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore e al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso; (ii) quelle relative alla tipologia e al peso della merce trasportata nonché ai luoghi di carico e scarico della stessa. Non è necessaria la scheda di trasporto nel caso di trasporti di merci a collettame.

Proprio per sottolineare l’importanza del nuovo documento, il legislatore prevede che l’assenza, a bordo del veicolo, della scheda di trasporto ovvero, in alternativa, della copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da 40 euro a 120 euro nonché, all'atto dell'accertamento della violazione, il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente.

Inoltre, la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Va sottolineato che le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano o non compilano correttamente ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

La normativa relativa alla scheda di trasporto o altro documento equivalente entrerà in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 214/2008 e dopo l’emanazione di un Decreto Ministeriale che dovrà contenere le disposizioni applicative.

2. L’art. 12 D.Lgs. 286/2005, come modificato dal recente D.Lgs. 214/2009

In base al disposto di cui all’art. 3, 5° comma, D.Lgs. 214/2008, il nuovo articolo 12 D.Lgs. 286/2005 diventa il seguente: «I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

3. Le modifiche del Capo II del D.Lgs. 214/2008 in tema di limiti di età per conseguire la patente e formazione dei neo trasportatori

Le norme successive regolamentano i nuovi limiti di età per l’ottenimento della patente di guida per condurre mezzi pesanti nonché la preparazione richiesta e i corsi di formazione relativi.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 286/2005 è sostituito dal seguente: «1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».

Seguono ulteriori norme a meglio regolare e specificare corsi di formazione dei conducenti, al dichiarato fine di aumentare il livello di sicurezza stradale e sociale nell’ambito del settore.

giovedì 5 marzo 2009

Lite temeraria: le Sezioni Unite sulla mala fede

ORDINANZA N. 3057 DEL 09/02/2009

SPESE GIUDIZIALI - RESPONSABILITA' AGGRAVATA
La S.C. ha riconosciuto la responsabilità aggravata per atti e comportamenti processuali posti in essere in difetto di elementare diligenza, condannando il soccombente al risarcimento del danno, in una ipotesi in cui il regolamento di giurisdizione era stato proposto sostenendo una tesi erronea alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza.


Ordinanza n. 3057 del 9 febbraio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore A. Segreto)

Lite temeraria: le Sezioni Unite sulla mala fede

ORDINANZA N. 3057 DEL 09/02/2009

SPESE GIUDIZIALI - RESPONSABILITA' AGGRAVATA
La S.C. ha riconosciuto la responsabilità aggravata per atti e comportamenti processuali posti in essere in difetto di elementare diligenza, condannando il soccombente al risarcimento del danno, in una ipotesi in cui il regolamento di giurisdizione era stato proposto sostenendo una tesi erronea alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza.


Ordinanza n. 3057 del 9 febbraio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore A. Segreto)

La lite temeraria e la colpa grave


SENTENZA N. 2636 DEL 04/02/2009



PROCESSO CIVILE - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA PER COLPA GRAVE
Per la prima volta la Corte ha condannato la parte soccombente ad una somma ulteriore, equitativamente determinata, ravvisando – ai sensi dell’art. 385, u.c. c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006 – un’ ipotesi di colpa grave. Il ricorso per cassazione era stato proposto in forza di procura generale rilasciata in data antecedente alla sentenza impugnata; i presupposti della colpa grave sono stati ravvisati nel carattere evidente e testuale del requisito della procura speciale e nella circostanza che è assolutamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è indispensabile la posteriorità della stessa rispetto alla sentenza impugnata.


Sentenza n. 2636 del 4 febbraio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore R. Rordorf)

La lite temeraria e la colpa grave


SENTENZA N. 2636 DEL 04/02/2009



PROCESSO CIVILE - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA PER COLPA GRAVE
Per la prima volta la Corte ha condannato la parte soccombente ad una somma ulteriore, equitativamente determinata, ravvisando – ai sensi dell’art. 385, u.c. c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006 – un’ ipotesi di colpa grave. Il ricorso per cassazione era stato proposto in forza di procura generale rilasciata in data antecedente alla sentenza impugnata; i presupposti della colpa grave sono stati ravvisati nel carattere evidente e testuale del requisito della procura speciale e nella circostanza che è assolutamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è indispensabile la posteriorità della stessa rispetto alla sentenza impugnata.


Sentenza n. 2636 del 4 febbraio 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente S. Mattone, Relatore R. Rordorf)

Fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni di locazione

SENTENZA N. 3525 DEL 13/02/2009a>

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UNA LOCAZIONE - MOROSITA' DEL CONDUTTORE TALE DA LEGITTIMARE LA DOMANDA DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PERMANENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE

Qualora un contratto di fideiussione venga stipulato a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore; se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell'art. 1956 cod. civ., secondo cui in tale ipotesi il fideiussore è liberato dalla propria obbligazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante il fideiussore avesse chiesto di vedere riconosciuta la propria liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 cod. civ., aveva omesso di pronunciarsi sul punto, ritenendo il permanere dell'obbligazione di garanzia).


Sentenza n. 3525 del 13 febbraio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vttoria, Relatore P. D'Amico)

Fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni di locazione

SENTENZA N. 3525 DEL 13/02/2009a>

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UNA LOCAZIONE - MOROSITA' DEL CONDUTTORE TALE DA LEGITTIMARE LA DOMANDA DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PERMANENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE

Qualora un contratto di fideiussione venga stipulato a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore; se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell'art. 1956 cod. civ., secondo cui in tale ipotesi il fideiussore è liberato dalla propria obbligazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante il fideiussore avesse chiesto di vedere riconosciuta la propria liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 cod. civ., aveva omesso di pronunciarsi sul punto, ritenendo il permanere dell'obbligazione di garanzia).


Sentenza n. 3525 del 13 febbraio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vttoria, Relatore P. D'Amico)

Responsabilità del notaio per mancata effettuazione delle visure

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza n. 1335 del 20/01/2009 -
Notaio,responsabilità,visure catastali,danno,natura,valore
Ottimo commento da leggere alla fonte Avv. Raffaele Plenteda:
http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione-1335-20%201%202009-1335-notaio-responsabilit%C3%A0-obbligazione-valore-avv%20raffaele-plenteda.html

"l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18-7-1995, la B. N. d. L. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, il notaio R.M. per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994, previo accertamento della sua colpa professionale, nell'espletamento dell'incarico a lui conferito dalla Sezione Speciale per il Credito Industriale presso la B. (poi confluita nella B. s.p.a.). A sostegno della propria domanda, la B. esponeva quanto segue:
con Delib. 7 maggio 1992, l'allora Sezione Speciale per il Credito Industriale della B. N. d. L. (cui, per successive incorporazioni, era succeduta la B. s.p.a.) autorizzò la concessione, alla s.r.l. " C. I. " di Portoferraio, di un finanziamento di lire 1.300.000.000, previa costituzione di un'ipoteca di primo grado sull'immobile ad uso commerciale situato in (...);
con successiva lettera raccomandata del 10-6-1992, la suddetta Sezione conferì a notaio R.M. il mandato di predisporre e, poi, stipulare il contratto di finanziamento, secondo uno schema trasmessogli unitamente ad un "capitolato" che ne doveva formare parte integrante. Contestualmente, il professionista veniva incaricato di accertare e certificare l'esistenza dei presupposti che la B. riteneva necessari per il finanziamento ed, in primo luogo, la circostanza, essenziale ed imprescindibile, che l'immobile da ipotecare fosse di proprietà del futuro mutuatario e che non fosse gravato da qualsiasi iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole (nel ventennio), così da poter essere ultimamente assoggettato alla ipoteca di primo grado prevista come necessaria garanzia della restituzione delle somme da erogare. Inoltre, il notaio, entro undici giorni dall'ultimazione di tali adempimenti, avrebbe dovuto trasmettere alla B. un suo "certificato", attestante l'avvenuta esecuzione dei vari adempimenti e, principalmente, l'avvenuta iscrizione ipotecaria di primo grado, sul predetto immobile, completamente libero da qualsiasi gravame pregiudizievole;
di fatto, il notaio R. aveva accettato l'incarico, tanto da aver poi provveduto alla predisposizione e, poi, alla stipula del contratto di finanziamento (in data 11-6-1992 repertorio ...), con il previo invio alla banca di due relazioni scritte. La prima relazione (in data 16-6-1992) attestava, tra l'altro, la libera e piena proprietà dell'immobile costituito in garanzia ipotecaria di primo grado. La seconda relazione (del 6-7-1992) attestava che lo stesso Notaio aveva esaminato i documenti e consultato attentamente le risultanze del Catasto nonchè della Conservatoria dei Registri Immobiliari, riscontrando con certezza la libera proprietà (da parte della società mutuataria) dell'immobile in questione; più esattamente, veniva certificato che, al 16-6-1992 (giorno in cui era stata iscritta l'ipoteca anzidetta), l'immobile risultava libero sia da qualsiasi trascrizione pregiudizievole, sia da iscrizioni ipotecarie, ad eccezione di una accesa per lire 1.431.000.000 in data 14-6-1990, che tuttavia riguardava una posizione debitoria completamente estinta, tanto che erano in corso le formalità di cancellazione. Nello stesso atto, il Notaio R. esprimeva parere favorevole all'erogazione effettiva del finanziamento. Conseguentemente, la Sezione Speciale del Credito Industriale accreditava alla s.r.l. I. l'intera somma mutuata;
la società ora detta veniva, poi, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno, con sentenza del 10-5-1994, e la Sezione, previa tempestiva domanda, era stata ammessa ai passivo quale creditrice ipotecaria "di primo grado", per il suo credito residuo di lire 1.248.404.933. Peraltro, in ulteriore prosieguo, il G.D., a seguito di domanda di insinuazione tardiva, presentata dal C. F. s.p.a., aveva ammesso al passivo il credito di tale istituto, per la somma di lire 1.111.759.848, con garanzia ipotecaria di primo grado sullo stesso immobile di (...), riconosciuta di effettiva spettanza dello stesso C. F. e non della Sezione Speciale. Conseguentemente, il ricavato della vendita fallimentare dell'immobile ora detto, pari a lire 880.000.000, era destinato, per intero, al C. F., mentre nulla avrebbe ricevuto la BN. .
Pertanto, con citazione 6-7-1995, la BN. conveniva in giudizio il notaio R.M. , contestando la negligenza di quest'ultimo nell'adempimento dell'incarico professionale assunto e chiedendo i danni per lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994. Il R. , costituendosi in giudizio, chiamava in causa la due compagnie presso le quali era assicurato per la responsabilità professionale, L. N. s.p.a. e U. S. di. A. s.p.a. (poi denominata A. S. s.p.a.), e, in ogni caso, contestava in toto le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto; nella denegata ipotesi del riconoscimento di un qualche pregiudizio sofferto dalla B. , chiedeva, comunque, di accertare il colposo concorso do quest'ultima nella produzione dell'evento lesivo, limitando, in ogni caso, l'ammontare del danno risarcibile.
Costituitesi le compagnie di Assicurazioni con sentenza n. 228/2001, depositata in data 8-3-2001, il Tribunale di Pistoia condannava R. M. al pagamento in favore della B. s.p.a. a titolo di risarcimento del danno della somma di lire 311.155.000, oltre interessi secondo il saggio dell'8% annuo su lire 600.000.000 dal 18-7-1995 alla data di deposito della sentenza medesima, nonchè agli interessi secondo la misura legale dal deposito della pronuncia sino al saldo; dichiarava improponibili le domande di garanzia avanziate dal Notaio R. nei confronti de L. N. s.p.a. e di A. S. s.p.a.; disponeva di conseguenza sulle spese di lite.
Proponevano appello, in via principale, il R. e, in via incidentale la B. ; si costituivano le Compagnie e la Corte d'Appello di Firenze, con la decisione in esame n. 150/2004, depositata il 5-2-2004, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il R. al pagamento in favore della B. di euro 85.261,00, oltre interessi.
Ricorrono per cassazione la B. N. d. L. , in via principale, con due motivi, e il R. , in via incidentale, con quattro motivi. Resistono con controricorso la M. A. s.p.a. (già L. N. C J.A.R. s.p.a.) e la A. Su. s.p.a.. Ha depositato memoria la B. N. d. L. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Ricorso principale:
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 1218, 1223 e 1225 c.c. nonchè falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c., comma 2.
Si censura l'impugnata decisione nel punto in cui la Corte di merito ha escluso, in mancanza di una specifica richiesta, "la spettanza di qualsiasi rivalutazione del risarcimento dovuto alla B. ", erroneamente qualificandolo debito di valuta.
Si aggiunge che la fattispecie in esame riguarda non già un'obbligazione pecuniaria, ma l'inadempimento della specifica obbligazione di fare, che gravava sul notaio R. , in dipendenza dell'incarico professionale a lui conferito.
Si fa presente, infine, che secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, l'obbligazione risarcitorio che nasce dalla responsabilità contrattuale, deve esser sempre qualificata come debito di valore, poichè, eccettuato il caso regolato dal capoverso dall'articolo 1224 c.c., non ha un originario e ben precisato contenuto pecuniario e non può esser, correttamente, qualificata come "debito di valuta".
Con il secondo motivo si deduce mancanza assoluta di motivazione sull'asserita natura di obbligazione di valuta in relazione all'incarico professionale assunto dal R.
Ricorso incidentale:
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 1176 e 1223 c.c. in ordine ai profili - erroneamente considerati della diligenza nell'adempimento e della risarcibilità del solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e relativo difetto di motivazione.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 1227 c.c. in relazione all'omessa considerazione del concorso di colpa del creditore, e relativo difetto di motivazione.
Con terzo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dal notaio R. a B. in forza della sentenza, riformata in appello, di primo grado.
Con il quarto motivo si deduce omissione di pronuncia su di una domanda prospettata dalla parte in giudizio, in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di dichiarazione di inefficacia e inopponibilità al notaio R. delle clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative de L. N. s.p.a. e A. s.p.a..
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..
Fondato e' il ricorso principale, in relazione ad entrambe le censure aventi ad oggetto la natura di debito di valore e non di valuta del debito risarcitorio del R.
Secondo, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. N. 9517/2002), l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.
E' indubbio che, nella vicenda in esame, il comportamento del R. configura un evidente inadempimento di obbligazione (per quanto accertato, con relativa motivazione, in sede di merito), derivante dall'attività professionale di notaio avente ad oggetto un facere (con specifico riferimento all'accertamento della presenza o meno di iscrizioni pregiudizievoli); in proposito condivisibile e' l'affermazione di questa Corte (Cass. N. 26663/2007) in base alla quale, con specifico riferimento alla vicenda in esame, il suddetto principio (secondo cui l'obbligazione risarcitoria e' sempre debito di valore) opera anche quando si tratta di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti da un contratto che comporta l'esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano specificato contenuto ed autonoma valenza attinenti ad un diverso facere ed a cosa diversa dal denaro.
Censurabile e', pertanto, l'impugnata decisione là dove afferma che l'obbligazione di risarcimento danno a carico del R. , erroneamente rapportata, per quanto sopra esposto, a inadempimento contrattuale di un'obbligazione pecuniaria, configuri un debito di valuta.
Non meritevole accoglimento e', poi, il ricorso incidentale.
Inammissibili sono i primi due motivi e il quarto in quanto vertenti su un non consentito esame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto, quali la diligenza nell'adempimento, il nesso causale tra fatto e danno, la ricorribilità in concreto dei presupposti per la configurazione del concorso di colpa del creditore e l'interpretazione di clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative.
Assorbito, infine, e' il terzo motivo, a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa l'impugnata decisione in relazione al ricorso accolto, e rinvia anche per le spese della presente fase alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.

Responsabilità del notaio per mancata effettuazione delle visure

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza n. 1335 del 20/01/2009 -
Notaio,responsabilità,visure catastali,danno,natura,valore
Ottimo commento da leggere alla fonte Avv. Raffaele Plenteda:
http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione-1335-20%201%202009-1335-notaio-responsabilit%C3%A0-obbligazione-valore-avv%20raffaele-plenteda.html

"l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18-7-1995, la B. N. d. L. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, il notaio R.M. per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994, previo accertamento della sua colpa professionale, nell'espletamento dell'incarico a lui conferito dalla Sezione Speciale per il Credito Industriale presso la B. (poi confluita nella B. s.p.a.). A sostegno della propria domanda, la B. esponeva quanto segue:
con Delib. 7 maggio 1992, l'allora Sezione Speciale per il Credito Industriale della B. N. d. L. (cui, per successive incorporazioni, era succeduta la B. s.p.a.) autorizzò la concessione, alla s.r.l. " C. I. " di Portoferraio, di un finanziamento di lire 1.300.000.000, previa costituzione di un'ipoteca di primo grado sull'immobile ad uso commerciale situato in (...);
con successiva lettera raccomandata del 10-6-1992, la suddetta Sezione conferì a notaio R.M. il mandato di predisporre e, poi, stipulare il contratto di finanziamento, secondo uno schema trasmessogli unitamente ad un "capitolato" che ne doveva formare parte integrante. Contestualmente, il professionista veniva incaricato di accertare e certificare l'esistenza dei presupposti che la B. riteneva necessari per il finanziamento ed, in primo luogo, la circostanza, essenziale ed imprescindibile, che l'immobile da ipotecare fosse di proprietà del futuro mutuatario e che non fosse gravato da qualsiasi iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole (nel ventennio), così da poter essere ultimamente assoggettato alla ipoteca di primo grado prevista come necessaria garanzia della restituzione delle somme da erogare. Inoltre, il notaio, entro undici giorni dall'ultimazione di tali adempimenti, avrebbe dovuto trasmettere alla B. un suo "certificato", attestante l'avvenuta esecuzione dei vari adempimenti e, principalmente, l'avvenuta iscrizione ipotecaria di primo grado, sul predetto immobile, completamente libero da qualsiasi gravame pregiudizievole;
di fatto, il notaio R. aveva accettato l'incarico, tanto da aver poi provveduto alla predisposizione e, poi, alla stipula del contratto di finanziamento (in data 11-6-1992 repertorio ...), con il previo invio alla banca di due relazioni scritte. La prima relazione (in data 16-6-1992) attestava, tra l'altro, la libera e piena proprietà dell'immobile costituito in garanzia ipotecaria di primo grado. La seconda relazione (del 6-7-1992) attestava che lo stesso Notaio aveva esaminato i documenti e consultato attentamente le risultanze del Catasto nonchè della Conservatoria dei Registri Immobiliari, riscontrando con certezza la libera proprietà (da parte della società mutuataria) dell'immobile in questione; più esattamente, veniva certificato che, al 16-6-1992 (giorno in cui era stata iscritta l'ipoteca anzidetta), l'immobile risultava libero sia da qualsiasi trascrizione pregiudizievole, sia da iscrizioni ipotecarie, ad eccezione di una accesa per lire 1.431.000.000 in data 14-6-1990, che tuttavia riguardava una posizione debitoria completamente estinta, tanto che erano in corso le formalità di cancellazione. Nello stesso atto, il Notaio R. esprimeva parere favorevole all'erogazione effettiva del finanziamento. Conseguentemente, la Sezione Speciale del Credito Industriale accreditava alla s.r.l. I. l'intera somma mutuata;
la società ora detta veniva, poi, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno, con sentenza del 10-5-1994, e la Sezione, previa tempestiva domanda, era stata ammessa ai passivo quale creditrice ipotecaria "di primo grado", per il suo credito residuo di lire 1.248.404.933. Peraltro, in ulteriore prosieguo, il G.D., a seguito di domanda di insinuazione tardiva, presentata dal C. F. s.p.a., aveva ammesso al passivo il credito di tale istituto, per la somma di lire 1.111.759.848, con garanzia ipotecaria di primo grado sullo stesso immobile di (...), riconosciuta di effettiva spettanza dello stesso C. F. e non della Sezione Speciale. Conseguentemente, il ricavato della vendita fallimentare dell'immobile ora detto, pari a lire 880.000.000, era destinato, per intero, al C. F., mentre nulla avrebbe ricevuto la BN. .
Pertanto, con citazione 6-7-1995, la BN. conveniva in giudizio il notaio R.M. , contestando la negligenza di quest'ultimo nell'adempimento dell'incarico professionale assunto e chiedendo i danni per lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994. Il R. , costituendosi in giudizio, chiamava in causa la due compagnie presso le quali era assicurato per la responsabilità professionale, L. N. s.p.a. e U. S. di. A. s.p.a. (poi denominata A. S. s.p.a.), e, in ogni caso, contestava in toto le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto; nella denegata ipotesi del riconoscimento di un qualche pregiudizio sofferto dalla B. , chiedeva, comunque, di accertare il colposo concorso do quest'ultima nella produzione dell'evento lesivo, limitando, in ogni caso, l'ammontare del danno risarcibile.
Costituitesi le compagnie di Assicurazioni con sentenza n. 228/2001, depositata in data 8-3-2001, il Tribunale di Pistoia condannava R. M. al pagamento in favore della B. s.p.a. a titolo di risarcimento del danno della somma di lire 311.155.000, oltre interessi secondo il saggio dell'8% annuo su lire 600.000.000 dal 18-7-1995 alla data di deposito della sentenza medesima, nonchè agli interessi secondo la misura legale dal deposito della pronuncia sino al saldo; dichiarava improponibili le domande di garanzia avanziate dal Notaio R. nei confronti de L. N. s.p.a. e di A. S. s.p.a.; disponeva di conseguenza sulle spese di lite.
Proponevano appello, in via principale, il R. e, in via incidentale la B. ; si costituivano le Compagnie e la Corte d'Appello di Firenze, con la decisione in esame n. 150/2004, depositata il 5-2-2004, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il R. al pagamento in favore della B. di euro 85.261,00, oltre interessi.
Ricorrono per cassazione la B. N. d. L. , in via principale, con due motivi, e il R. , in via incidentale, con quattro motivi. Resistono con controricorso la M. A. s.p.a. (già L. N. C J.A.R. s.p.a.) e la A. Su. s.p.a.. Ha depositato memoria la B. N. d. L. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Ricorso principale:
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 1218, 1223 e 1225 c.c. nonchè falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c., comma 2.
Si censura l'impugnata decisione nel punto in cui la Corte di merito ha escluso, in mancanza di una specifica richiesta, "la spettanza di qualsiasi rivalutazione del risarcimento dovuto alla B. ", erroneamente qualificandolo debito di valuta.
Si aggiunge che la fattispecie in esame riguarda non già un'obbligazione pecuniaria, ma l'inadempimento della specifica obbligazione di fare, che gravava sul notaio R. , in dipendenza dell'incarico professionale a lui conferito.
Si fa presente, infine, che secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, l'obbligazione risarcitorio che nasce dalla responsabilità contrattuale, deve esser sempre qualificata come debito di valore, poichè, eccettuato il caso regolato dal capoverso dall'articolo 1224 c.c., non ha un originario e ben precisato contenuto pecuniario e non può esser, correttamente, qualificata come "debito di valuta".
Con il secondo motivo si deduce mancanza assoluta di motivazione sull'asserita natura di obbligazione di valuta in relazione all'incarico professionale assunto dal R.
Ricorso incidentale:
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 1176 e 1223 c.c. in ordine ai profili - erroneamente considerati della diligenza nell'adempimento e della risarcibilità del solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e relativo difetto di motivazione.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 1227 c.c. in relazione all'omessa considerazione del concorso di colpa del creditore, e relativo difetto di motivazione.
Con terzo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dal notaio R. a B. in forza della sentenza, riformata in appello, di primo grado.
Con il quarto motivo si deduce omissione di pronuncia su di una domanda prospettata dalla parte in giudizio, in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di dichiarazione di inefficacia e inopponibilità al notaio R. delle clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative de L. N. s.p.a. e A. s.p.a..
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..
Fondato e' il ricorso principale, in relazione ad entrambe le censure aventi ad oggetto la natura di debito di valore e non di valuta del debito risarcitorio del R.
Secondo, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. N. 9517/2002), l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.
E' indubbio che, nella vicenda in esame, il comportamento del R. configura un evidente inadempimento di obbligazione (per quanto accertato, con relativa motivazione, in sede di merito), derivante dall'attività professionale di notaio avente ad oggetto un facere (con specifico riferimento all'accertamento della presenza o meno di iscrizioni pregiudizievoli); in proposito condivisibile e' l'affermazione di questa Corte (Cass. N. 26663/2007) in base alla quale, con specifico riferimento alla vicenda in esame, il suddetto principio (secondo cui l'obbligazione risarcitoria e' sempre debito di valore) opera anche quando si tratta di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti da un contratto che comporta l'esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano specificato contenuto ed autonoma valenza attinenti ad un diverso facere ed a cosa diversa dal denaro.
Censurabile e', pertanto, l'impugnata decisione là dove afferma che l'obbligazione di risarcimento danno a carico del R. , erroneamente rapportata, per quanto sopra esposto, a inadempimento contrattuale di un'obbligazione pecuniaria, configuri un debito di valuta.
Non meritevole accoglimento e', poi, il ricorso incidentale.
Inammissibili sono i primi due motivi e il quarto in quanto vertenti su un non consentito esame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto, quali la diligenza nell'adempimento, il nesso causale tra fatto e danno, la ricorribilità in concreto dei presupposti per la configurazione del concorso di colpa del creditore e l'interpretazione di clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative.
Assorbito, infine, e' il terzo motivo, a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa l'impugnata decisione in relazione al ricorso accolto, e rinvia anche per le spese della presente fase alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.

danno da insidia stradale

Cassazione III civile 2 dicembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1691
Insidie stradali,circolazione stradale,pedone,risarcimento,responsabilità,danno
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"In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 3651/2006; n. 15384/2006)."
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"la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi"

(Presidente Filadoro - Relatore Federico)

Svolgimento del processo
Con atto notificato il 17.3.98 A. V., premesso che il giorno 16.6.97 circolava in Roma alla guida del proprio ciclomotore e che, giunto all'altezza di via Damiano Chiesa (direzione Balduina), in una curva sinistrorsa il motociclo scivolava sul gasolio presente sul manto stradale, travolgendo esso esponente, che riportava gravi lesioni giudicate guaribili in 40 gg. s.c., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di detto sinistro.
Si costituiva il Comune di Roma, che in via preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l'impresa A. V., appaltatrice dei lavori di manutenzione stradale all'epoca del sinistro ed unica responsabile dell'evento per cui era causa, ed instava che fosse manlevato e/o rimborsato di quanto si dovesse versare a chicchessia per sorte, interessi e spese.
Si costituiva anche l'Impresa V., chiedendo il rigetto della domanda di manleva e di garanzia proposta dal Comune e di quella principale proposta dall'attore.
Espletata l'istruzione, l'adito Tribunale rigettava la domanda dell'A.: interposto appello da parte di quest'ultimo, si costituivano sia il Comune, che chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale condizionato per la condanna dell'Impresa V. a manlevarlo e garantire, che quest'ultima impresa, che concludeva per il rigetto di entrambe le domande.
Con sentenza depositata il 5.7.04 la Corte di appello di Roma rigettava entrambi gli appelli, e contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'A., con due motivi, mentre sia il Comune di Roma che l'Impresa V. hanno resistito con controricorso, con cui hanno sollevato ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi ex art. 335 cpc.
A) Ricorso n. 27669/04
1. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2051 cc, 14 cds, 1655 e segg. cc, nonché illogica, apodittica ed omessa motivazione su più punti decisivi della controversia, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto - pur avendo riconosciuto come provata la preesistenza di gasolio sparso sulla strada, nonché la circostanza che analoghi spargimenti in passato avevano dato luogo a vari sinistri - che al caso di specie non potesse applicarsi il disposto dell'art. 2051 cc, deve ritenersi fondato.
Giustamente, infatti, la ricorrente si duole che in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche la Corte territoriale abbia in modo aprioristico ritenuto che il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. è costituito, non dall'art. 2051 c.c. (che sancirebbe una presunzione inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali quando siano oggetto di un uso generale ed ordinario da parte dei terzi) ma dall'art. 2043 c.c., che impone invece, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
In realtà, la Corte di merito ha fatto proprio un orientamento giurisprudenziale ormai obsoleto e che non tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale.
La quale ebbe, infatti, ad affermare il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza dì cause di pericolo per gli utenti”.
Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti.
In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 3651/2006; n. 15384/2006).
Questo procedimento di verifica in merito all'esistenza del potere di controllo e vigilanza, di cui si discute, è stato invece totalmente omesso dalla Corte di merito, che si è trincerata dietro l'inapplicabilità in via di principio dell'art. 2051 c.c. alla manutenzione delle strade da parte della P.A.
Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, affermato il principio che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Sintomatico, in questo senso, deve considerarsi la circostanza, anch'essa tenuta presente dalla Corte di merito (ma da questa non valorizzata ai fini della riconducibilità della responsabilità del Comune di Roma nell'ambito di cui all'art. 2051 cc), che ha riguardo alla suddivisione in “zone” della manutenzione delle strade del territorio comunale, affidata in appalto a varie imprese, tra cui quella A. V..
È indubbio, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza gravata, tale “zonizzazione” comporta per il Comune, sul piano meramente fattuale, un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune stesso per i danni da essi cagionato, salvo ricorso del caso fortuito.
Né può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 cc.
2. Il secondo motivo, con cui viene dedotta la violazione degli artt. 2043 cc e 115 cpc, nonché illogica, apodittica ed omessa motivazione circa un punto decisivo, per non avere la Corte di merito spiegato adeguatamente le ragioni per cui era stata esclusa la sussistenza dì un'insidia o trabocchetto, resta assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
B) Ricorso n. 1573/05 e ricorso n. 1701/05
Sia il ricorso incidentale condizionato, con cui il Comune di Roma, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, ripropone la questione dell'obbligo dell'Impresa V. A. a manlevarlo, stante la sua responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, che quello incidentale, sempre condizionato all'accoglimento del ricorso principale, con cui l'Impresa predetta deduce l'insussistenza del diritto del Comune di Roma ad essere garantito e manlevato, con la condanna di chi di dovere alla rifusione in suo favore delle spese di tutti i gradi di giudizio, restano assorbiti a seguito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
C) In conclusione, viene accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, ed assorbiti altresì i ricorsi incidentali condizionati, e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio della causa dinanzi alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che, oltre che uniformarsi al principio di diritto enunciato al punto 1. della presente sentenza, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dì cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, ed assorbiti altresì i ricorsi incidentali proposti dal Comune di Roma e dall'Impresa A. V., cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

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