In tema di affidamento dei figli, il trasferimento del genitore affidatario in altra località giustifica un cambiamento delle disposizione in tema di visita, resosi più gravoso.
Le vidiochiamate, anche se non sostituiscono i rapporti personali tra genitore e figlio, possono costituire una delle modalità di estrinsecazione del diritto di visita.
Tribunale di Nicosia
Decreto 15 – 22 aprile 2008
(Presidente Dagnino; Estensore Sepe)
Con ricorso depositato il 1/8/2007, (A) premetteva che:
- in data 10.12.2004 il Tribunale di Nicosia omologava la separazione personale dei coniugi (B) e (A);
- con successivo decreto ex art. 710 c.p.c., il Tribunale modificava le condizioni di separazione, confermando l’affidamento esclusivo dei minori (C) e (D) alla madre e stabilendo penalizzanti modalità di esercizio, per il ricorrente, del diritto di visita;
- rispetto a tale situazione, sopravveniva il mutamento della residenza da parte della (B), trasferitasi con i minori nel Comune di (…), al preordinato fine di eludere il provvedimento giudiziale relativo al diritto di visita della prole, ingiustificatamente sradicata dal proprio contesto ambientale;
- a fronte di tale mutamento di fatto, diveniva, pertanto, inattuabile l’esercizio del diritto di visita dei minori da parte del (A), così come disposto dal Tribunale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, a modifica dei patti stabiliti in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale e successivamente modificate con decreto del 9/1/2007, di disporre, nell’ordine:
1) la revoca dell’affidamento esclusivo dei minori, (D) e (C), alla madre;
2) l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ex art. 155 c.c.;
3) il riconoscimento in favore di esso ricorrente del diritto di :
- visitare ed incontrare i minori nel luogo in cui gli stessi si trovano nello svolgimento della loro vita di relazione, fermo il limite del diritto alla privacy della (B) nella propria abitazione;
- visitare i minori per tre volte al mese, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, specificando che, una volta, gli stessi dovranno essere prelevati dal (A) a (…) e, due volte, dovranno essere accompagnati a (…) dalla madre;
- tenere con sé i figli per un periodo continuativo di quaranta giorni, anche frazionabile, durante le vacanze scolastiche estive, secondo un calendario concordato con il coniuge;
- tenere con sé i minori durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- tenere con sé i minori durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì santo al giorno di Pasqua o dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua alle ore 22,00 del martedì successivo;
- tenere con sé i minori nel giorno del loro compleanno (2 agosto e 7 novembre) ad anni alterni dalle ore 8,30 del mattino alle ore 21,00 della sera e nei giorni 19/3/2007(festa del papà) e (…) (compleanno del ricorrente);
- presenziare ad ogni attività dei minori e “tenere contatti diurni” con gli stessi;
- tenere contatti telefonici con i figli minori senza limitazioni, sia tramite l’utenza fissa che mobile;
- prevedere “il diritto di visita on line sul web” del ricorrente.
Il ricorrente chiedeva, in via istruttoria, l’audizione dei minori e l’escussione, quali persone informate sui fatti, della dott.ssa (…), della sig.ra (…), del Presidente del (…) di (…), Ing. (…). Chiedeva, infine, la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 14/8/2007, si costituiva (B), la quale, in via preliminare, deduceva che:
- al procedimento doveva ritenersi applicabile l’art. 3 L. n. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini, non essendo lo stesso incluso tra le materie che, a norma dell’art. 92 R.D. n. 12/1941, possono essere trattate durante il periodo feriale;
- la domanda era inammissibile per litispendenza, poiché avverso il decreto depositato il 9/1/2007 il (A), in data 7/6/2007, aveva proposto reclamo innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta ex art. 739 c.p.c., chiedendo le identiche statuizioni richieste in quella sede.
Nel merito, la resistente argomentava l’infondatezza del proposto ricorso, trattandosi di domande in parte già affrontate dal Tribunale (punti I e II del ricorso) e, in parte, di questioni infondate (punto III).
Invero, la (B) osserva che la scelta del luogo di residenza dei minori spettava unicamente al genitore affidatario, il quale era legittimato anche a trasferirla in luogo diverso da quello di residenza dell’altro genitore, anche all’estero (v. convenzione dell’Aja del 25/10/1980) senza che l’altro genitore possa dolersi della sostanziale vanificazione del proprio diritto di visita.
Chiariva che, nel caso di specie, la scelta del trasferimento in (…) era stata dettata da motivi di salute della resistente e che, comunque, si trattava di una decisione transitoria.
All’udienza del 14/8/2007, depositata documentazione, sull’accordo delle parti veniva disposto un rinvio del procedimento all’udienza del 18/9/2007.
All’udienza del 18/9/2007, il Tribunale si riservava e, con ordinanza depositata il 4/10/2007, si disponeva procedersi a consulenza tecnica psichiatrica sulle persone del (A) e della (B), al fine di evidenziare i rapporti di ciascuno di essi con i figli minori (C) e (D), disponendo, altresì, l’audizione di questi ultimi da parte del c.t.u. con le modalità più appropriate per evitare agli stessi ogni conseguenza traumatica, rinviando all’udienza del 16/10/2007 per il conferimento dell’incarico peritale.
All’udienza del 16/10/2007 veniva conferito l’incarico al dott. (…), psichiatra infantile, ed il procedimento veniva rinviato alla successiva udienza del 15/1/2008.
All’udienza del 15/1/2008, l’avv. (…) chiedeva un breve rinvio per l’esame della relazione peritale, depositata in pari data. Il Tribunale rinviava, pertanto, all’udienza del 22/1/2008.
All’udienza del 22/1/2008 il ricorrente rinunciava a tutti i mezzi istruttori articolati, insistendo in ricorso e, udite le conclusioni della parte opponente, il Tribunale si riservava di decidere.
Con ordinanza fuori udienza il Collegio, ritenuta la necessità di ottenere chiarimenti dal nominato c.t.u. rimetteva il procedimento sul ruolo istruttorio per l’udienza del 4/3/2008.
All’udienza del 4/3/2008, si procedeva all’audizione del consulente tecnico d’ufficio, il quale forniva al Tribunale i richiesti chiarimenti in merito alla relazione peritale depositata.
Il procedimento veniva quindi rinviato all’udienza del 18/3/2008 per consentire alle parti l’eventuale deposito di memorie difensive.
All’udienza del 18/3/2008, l’avv. (…) per il ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso. L’avv. (…) per la resistente, depositate ulteriori note critiche rispetto all’operato del C.t.u., chiedeva il rinnovo della consulenza; nel merito concludeva per il rigetto del ricorso; in via subordinata chiedeva il richiamo del c.t.u. a chiarimenti.
Il P.M. chiedeva l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, udite le conclusioni delle parti, riservava la decisione.
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In via preliminare deve essere respinta l’eccezione processuale proposta dalla resistente circa l’inapplicabilità al presente procedimento dell’art. 3 L. 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini processuali. Invero alla prima udienza del 14/8/2007 il Tribunale dichiarava l’urgenza di provvedere in relazione alla necessità di decidere in merito ai rapporti tra genitori e figli, trattandosi di diritti della personalità pregiudicabili da un rinvio in periodo post-feriale.
Analogamente va rigettata l’ulteriore eccezione, formulata dalla (B), di inammissibilità del ricorso per litispendenza per essere pendente il reclamo, peraltro già deciso, innanzi alla Corte di appello di Caltanissetta avverso il precedente decreto emesso da questo Tribunale in data 5/1/2007. Invero la sussistenza di fatti sopravvenuti, quale il dedotto mutamento della residenza della resistente, rende ammissibile la proposizione da parte del coniuge di un autonomo giudizio al fine di ottenere la modifica dell’affidamento della prole e del diritto di visita, ancorché pendente il reclamo avverso un precedente decreto intervenuto tra le parti, non sussistendo identità tra il petitum e la causa pretendi dei diversi procedimenti.
Nel merito, vanno anzitutto richiamate le riflessioni in diritto già svolte dal Collegio nel corpo del decreto in data 5/1/2007, a proposito dei diritti che il codice civile stabilisce in favore dei figli minori in caso di separazione personale dei coniugi.
Invero l’art. 155 cod. civ., come modificato dalla L. n. 54/2006, evidenzia il diritto dei figli minori, in caso di separazione, a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali.
La norma, avendo di mira l’indicata esigenza di assicurare che i figli possano beneficiare di rapporti costanti con entrambi i genitori, impone al Tribunale di valutare, nell’adozione dei provvedimenti relativi alla prole, esclusivamente l’interesse morale e materiale di essa, valutando, in via prioritaria, la “possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Qualora ciò non sia possibile, è facoltà del Tribunale di stabilire l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori “determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.
Infine, la legge vuole che non siano trascurati gli accordi intervenuti tra i genitori, “sempre che non si tratti di convenzioni in qualsiasi modo contrarie all’interesse dei figli”.
Orbene, come chiarito nella parte relativa allo svolgimento del processo, il Tribunale si è già occupato della vicenda dei coniugi (A) – (B) nell’ambito del proc. civ. 123/06 R.G..
In questa sede, il Collegio, sulla base della consulenza tecnica redatta dall’esperta psicologa dott.ssa (…), ha ritenuto di disporre l’affidamento esclusivo dei figli minori della coppia, (C) e (D), alla madre, a motivo delle scarse capacità di autocontrollo del (A), esposto in condizioni di stress alla probabilità di trascendere in condotte aggressive nei confronti dei propri familiari, così ledendo non solo la serenità familiare ma la stessa possibilità di mantenere un rapporto sano ed equilibrato con i figli minori. Giova, ancora, premettere, che il reclamo avverso il decreto in data 5/1/2007, conclusivo del suddetto procedimento, è stato rigettato con ordinanza del 3/1/2008 dalla Corte di appello di Caltanissetta, sicché le relative disposizioni sono ancora integralmente valide ed efficaci.
Ciò premesso, va anche chiarito che in seguito all’odierno ulteriore ricorso del (A), il Tribunale ha ritenuto di rinnovare la consulenza tecnica, anche in considerazione del tempo trascorso rispetto allo svolgimento della precedente perizia, affidando il giudizio ad un neuro-psichiatra infantile dott. (…), coadiuvato da una collaboratrice specialista in psicologia, dott.ssa (…).
Durante il corso del giudizio anche altri esperti, nella veste di c.t.p., hanno avuto modo di occuparsi dell’esame dal punto di vista medico, psichiatrico e psicologico della persona di (A) con esiti, tuttavia, non concordanti tra loro.
Converrà, dunque, esaminare attentamente le risultanze di tali indagini muovendo proprio dall’analisi della consulenza tecnica redatta dal dott. (…), il quale ha potuto effettuare colloqui con entrambi i coniugi ed esaminare il comportamento di questi con i figli, nonché di evidenziare quali sono, ad oggi, i rapporti esistenti tra i figli minori della coppia e ciascuno dei genitori.
Con riferimento al (A), il consulente ha fornito un quadro certamente diverso da quello elaborato dalla dott.ssa (…), descrivendo una persona dal carattere abbastanza regolare, controllato, rispettoso e desideroso di non perdere il rapporto con i figli. A questo riguardo, inoltre, il C.t.u. ha affermato che i rapporti del ricorrente con i figli sono “ottimi” in quanto caratterizzati da buoni legami ed adeguati scambi relazionali.
Egli, mediante l’ausilio di una collaboratrice psicologa, dott.ssa (…), ha sottoposto il periziando ad esami di tipo psicodiagnostico da cui è emerso un profilo, tuttavia, non rassicurante: il consulente infatti ha affermato che, nel (A), la “tendenza all’azione è leggermente prevalente rispetto alla riflessione ed alla valutazione delle conseguenze relative ai propri comportamenti, vi è comunque una buona capacità di coping sociale ma con una tendenza ad assumere atteggiamenti di dominanza”, con ciò ammettendo l’esistenza di profili di criticità nella gestione di situazioni caratterizzate da tensione con la moglie.
In particolare, la dott.ssa (…) ha fornito indicazioni precise in tal senso mediante la sottoposizione del (A) a valutazioni psicodiagnostiche.
Al soggetto è stato somministrato il “Temathic Apperception Test” (T.A.T.) dal quale è emerso il profilo di un soggetto intento ad offrire di sé un’immagine positiva e scevra da pensieri di natura aggressiva o difensiva, con una certa difficoltà, però, sia ad utilizzare la libera immaginazione fantastica sia a fare riferimento, nella descrizione delle tavole, a stati d’animo e sentimenti propri.
Anche all’esito del test “Minnesota Multiphasic Personalità Inventory – 2 (MMPI – 2), pure somministrato al ricorrente, la Psicologa ha ritenuto che l’alto contenuto di risposte di tipo conformistico rivelano la sua tendenza alla voluta ma irrealistica esibizione di un’immagine favorevole di sé.
Ancora il test ha indicato, nel (A), un’accentuata propensione all’azione piuttosto che alla valutazione delle conseguenze delle proprie condotte nonché la possibilità di assumere atteggiamenti di dominanza; ha ipotizzato una capacità di adattamento sociale; ha valutato la possibilità di atteggiamenti imprevedibili e non adeguati al contesto.
Nella parte relativa al profilo del (A), il dott. (…) ha quindi concluso riferendo che lo stesso potrebbe, se sostenuto, elaborare la separazione, i suoi dolori e le recriminazioni.
Per quanto riguarda l’esame condotto sulla persona della (B), il consulente, dopo avere raccolto i pensieri ed i timori della donna circa il rapporto con il marito, a suo dire violento ed autoritario, e con il padre di lei, ha descritto una personalità che, a livello inconscio, incontra “forti difficoltà nel rapportarsi con un maschile che cerca di imporsi e stimolando la comparsa di nuclei reattivi (…). Ciò anche grazie alla presenza di nuclei ansiosi, di insicurezza e di inadeguatezza che possono attivare una profonda paura interiore, stimolando, in un meccanismo a catena, atteggiamenti difensivi caratterizzati da suscettibilità e sospettosità”.
Quindi il c.t.u. ha esaminato i figli minori della coppia , (D) e (C). In ordine a (D) l’esperto ha evidenziato che, pur avendo il bambino narrato dei litigi avuti in passato con il padre e degli “interventi rudi” di costui, lo stesso ha manifestato il desiderio di trascorrere un maggior periodo di tempo con il proprio genitore. Per quanto concerne il piccolo (C), è emersa la sofferenza del bambino derivante dalla cattiva relazione dei genitori e dai loro litigi.
Nelle proprie conclusioni il C.t.u., affermando che i minori ritengono di avere bisogno in eguale misura di entrambi i genitori, in assenza di conflittualità, ha indicato l’utilità di un affidamento degli ex coniugi ad un “servizio di mediazione mediante l’ausilio di esperti, i quali potrebbero anche monitorare i comportamenti, riducendo i rischi di agiti e attenuando i timori espressi dalla signora (B)”.
Con riferimento alla persona del (A), la consulenza redatta dal dott. (…) è stata oggetto di approfondimento critico da parte del consulente di parte della resistente, dott. (…), in particolare in ordine alla incompleta risposta al quesito posto dal Collegio circa la possibile induzione del minore (D) nella stesura di una missiva indirizzata al Tribunale per i minorenni (nella quale il bambino domandava all’autorità giudiziaria di modificare in senso migliorativo il regime delle visite da parte del padre).
In relazione ai suddetti spunti critici il C.t.u. ha fornito al Tribunale i necessari chiarimenti sia in merito all’omessa comparazione tra lo scritto di cui sopra ed il breve elaborato somministrato dallo stesso perito al minore onde saggiare la genuinità della sua lettera, sia in merito al mancato confronto delle risultanze dei due test di Rorschach, sia per quanto concerne le differenti risposte date dai test MMPI somministrati dalla dott.ssa (…) e dalla dott.ssa (…) (cfr. verbale di udienza del 4/3/2008).
In particolare, il c.t.u. ha escluso che il minore sia stato condizionato da alcuno nella stesura della richiesta al Tribunale per i minorenni ed ha riferito che tra i due elaborati scritti non sussistono differenze troppo profonde nella struttura del pensiero, ma solo una diversa distribuzione di errori e cancellature, presenti nel primo documento e non già nel secondo.
In termini generali, inoltre, il C.t.u. ha in ogni caso ribadito di avere riscontrato dei miglioramenti complessivi nella situazione del (A), da intendersi peraltro come “attenuazione delle problematiche descritte nella prima relazione” derivanti, secondo il suo giudizio, dalla presa di coscienza dell’uomo di non potere ricomporre l’unità familiare.
Si tratta di una conclusione condivisibile e fondata su corrette valutazioni scientifiche.
Orbene, traendo le conclusioni da quanto sinora emerso non è dubitabile che la situazione psicologica del (A) sia in atto gradualmente protesa verso un tendenziale miglioramento, in considerazione sia del trascorrere del tempo che della progressiva presa di coscienza della fine della relazione con la moglie e, quindi, dello scemare delle ragioni dei contrasti del passato. Tuttavia, tale tendenziale percorso non può, come peraltro ritenuto anche dal C.t.u., considerarsi affatto concluso, permanendo, seppure in forma attenuata, quelle identiche problematiche di aggressività già descritte, nella loro gravità, dalla dott.ssa (…).
Così esposti i fatti, ritiene il Tribunale di dovere rigettare la richiesta del (A) di affidamento condiviso dei figli minori poiché è probabile che il permanere di una tendenza all’aggressività, non scomparsa, unitamente alla propensione ad assumere atteggiamenti dominanti nei confronti della moglie possa determinare ulteriori danni ai minori, il cui sano ed equilibrato sviluppo necessita, per contro, di ridurre al massimo i rischi di per sé collegati alla disgregazione del nucleo familiare.
In tale contesto, quindi, avuto riguardo esclusivamente all’interesse morale dei piccoli (D) e (C), (B) appare certamente il genitore maggiormente idoneo, per carattere, temperamento, capacità di attenzione e di relazione affettiva, ad offrire ai minori (D) e (C) un buon modello educativo tale da garantire loro una crescita sana ed un equilibrato sviluppo della personalità.
D’altro canto, il Tribunale deve prendere atto che la donna ha modificato unilateralmente la propria residenza portando con sé i figli da (…) a (…) e rendendo, quindi, inattuabile l’esercizio del diritto di visita dei figli da parte del padre così come disciplinato con il decreto del 9/1/2007, oltre che, in ogni caso, più gravoso per quest’ultimo e per gli stessi minori a motivo della notevole distanza tra le due località.
A prescindere dalle ragioni che hanno indotto la donna ad un tale trasferimento, appare in ogni caso opportuno estendere, in forza della riscontrata migliore situazione dei rapporti padre/figli, il regime delle visite in modo da consentire che i due bambini, quantunque affidati in via esclusiva alla madre, possano beneficiare di un rapporto significativo col padre, che potranno frequentare in modo regolare e per periodi di tempo congrui. Ancora, si deve notare che, durante il corso del presente giudizio, sull’accordo delle parti è stato adottato, sia pure in via provvisoria, un diverso regime del diritto di visita dei figli da parte del ricorrente che non ha prodotto risultati negativi, regime che, a norma dell’art. 155 ult. co. c.c., può essere ulteriormente valorizzato con le opportune modifiche ed integrazioni in quanto rispondente alle esigenze dei minori.
Cosicché, tenuto conto anche della necessità di evitare eccessivi spostamenti ai due minori, che risulterebbero pregiudizievoli, il Collegio ritiene di stabilire quanto segue: (A) potrà esercitare il diritto di visita dei propri figli, tenendoli con sé, a settimane alterne, dalle ore 16,30 del sabato alle ore 20,30 della domenica, con obbligo alternato, a carico di entrambi i genitori, di prelevare e riaccompagnare i figli da (…) a (…) e viceversa.
Un terzo fine settimana al mese il ricorrente avrà la facoltà di visitare i figli direttamente in…, dalle ore 16,30 alle ore 21,30 del sabato e dalle ore 9,30 alle ore 19,00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, il (A) potrà tenere con sé i figli per cinque giorni consecutivi: un anno il diritto di visita del ricorrente si estenderà dal 24 al 28 dicembre ed un anno dal 30 dicembre al 3 gennaio.
Nel periodo pasquale, il (A) avrà l’affidamento dei minori un anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed un anno nel giorno di lunedì.
Durante le vacanze estive il (A) avrà l’affidamento dei minori per venti giorni complessivi e per una settimana consecutiva.
Il (A) potrà, infine, inoltre tenere con sé i minori nei giorni del loro compleanno (2 agosto e 7 novembre) ad anni alterni dalle ore 8,30 del mattino alle ore 20,30 della sera compatibilmente con gli impegni di studio degli stessi e nei giorni 19/3/2007 (festa del papà) e 11 agosto (compleanno del ricorrente).
Quanto alle comunicazioni telefoniche, il Collegio ritiene opportuno, in considerazione dell’età dei minori, limitare le telefonate da parte del padre ad una sola occasione giornaliera, in orario pomeridiano o serale, di durata non superiore a quindici minuti, da effettuare comunque entro le ore 21,00.
Infine, circa la richiesta di visitare i figli mediante collegamento in video-ripresa su internet, il Tribunale rileva che nulla osta ad una simile forma di comunicazione, purché il ricorrente metta a disposizione dei minori, a sue spese, i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, che non è comunque idonea a sostituire la relazione fisica tra i soggetti, potrà essere adottata per una durata massima di venti minuti due volte la settimana.
Vanno confermate, infine, le disposizioni economiche dettate con il decreto in data 9.1.2007, ivi compreso l’obbligo di mantenimento dei figli a carico del (A).
La natura della causa induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di affidamento condiviso proposta dal ricorrente;
b) modifica il regime del diritto di visita dei figli minori di (A) secondo quanto previsto nella parte motiva.