Il principio di tutela giurisdizionale effettiva non richiede, in quanto tale, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, a contestare la conformità di disposizioni nazionali con norme comunitarie, purché il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività sia garantito nell’ambito del sistema dei ricorsi interni.
Ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.
Il giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario.
La concessione di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di disposizioni nazionali fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a tale giudice.
In tal senso il Giudice comunitario ha liquidato la questione relativa alla necessità che un ordinamento nazionale debba prevedere uno strumento di tutela che consenta al cittadino leso di far valere in via diretta e principale la violazione delle norme e dei principi del diritto comunitario.
Più in particolare, si chiedeva al Consesso giurisdizionale europeo di giudicare della conformità all’ordinamento comunitario delle norme nazionali (svedesi, n.d.a.) che non prevedevano un istituto processuale che consentisse in via diretta ed immediata di far valere una (presunta) discordanza fra la normativa nazionale e la normativa comunitaria, considerando anche il profilo più squisitamente tecnico-processuale sugli strumenti di tutela in via principale oltre che gli strumenti di tutela cautelare.
Si faceva, pertanto, questione della c.d. “effettività della tutela” giurisdizionale offerta dall’ordinamento nazionale “trascinato” in giudizio.
Proprio in questo senso, sono stati “messi a fuoco” alcuni essenziali punti per una basilare valutazione della rispondenza del diritto interno alle norme del diritto comunitario, rammentando – inoltre – alcuni fondamentali principi in materia.
(Altalex, 12 aprile 2008. Nota di Alessandro Del Dotto)
Principio di tutela giurisdizionale – conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario – giudizio incidentale - autonomia procedurale – principi di equivalenza e di effettività [art. 49 CE]
Il principio di tutela giurisdizionale del diritto comunitario non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, qualora altri mezzi di gravame, effettivi, consentano tale giudizio.
(Fonte: Altalex Massimario 26/2007. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto)
Corte di Giustizia Europea
«Principio di tutela giurisdizionale – Legislazione nazionale che non prevede un ricorso autonomo per contestare la conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Tutela provvisoria»
ha pronunciato la seguente
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario.
